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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/01/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 10.12.2024 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4411/2023 R.G.L. per l'anno 2023 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Migliara n. 30 (codice fiscale ), rapp.to e difeso dall'avv. Ermanno C.F._1
Ferraro presso il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via Egiziaca a Pizzofalcone n. 87, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso in opposizione (comunicazioni alla P.E.C.:
e al fax n. 081.18570375) Email_1
Opponente E
C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante p.t., Ing. con sede legale in Napoli, al Controparte_2
Viale della Costituzione, Isola F/3, Centro Direzionale, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Chiatamone n. 23, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Cappabianca che la rappresenta e difende, giusta procura in atti (comunicazioni al fax n. 081-7644675, o alla p.e.c.: ) Email_2
Opposto
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 148/2023 emesso in data 1.2.2023 nel procedimento avente n.r. n. 23594/2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.3.2023 proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 148/2023 emesso in data 1.2.2023 nel procedimento avente r.g.n. 23594/2022 con cui gli veniva ingiunto “di pagare alla parte ricorrente - nel termine di quaranta giorni - per la causale di cui al ricorso la somma di euro 19.582,67, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, e le spese di questo procedimento, liquidate in complessivi euro 870,00 per compensi professionali di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. CAPPABIANCA MAURIZIO”.
Il predetto provvedimento monitorio veniva concesso avendo la Controparte_1
rappresentato nel ricorso per decreto ingiuntivo - sulla premessa che la
[...] CP_1
è un ente bilaterale di origine contrattuale, costituito in esecuzione degli accordi,
[...] stipulati in sede di contrattazione collettiva, tra l' Controparte_3
e le Associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, al
[...] fine di assicurare ai lavoratori del settore una parte del trattamento economico derivante dal contratto di lavoro (v. art. 36 C.C.N.L.) e su quanto disposto dall'art. 18 C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili in relazione al trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 15), per la gratifica natalizia (art.16), nonché per le festività - quanto segue:
- che detti importi sono accantonati da parte delle imprese presso la e poi erogati CP_1 in favore dei lavoratori solo a seguito dell'effettivo versamento da parte dell'impresa;
- che la (P.IVA: , avente sede legale in Anacapri (NA) Parte_2 P.IVA_2 alla Via Migliara n.30, aveva inviato alla Provincia di Napoli richiesta del Controparte_1
“codice di abilitazione”, debitamente sottoscritta, al fine di trasmettere telematicamente le dichiarazioni periodiche (mensili o trimestrali) aventi ad oggetto il numero di lavoratori impiegati in ciascun periodo per ogni cantiere, in forza delle quali vengono autoliquidati e determinati gli importi relativi, sia per accantonamenti, sia per contributi;
- che la detta Impresa ha regolarmente presentato le suddette denunce dei lavoratori occupati, relativamente ai mesi di ottobre e novembre 2020, gennaio, febbraio, marzo, aprile, luglio, ottobre, novembre e dicembre 2021, nonché gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022 ma che, tuttavia, essa non ha adempiuto all'obbligo di versamento contestuale degli accantonamenti e dei contributi - dovuti alla Napoli in forza di quanto CP_1 previsto dal C.C.N.L. di categoria - così come indicati nella tabella di cui al ricorso per decreto ingiuntivo;
- che il tasso di mora per l'inadempimento del termine prescritto per l'esecuzione dei versamenti dei contributi e degli accantonamenti presso la Napoli è pari al CP_1 2,775% - ovvero il 50% della misura minima individuata dall' (5,55%) - così come CP_4 previsto dalla Regolamento della che la parte ha accettato al momento CP_1 dell'adesione all'Ente (v. Circolare n. 2/2005;
- che, pertanto la istante è creditore nei confronti della della CP_1 Parte_2 somma complessiva di € 19.582,67, di cui euro € 19.063,06 per sorta capitale ed euro 519,61 per interessi accertati alla data del 12/10/2022.
La nel ricorso per decreto ingiuntivo evidenziava che Controparte_1 il credito vantato pari ad € 19.582,67, era certo, liquido, esigibile essendo fondato su prova scritta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 633, co. I, c.p.c. e dell'art. 635, co. II, c.p.c..
