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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/04/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5249/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 5249/2023, promossa da:
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. CELSA Parte_1 C.F._1
BARBERA del Foro di Torino;
ATTORE contro
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. SILIVA Controparte_1 C.F._2
GAVONI del Foro di Pavia;
CONVENUTO
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni.
Conclusioni:
- parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, che la compravendita, che si impugna, dell'immobile sito in Abbiategrasso (MI), via La Conca n.
25/23 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Abbiategrasso Foglio 22 mappale 542 sub. 7, cat. A/3 Cl. 6, vani 5,5, R.C. lire 1.045.000, e Foglio 22 mappale 544 sub. 11 cat.
C/6 Cl. 6, mq 15, R.C. lire 157.500, avvenuta con rogito Notaio Dott.ssa del Persona_1
28.03.2001 Rep. n. 1342, raccolta n. 497 registrato a Milano il 12.04.2001 al n. 10343 Serie
1V, costituisce un atto simulato, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o negotium mistum com donatione da parte del sig. e della sig.ra Controparte_2
a favore del figlio sig. , e, pertanto, accertare e Controparte_3 Controparte_1
dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità (totale e/o parziale) del contratto di compravendita stipulato dal de cuius perché dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negozio misto a donazione;
- Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, che i bonifici / giroconti effettuati dal libretto di risparmio n. 1200/00000001211 aperto presso Filiale n. 01917 cointestato tra il sig. Controparte_4 P_
e il sig. a favore del sig. costituiscono una
[...] Controparte_1 Controparte_1
donazione diretta e/o indiretta da parte del sig. a favore del figlio sig. Controparte_2
, e, pertanto, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o Controparte_1
l'annullabilità (totale e/o parziale) delle suddette donazioni;
- Per l'effetto di quanto sopra ricostruire l'asse ereditario del sig. , ricomprendendo tutti i suoi beni, Controparte_2 computando il relictum al donatum, tenendo conto del bene costituito dall'immobile sito in
Abbiategrasso (MI), via La Conca n. 25/23, Foglio 22 mappale 542 sub. 7, cat. A/3 Cl. 6, vani 5,5, R.C. lire 1.045.000, e Foglio 22 mappale 544 sub. 11 cat. C/6 Cl. 6, mq 15, R.C. lire 157.500, dei risparmi che sono stati bonificati dal libretto di risparmio n.
1200/00000001211 aperto presso Filiale n. 01917 cointestato tra il Controparte_4
sig. e il sig. a favore del sig. e di ogni Controparte_2 Controparte_1 Controparte_1
altro bene appartenuto al sig. di cui il figlio abbia Controparte_2 Controparte_1
disposto dopo la morte del papà avvenuta in Abbiategrasso (MI) il 03.10.2013, in quanto rispetto agli atti impugnati vi è una lesione del diritto di erede della figlia del sig. P_
, sig.ra ; - Per l'effetto accertata e disposta la ricostruzione
[...] Parte_1 dell'asse ereditario con i beni sopra indicati accogliere le domande proposte dall'attrice per le rispettive quote di legge con riferimento all'eredità del sig. e, Controparte_2
previa riduzione e dichiarazione di risoluzione ed inefficacia delle disposizioni lesive sia inter vivos sia mortis causa, disporre la restituzione dei beni liberi da ogni peso e dei frutti da parte del convenuto sig. ; - Per ulteriore effetto accertare e dichiarare la Controparte_1
comunione fra la sig.ra e il sig. sorta su tutti i beni Parte_1 Controparte_1
indicati in narrativa in forza delle domande sopra formulate;
- Conseguentemente disporre, previa valutazione complessiva dei cespiti – da effettuarsi anche mediante C.T.U. – la divisione dei beni ereditari tra la sig.ra e il sig. , Parte_1 Controparte_1
eventualmente con la previsione di opportuni conguagli in denaro;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”;
- parte convenuta: “Voglia l'On. Tribunale adìto, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: -in via principale e nel merito accertare e dichiarare la validità ed efficacia della vendita della nuda proprietà dell'immobile di Abbiategrasso via La Conca n. 25/23 visto l'avvenuto regolare pagamento del suo prezzo, conseguentemente escludendo
l'immobile dalla successione ereditaria del sig. . Accertare e dichiarare Controparte_2 altresì nulla dovuto in forza della successione ereditaria paterna a parte attrice. Con vittoria di spese e compensi.”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 15.12.2023, conveniva in giudizio il Parte_1
fratello esponendo che: Controparte_1
- il 03.10.2013 era deceduto ab intestato il padre vedovo di Controparte_2 P_
, lasciando quali unici eredi i suoi due figli;
[...]
- i genitori con atto a rogito Notaio dott.ssa in data 28.03.2001 avevano disposto Persona_1 in vita dell'immobile sito in Abbiategrasso (MI) alla Via La Conca n. 23/25, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Abbiategrasso Foglio 22 mappale 542 sub. 7, cat. A/3 Cl.
6, vani 5,5, R.C. lire 1.045.000, e Foglio 22 mappale 544 sub. 11 cat. C/6 Cl. 6, mq 15, R.C. lire 157.500, al prezzo di Lire 70.000,00, alienando fittiziamente la nuda proprietà al convenuto;
- il prezzo dichiarato era irrisorio, in quanto notevolmente inferiore rispetto al valore di mercato dell'immobile e del box di pertinenza, pari a circa € 200.000,00;
- tale atto di compravendita dissimulava, in realtà, una donazione della nuda proprietà dell'immobile dei genitori in favore del figlio, che nulla aveva mai corrisposto per l'acquisto del bene;
- il de cuius era anche titolare di un libretto di risparmio n. 1200/00000001211 aperto presso
Filiale n. 01917, cointestato con il figlio, che alla data di apertura Controparte_4 della successione presentava un saldo attivo di soli € 2,38;
- l'attrice era a conoscenza che il padre aveva nel tempo accantonato risparmi per €
200.000,00 e che sul detto libretto veniva accreditata la sua pensione;
- il de cuius aveva, quindi, donato in vita al convenuto diverse somme di denaro: solo nell'ultimo periodo di vita, in base agli unici documenti messi a disposizione della banca interpellata (con richiesta di ordinare al convenuto e alla banca l'esibizione di quella ulteriore, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.), risultavano movimentati dal libretto cointestato, attraverso l'esecuzione di bonifici e giroconto in favore del convenuto, importi elevati tra cui: € 3.150,00 il 03.10.2013, € 11.000,00 il 06.08.2013, € 4.200,00 il 28.01.2013;
- il de cuius era altresì proprietario di un'autovettura, venduta dal fratello dopo l'apertura della successione, trattenendo per sé l'intero ricavato;
solo dopo molti anni, le effettuava un versamento di soli € 5.200,00.
Ritenendo tali disposizioni lesive dei suoi diritti di erede, l'attrice concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di accertare la natura simulata dell'atto di compravendita del 28.03.2001, perché dissimulante una donazione dell'immobile, radicalmente nulla per vizio di forma ex art. 782
c.c. e art. 48 legge n. 89 del 1913 (l. notarile), nonché di accertare l'esistenza delle donazioni di denaro disposte in vita dal padre in favore del convenuto, ricostruendo le movimentazioni dal libretto cointestato;
quindi, chiedeva disporsi la divisione dei beni ereditari, compresi i beni residui e i beni da restituire, valutati anche attraverso una CTU, con formazione delle rispettive quote e previsione di eventuali conguagli in denaro.
Si costituiva tempestivamente chiedendo il rigetto delle domande in quanto Controparte_1
infondate in fatto e in diritto.
Nella premessa di avere sempre vissuto con i genitori nell'immobile in Abbiategrasso (MI), a differenza della sorella che aveva lasciato il nucleo familiare d'origine sin dalla fine degli anni '80 del secolo scorso per sposarsi e mettere su famiglia, il convenuto:
- quanto alla vendita asseritamente simulata della nuda proprietà di cui all'atto notarile del
2001, replicava di avere pagato con denaro proprio e nel corso del tempo il prezzo della nuda proprietà dell'immobile, conferendo sin dal 1990 i propri redditi da lavoro con quelli
(ben più modesti) del padre, facendosi accreditare direttamente lo stipendio sul conto corrente n. 1701/1 – ABI 06070- CAB 32380 intestato al de cuius (come risultava dalle attestazioni rilasciate dalle imprese “Co.Me.A S.r.l.” e “O.M.A. S.a.s.”. per le quali aveva lavorato) e contribuendo concretamente al sostegno economico dei genitori;
e che in ogni caso il valore dell'immobile non era quello esposto da controparte e non superava €
150.000,00.
