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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/06/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3471/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai magistrati
Dott. Giovanna FERRERO Presidente
Dott. Silvia BRAT Consigliere
Dott. Andrea Francesco PIROLA Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 P.IVA_1
PIAZZA SANT'AGOSTINO N. 4 20123 MILANO presso lo studio dell'avv. ROSSINI
GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA CP_1 C.F._1
CAIROLI 43 27029 VIGEVANO presso lo studio dell'avv. SALA ANTONIO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. GIORGIS PIETRO
( VIA CAIROLI 43 27029 VIGEVANO;
C.F._2
pagina 1 di 6 APPELLATO
OGGETTO: Responsabilità professionale
CONCLUSIONI
Per Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così giudicare:
NEL MERITO:
- accogliere l'appello proposto e, in riforma della sentenza impugnata, così statuire: confermare la dichiarazione di risoluzione del contratto di prestazione professionale del dott. CP_1 avente ad oggetto la stipula del contratto d'affitto di ramo d'azienda tra e Controparte_2 per la gestione di immobili di proprietà di Parte_1 Controparte_2 accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del notaio convenuto, attesa la errata trascrizione dell'atto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari incompetente;
condannare il Notaio convenuto al risarcimento dei danni tutti provocati alla società attrice, pari al mancato introito dei corrispettivi previsti nei contratti di locazione in atti pari a € 579.800,00 o in quell'altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia anche in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di causa oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. di legge”.
Per CP_1
“Per tutto quanto sopra detto, si insiste per l'accoglimento delle conclusioni assunte, ivi compresa la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite anche del presente grado di giudizio, oltre alla condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. stante la consapevolezza della di avanzare una pretesa infondata.”. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. conveniva in giudizio il notaio dott. al fine di ottenere la Parte_1 CP_1 risoluzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorso con il medesimo per grave inadempimento del professionista e la condanna del medesimo al risarcimento dei danni conseguenti a tale inadempimento.
Nello specifico, la società attrice deduceva quanto segue.
Con rogito notaio del 20.12.2016, Immobiliare 2001 affittava dalla - CP_1 Controparte_2 successivamente fallita- il ramo di azienda costituito da 23 unità immobiliari di proprietà della concedente ubicate nel comune di Castano Primo (Mi) con facoltà di sublocarle. Come corrispettivo veniva pattuita la compensazione del credito di € 192.202,94 che Immobiliare 2001 vantava nei confronti di e un canone annuo di € 33.672,00, oltre Iva convenuto in misura Controparte_2 ridotta in ragione della compensazione del credito dell'affittuaria nei confronti della concedente. pagina 2 di 6 Il notaio rogante erroneamente trascriveva il contratto di affitto di durata ultranovennale avente per oggetto beni immobili nella Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pavia, anziché in quella territorialmente competente di Milano, avendo erroneamente indicato nella nota di trascrizione che i beni immobili erano ubicati in Casorate Primo (Pv) anziché in Castano Primo (Mi).
In data 29.7.2021, un creditore ipotecario di pignorava gli immobili di usa Controparte_2 proprietà oggetto del contratto d'affitto e procedeva all'esecuzione forzata.
si opponeva all'esecuzione, ma il Tribunale di Busto Arsizio con sentenza del Parte_1
14.8.2023 la rigettava, in quanto il contratto di affitto non era opponibile al creditore procedente in quanto erroneamente trascritto in una Conservatoria diversa da quella del luogo ove si trovavano gli immobili oggetto di esecuzione forzata.
Pertanto, chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali consistenti nel danno Parte_1 emergente pari alla perdita del proprio credito posto in compensazione con il contratto d'affitto e nel lucro cessante derivante dal mancato introito dei canoni di locazione degli immobili oggetto di esecuzione forzata.