Concesso il decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo e ritualmente notificato all'ingiunto da parte della parte ricorrente in via ingiuntiva la parte opponente, nell'introdurre il procedimento a contraddittorio pieno, chiedeva di: “) dichiarare nullo, annullare ed, in ogni caso, revocare, per tutte le causali esposte in premessa ed in accoglimento delle eccezioni proposte nei termini di cui sopra, l'opposto decreto ingiuntivo, riconoscendo e dichiarando, in ogni caso, inammissibile, improponibile, improcedibile, e, comunque, rigettando, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni domanda proposta dalla
“ ”, originaria ricorrente, col ricorso per decreto Controparte_1 ingiuntivo del quale si discute, con ogni pronuncia connessa e conseguenziale;
2) condannare la “ , in persona del suo legale rapp.te Controparte_1
p.t., originaria ricorrente, al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto Difensore anticipatario ex art. 93 c.p.c.;”
Argomentava l'opponente titolare della omonima ditta, a sostegno delle Parte_1 proprie ragioni:
- di aver proposto alla “ , che poi ha accettato, una Controparte_1
“proposta di rateizzazione assistita da cambiale a garanzia”, della somma di euro 24.500,00 comprensiva di interessi maturati al tasso convenzionale, dovuta da esso opponente per gli accontamenti ed i contributi non versati riferiti alle denunzie periodiche dei lavoratori, previste dalla normative contrattuali e regolamentari, per i mesi da aprile 2019 ad aprile 2021;
- di essersi impegnato a corrispondere mediante il versamento di euro 4.100,00 con bonifico bancario su conto corrente intestato alla ed il Controparte_1 pagamento di 17 rate mensili dell'importo di euro 1.200,00 cadauna con decorrenza dall'1.8.2021 e scadenza l'1.12.2022;
- di avere corrisposto undici rate e di aver versato, quindi, alla Edile” opposta CP_1 l'importo complessivo di euro 17.355,00 somma relativa anche al periodo ottobre 2020-aprile 2021;
- che sulla base di tanto la è tenuta a decurtare dalla Controparte_1 somma di euro 19.582,67 l'importo di euro 6.330,51 concernente appunto quanto da lui dovuto in relazione alle denunzie periodiche del periodo ottobre 2020-aprile 2021, in quanto già rientrante nella “proposta di rateizzazione”, sopra indicata e già corrisposto come documentalmente provato;
- che tanto rende inammissibile e, comunque, l'improponibile ogni domanda proposta sul punto dalla menzionata col ricorso per decreto CP_1 CP_1 Controparte_1 ingiuntivo in questione;
- che per l'effetto sotto tale profilo il decreto ingiuntivo è anche nullo;
- che, inoltre, la dilazione innanzi indicata era garantita da cambiale da egli stesso rilasciata per l'importo di € 20.400,00 con scadenza l'1.2.2023;
- che, quindi, la ” opposta avrebbe dovuto provvedere alla consegna della stessa CP_1
o perlomeno al deposito in Cancelleria mentre di tale cambiale essa non ha fatto alcun CP_1 cenno nel ricorso per decreto ingiuntivo;
- che, in sede monitoria, non è stata depositata alcuna prova del genere richiesto dall'art. 635
c.p.c. specie ai fini della corretta determinazione del preteso credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, o quantomeno una attestazione del credito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, c.p.c.;
- che, quindi, il credito vantato dalla era sfornito di adeguato sostegno probatorio. CP_1
Pertanto, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, caducandolo di ogni effetto giuridico. Con memoria difensiva tempestivamente depositata il 31.08.2023 si costituiva la
[...] che chiedeva, in via principale, il rigetto del ricorso e la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo emesso.
Con ordinanza emessa in data 5.4.2024 lo scrivente giudice “viste le numerose richieste istruttorie formulate dalle parti ed avuto riguardo, in particolare alla richiesta di parte opponente di “disporsi una Consulenza Tecnica di natura contabile per accertare, alla luce del piano di rientro convenuto tra le parti in causa e degli estratti conto bancari versati in atti, l'effettivo ammontare del preteso credito residuo dovuto alla
[...]
nonchè ogni ulteriore accertamento utile e necessario ai fini della Controparte_1 definizione della controversia in esame”; ritenuto di accogliere detta istanza istruttoria riservandosi all'esito della consulenza di valutare la necessità di ammettere anche le altre istanze istruttorie ove ritenuto necessario;
PQM
; Nomina quale CTU tecnico contabile il dr.
” e rinviava la causa all'udienza del 9.5.2024 per il giuramento del Persona_1
CTU nominato Dott. e per la formulazione dei quesiti oggetto Persona_1 dell'incarico peritale. Depositata la consulenza in data 25.11.2024 la causa rinviata per la discussione all'udienza del 10.12.2024, con la concessione alle parti di un termine per il deposito di note di discussione.
Verificato il deposito di note finali di discussione nonché le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 10.12.2024 in data odierna, sciogliendo la riserva, la causa veniva decisa mediante deposito della presente motivazione.
Ammissibilità della procedura monitoria
Quanto alla legittimità ed ammissibilità della procedura monitoria promossa dalla
[...] contestata dalla parte opponente appare Controparte_1 Parte_1 sufficiente leggere l'art. 635 c.p.c. per rigettare l'eccezione di parte opponente norma che reca in rubrica: “ Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici”.
“Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.