- quanto, poi, alla lamentata lesione dei diritti di erede, eccepiva che la sorella e suo marito avevano beneficiato a suo tempo dell'aiuto economico dei genitori, ricevendo vari importi a mezzo assegni bancari tratti sul medesimo c/c, come a mero titolo esemplificativo Lire
970.000 il 10/11/1989, Lire 5.000.000 il 15/05/1993, Lire 1.500.000 il 25/05/1994, Lire
100.000 il 23/06/1994, Lire 210.000 il 23/12/1992, Lire 6.500.000 il 01/11/1992; che proprio a fronte dell'intervento economico in favore della figlia e volendo riconoscere l'apporto e il sostegno ricevuti dal figlio convivente, i genitori si determinarono a cedergli la nuda proprietà dell'immobile; che l'attrice ometteva di riferire di avere all'epoca dell'apertura della successione della madre e precisamente il Controparte_5
25.11.2002 sottoscritto con il fratello e il padre una scrittura di rinuncia ad ulteriori pretese sulla quota di spettanza dell'eredità della stessa (che comprendeva anche una quota dell'immobile di Abbiategrasso via La Conca n. 25/25 di cui la defunta era comproprietaria al 50% col marito) a fronte del riconoscimento in via transattiva dell'importo di € 30.000,00, mentre nulla il convenuto aveva ricevuto in relazione all'eredità materna. - con riferimento alla cointestazione con il de cuius del libretto di risparmio presso banca
Intesa S.P., eccepiva che la pensione del padre era stata trasferita sul suo conto (con delega del de cuius ad operare) solo nel corso del 2013 per la migliore gestione delle spese familiari, non essendo la sola pensione sufficiente a coprirle tutte, mentre dal libretto non risultavano uscite;
rilevava che, dato il tempo trascorso, non era possibile acquisire la documentazione attestante le spese da lui sostenute in favore di entrambi i genitori (prima) e del solo padre (poi), mentre stupiva il comportamento della sorella che, a distanza di quasi dieci anni dalla morte del padre, decideva di avanzare pretese sull'eredità; che dal suo conto personale erano sicuramente avvenuti i seguenti pagamenti: - € 11.600,00, regolarmente fatturato il 30.01.2008 per l'acquisto di un veicolo intestato al padre ed in uso alla famiglia;
- la somma di € 5.200,00 pacificamente versati alla sorella;
- € 31.580,00 in data 05.07.2012 per l'acquisto di una vettura Audi A5, intestata al padre;
- € 4.700,00 per le spese funerarie del padre.
Svolte le verifiche preliminari, venivano concessi i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
Svolta la prima udienza del 08.05.2024 senza conciliazione, la causa veniva istruita attraverso le produzioni documentali e l'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto, quindi rimessa per la decisione, anche parziale o non definitiva, all'udienza cartolare del 05.02.2025, con l'assegnazione dei termini intermedi per la nota di precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Va premesso che la relazione di parentela tra le odierne parti in causa non è in assoluto contestata e la documentazione prodotta agli atti, estratta dai registri dello stato civile del Comune di Abbiategrasso (MI), è idonea a comprovare, oltre alla morte del de cuius Controparte_2
vedovo di , deceduto ab intestato in data 03.10.2013 (cfr. doc. 1 fasc.at.), Controparte_5
l'esistenza dei soli due figli - e - quali chiamati all'eredità del Parte_1 Controparte_1
comune genitore.
1.1 È tuttavia noto che la delazione che segue all'apertura della successione, pur costituendone un presupposto imprescindibile, non è sufficiente per assumere la qualità di erede, la quale viene acquistata se il chiamato accetta l'eredità o mediante una dichiarazione di volontà espressa (art. 475
c.c.) o in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente (art. 476 c.c.).
1.2 Tale precisazione appare opportuna innanzi alla spendita della qualità di erede da parte dell'attrice, la quale, pur lamentando la manifesta insufficienza del relictum a soddisfare i suoi diritti sull'eredità paterna, non dubita dell'intervenuto acquisto dell'eredità. 1.3 Per non gravare con argomenti teoricamente spendibili, ma ultronei ai fini della decisione, tale affermazione può dirsi coerente con la ricostruzione della vicenda che ha dato luogo alla presente controversia, la quale vede pacifico sia il possesso di beni ereditari da parte del convenuto (arg. ex art. 485 c.c.), sia un modestissimo attivo patrimoniale costituito dal saldo attivo del libretto di risparimio, sia l'esistenza di comportamenti - anche stragiudiziali [come la pacifica vendita di un bene mobile (autoveicolo) facente parte dell'asse, con successiva ripartizione del ricavato, fosse anche parziale] - posti in essere dai chiamati, dopo l'apertura della successione, da considerarsi alla stregua di tacite manifestazioni della volontà di accettare l'eredità (art. 476 c.c.).
1.4 Appare inoltre opportuno precisare sin da ora che, nonostante le parti si siano riferite anche all'accordo transattivo di reintegrazione della legittima derivante dalla successione mortis causa della madre , in passato tra loro raggiunto (v. “scrittura privata di Controparte_5 transazione” del 25.11.2002; cfr. doc. 4 fasc.conv.), la presente controversia attiene solo alla successione per causa di morte di Controparte_2
Pertanto, ogni potenziale questione relativa alla interpretazione, o impugnazione, del detto accordo, resta fuori dal perimetro del presente giudizio.
Ciò posto, la motivazione sarà limitata alle sole domande rilevanti in questa sede.
§2. ha agito per la reintegrazione principalmente della propria quota di legittima, Parte_1 chiedendo l'accertamento della simulazione dell'atto pubblico di compravendita concluso in data
28.03.2001 per Notaio dott.ssa - rep. n. 1342, racc. n. 497 - registrato all'Ufficio delle Persona_1
Entrate di Milano il 12.04.2001 al n. 10343, prodotto in copia conforme all'originale (cfr. doc. 1 fasc.att.), con cui i coniugi e hanno ceduto al figlio Controparte_2 Controparte_5
la nuda proprietà dell'immobile sito in Abbiategrasso (MI), via La Conca n. 25 e Controparte_6
23, già Via Galvani, costituito da un appartamento al primo piano in edificio condominiale, con annesso vano cantina e box auto al piano seminterrato, al prezzo nominale di Lire 70.000.000
(settantamilioni), riservandosi l'usufrutto vitalizio.
In via principale, l'attrice ha chiesto l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto quanto
“dissimulante una donazione nulla per difetto di forma”; in alternativa, l'accertamento della simulazione relativa nella quale si traduce il “negotium mixtum cum donatione”.
2.1 Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, quando il legittimario, seppur erede di una delle parti contraenti, agisca per la reintegrazione della quota di riserva, non trovano applicazione nei suoi confronti le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione (cfr. Cass. n. 16535/2020; Cass. n. 12317/2019).
Il legittimario, infatti, si pone in una posizione antagonista rispetto al de cuius, opponendosi alla volontà negoziale manifestata dal dante causa come qualsiasi altro terzo, in tal modo giovandosi del più favorevole regime probatorio in ordine alla simulazione previsto dall'art. 1417 c.c. (Cass. n.
6315/2003).
2.2 È stato altresì affermato dalla Suprema Corte che il legittimario o l'erede “ab intestato” che agisca per la simulazione, deducendo la lesione della quota di riserva, non soggiace alle limitazioni probatorie imposte alle parti del contratto simulato, poiché egli in realtà agisce, sia nella successione testamentaria che in quella “ab intestato”, in qualità di terzo e non in veste di erede.
Perciò, la domanda di accertamento della simulazione di atti dispositivi compiuti dal de cuius, avanzata dall'erede legittimario in riferimento alla quota di successione ab intestato, non implica che egli abbia fatto valere i diritti di erede, piuttosto che quelli di legittimario, allorché, dall'esame complessivo della domanda, risulti che l'accertamento era stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa (cfr. Cass. n. 9364/2025).
Risulta ormai in massima parte superato (come ricorda Cass. n. 29821/2023) l'indirizzo che restringeva la facoltà del legittimario di valersi della prova testimoniale e di prove indiziarie al caso in cui l'azione di simulazione mirasse solo alla reintegrazione della quota di riserva e non si estendesse anche alla disponibile.
2.3 Il legittimario è, quindi, ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e
2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere “per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia” (cfr. Cass. n. 12317/2019), ossia per rimediare a una lesione della quota di legittima, intesa in senso ampio, in modo da comprendere non solo la reintegrazione in senso proprio, tramite la riduzione della donazione dissimulata, ma anche il recupero all'asse ereditario del bene oggetto di alienazione simulata, ovvero di donazione dissimulata nulla per difetto di forma (cfr. Cass. n. 8215/2013; Cass. n. 19912/2014, Cass. n.
20960/2016).
A tal fine è irrilevante, una volta che sia stata spesa la qualità di legittimario, che l'accertamento della simulazione implichi la riduzione, la nullità ovvero l'inefficacia dell'atto stesso (così Cass. n.
8215/2013 cit.; Cass. n. 24134/2009), in quanto l'allegazione della intangibilità della quota di riserva e la sua conseguente lesione assurgono a “causa petendi” accanto al fatto della simulazione, ed il legittimario - benché successore del defunto - non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 cod. civ., non assumendo rilievo il fatto che egli - oltre all'effetto di reintegrazione - riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra una regola diversa (v. Cass. n. 10182/2019; Cass. n.