2. Il Tribunale di Pavia con sentenza n. 837/2024, pubblicata il 9.5.2024, dichiarava la risoluzione del contratto con il professionista e rigettava la domanda di risarcimento del danno. Ciò in quanto: i) in merito al mancato introito dei canoni di locazione degli immobili sublocati oggetto del contratto di affitto, difettava la prova del pagamento dei canoni alla procedura esecutiva, posto che, fino al
22.1.2022, i canoni venivano ancora pagati a -poiché solo in quella data erano Parte_1 iniziate le operazioni peritali per la ricognizione dei beni pignorati che avrebbero dovuto ulteriormente proseguire-, e dal 2.5.2022 la stessa aveva comunque perduto il diritto di ottenerli, poichè il curatore fallimentare del fallimento di -dichiarato il 17.3.2022- aveva Controparte_2 esercitato il diritto di recesso dal contratto di affitto di azienda;
ii) in ordine al credito oggetto di compensazione con il contratto di affitto -che, secondo la prospettazione di Immobiliare 2001 veniva estinto con il pagamento di un canone ridotto-, in quanto la stessa non ha né allegato, né provato di essersi insinuata nel passivo del fallimento di per ottenere la soddisfazione del Controparte_2 proprio credito, né di non aver ricevuto alcun pagamento.
3. ha proposto appello articolato in due motivi. Parte_1
3.1 Con il primo motivo -rubricato come secondo- censura il rigetto della domanda di risarcimento dei danni: a) sotto un primo profilo censura il diniego del risarcimento del danno derivante dal mancato introito dei canoni di locazione, in quanto: i) nel verbale di sopralluogo del 22.1.2022, gli inquilini venivano edotti dal funzionario delle modalità di riscossione del canone;
ii) è irrilevante, sia CP_3 la dichiarazione di fallimento -in data 17.3.2022-, sia il recesso del curatore dal contratto di affitto - in data 2.5.2022-, in quanto entrambi verificatisi successivamente al verificarsi del danno;
iii) conseguentemente, il danno è costituito non solo dai canoni non percepiti, ma da “un valore maggiore e complessivo, da valutarsi prudentemente con l'apprezzamento dell'Autorità giudiziaria anche in via equitativa” -pag. 6 atto di appello- e, solo in subordine, dai canoni non incassati dal 21.1.2022 al 2.5.2022; b) sotto un secondo profilo, censura il rigetto del danno derivante dalla perdita del diritto di credito oggetto di compensazione con il contratto di affitto, in quanto il tribunale ha erroneamente ritenuto che la compensazione operasse per gli anni di durata del contratto, sicchè il danno sarebbe da individuarsi nei soli anni in cui il contratto non aveva prodotto pagina 3 di 6 effetti con conseguente rimborso dei soli canoni relativi a tale periodo, quando, invece, il danno deve essere individuato nell'intero credito dell'appellante – pari a € 192.202,24- estintosi per effetto della conclusione del contratto di affitto;
3.2 Con il terzo motivo -rubricato come quarto- censura la compensazione delle spese, da compensarsi, invece, solo per la metà e per la restante parte da porre a carico dell'appellato soccombente in primo grado.
4. ha chiesto il rigetto dell'appello. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello è infondato.
1.1Il primo motivo è infondato.
1.1.1Il primo profilo dello stesso non scalfisce la ratio decidendi del diniego della domanda del tribunale.
Infatti, in primo luogo, il danno, diversamente da quanto prospettato dall'appellante, astrattamente, può esser costituito dai soli canoni di locazione degli immobili non percepiti dalla società appellante prima del 2.5.2022, data in cui il curatore del fallimento
[...]