[II]. Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'articolo 442, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato corporativo (1) e dai funzionari degli enti”. Tale norma trova sicuramente applicazione anche al caso in questione (relativo, come detto, al rapporto contributivo tra l'impresa opponente e la Cassa Edile opposta). La Corte di Cassazione ha più volte stabilito il principio secondo cui “in relazione alla pretesa creditoria di che trattasi, la deve essere ricompresa, al pari degli altri CP_1 enti di previdenza e assistenza, nella previsione di cui all'art. 635 c.p.c., comma 2, cosicché deve riconoscersi l'idoneità dell'attestazione del credito a costituire prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo” (cfr. , Cass. Sentenza n. 25888 del 28 ottobre 2008 e Cass. Sentenza n. 12227 del 004).
Va solo aggiunto che la aveva inviato alla Napoli Parte_2 CP_1 richiesta del “codice di abilitazione”, debitamente sottoscritta, finalizzata alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni periodiche (mensili o trimestrali) “aventi ad oggetto il numero di lavoratori impiegati in ciascun periodo per ogni cantiere, in forza delle quali vengono autoliquidati e determinati gli importi relativi, sia per accantonamenti, sia per contributi” e che per tale ragione la assegnava - alla parte opponente in questo CP_1 giudizio - il codice Impresa n. 036598 (con l'uso di tale codice, pertanto, la Parte_2 inviava periodicamente le suddette denunce dei lavoratori occupati nei cantieri di
[...] riferimento, relativamente ai mesi di ottobre e novembre 2020, gennaio, febbraio, marzo, aprile, luglio, ottobre, novembre e dicembre 2021, nonché gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022).
Tali dichiarazioni costituiscono – come sopra già evidenziato - prova scritta del credito vantato dalla nei confronti della parte opponente avendo – come correttamente CP_1 afferma parte opposta nella propria memoria difensiva “certamente valore confessorio e/o comunque di riconoscimento del debito, essendo autodichiarazioni provenienti dalla Ditta stessa ed inviate telematicamente all'Ente, dalle quali emerge espressamente il numero dei dipendenti occupati dall'impresa nei mesi di riferimento e, quindi, l'esatto ammontare del debito”.
Quantum: la CTU
In ordine al quantum lo scrivente ha ritenuto – accogliendo specifica richiesta di parte opponente – di avvalersi dell'ausilio di un consulente tecnico-contabile. Con ordinanza data 5.4.2024 lo scrivente così disponeva “viste le numerose richieste istruttorie formulate dalle parti ed avuto riguardo, in particolare alla richiesta di parte
All'udienza del 9.5.2024 fissata per il giuramento del CTU nominato Dott. Persona_1
lo scrivente sottoponeva al nominato CTU i seguenti quesiti: “a) Salva ed
[...] impregiudicata ogni decisione, esaminata tutta la documentazione allegata dalle parti dica il CTU se la (P.IVA: ), con sede legale in Anacapri Parte_2 P.IVA_2
(NA) alla Via Migliara n.30 - cap 80071, abbia adempiuto o meno all'obbligo di versamento contestuale degli accantonamenti e dei contributi - dovuti alla Controparte_1 in forza di quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria – nel periodo compreso tra
[...] ottobre 2020 e giugno 2022 ;
b) Accerti, inoltre, il CTU, alla luce del piano di rientro convenuto tra le parti in causa e degli estratti conto bancari versati in atti, l'effettivo ammontare del preteso credito residuo dovuto dall'opponente alla opposta Parte_1 Controparte_1 nonché ogni ulteriore accertamento utile e necessario ai fini della definizione della controversia in esame”; c) formuli, altresì, il consulente i propri conteggi tenendo conto degli interessi e della rivalutazione da calcolare in base ai criteri stabiliti dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.39 del 29.1.2001”.
Il CTU dr. depositava l'elaborato peritale in data 25.11.2024; sulla base dei quesiti Per_1 posti nell'elaborato peritale l'ausiliario del giudice ha risposto dopo avere dato atto di avere esaminato tutta la documentazione prodotta dalle parti e presente nelle produzioni, precisando di aver “proceduto alla ricostruzione degli importi dovuti dalla ditta Pt_1
alla in forza di quanto previsto dal C.C.N.L.
[...] Controparte_1 di categoria nel periodo compreso tra Aprile 2019 e Giugno 2022, tenuto conto anche del piano di rateizzo in essere e dei versamenti complessivamente effettuati cosi come risultati dagli estratti conto bancari prodotti in atti.