15510/2018; Cass. n. 14562/2004). 2.4 Viceversa, subentra invece al defunto il legittimario che non esercita un diritto proprio, contro la volontà del defunto, ma si vale di un titolo che lo pone nella identica situazione giuridica del dante causa (Cass. n. 8684/1986), dovendo quindi soggiacere a tutti i limiti per lui costituiti, fra i quali il limite delle alienazioni simulate, la cui rilevanza formale può essere rimossa solo con i mezzi di prova di cui disponeva il dante causa (Cass. n. 7134/2001). L'erede che agisca per ottenere la collazione della donazione dissimulata si trova, perciò, nella medesima posizione del de cuius, sia ai fini della prova, sia ai fini della prescrizione dell'azione di simulazione (Cass. n. 536/2018; n.
4021/2007; n. 2092/2000).
2.5 Poiché in tema di accertamento della simulazione, in assenza di controdichiarazione, la prova non può che essere indiziaria e presuntiva, trovano applicazione i principi consolidati in materia di presunzioni semplici: rientra, cioè, nei compiti del giudice del merito la ricerca e la valutazione in termini di idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit; i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi (cfr. in tal senso Cass. n.
28224/2008).
2.6 Nella specie, avendo l'odierna attrice esperito l'azione di simulazione per sentire dichiarare la nullità della donazione immobiliare che assume dissimulata, mirando al recupero del bene alla massa al fine di reintegrare anche la quota di legittima mai conseguita, ella si pone come terzo rispetto all'atto, sicché non sono operanti nei suoi confronti le limitazioni probatorie previste tra le parti in materia di prova della simulazione.
2.6.1 Al fine di provare la natura simulata dell'atto di compravendita, l'attrice ha formulato istanze istruttorie e dedotto elementi indiziari, tra cui il mancato versamento del prezzo all'atto di compravendita, la rinuncia espressa dei contraenti alla presenza dei testimoni, la dichiarazione nell'atto notarile da parte dei genitori di avere “prima d'ora ricevuto” il prezzo dal figlio e la notevole sproporzione del prezzo dichiarato rispetto al reale valore del bene.
2.6.2 Nel contrastare la domanda, il convenuto ha preso posizione affermando che il prezzo della nuda proprietà dell'immobile è stato corrisposto ai genitori nel tempo e prima dell'atto notarile, avendo personalmente “contribuito economicamente al sostentamento della famiglia gestendo le spese di casa con l'utilizzo dei propri denari in aggiunta a quelli del padre” e che, in ogni caso, il valore dell'immobile non supera i € 150.000,00. Si legge, ancora, nella comparsa di risposta (cfr. a pag. 4) che avendo i genitori “aiutato economicamente” l'altra figlia e suo marito, corrispondendo loro vari importi, “già alla fine degli anni '80”, fu “proprio a fronte dell'intervento economico a favore della figlia e volendo riconoscere l'apporto ed il sostegno ricevuti invece dal figlio convivente” che “i coniugi e , decidevano di cedergli la Controparte_2 Controparte_5 nuda proprietà della casa di Abbiategrasso”.
2.6.3 Ciò posto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Depongono per la simulazione della compravendita e l'esistenza di una donazione dissimulata plurimi elementi gravi, precisi e concordanti, emergenti sia dall'atto di compravendita, sia dalle collidenti affermazioni del convenuto in punto di cronologia dei pagamenti e finanche dalle parziali ammissioni che tradiscono motivi di liberalità della prestazione ricevuta, desumibili proprio negli evidenziati passaggi della sua difesa.
Ed invero, bisogna considerare: lo stretto rapporto familiare tra i venditori e l'acquirente; la circostanza che sia stata ceduta la sola nuda proprietà, con riserva di usufrutto vita natural durante su tutto il fabbricato in favore dei venditori;
la rinuncia all'ipoteca legale da parte dei venditori;
la circostanza che, a quella data (2001), l'acquirente era l'unico figlio convivente con entrambi i genitori presso la casa di abitazione, mentre, come è pacifico in atti, la sorella si era da oltre un decennio trasferita altrove per sposarsi e costituire un suo nucleo familiare;
la circostanza, affermata dallo stesso convenuto, che i genitori avevano già “aiutato economicamente” la sorella (e suo marito) versandole vari importi tramite assegni bancari tra il 1989 ed il 1994 (v. copia delle matrici degli assegni, cfr. doc. 5 fasc. conv.), essendosi in seguito determinati – evidentemente con lo stesso
“spirito” - a cedere la nuda proprietà dell'abitazione al figlio rimasto celibe;
il prezzo palesemente incongruo rispetto alla consistenza dell'immobile (costituito da un appartamento composto di tre locali, cucina, servizio e ripostiglio, con annesso vano cantina e box auto al piano seminterrato, oltre cortile comune), così come riconosciuto dallo stesso convenuto, che, seppure in maniera inferiore rispetto ai € 200.000,00 stimati da parte attrice, lo indica in misura “non superiore” ad €
150.000,00, ben lontano, però, dal prezzo di Lire 70.000.000 (settantamilioni), pari a circa €
36.152,20, considerando il tasso di conversione ufficiale al 1° gennaio 2002 fissato a ≈ 1.936,72
[70.000.000 ÷ 1.936,27].
2.7 Orbene, a fronte degli indicati elementi indizianti il carattere fittizio della vendita, l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo grava sull'odierno convenuto, tenuto conto del principio, pienamente condiviso, secondo cui “Qualora l'azione di simulazione proposta da un terzo si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile” (cfr. Cass. 29540/2019; conf. Cass. n.
15510/2018, Cass. n. 5326/2017; Cass. n. 22454/2014; Cass. n. 176258/2007 che ha ritenuto costituire valido indizio della natura simulata della vendita anche la circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non avesse fornito la relativa prova, senza che ciò comporti un'inversione dell'onere della prova;
ancora Cass. n. 11372/2005 che, sempre in chiave presuntiva, ha valorizzato tra gli altri, la mancanza di prova di pagamento del prezzo, il rapporto di parentela tra le parti, l'incongruità del prezzo).
Va poi ribadito che, in tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti - ovvero del legittimario leso, come nel caso di specie - che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione, poiché questi agisce in posizione di terzietà rispetto ai soggetti contraenti (cfr. Cass. n. 2724/2023).
2.8 Al riguardo, il convenuto ha prodotto documentazione che si reputa insufficiente a dare prova del pagamento del prezzo (v. dichiarazioni dei datori di lavoro dell'epoca, estratto previdenziale e dispensa dal servizio militare di leva;
cfr. doc. 7, 10, 11 e 12 fasc.conv.) e si accompagna ad una costruzione retrospettiva dell'adempimento di un'obbligazione non verosimile ed implicitamente anche smentita.
2.8.1 Si osserva infatti che la stessa modalità di pagamento del prezzo di vendita, che si sostiene essere avvenuta in un arco temporale avente inizio sin dai primi anni '90, realizzata mediante l'accredito dello stipendio sul conto del padre e con la condivisione del suo reddito al fine di
“contribuire economicamente al sostegno della famiglia gestendo le spese di casa con l'utilizzo del propri denari in aggiunta a quelli del padre”, è essa stessa caratterizzata, appunto, dalla prevalenza dell'assistenza, collaborazione e solidarietà familiare, il che stride, evidentemente, con l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo contro cosa, tipica della vendita.
2.8.2 Non è spiegato, inoltre, nulla deducendosi sotto tale profilo, come possano considerarsi pagamenti (in acconto) sulla (futura) vendita della nuda proprietà della casa familiare, quando tale volontà negoziale ben poteva non essere ancora sorta in capo ai disponenti, considerato lo scarto temporale di diversi anni tra gli accrediti dello stipendio sul conto del padre e l'atto. Tali accrediti, peraltro, secondo quanto risulta dai documenti sopra richiamati, sarebbero continuati anche dopo la data del rogito (v. ad es. dichiarazione O.M.A. per gli anni 2000-2003; cfr. doc. 11 cit.), quando non vi era più alcuna finalità “solutoria”.
2.8.3 La sola produzione documentale offerta dal convenuto, inoltre, non è idonea a provare l'effettivo incasso delle somme dalla parte alienante.
2.9 Sulla base di tutti gli elementi indicati, non può ritenersi provato il pagamento del prezzo;
con la precisazione che la causa tipica del negozio di donazione - ossia l'arricchimento del terzo con correlativo depauperamento del donante connotati da “spirito di liberalità” – non viene meno anche quando confluiscano motivi in parte gratuiti e in parte onerosi (determinato da ragioni di riconoscimento o da particolari meriti del beneficiario, è diretto, altresì, al soddisfacimento di prestazioni ricevute), ove risulti – come si ritiene nel caso di specie – la prevalenza dell'animus donandi (v. ad es. Cass. n. 8446/1990).
2.10 Ne consegue che va accertata la simulazione dell'atto di compravendita in quanto dissimulante una donazione nulla per difetto della forma richiesta dall'art. 782 c.c., posto che per questo peculiare contratto non è sufficiente l'atto pubblico, stagliandosi un regime di maggior rigore, imponendosi espressamente per la sua validità, ai sensi dell'art. 48 co. 1 della L. n. 89 del 1913, la presenza di due testimoni, ai quali non è possibile rinunciare. Per effetto della dichiarazione di simulazione dell'atto impugnato, il bene che ne forma oggetto deve ritenersi come mai uscito dall'asse ereditario (cfr. Cass. 1368/2019; conf. Cass. n. 25441/2017) e non rientrante solo per la parte lesiva della quota di riserva dell'attrice.