è receduto dal contratto di affitto del ramo di azienda. CP_2
Inoltre, correttamente il tribunale ha desunto dal verbale di sopralluogo del custode giudiziario unitamente al ctu del 22.1.2022 che, fino a quella data, i canoni di locazione erano stati percepiti dall'appellante. Infatti, solo da quel momento veniva iniziata la ricognizione degli immobili oggetto di pignoramento. Inoltre, diversamente da quanto prospettato nel motivo di appello, dallo stesso verbale non si evince che da quel momento veniva intimato ai conduttori di pagare i canoni alla procedura esecutiva. Infatti, si osserva in proposito che in quel momento non erano neppure stati individuati tutti gli appartamenti pignorati e gli inquilini presenti - neppure identificati nel verbale- venivano solo genericamente resi edotti della necessità di pagare il canone alla procedura esecutiva: “Iniziano le operazioni peritali che dovranno proseguire con ulteriori e numerosi accessi data l'elevata quantità di porzioni che compongono il compendio pignorato. Il rinvenuto viene reso edotto in ordine al proseguo dell'esecuzione ed alla necessità del Procedimento di incamerare i canoni” -doc. 38 appellante-. Infine – e ciò è assorbente- come già evidenziato dal tribunale, l'appellante non ha fornito la prova del pagamento dei canoni di locazione e, quindi, del momento, in cui gli stessi non gli sono più stati corrisposti, così non fornendo la prova del danno patito di cui era onerato -né ha riproposto con l'atto di appello la prova testimoniale non ammessa dal tribunale-.
1.1.2 Il secondo profilo del motivo è parimenti infondato. L'appellante coglie nel segno quando afferma l'inconferenza della motivazione del tribunale. Infatti, il credito dell'appellante nei confronti di si è interamente estinto per Controparte_2 compensazione con il debito costituito dall'importo di canone di affitto che la concedente ha pagina 4 di 6 rinunciato a richiedere come peraltro, espressamente previsto dal contratto: “C) che la società concedente ha un debito pregresso nei confronti della società affittuaria per un totale di euro 192.202,94(…) quali lavori eseguiti come da nota che, firmata dalle parti, si allega sub. “A”;
“D) che pertanto, con la firma del presente contratto, si intende compensato totalmente il suddetto debito, riconoscendo all'affittuaria un canone ridotto per tutta la durata contrattuale”. Tuttavia, da ciò non discende, come prospettato dall'appellante, il diritto dello stesso di ottenere il risarcimento del danno pari al credito estinto. Ciò in quanto, difetta il nesso di causalità fra l'inadempimento del notaio -costituito dall'errata trascrizione del contratto di affitto che lo ha reso inopponibile ai terzi- e l'estinzione del diritto di credito per compensazione che si è verificata al momento della stipula del contratto e quindi prima dell'inadempimento del notaio. Sicchè nel momento dell'inadempimento del notaio il credito dell'appellante era già estinto.
1.2 Il secondo motivo è infondato. Le spese del giudizio di primo grado non possono essere poste interamente a carico dell'appellato -convenuto in primo grado- in quanto la società appellante -attrice in primo grado- è risultata soccombente rispetto alla domanda di risarcimento del danno. Ciò esclude che le spese del giudizio possano essere poste anche parzialmente a carico -con compensazione della restante parte- di una parte che è risultata comunque vittoriosa rispetto a una domanda.
2. Stante la soccombenza, deve essere condannata a pagare le spese Parte_3 processuali del presente grado di giudizio sulla base dei valori medi di cui al D.M. n. 147/2022 dello scaglione delle cause di valore compreso fra € 520.000 e € 1.000.000 secondo il disputatum, liquidate in complessivi € 18.511,00, di cui € 5.706 per la fase di studio;
€ 3.318 per la fase introduttiva;
€ 9.487 per la fase decisoria-. Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c., posto che non risulta che abbia agito in giudizio con malafede o colpa grave stante il sussistente inadempimento del notaio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa, così decide:
1. rigetta l'appello;
2. conferma la sentenza del Tribunale di Pavia con sentenza n. 837/2024, pubblicata il 9.5.2024;
3. condanna a pagare a a le spese del presente grado che Controparte_4 CP_1 si liquidano, in complessivi € 18.511,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 5 di 6 4. dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma Controparte_4
1-quater, del DPR n° 115/ 2002 così come modificato dall'art 1, comma 17, della L. 24 12 2012 n°
228.
Milano, 4.6.2025
Il CONSIGLIERE estensore
Andrea Francesco Pirola
IL PRESIDENTE
Giovanna Ferrero
pagina 6 di 6