La ditta aveva ottenuto un piano di rientro per i contributi da versare alla Parte_1 per il periodo di competenza che va da Aprile 2019 Controparte_1 ad Aprile 2021, il tutto per complessivi € 24.500 euro come da estratto conto prodotti in atti. A fronte di detto piano di rientro, la ditta eseguiva i seguenti versamenti: Parte_1 versamento dell'acconto di € 4.100,00 e versamento di 10 rate di importo pari ad € 1.200,00 ciascuna per i mesi da settembre 2021 a giugno 2022) per un totale di € 16.100,00. Di fatto – aggiunge il CTU – “la ditta non ha eseguito tutti i Per_1 Parte_1 versamenti previsti nel piano di rientro e, pertanto, la Controparte_1 imputava, come previsto nella proposta di rateizzazione, i pagamenti eseguiti “a copertura dei debiti riferiti alla denunzia mensile più antica” e richiede in pagamento gli importi relativi ai contributi per il periodo da Ottobre 2020 a Giugno 2022 portando a deconto l'importo di € 488,52 quale “avanzo” dei versamenti eseguiti a titolo di rate e poi imputate, correttamente dalla come detto in precedenza. Infatti, il totale versato di € CP_1
16.100 è risultato sufficiente a dare copertura dei contributi dovuti per il periodo di competenza Aprile 2019 – Settembre 2020 pari ad € 15.611,48”.
Di tal ché, ha concluso il CTU alla luce dei conteggi effettuati la ditta Per_1 Pt_1
– anche tenendo conto del fatto che la aveva riportato “l'importo di €
[...] CP_1 488,52 quale “versamento attivo” e lo porta correttamente in deduzione della richiesta per il periodo contributivo che va dal periodo di competenza Ottobre 2020 al periodo Giugno 2022” -“ è debitrice della della Provincia di Napoli di € 19.582,67”. CP_1
Tale importo è esattamente corrispondente alla somma ingiunta con il decreto ingiuntivo n.
148/2023 emesso in data 1.2.2023 nel procedimento avente n.r. n. 23594/2022 opposto in questa sede.
Il CTU ha anche evidenziato di aver “inoltrato la bozza della relazione alle parti che Per_1 non hanno fatto pervenire alcuna osservazione”. Lo scrivente ritiene, pertanto, non rilevante ai fini della decisione l'effettuazione di ogni altro adempimento istruttorio (parte opponente anche nelle note finali di discussione ha insistito per l'ammissione della prova orale che deve, al contrario, ritenersi - anche perché vertente per lo più su dati meramente documentali - del tutto superflua) avendo il sottoscritto fatto ricorso all'ausilio di un consulente tecnico contabile proprio come richiesto da parte opponente nel ricorso in opposizione.
Deve poi tenersi conto del fatto che il CTU ha dato prova di aver inviato le bozze Per_1 della consulenza alle parti nessuna delle quali ha fatto “pervenire alcuna osservazione” all'ausiliario del giudice, avverso la medesima e del fatto che a giudizio dello scrivente le conclusioni del CTU devono essere condivise in quanto lo stesso ha risposto in maniera adeguata e completa ai quesiti a lui sottoposti e tanto ancor più in ragione delle mancate osservazioni all'elaborato peritale depositato. Va ribadito che la consulenza tecnico-contabile del dr. sia nella sua impostazione che Per_1 nelle sue (ultime) conclusioni, può essere condivisa da questo giudice in quanto il CTU è pervenuto, del tutto comprensibilmente, alla conclusione di cui sopra a seguito di un mandato adempiuto in modo serio, preciso e, soprattutto con il ricorso ad una metodologia di calcolo valida da un punto di vista tecnico e giuridico. Le conclusioni del CTU devono essere, condivise in quanto lo stesso – occorre ribadire - ha risposto in maniera adeguata e completa ai quesiti a lui sottoposti. Il CTU, peraltro, nell'espletamento del proprio mandato, ha esaminato la documentazione prodotta agli atti di causa ed ha tenuto conto, come era doveroso, dell'oggetto dedotto in giudizio, senza esorbitare dai limiti dell'incarico ricevuto, esaminando esclusivamente quanto richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio.
Non sono state avanzate critiche alla consulenza idonee ad inficiare le conclusioni cui è giunto l'ausiliario del giudice attesa la coerenza logica delle argomentazioni svolte e dei criteri posti a base della consulenza contabile.
Pertanto, deve ribadirsi, che il CTU si è limitato ad espletare il mandato ricevuto sulla scorta di quanto domandato, provato e documentato.
In definitiva ha diritto al pagamento della somma di Controparte_1 euro 19.582,67 (somma esattamente corrispondente a quella oggetto della procedura di ingiunzione), oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, come correttamente ha quantificato anche il CTU con calcoli che non sono stati puntualmente contestati e che, comunque, sono del tutto condivisibili sotto il profilo metodologico. Quindi l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato. Le spese di CTU vanno, invece, poste per metà a carico della parte opposta e per la restante metà a carico di parte opponente nella misura indicata nel separato decreto di liquidazione (come provvisoriamente già disposto per l'anticipo deciso al momento del conferimento dell'incarico) con in vincolo della solidarietà . Le spese processuali seguono, invece, la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.. 148/2023 emesso in data 1.2.2023 nel procedimento avente r.g.n. 23594/2022 proposta da con ricorso in opposizione del 6.3.2023 nei confronti della Parte_1 CP_1
così provvede:
[...] Controparte_1
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio relative alla fase di opposizione, che si liquidano in ulteriori euro 1.200,00 per compensi professionali comprensivi di rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
c) pone le spese di CTU per metà a carico della parte opposta e per la restante metà a carico di parte opponente nella misura indicata nel separato decreto di liquidazione (spese provvisoriamente già poste per metà a carico delle parti relativamente all'anticipo deciso al momento del conferimento dell'incarico) con il vincolo di solidarietà tra la parti per il pagamento del compenso.