2.11 Posto che l'immobile era in comunione tra i coniugi , essendo loro Controparte_7
pervenuto in forza di atto in autentica in data 29.12.1981 n. 33597 rep. dott. Persona_2
Notaio in Abbiategrasso, ivi registrato il 15.01.1982 al n. 136, trascritto a Pavia il 26.01.1982 ai n.ri
724/54 (come riportato nelle dichiarazioni di provenienza trascritte nel rogito), nell'asse relitto di esso va considerato per la quota di ½ di piena proprietà e con tale proporzione Controparte_2
rientra nella comunione tra i coeredi.
§3. Anche la domanda diretta a ricomprendere nella massa ereditaria la somma delle tre specifiche operazioni bancarie contestate dall'attrice, da unire al relictum (piuttosto che al donatum), si ritiene fondata.
3.1 È documentalmente provato che il de cuius era cointestatario con il convenuto del libretto di risparmio n. 1200/1211 acceso presso la banca Intesa San Paolo, filiale di Abbiategrasso, sul quale è pacifico che venivano accreditate soltanto le indennità pensionistiche del de cuius.
Dal dettaglio movimenti del libretto di risparmio prodotto in atti dall'attrice (cfr. doc. 5 fasc.att.), limitatamente al periodo dal 31.12.2012 (saldo iniziale: + 2.685,56) al 03.10.2013 (data di apertura della successione: + € 2,30 c.a.), risultano accrediti per soli ratei pensionistici facenti capo al de cuius;
nello stesso periodo risultano effettuati bonifici per € 4.200,00 il 28.01.2013, € 11.000,00 il
06.08.2013 ed € 3.150,00 lo stesso 03.10.2013, tramite operazioni di giroconto - senza specifiche causali - dal libretto di risparmio cointestato in favore del c/c n. 1701194 intestato a
[...]
presso lo stesso istituto bancario, su cui il de cuius era soltanto delegato ad operare (cfr. all CP_1
1 fasc. conv.). Il convenuto non ha dunque contestato che il libretto cointestato era alimentato solo dai ratei pensionistici del padre, né ha disconosciuto le operazioni di bancogiro in favore del conto a sé esclusivamente intestato, producendo anzi un estratto conto parziale (30.06.2013-20.08.2013) che riscontra l'avvenuto accredito del bonifico di € 11.000,00 (cfr. doc. 4 fasc.conv.).
3.2 Ciò posto, il quadro riassuntivo offerto da tali convergenti risultanze probatorie, pur non fornendo indicazioni atte a ricostruire l'evoluzione completa del rapporto di conto (impossibili per verosimile inesistenza della documentazione bancaria del periodo precedente, v. doc. 4 fasc.att. e ordinanza del 08.05.2024), consente di ritenere la superata, limitatamente all'anno 2013 per cui vi è prova documentale, la presunzione iuris tantum di contitolarità del saldo tra i cointestatari (arg. ex art. 1854 c.c.) e provate le circostanze addotte dall'odierna attrice, per la quale gli atti di disposizione paterna costituivano donazioni, realizzate alla stregua di dazioni di denaro, nulle in assenza di forma scritta ad substantiam. Sul punto, dall'esame della citazione e della prima memoria integrativa si desume che il concetto di donazione l'attrice lo ricavi per esclusione, in relazione cioè al risultato di arricchimento del beneficiario derivante dallo spostamento patrimoniale non giustificato a suo vantaggio, dunque, è dato comprendere, implicitamente nullo
(anche) per difetto dell'animus donandi.
3.3 In ordine ai trasferimenti di denaro da un conto ad un altro e dalla loro qualificazione in termini di donazione diretta, come tale soggetta al requisito di forma, vanno richiamati i principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione diretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzata non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una "zona di transito" tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante (cfr. Cass., Sez. Un, n. 18725/2017).
Tale soluzione ha, in definitiva, respinto l'orientamento che, considerando, viceversa,
l'accreditamento nel conto corrente del beneficiario come frutto di un'operazione, sostanzialmente trilaterale, eseguita da un soggetto diverso dall'autore della liberalità sulla base di un rapporto di mandato sussistente tra beneficiante e banca, obbligata in forza di siffatto rapporto a dar corso al bancogiro e ad effettuare la prestazione in favore del beneficiario, riteneva indiretto l'atto di liberalità in quanto eseguito attraverso un mezzo, il bancogiro, diverso dal contratto di donazione e, dunque, sottratto all'obbligo di forma, evidenziando, invece, come l'operazione bancaria in adempimento dello iussum svolga in realtà una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all'altro, e come, dunque, l'attribuzione patrimoniale costituisca una donazione diretta ad esecuzione indiretta (v. conf. Cass. n.
23127/2021).
3.4 Ne discende che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore. Al riguardo, deve richiamarsi l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, per la quale non si richiede la forma dell'atto pubblico ad substantiam, l'art. 783 c.c., non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due criteri: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante, di tal che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante (cfr., per tutte, da ultimo, Cass. n. 3858/2020; v. anche Cass. n. 7913/2001; Cass. n. 967/1976).
3.5 In applicazione di tali principi al caso di specie va rilevato che già i singoli importi, se raffrontati con l'ammontare dell'unica entrata del de cuius costituita dalla pensione per c.a. €
1.556,00, in uno con l'arco temporale di riferimento delle tre operazioni bancarie (nove mesi), portano ad escludere che si ricada nell'ipotesi della donazione di modico valore;
ad ogni modo, il convenuto non ha superato le presunzioni in ordine all'entità del patrimonio del de cuius, affermandone anzi al contrario l'incapacità di far fronte alle spese ordinarie.
3.6 Quanto agli atti dispositivi compiuti dal padre in favore del figlio, seppure essi possano essere in parte giustificati dalla finalità di consentire al donatario di pagare spese e debiti (anche) suoi personali, il passaggio di ricchezza è stato pur sempre realizzato tramite la traditio diretta del denaro, non in via indiretta mediante l'utilizzazione di un negozio oneroso diverso e avente una propria causa.
3.7 Sulla scorta dell'insegnamento del giudice di legittimità, deve, quindi, essere dichiarata la nullità delle donazioni avente ad oggetto la somma di complessivi e nominali € 18.350,00, la quale andrà dunque restituita dal convenuto alla massa, in vista della successiva divisione.
§4. Per procedersi alla divisione del compendio e alle operazioni previste dagli artt. 713 e ss. c.c.
(formazione dello stato attivo e passivo, resa dei conti, prelevamenti, determinazione ed attribuzione delle porzioni, etc.), nei limiti di quanto allegato dalle parti, deve essere disposta una c.t.u. estimativa e pertanto la causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
4.1 Trattandosi di una sentenza non definitiva non si provvede al regolamento delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nella presente controversia:
• dichiara la simulazione dell'atto di compravendita stipulato in data 28.03.2001 tra i coniugi e e per Notaio dott.ssa Controparte_2 Controparte_5 Controparte_1 Per_1
- rep. n. 1342, racc. n. 497 - registrato all'Ufficio delle Entrate di Milano il
[...]
12.04.2001 al n. 10343, in quanto dissimulante una donazione nulla per difetto di forma e per l'effetto accerta e dichiara che l'immobile, composto da un appartamento al primo piano con annesso vano cantina e box auto al piano seminterrato, sito in Abbiategrasso (MI) alla
Via La Conca n. 25/23, già Via Galvani Luigi, distinto al Catasto Fabbricati di detto
Comune come segue: Foglio 22 mappale 542 sub. 7, cat. A/3 Cl. 6, vani 5,5, R.C. lire
1.045.000, e Foglio 22 mappale 544 sub. 11 cat. C/6 Cl. 6, mq 15, R.C. lire 157.500, fa parte per la quota di ½ dell'eredità relitta da Controparte_2
• dichiara tenuto a restituire alla massa ereditaria l'importo di nominali € Controparte_1
18.500,00, in quanto oggetto di donazioni dirette di denaro di proprietà del de cuius attuate mediante ordini di bancogiro in data 28.0l.2013, 06.08.2013 e 03.10.2013, nulle per difetto di forma;
• rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
• regolamento delle spese con la sentenza definitiva.
Così è deciso in Pavia, lì 18 aprile 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 5249/2023, promossa da:
(C.F: ), rappresentata e difesa dall'Avv. CELSA Parte_1 C.F._1
BARBERA del Foro di Torino;
ATTORE contro
(C.F: ), rappresentato e difeso dall'Avv. SILIVA Controparte_1 C.F._2
GAVONI del Foro di Pavia;
CONVENUTO
Oggetto: Altri istituti relativi alle successioni.
Conclusioni:
- parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: - Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, che la compravendita, che si impugna, dell'immobile sito in Abbiategrasso (MI), via La Conca n.
25/23 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Abbiategrasso Foglio 22 mappale 542 sub. 7, cat. A/3 Cl. 6, vani 5,5, R.C. lire 1.045.000, e Foglio 22 mappale 544 sub. 11 cat.