Napoli 20.1.2025 Il Tribunale Giudice del lavoro dott. Federico Bile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, dott. Federico Bile, preso atto della comparizione delle parti mediante deposito di note e “trattazione scritta” sostitutive dell'udienza del 10.12.2024 ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4411/2023 R.G.L. per l'anno 2023 e vertente
TRA
nato a [...] il [...] e residente in [...]
Migliara n. 30 (codice fiscale ), rapp.to e difeso dall'avv. Ermanno C.F._1
Ferraro presso il quale elett.te domicilia in Napoli alla Via Egiziaca a Pizzofalcone n. 87, giusta procura alle liti rilasciata in calce al ricorso in opposizione (comunicazioni alla P.E.C.:
e al fax n. 081.18570375) Email_1
Opponente E
C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante p.t., Ing. con sede legale in Napoli, al Controparte_2
Viale della Costituzione, Isola F/3, Centro Direzionale, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Chiatamone n. 23, presso lo studio dell'Avv. Maurizio Cappabianca che la rappresenta e difende, giusta procura in atti (comunicazioni al fax n. 081-7644675, o alla p.e.c.: ) Email_2
Opposto
Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 148/2023 emesso in data 1.2.2023 nel procedimento avente n.r. n. 23594/2022
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 6.3.2023 proponeva opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 148/2023 emesso in data 1.2.2023 nel procedimento avente r.g.n. 23594/2022 con cui gli veniva ingiunto “di pagare alla parte ricorrente - nel termine di quaranta giorni - per la causale di cui al ricorso la somma di euro 19.582,67, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, e le spese di questo procedimento, liquidate in complessivi euro 870,00 per compensi professionali di avvocato oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. CAPPABIANCA MAURIZIO”.
Il predetto provvedimento monitorio veniva concesso avendo la Controparte_1
rappresentato nel ricorso per decreto ingiuntivo - sulla premessa che la
[...] CP_1
è un ente bilaterale di origine contrattuale, costituito in esecuzione degli accordi,
[...] stipulati in sede di contrattazione collettiva, tra l' Controparte_3
e le Associazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, al
[...] fine di assicurare ai lavoratori del settore una parte del trattamento economico derivante dal contratto di lavoro (v. art. 36 C.C.N.L.) e su quanto disposto dall'art. 18 C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili in relazione al trattamento economico spettante agli operai per le ferie (art. 15), per la gratifica natalizia (art.16), nonché per le festività - quanto segue:
- che detti importi sono accantonati da parte delle imprese presso la e poi erogati CP_1 in favore dei lavoratori solo a seguito dell'effettivo versamento da parte dell'impresa;
- che la (P.IVA: , avente sede legale in Anacapri (NA) Parte_2 P.IVA_2 alla Via Migliara n.30, aveva inviato alla Provincia di Napoli richiesta del Controparte_1
“codice di abilitazione”, debitamente sottoscritta, al fine di trasmettere telematicamente le dichiarazioni periodiche (mensili o trimestrali) aventi ad oggetto il numero di lavoratori impiegati in ciascun periodo per ogni cantiere, in forza delle quali vengono autoliquidati e determinati gli importi relativi, sia per accantonamenti, sia per contributi;
- che la detta Impresa ha regolarmente presentato le suddette denunce dei lavoratori occupati, relativamente ai mesi di ottobre e novembre 2020, gennaio, febbraio, marzo, aprile, luglio, ottobre, novembre e dicembre 2021, nonché gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022 ma che, tuttavia, essa non ha adempiuto all'obbligo di versamento contestuale degli accantonamenti e dei contributi - dovuti alla Napoli in forza di quanto CP_1 previsto dal C.C.N.L. di categoria - così come indicati nella tabella di cui al ricorso per decreto ingiuntivo;
- che il tasso di mora per l'inadempimento del termine prescritto per l'esecuzione dei versamenti dei contributi e degli accantonamenti presso la Napoli è pari al CP_1 2,775% - ovvero il 50% della misura minima individuata dall' (5,55%) - così come CP_4 previsto dalla Regolamento della che la parte ha accettato al momento CP_1 dell'adesione all'Ente (v. Circolare n. 2/2005;
- che, pertanto la istante è creditore nei confronti della della CP_1 Parte_2 somma complessiva di € 19.582,67, di cui euro € 19.063,06 per sorta capitale ed euro 519,61 per interessi accertati alla data del 12/10/2022.
La nel ricorso per decreto ingiuntivo evidenziava che Controparte_1 il credito vantato pari ad € 19.582,67, era certo, liquido, esigibile essendo fondato su prova scritta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 633, co. I, c.p.c. e dell'art. 635, co. II, c.p.c..
Concesso il decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo e ritualmente notificato all'ingiunto da parte della parte ricorrente in via ingiuntiva la parte opponente, nell'introdurre il procedimento a contraddittorio pieno, chiedeva di: “) dichiarare nullo, annullare ed, in ogni caso, revocare, per tutte le causali esposte in premessa ed in accoglimento delle eccezioni proposte nei termini di cui sopra, l'opposto decreto ingiuntivo, riconoscendo e dichiarando, in ogni caso, inammissibile, improponibile, improcedibile, e, comunque, rigettando, per assoluta infondatezza, in fatto ed in diritto, ogni domanda proposta dalla
“ ”, originaria ricorrente, col ricorso per decreto Controparte_1 ingiuntivo del quale si discute, con ogni pronuncia connessa e conseguenziale;
2) condannare la “ , in persona del suo legale rapp.te Controparte_1
p.t., originaria ricorrente, al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio in favore del sottoscritto Difensore anticipatario ex art. 93 c.p.c.;”
Argomentava l'opponente titolare della omonima ditta, a sostegno delle Parte_1 proprie ragioni:
- di aver proposto alla “ , che poi ha accettato, una Controparte_1
“proposta di rateizzazione assistita da cambiale a garanzia”, della somma di euro 24.500,00 comprensiva di interessi maturati al tasso convenzionale, dovuta da esso opponente per gli accontamenti ed i contributi non versati riferiti alle denunzie periodiche dei lavoratori, previste dalla normative contrattuali e regolamentari, per i mesi da aprile 2019 ad aprile 2021;
- di essersi impegnato a corrispondere mediante il versamento di euro 4.100,00 con bonifico bancario su conto corrente intestato alla ed il Controparte_1 pagamento di 17 rate mensili dell'importo di euro 1.200,00 cadauna con decorrenza dall'1.8.2021 e scadenza l'1.12.2022;
- di avere corrisposto undici rate e di aver versato, quindi, alla Edile” opposta CP_1 l'importo complessivo di euro 17.355,00 somma relativa anche al periodo ottobre 2020-aprile 2021;
- che sulla base di tanto la è tenuta a decurtare dalla Controparte_1 somma di euro 19.582,67 l'importo di euro 6.330,51 concernente appunto quanto da lui dovuto in relazione alle denunzie periodiche del periodo ottobre 2020-aprile 2021, in quanto già rientrante nella “proposta di rateizzazione”, sopra indicata e già corrisposto come documentalmente provato;
- che tanto rende inammissibile e, comunque, l'improponibile ogni domanda proposta sul punto dalla menzionata col ricorso per decreto CP_1 CP_1 Controparte_1 ingiuntivo in questione;
- che per l'effetto sotto tale profilo il decreto ingiuntivo è anche nullo;
- che, inoltre, la dilazione innanzi indicata era garantita da cambiale da egli stesso rilasciata per l'importo di € 20.400,00 con scadenza l'1.2.2023;
- che, quindi, la ” opposta avrebbe dovuto provvedere alla consegna della stessa CP_1
o perlomeno al deposito in Cancelleria mentre di tale cambiale essa non ha fatto alcun CP_1 cenno nel ricorso per decreto ingiuntivo;
- che, in sede monitoria, non è stata depositata alcuna prova del genere richiesto dall'art. 635
c.p.c. specie ai fini della corretta determinazione del preteso credito oggetto del decreto ingiuntivo opposto, o quantomeno una attestazione del credito ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 635, secondo comma, c.p.c.;
- che, quindi, il credito vantato dalla era sfornito di adeguato sostegno probatorio. CP_1
Pertanto, concludeva chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto, caducandolo di ogni effetto giuridico. Con memoria difensiva tempestivamente depositata il 31.08.2023 si costituiva la
[...] che chiedeva, in via principale, il rigetto del ricorso e la Controparte_1 conferma del decreto ingiuntivo emesso.
Con ordinanza emessa in data 5.4.2024 lo scrivente giudice “viste le numerose richieste istruttorie formulate dalle parti ed avuto riguardo, in particolare alla richiesta di parte opponente di “disporsi una Consulenza Tecnica di natura contabile per accertare, alla luce del piano di rientro convenuto tra le parti in causa e degli estratti conto bancari versati in atti, l'effettivo ammontare del preteso credito residuo dovuto alla
[...]
nonchè ogni ulteriore accertamento utile e necessario ai fini della Controparte_1 definizione della controversia in esame”; ritenuto di accogliere detta istanza istruttoria riservandosi all'esito della consulenza di valutare la necessità di ammettere anche le altre istanze istruttorie ove ritenuto necessario;
PQM
; Nomina quale CTU tecnico contabile il dr.