C/6 Cl. 6, mq 15, R.C. lire 157.500, avvenuta con rogito Notaio Dott.ssa del Persona_1
28.03.2001 Rep. n. 1342, raccolta n. 497 registrato a Milano il 12.04.2001 al n. 10343 Serie
1V, costituisce un atto simulato, dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o negotium mistum com donatione da parte del sig. e della sig.ra Controparte_2
a favore del figlio sig. , e, pertanto, accertare e Controparte_3 Controparte_1
dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o l'annullabilità (totale e/o parziale) del contratto di compravendita stipulato dal de cuius perché dissimulante una donazione diretta e/o indiretta e/o un negozio misto a donazione;
- Accertare e dichiarare, per le ragioni di cui in premessa, che i bonifici / giroconti effettuati dal libretto di risparmio n. 1200/00000001211 aperto presso Filiale n. 01917 cointestato tra il sig. Controparte_4 P_
e il sig. a favore del sig. costituiscono una
[...] Controparte_1 Controparte_1
donazione diretta e/o indiretta da parte del sig. a favore del figlio sig. Controparte_2
, e, pertanto, accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o Controparte_1
l'annullabilità (totale e/o parziale) delle suddette donazioni;
- Per l'effetto di quanto sopra ricostruire l'asse ereditario del sig. , ricomprendendo tutti i suoi beni, Controparte_2 computando il relictum al donatum, tenendo conto del bene costituito dall'immobile sito in
Abbiategrasso (MI), via La Conca n. 25/23, Foglio 22 mappale 542 sub. 7, cat. A/3 Cl. 6, vani 5,5, R.C. lire 1.045.000, e Foglio 22 mappale 544 sub. 11 cat. C/6 Cl. 6, mq 15, R.C. lire 157.500, dei risparmi che sono stati bonificati dal libretto di risparmio n.
1200/00000001211 aperto presso Filiale n. 01917 cointestato tra il Controparte_4
sig. e il sig. a favore del sig. e di ogni Controparte_2 Controparte_1 Controparte_1
altro bene appartenuto al sig. di cui il figlio abbia Controparte_2 Controparte_1
disposto dopo la morte del papà avvenuta in Abbiategrasso (MI) il 03.10.2013, in quanto rispetto agli atti impugnati vi è una lesione del diritto di erede della figlia del sig. P_
, sig.ra ; - Per l'effetto accertata e disposta la ricostruzione
[...] Parte_1 dell'asse ereditario con i beni sopra indicati accogliere le domande proposte dall'attrice per le rispettive quote di legge con riferimento all'eredità del sig. e, Controparte_2
previa riduzione e dichiarazione di risoluzione ed inefficacia delle disposizioni lesive sia inter vivos sia mortis causa, disporre la restituzione dei beni liberi da ogni peso e dei frutti da parte del convenuto sig. ; - Per ulteriore effetto accertare e dichiarare la Controparte_1
comunione fra la sig.ra e il sig. sorta su tutti i beni Parte_1 Controparte_1
indicati in narrativa in forza delle domande sopra formulate;
- Conseguentemente disporre, previa valutazione complessiva dei cespiti – da effettuarsi anche mediante C.T.U. – la divisione dei beni ereditari tra la sig.ra e il sig. , Parte_1 Controparte_1
eventualmente con la previsione di opportuni conguagli in denaro;
- Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.”;
- parte convenuta: “Voglia l'On. Tribunale adìto, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: -in via principale e nel merito accertare e dichiarare la validità ed efficacia della vendita della nuda proprietà dell'immobile di Abbiategrasso via La Conca n. 25/23 visto l'avvenuto regolare pagamento del suo prezzo, conseguentemente escludendo
l'immobile dalla successione ereditaria del sig. . Accertare e dichiarare Controparte_2 altresì nulla dovuto in forza della successione ereditaria paterna a parte attrice. Con vittoria di spese e compensi.”.
Concisa esposizione del fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 15.12.2023, conveniva in giudizio il Parte_1
fratello esponendo che: Controparte_1
- il 03.10.2013 era deceduto ab intestato il padre vedovo di Controparte_2 P_
, lasciando quali unici eredi i suoi due figli;
[...]
- i genitori con atto a rogito Notaio dott.ssa in data 28.03.2001 avevano disposto Persona_1 in vita dell'immobile sito in Abbiategrasso (MI) alla Via La Conca n. 23/25, censito al
Catasto Fabbricati del Comune di Abbiategrasso Foglio 22 mappale 542 sub. 7, cat. A/3 Cl.
6, vani 5,5, R.C. lire 1.045.000, e Foglio 22 mappale 544 sub. 11 cat. C/6 Cl. 6, mq 15, R.C. lire 157.500, al prezzo di Lire 70.000,00, alienando fittiziamente la nuda proprietà al convenuto;
- il prezzo dichiarato era irrisorio, in quanto notevolmente inferiore rispetto al valore di mercato dell'immobile e del box di pertinenza, pari a circa € 200.000,00;
- tale atto di compravendita dissimulava, in realtà, una donazione della nuda proprietà dell'immobile dei genitori in favore del figlio, che nulla aveva mai corrisposto per l'acquisto del bene;
- il de cuius era anche titolare di un libretto di risparmio n. 1200/00000001211 aperto presso
Filiale n. 01917, cointestato con il figlio, che alla data di apertura Controparte_4 della successione presentava un saldo attivo di soli € 2,38;
- l'attrice era a conoscenza che il padre aveva nel tempo accantonato risparmi per €
200.000,00 e che sul detto libretto veniva accreditata la sua pensione;
- il de cuius aveva, quindi, donato in vita al convenuto diverse somme di denaro: solo nell'ultimo periodo di vita, in base agli unici documenti messi a disposizione della banca interpellata (con richiesta di ordinare al convenuto e alla banca l'esibizione di quella ulteriore, ai sensi dell'art. 210 c.p.c.), risultavano movimentati dal libretto cointestato, attraverso l'esecuzione di bonifici e giroconto in favore del convenuto, importi elevati tra cui: € 3.150,00 il 03.10.2013, € 11.000,00 il 06.08.2013, € 4.200,00 il 28.01.2013;
- il de cuius era altresì proprietario di un'autovettura, venduta dal fratello dopo l'apertura della successione, trattenendo per sé l'intero ricavato;
solo dopo molti anni, le effettuava un versamento di soli € 5.200,00.
Ritenendo tali disposizioni lesive dei suoi diritti di erede, l'attrice concludeva chiedendo all'intestato Tribunale di accertare la natura simulata dell'atto di compravendita del 28.03.2001, perché dissimulante una donazione dell'immobile, radicalmente nulla per vizio di forma ex art. 782
c.c. e art. 48 legge n. 89 del 1913 (l. notarile), nonché di accertare l'esistenza delle donazioni di denaro disposte in vita dal padre in favore del convenuto, ricostruendo le movimentazioni dal libretto cointestato;
quindi, chiedeva disporsi la divisione dei beni ereditari, compresi i beni residui e i beni da restituire, valutati anche attraverso una CTU, con formazione delle rispettive quote e previsione di eventuali conguagli in denaro.
Si costituiva tempestivamente chiedendo il rigetto delle domande in quanto Controparte_1
infondate in fatto e in diritto.
Nella premessa di avere sempre vissuto con i genitori nell'immobile in Abbiategrasso (MI), a differenza della sorella che aveva lasciato il nucleo familiare d'origine sin dalla fine degli anni '80 del secolo scorso per sposarsi e mettere su famiglia, il convenuto:
- quanto alla vendita asseritamente simulata della nuda proprietà di cui all'atto notarile del
2001, replicava di avere pagato con denaro proprio e nel corso del tempo il prezzo della nuda proprietà dell'immobile, conferendo sin dal 1990 i propri redditi da lavoro con quelli
(ben più modesti) del padre, facendosi accreditare direttamente lo stipendio sul conto corrente n. 1701/1 – ABI 06070- CAB 32380 intestato al de cuius (come risultava dalle attestazioni rilasciate dalle imprese “Co.Me.A S.r.l.” e “O.M.A. S.a.s.”. per le quali aveva lavorato) e contribuendo concretamente al sostegno economico dei genitori;
e che in ogni caso il valore dell'immobile non era quello esposto da controparte e non superava €
150.000,00.