” e rinviava la causa all'udienza del 9.5.2024 per il giuramento del Persona_1
CTU nominato Dott. e per la formulazione dei quesiti oggetto Persona_1 dell'incarico peritale. Depositata la consulenza in data 25.11.2024 la causa rinviata per la discussione all'udienza del 10.12.2024, con la concessione alle parti di un termine per il deposito di note di discussione.
Verificato il deposito di note finali di discussione nonché le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 10.12.2024 in data odierna, sciogliendo la riserva, la causa veniva decisa mediante deposito della presente motivazione.
Ammissibilità della procedura monitoria
Quanto alla legittimità ed ammissibilità della procedura monitoria promossa dalla
[...] contestata dalla parte opponente appare Controparte_1 Parte_1 sufficiente leggere l'art. 635 c.p.c. per rigettare l'eccezione di parte opponente norma che reca in rubrica: “ Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici”.
“Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.
[II]. Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'articolo 442, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato corporativo (1) e dai funzionari degli enti”. Tale norma trova sicuramente applicazione anche al caso in questione (relativo, come detto, al rapporto contributivo tra l'impresa opponente e la Cassa Edile opposta). La Corte di Cassazione ha più volte stabilito il principio secondo cui “in relazione alla pretesa creditoria di che trattasi, la deve essere ricompresa, al pari degli altri CP_1 enti di previdenza e assistenza, nella previsione di cui all'art. 635 c.p.c., comma 2, cosicché deve riconoscersi l'idoneità dell'attestazione del credito a costituire prova ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo” (cfr. , Cass. Sentenza n. 25888 del 28 ottobre 2008 e Cass. Sentenza n. 12227 del 004).
Va solo aggiunto che la aveva inviato alla Napoli Parte_2 CP_1 richiesta del “codice di abilitazione”, debitamente sottoscritta, finalizzata alla trasmissione in via telematica delle dichiarazioni periodiche (mensili o trimestrali) “aventi ad oggetto il numero di lavoratori impiegati in ciascun periodo per ogni cantiere, in forza delle quali vengono autoliquidati e determinati gli importi relativi, sia per accantonamenti, sia per contributi” e che per tale ragione la assegnava - alla parte opponente in questo CP_1 giudizio - il codice Impresa n. 036598 (con l'uso di tale codice, pertanto, la Parte_2 inviava periodicamente le suddette denunce dei lavoratori occupati nei cantieri di
[...] riferimento, relativamente ai mesi di ottobre e novembre 2020, gennaio, febbraio, marzo, aprile, luglio, ottobre, novembre e dicembre 2021, nonché gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2022).
Tali dichiarazioni costituiscono – come sopra già evidenziato - prova scritta del credito vantato dalla nei confronti della parte opponente avendo – come correttamente CP_1 afferma parte opposta nella propria memoria difensiva “certamente valore confessorio e/o comunque di riconoscimento del debito, essendo autodichiarazioni provenienti dalla Ditta stessa ed inviate telematicamente all'Ente, dalle quali emerge espressamente il numero dei dipendenti occupati dall'impresa nei mesi di riferimento e, quindi, l'esatto ammontare del debito”.
Quantum: la CTU
In ordine al quantum lo scrivente ha ritenuto – accogliendo specifica richiesta di parte opponente – di avvalersi dell'ausilio di un consulente tecnico-contabile. Con ordinanza data 5.4.2024 lo scrivente così disponeva “viste le numerose richieste istruttorie formulate dalle parti ed avuto riguardo, in particolare alla richiesta di parte
All'udienza del 9.5.2024 fissata per il giuramento del CTU nominato Dott. Persona_1
lo scrivente sottoponeva al nominato CTU i seguenti quesiti: “a) Salva ed
[...] impregiudicata ogni decisione, esaminata tutta la documentazione allegata dalle parti dica il CTU se la (P.IVA: ), con sede legale in Anacapri Parte_2 P.IVA_2
(NA) alla Via Migliara n.30 - cap 80071, abbia adempiuto o meno all'obbligo di versamento contestuale degli accantonamenti e dei contributi - dovuti alla Controparte_1 in forza di quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria – nel periodo compreso tra
[...] ottobre 2020 e giugno 2022 ;
b) Accerti, inoltre, il CTU, alla luce del piano di rientro convenuto tra le parti in causa e degli estratti conto bancari versati in atti, l'effettivo ammontare del preteso credito residuo dovuto dall'opponente alla opposta Parte_1 Controparte_1 nonché ogni ulteriore accertamento utile e necessario ai fini della definizione della controversia in esame”; c) formuli, altresì, il consulente i propri conteggi tenendo conto degli interessi e della rivalutazione da calcolare in base ai criteri stabiliti dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.39 del 29.1.2001”.