- quanto, poi, alla lamentata lesione dei diritti di erede, eccepiva che la sorella e suo marito avevano beneficiato a suo tempo dell'aiuto economico dei genitori, ricevendo vari importi a mezzo assegni bancari tratti sul medesimo c/c, come a mero titolo esemplificativo Lire
970.000 il 10/11/1989, Lire 5.000.000 il 15/05/1993, Lire 1.500.000 il 25/05/1994, Lire
100.000 il 23/06/1994, Lire 210.000 il 23/12/1992, Lire 6.500.000 il 01/11/1992; che proprio a fronte dell'intervento economico in favore della figlia e volendo riconoscere l'apporto e il sostegno ricevuti dal figlio convivente, i genitori si determinarono a cedergli la nuda proprietà dell'immobile; che l'attrice ometteva di riferire di avere all'epoca dell'apertura della successione della madre e precisamente il Controparte_5
25.11.2002 sottoscritto con il fratello e il padre una scrittura di rinuncia ad ulteriori pretese sulla quota di spettanza dell'eredità della stessa (che comprendeva anche una quota dell'immobile di Abbiategrasso via La Conca n. 25/25 di cui la defunta era comproprietaria al 50% col marito) a fronte del riconoscimento in via transattiva dell'importo di € 30.000,00, mentre nulla il convenuto aveva ricevuto in relazione all'eredità materna. - con riferimento alla cointestazione con il de cuius del libretto di risparmio presso banca
Intesa S.P., eccepiva che la pensione del padre era stata trasferita sul suo conto (con delega del de cuius ad operare) solo nel corso del 2013 per la migliore gestione delle spese familiari, non essendo la sola pensione sufficiente a coprirle tutte, mentre dal libretto non risultavano uscite;
rilevava che, dato il tempo trascorso, non era possibile acquisire la documentazione attestante le spese da lui sostenute in favore di entrambi i genitori (prima) e del solo padre (poi), mentre stupiva il comportamento della sorella che, a distanza di quasi dieci anni dalla morte del padre, decideva di avanzare pretese sull'eredità; che dal suo conto personale erano sicuramente avvenuti i seguenti pagamenti: - € 11.600,00, regolarmente fatturato il 30.01.2008 per l'acquisto di un veicolo intestato al padre ed in uso alla famiglia;
- la somma di € 5.200,00 pacificamente versati alla sorella;
- € 31.580,00 in data 05.07.2012 per l'acquisto di una vettura Audi A5, intestata al padre;
- € 4.700,00 per le spese funerarie del padre.
Svolte le verifiche preliminari, venivano concessi i termini per il deposito delle memorie integrative ex art. 171-ter c.p.c.
Svolta la prima udienza del 08.05.2024 senza conciliazione, la causa veniva istruita attraverso le produzioni documentali e l'espletamento dell'interrogatorio formale del convenuto, quindi rimessa per la decisione, anche parziale o non definitiva, all'udienza cartolare del 05.02.2025, con l'assegnazione dei termini intermedi per la nota di precisazione delle conclusioni e per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Va premesso che la relazione di parentela tra le odierne parti in causa non è in assoluto contestata e la documentazione prodotta agli atti, estratta dai registri dello stato civile del Comune di Abbiategrasso (MI), è idonea a comprovare, oltre alla morte del de cuius Controparte_2
vedovo di , deceduto ab intestato in data 03.10.2013 (cfr. doc. 1 fasc.at.), Controparte_5
l'esistenza dei soli due figli - e - quali chiamati all'eredità del Parte_1 Controparte_1
comune genitore.
1.1 È tuttavia noto che la delazione che segue all'apertura della successione, pur costituendone un presupposto imprescindibile, non è sufficiente per assumere la qualità di erede, la quale viene acquistata se il chiamato accetta l'eredità o mediante una dichiarazione di volontà espressa (art. 475
c.c.) o in dipendenza di un comportamento obiettivamente acquiescente (art. 476 c.c.).
1.2 Tale precisazione appare opportuna innanzi alla spendita della qualità di erede da parte dell'attrice, la quale, pur lamentando la manifesta insufficienza del relictum a soddisfare i suoi diritti sull'eredità paterna, non dubita dell'intervenuto acquisto dell'eredità. 1.3 Per non gravare con argomenti teoricamente spendibili, ma ultronei ai fini della decisione, tale affermazione può dirsi coerente con la ricostruzione della vicenda che ha dato luogo alla presente controversia, la quale vede pacifico sia il possesso di beni ereditari da parte del convenuto (arg. ex art. 485 c.c.), sia un modestissimo attivo patrimoniale costituito dal saldo attivo del libretto di risparimio, sia l'esistenza di comportamenti - anche stragiudiziali [come la pacifica vendita di un bene mobile (autoveicolo) facente parte dell'asse, con successiva ripartizione del ricavato, fosse anche parziale] - posti in essere dai chiamati, dopo l'apertura della successione, da considerarsi alla stregua di tacite manifestazioni della volontà di accettare l'eredità (art. 476 c.c.).
1.4 Appare inoltre opportuno precisare sin da ora che, nonostante le parti si siano riferite anche all'accordo transattivo di reintegrazione della legittima derivante dalla successione mortis causa della madre , in passato tra loro raggiunto (v. “scrittura privata di Controparte_5 transazione” del 25.11.2002; cfr. doc. 4 fasc.conv.), la presente controversia attiene solo alla successione per causa di morte di Controparte_2
Pertanto, ogni potenziale questione relativa alla interpretazione, o impugnazione, del detto accordo, resta fuori dal perimetro del presente giudizio.
Ciò posto, la motivazione sarà limitata alle sole domande rilevanti in questa sede.
§2. ha agito per la reintegrazione principalmente della propria quota di legittima, Parte_1 chiedendo l'accertamento della simulazione dell'atto pubblico di compravendita concluso in data
28.03.2001 per Notaio dott.ssa - rep. n. 1342, racc. n. 497 - registrato all'Ufficio delle Persona_1
Entrate di Milano il 12.04.2001 al n. 10343, prodotto in copia conforme all'originale (cfr. doc. 1 fasc.att.), con cui i coniugi e hanno ceduto al figlio Controparte_2 Controparte_5
la nuda proprietà dell'immobile sito in Abbiategrasso (MI), via La Conca n. 25 e Controparte_6
23, già Via Galvani, costituito da un appartamento al primo piano in edificio condominiale, con annesso vano cantina e box auto al piano seminterrato, al prezzo nominale di Lire 70.000.000
(settantamilioni), riservandosi l'usufrutto vitalizio.
In via principale, l'attrice ha chiesto l'accertamento della simulazione assoluta dell'atto quanto
“dissimulante una donazione nulla per difetto di forma”; in alternativa, l'accertamento della simulazione relativa nella quale si traduce il “negotium mixtum cum donatione”.
2.1 Va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, quando il legittimario, seppur erede di una delle parti contraenti, agisca per la reintegrazione della quota di riserva, non trovano applicazione nei suoi confronti le limitazioni probatorie previste per le parti originarie in materia di prova della simulazione (cfr. Cass. n. 16535/2020; Cass. n. 12317/2019).
Il legittimario, infatti, si pone in una posizione antagonista rispetto al de cuius, opponendosi alla volontà negoziale manifestata dal dante causa come qualsiasi altro terzo, in tal modo giovandosi del più favorevole regime probatorio in ordine alla simulazione previsto dall'art. 1417 c.c. (Cass. n.
6315/2003).
2.2 È stato altresì affermato dalla Suprema Corte che il legittimario o l'erede “ab intestato” che agisca per la simulazione, deducendo la lesione della quota di riserva, non soggiace alle limitazioni probatorie imposte alle parti del contratto simulato, poiché egli in realtà agisce, sia nella successione testamentaria che in quella “ab intestato”, in qualità di terzo e non in veste di erede.
Perciò, la domanda di accertamento della simulazione di atti dispositivi compiuti dal de cuius, avanzata dall'erede legittimario in riferimento alla quota di successione ab intestato, non implica che egli abbia fatto valere i diritti di erede, piuttosto che quelli di legittimario, allorché, dall'esame complessivo della domanda, risulti che l'accertamento era stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa (cfr. Cass. n. 9364/2025).
Risulta ormai in massima parte superato (come ricorda Cass. n. 29821/2023) l'indirizzo che restringeva la facoltà del legittimario di valersi della prova testimoniale e di prove indiziarie al caso in cui l'azione di simulazione mirasse solo alla reintegrazione della quota di riserva e non si estendesse anche alla disponibile.
2.3 Il legittimario è, quindi, ammesso a provare, nella veste di terzo, la simulazione di una vendita fatta dal de cuius per testimoni e presunzioni, senza soggiacere ai limiti fissati dagli artt. 2721 e
2729 c.c., a condizione che la simulazione sia fatta valere “per un'esigenza coordinata con la tutela della quota di riserva tramite la riunione fittizia” (cfr. Cass. n. 12317/2019), ossia per rimediare a una lesione della quota di legittima, intesa in senso ampio, in modo da comprendere non solo la reintegrazione in senso proprio, tramite la riduzione della donazione dissimulata, ma anche il recupero all'asse ereditario del bene oggetto di alienazione simulata, ovvero di donazione dissimulata nulla per difetto di forma (cfr. Cass. n. 8215/2013; Cass. n. 19912/2014, Cass. n.
20960/2016).
A tal fine è irrilevante, una volta che sia stata spesa la qualità di legittimario, che l'accertamento della simulazione implichi la riduzione, la nullità ovvero l'inefficacia dell'atto stesso (così Cass. n.
8215/2013 cit.; Cass. n. 24134/2009), in quanto l'allegazione della intangibilità della quota di riserva e la sua conseguente lesione assurgono a “causa petendi” accanto al fatto della simulazione, ed il legittimario - benché successore del defunto - non può essere assoggettato ai vincoli probatori previsti per le parti dall'art. 1417 cod. civ., non assumendo rilievo il fatto che egli - oltre all'effetto di reintegrazione - riceva, in quanto sia anche erede legittimo, un beneficio dal recupero di un bene al patrimonio ereditario, non potendo applicarsi, rispetto ad un unico atto simulato, per una parte una regola probatoria e per un'altra una regola diversa (v. Cass. n. 10182/2019; Cass. n.
15510/2018; Cass. n. 14562/2004). 2.4 Viceversa, subentra invece al defunto il legittimario che non esercita un diritto proprio, contro la volontà del defunto, ma si vale di un titolo che lo pone nella identica situazione giuridica del dante causa (Cass. n. 8684/1986), dovendo quindi soggiacere a tutti i limiti per lui costituiti, fra i quali il limite delle alienazioni simulate, la cui rilevanza formale può essere rimossa solo con i mezzi di prova di cui disponeva il dante causa (Cass. n. 7134/2001). L'erede che agisca per ottenere la collazione della donazione dissimulata si trova, perciò, nella medesima posizione del de cuius, sia ai fini della prova, sia ai fini della prescrizione dell'azione di simulazione (Cass. n. 536/2018; n.
4021/2007; n. 2092/2000).
2.5 Poiché in tema di accertamento della simulazione, in assenza di controdichiarazione, la prova non può che essere indiziaria e presuntiva, trovano applicazione i principi consolidati in materia di presunzioni semplici: rientra, cioè, nei compiti del giudice del merito la ricerca e la valutazione in termini di idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit; i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi (cfr. in tal senso Cass. n.
28224/2008).
2.6 Nella specie, avendo l'odierna attrice esperito l'azione di simulazione per sentire dichiarare la nullità della donazione immobiliare che assume dissimulata, mirando al recupero del bene alla massa al fine di reintegrare anche la quota di legittima mai conseguita, ella si pone come terzo rispetto all'atto, sicché non sono operanti nei suoi confronti le limitazioni probatorie previste tra le parti in materia di prova della simulazione.
2.6.1 Al fine di provare la natura simulata dell'atto di compravendita, l'attrice ha formulato istanze istruttorie e dedotto elementi indiziari, tra cui il mancato versamento del prezzo all'atto di compravendita, la rinuncia espressa dei contraenti alla presenza dei testimoni, la dichiarazione nell'atto notarile da parte dei genitori di avere “prima d'ora ricevuto” il prezzo dal figlio e la notevole sproporzione del prezzo dichiarato rispetto al reale valore del bene.
2.6.2 Nel contrastare la domanda, il convenuto ha preso posizione affermando che il prezzo della nuda proprietà dell'immobile è stato corrisposto ai genitori nel tempo e prima dell'atto notarile, avendo personalmente “contribuito economicamente al sostentamento della famiglia gestendo le spese di casa con l'utilizzo dei propri denari in aggiunta a quelli del padre” e che, in ogni caso, il valore dell'immobile non supera i € 150.000,00. Si legge, ancora, nella comparsa di risposta (cfr. a pag. 4) che avendo i genitori “aiutato economicamente” l'altra figlia e suo marito, corrispondendo loro vari importi, “già alla fine degli anni '80”, fu “proprio a fronte dell'intervento economico a favore della figlia e volendo riconoscere l'apporto ed il sostegno ricevuti invece dal figlio convivente” che “i coniugi e , decidevano di cedergli la Controparte_2 Controparte_5 nuda proprietà della casa di Abbiategrasso”.
2.6.3 Ciò posto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Depongono per la simulazione della compravendita e l'esistenza di una donazione dissimulata plurimi elementi gravi, precisi e concordanti, emergenti sia dall'atto di compravendita, sia dalle collidenti affermazioni del convenuto in punto di cronologia dei pagamenti e finanche dalle parziali ammissioni che tradiscono motivi di liberalità della prestazione ricevuta, desumibili proprio negli evidenziati passaggi della sua difesa.
Ed invero, bisogna considerare: lo stretto rapporto familiare tra i venditori e l'acquirente; la circostanza che sia stata ceduta la sola nuda proprietà, con riserva di usufrutto vita natural durante su tutto il fabbricato in favore dei venditori;
la rinuncia all'ipoteca legale da parte dei venditori;
la circostanza che, a quella data (2001), l'acquirente era l'unico figlio convivente con entrambi i genitori presso la casa di abitazione, mentre, come è pacifico in atti, la sorella si era da oltre un decennio trasferita altrove per sposarsi e costituire un suo nucleo familiare;
la circostanza, affermata dallo stesso convenuto, che i genitori avevano già “aiutato economicamente” la sorella (e suo marito) versandole vari importi tramite assegni bancari tra il 1989 ed il 1994 (v. copia delle matrici degli assegni, cfr. doc. 5 fasc. conv.), essendosi in seguito determinati – evidentemente con lo stesso
“spirito” - a cedere la nuda proprietà dell'abitazione al figlio rimasto celibe;
il prezzo palesemente incongruo rispetto alla consistenza dell'immobile (costituito da un appartamento composto di tre locali, cucina, servizio e ripostiglio, con annesso vano cantina e box auto al piano seminterrato, oltre cortile comune), così come riconosciuto dallo stesso convenuto, che, seppure in maniera inferiore rispetto ai € 200.000,00 stimati da parte attrice, lo indica in misura “non superiore” ad €
150.000,00, ben lontano, però, dal prezzo di Lire 70.000.000 (settantamilioni), pari a circa €
36.152,20, considerando il tasso di conversione ufficiale al 1° gennaio 2002 fissato a ≈ 1.936,72
[70.000.000 ÷ 1.936,27].
2.7 Orbene, a fronte degli indicati elementi indizianti il carattere fittizio della vendita, l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo grava sull'odierno convenuto, tenuto conto del principio, pienamente condiviso, secondo cui “Qualora l'azione di simulazione proposta da un terzo si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto;
tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile” (cfr. Cass. 29540/2019; conf. Cass. n.
15510/2018, Cass. n. 5326/2017; Cass. n. 22454/2014; Cass. n. 176258/2007 che ha ritenuto costituire valido indizio della natura simulata della vendita anche la circostanza che il compratore, su cui grava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non avesse fornito la relativa prova, senza che ciò comporti un'inversione dell'onere della prova;
ancora Cass. n. 11372/2005 che, sempre in chiave presuntiva, ha valorizzato tra gli altri, la mancanza di prova di pagamento del prezzo, il rapporto di parentela tra le parti, l'incongruità del prezzo).
Va poi ribadito che, in tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti - ovvero del legittimario leso, come nel caso di specie - che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione, poiché questi agisce in posizione di terzietà rispetto ai soggetti contraenti (cfr. Cass. n. 2724/2023).
2.8 Al riguardo, il convenuto ha prodotto documentazione che si reputa insufficiente a dare prova del pagamento del prezzo (v. dichiarazioni dei datori di lavoro dell'epoca, estratto previdenziale e dispensa dal servizio militare di leva;
cfr. doc. 7, 10, 11 e 12 fasc.conv.) e si accompagna ad una costruzione retrospettiva dell'adempimento di un'obbligazione non verosimile ed implicitamente anche smentita.
2.8.1 Si osserva infatti che la stessa modalità di pagamento del prezzo di vendita, che si sostiene essere avvenuta in un arco temporale avente inizio sin dai primi anni '90, realizzata mediante l'accredito dello stipendio sul conto del padre e con la condivisione del suo reddito al fine di
“contribuire economicamente al sostegno della famiglia gestendo le spese di casa con l'utilizzo del propri denari in aggiunta a quelli del padre”, è essa stessa caratterizzata, appunto, dalla prevalenza dell'assistenza, collaborazione e solidarietà familiare, il che stride, evidentemente, con l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del prezzo contro cosa, tipica della vendita.
2.8.2 Non è spiegato, inoltre, nulla deducendosi sotto tale profilo, come possano considerarsi pagamenti (in acconto) sulla (futura) vendita della nuda proprietà della casa familiare, quando tale volontà negoziale ben poteva non essere ancora sorta in capo ai disponenti, considerato lo scarto temporale di diversi anni tra gli accrediti dello stipendio sul conto del padre e l'atto. Tali accrediti, peraltro, secondo quanto risulta dai documenti sopra richiamati, sarebbero continuati anche dopo la data del rogito (v. ad es. dichiarazione O.M.A. per gli anni 2000-2003; cfr. doc. 11 cit.), quando non vi era più alcuna finalità “solutoria”.
2.8.3 La sola produzione documentale offerta dal convenuto, inoltre, non è idonea a provare l'effettivo incasso delle somme dalla parte alienante.
2.9 Sulla base di tutti gli elementi indicati, non può ritenersi provato il pagamento del prezzo;
con la precisazione che la causa tipica del negozio di donazione - ossia l'arricchimento del terzo con correlativo depauperamento del donante connotati da “spirito di liberalità” – non viene meno anche quando confluiscano motivi in parte gratuiti e in parte onerosi (determinato da ragioni di riconoscimento o da particolari meriti del beneficiario, è diretto, altresì, al soddisfacimento di prestazioni ricevute), ove risulti – come si ritiene nel caso di specie – la prevalenza dell'animus donandi (v. ad es. Cass. n. 8446/1990).
2.10 Ne consegue che va accertata la simulazione dell'atto di compravendita in quanto dissimulante una donazione nulla per difetto della forma richiesta dall'art. 782 c.c., posto che per questo peculiare contratto non è sufficiente l'atto pubblico, stagliandosi un regime di maggior rigore, imponendosi espressamente per la sua validità, ai sensi dell'art. 48 co. 1 della L. n. 89 del 1913, la presenza di due testimoni, ai quali non è possibile rinunciare. Per effetto della dichiarazione di simulazione dell'atto impugnato, il bene che ne forma oggetto deve ritenersi come mai uscito dall'asse ereditario (cfr. Cass. 1368/2019; conf. Cass. n. 25441/2017) e non rientrante solo per la parte lesiva della quota di riserva dell'attrice.
2.11 Posto che l'immobile era in comunione tra i coniugi , essendo loro Controparte_7
pervenuto in forza di atto in autentica in data 29.12.1981 n. 33597 rep. dott. Persona_2
Notaio in Abbiategrasso, ivi registrato il 15.01.1982 al n. 136, trascritto a Pavia il 26.01.1982 ai n.ri
724/54 (come riportato nelle dichiarazioni di provenienza trascritte nel rogito), nell'asse relitto di esso va considerato per la quota di ½ di piena proprietà e con tale proporzione Controparte_2
rientra nella comunione tra i coeredi.
§3. Anche la domanda diretta a ricomprendere nella massa ereditaria la somma delle tre specifiche operazioni bancarie contestate dall'attrice, da unire al relictum (piuttosto che al donatum), si ritiene fondata.
3.1 È documentalmente provato che il de cuius era cointestatario con il convenuto del libretto di risparmio n. 1200/1211 acceso presso la banca Intesa San Paolo, filiale di Abbiategrasso, sul quale è pacifico che venivano accreditate soltanto le indennità pensionistiche del de cuius.
Dal dettaglio movimenti del libretto di risparmio prodotto in atti dall'attrice (cfr. doc. 5 fasc.att.), limitatamente al periodo dal 31.12.2012 (saldo iniziale: + 2.685,56) al 03.10.2013 (data di apertura della successione: + € 2,30 c.a.), risultano accrediti per soli ratei pensionistici facenti capo al de cuius;
nello stesso periodo risultano effettuati bonifici per € 4.200,00 il 28.01.2013, € 11.000,00 il
06.08.2013 ed € 3.150,00 lo stesso 03.10.2013, tramite operazioni di giroconto - senza specifiche causali - dal libretto di risparmio cointestato in favore del c/c n. 1701194 intestato a
[...]
presso lo stesso istituto bancario, su cui il de cuius era soltanto delegato ad operare (cfr. all CP_1
1 fasc. conv.). Il convenuto non ha dunque contestato che il libretto cointestato era alimentato solo dai ratei pensionistici del padre, né ha disconosciuto le operazioni di bancogiro in favore del conto a sé esclusivamente intestato, producendo anzi un estratto conto parziale (30.06.2013-20.08.2013) che riscontra l'avvenuto accredito del bonifico di € 11.000,00 (cfr. doc. 4 fasc.conv.).
3.2 Ciò posto, il quadro riassuntivo offerto da tali convergenti risultanze probatorie, pur non fornendo indicazioni atte a ricostruire l'evoluzione completa del rapporto di conto (impossibili per verosimile inesistenza della documentazione bancaria del periodo precedente, v. doc. 4 fasc.att. e ordinanza del 08.05.2024), consente di ritenere la superata, limitatamente all'anno 2013 per cui vi è prova documentale, la presunzione iuris tantum di contitolarità del saldo tra i cointestatari (arg. ex art. 1854 c.c.) e provate le circostanze addotte dall'odierna attrice, per la quale gli atti di disposizione paterna costituivano donazioni, realizzate alla stregua di dazioni di denaro, nulle in assenza di forma scritta ad substantiam. Sul punto, dall'esame della citazione e della prima memoria integrativa si desume che il concetto di donazione l'attrice lo ricavi per esclusione, in relazione cioè al risultato di arricchimento del beneficiario derivante dallo spostamento patrimoniale non giustificato a suo vantaggio, dunque, è dato comprendere, implicitamente nullo
(anche) per difetto dell'animus donandi.
3.3 In ordine ai trasferimenti di denaro da un conto ad un altro e dalla loro qualificazione in termini di donazione diretta, come tale soggetta al requisito di forma, vanno richiamati i principi espressi dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, secondo cui il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione diretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzata non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro, e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una "zona di transito" tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante (cfr. Cass., Sez. Un, n. 18725/2017).
Tale soluzione ha, in definitiva, respinto l'orientamento che, considerando, viceversa,
l'accreditamento nel conto corrente del beneficiario come frutto di un'operazione, sostanzialmente trilaterale, eseguita da un soggetto diverso dall'autore della liberalità sulla base di un rapporto di mandato sussistente tra beneficiante e banca, obbligata in forza di siffatto rapporto a dar corso al bancogiro e ad effettuare la prestazione in favore del beneficiario, riteneva indiretto l'atto di liberalità in quanto eseguito attraverso un mezzo, il bancogiro, diverso dal contratto di donazione e, dunque, sottratto all'obbligo di forma, evidenziando, invece, come l'operazione bancaria in adempimento dello iussum svolga in realtà una funzione esecutiva di un atto negoziale ad esso esterno, intercorrente tra il beneficiante e il beneficiario, il quale soltanto è in grado di giustificare gli effetti del trasferimento di valori da un patrimonio all'altro, e come, dunque, l'attribuzione patrimoniale costituisca una donazione diretta ad esecuzione indiretta (v. conf. Cass. n.
23127/2021).
3.4 Ne discende che la stabilità dell'attribuzione patrimoniale presuppone la stipulazione dell'atto pubblico di donazione tra beneficiante e beneficiario, salvo che ricorra l'ipotesi della donazione di modico valore. Al riguardo, deve richiamarsi l'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini del riconoscimento del modico valore di una donazione, per la quale non si richiede la forma dell'atto pubblico ad substantiam, l'art. 783 c.c., non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due criteri: quello obiettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante, di tal che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore, non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante (cfr., per tutte, da ultimo, Cass. n. 3858/2020; v. anche Cass. n. 7913/2001; Cass. n. 967/1976).
3.5 In applicazione di tali principi al caso di specie va rilevato che già i singoli importi, se raffrontati con l'ammontare dell'unica entrata del de cuius costituita dalla pensione per c.a. €
1.556,00, in uno con l'arco temporale di riferimento delle tre operazioni bancarie (nove mesi), portano ad escludere che si ricada nell'ipotesi della donazione di modico valore;
ad ogni modo, il convenuto non ha superato le presunzioni in ordine all'entità del patrimonio del de cuius, affermandone anzi al contrario l'incapacità di far fronte alle spese ordinarie.
3.6 Quanto agli atti dispositivi compiuti dal padre in favore del figlio, seppure essi possano essere in parte giustificati dalla finalità di consentire al donatario di pagare spese e debiti (anche) suoi personali, il passaggio di ricchezza è stato pur sempre realizzato tramite la traditio diretta del denaro, non in via indiretta mediante l'utilizzazione di un negozio oneroso diverso e avente una propria causa.
3.7 Sulla scorta dell'insegnamento del giudice di legittimità, deve, quindi, essere dichiarata la nullità delle donazioni avente ad oggetto la somma di complessivi e nominali € 18.350,00, la quale andrà dunque restituita dal convenuto alla massa, in vista della successiva divisione.
§4. Per procedersi alla divisione del compendio e alle operazioni previste dagli artt. 713 e ss. c.c.
(formazione dello stato attivo e passivo, resa dei conti, prelevamenti, determinazione ed attribuzione delle porzioni, etc.), nei limiti di quanto allegato dalle parti, deve essere disposta una c.t.u. estimativa e pertanto la causa va rimessa in istruttoria come da separata ordinanza.
4.1 Trattandosi di una sentenza non definitiva non si provvede al regolamento delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, non definitivamente pronunciando nella presente controversia:
• dichiara la simulazione dell'atto di compravendita stipulato in data 28.03.2001 tra i coniugi e e per Notaio dott.ssa Controparte_2 Controparte_5 Controparte_1 Per_1
- rep. n. 1342, racc. n. 497 - registrato all'Ufficio delle Entrate di Milano il
[...]
12.04.2001 al n. 10343, in quanto dissimulante una donazione nulla per difetto di forma e per l'effetto accerta e dichiara che l'immobile, composto da un appartamento al primo piano con annesso vano cantina e box auto al piano seminterrato, sito in Abbiategrasso (MI) alla
Via La Conca n. 25/23, già Via Galvani Luigi, distinto al Catasto Fabbricati di detto
Comune come segue: Foglio 22 mappale 542 sub. 7, cat. A/3 Cl. 6, vani 5,5, R.C. lire
1.045.000, e Foglio 22 mappale 544 sub. 11 cat. C/6 Cl. 6, mq 15, R.C. lire 157.500, fa parte per la quota di ½ dell'eredità relitta da Controparte_2
• dichiara tenuto a restituire alla massa ereditaria l'importo di nominali € Controparte_1
18.500,00, in quanto oggetto di donazioni dirette di denaro di proprietà del de cuius attuate mediante ordini di bancogiro in data 28.0l.2013, 06.08.2013 e 03.10.2013, nulle per difetto di forma;
• rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza;
• regolamento delle spese con la sentenza definitiva.
Così è deciso in Pavia, lì 18 aprile 2025 Il Giudice
dott. Giacomo Rocchetti