Il CTU dr. depositava l'elaborato peritale in data 25.11.2024; sulla base dei quesiti Per_1 posti nell'elaborato peritale l'ausiliario del giudice ha risposto dopo avere dato atto di avere esaminato tutta la documentazione prodotta dalle parti e presente nelle produzioni, precisando di aver “proceduto alla ricostruzione degli importi dovuti dalla ditta Pt_1
alla in forza di quanto previsto dal C.C.N.L.
[...] Controparte_1 di categoria nel periodo compreso tra Aprile 2019 e Giugno 2022, tenuto conto anche del piano di rateizzo in essere e dei versamenti complessivamente effettuati cosi come risultati dagli estratti conto bancari prodotti in atti.
La ditta aveva ottenuto un piano di rientro per i contributi da versare alla Parte_1 per il periodo di competenza che va da Aprile 2019 Controparte_1 ad Aprile 2021, il tutto per complessivi € 24.500 euro come da estratto conto prodotti in atti. A fronte di detto piano di rientro, la ditta eseguiva i seguenti versamenti: Parte_1 versamento dell'acconto di € 4.100,00 e versamento di 10 rate di importo pari ad € 1.200,00 ciascuna per i mesi da settembre 2021 a giugno 2022) per un totale di € 16.100,00. Di fatto – aggiunge il CTU – “la ditta non ha eseguito tutti i Per_1 Parte_1 versamenti previsti nel piano di rientro e, pertanto, la Controparte_1 imputava, come previsto nella proposta di rateizzazione, i pagamenti eseguiti “a copertura dei debiti riferiti alla denunzia mensile più antica” e richiede in pagamento gli importi relativi ai contributi per il periodo da Ottobre 2020 a Giugno 2022 portando a deconto l'importo di € 488,52 quale “avanzo” dei versamenti eseguiti a titolo di rate e poi imputate, correttamente dalla come detto in precedenza. Infatti, il totale versato di € CP_1
16.100 è risultato sufficiente a dare copertura dei contributi dovuti per il periodo di competenza Aprile 2019 – Settembre 2020 pari ad € 15.611,48”.
Di tal ché, ha concluso il CTU alla luce dei conteggi effettuati la ditta Per_1 Pt_1
– anche tenendo conto del fatto che la aveva riportato “l'importo di €
[...] CP_1 488,52 quale “versamento attivo” e lo porta correttamente in deduzione della richiesta per il periodo contributivo che va dal periodo di competenza Ottobre 2020 al periodo Giugno 2022” -“ è debitrice della della Provincia di Napoli di € 19.582,67”. CP_1
Tale importo è esattamente corrispondente alla somma ingiunta con il decreto ingiuntivo n.
148/2023 emesso in data 1.2.2023 nel procedimento avente n.r. n. 23594/2022 opposto in questa sede.
Il CTU ha anche evidenziato di aver “inoltrato la bozza della relazione alle parti che Per_1 non hanno fatto pervenire alcuna osservazione”. Lo scrivente ritiene, pertanto, non rilevante ai fini della decisione l'effettuazione di ogni altro adempimento istruttorio (parte opponente anche nelle note finali di discussione ha insistito per l'ammissione della prova orale che deve, al contrario, ritenersi - anche perché vertente per lo più su dati meramente documentali - del tutto superflua) avendo il sottoscritto fatto ricorso all'ausilio di un consulente tecnico contabile proprio come richiesto da parte opponente nel ricorso in opposizione.
Deve poi tenersi conto del fatto che il CTU ha dato prova di aver inviato le bozze Per_1 della consulenza alle parti nessuna delle quali ha fatto “pervenire alcuna osservazione” all'ausiliario del giudice, avverso la medesima e del fatto che a giudizio dello scrivente le conclusioni del CTU devono essere condivise in quanto lo stesso ha risposto in maniera adeguata e completa ai quesiti a lui sottoposti e tanto ancor più in ragione delle mancate osservazioni all'elaborato peritale depositato. Va ribadito che la consulenza tecnico-contabile del dr. sia nella sua impostazione che Per_1 nelle sue (ultime) conclusioni, può essere condivisa da questo giudice in quanto il CTU è pervenuto, del tutto comprensibilmente, alla conclusione di cui sopra a seguito di un mandato adempiuto in modo serio, preciso e, soprattutto con il ricorso ad una metodologia di calcolo valida da un punto di vista tecnico e giuridico. Le conclusioni del CTU devono essere, condivise in quanto lo stesso – occorre ribadire - ha risposto in maniera adeguata e completa ai quesiti a lui sottoposti. Il CTU, peraltro, nell'espletamento del proprio mandato, ha esaminato la documentazione prodotta agli atti di causa ed ha tenuto conto, come era doveroso, dell'oggetto dedotto in giudizio, senza esorbitare dai limiti dell'incarico ricevuto, esaminando esclusivamente quanto richiesto nel ricorso introduttivo del giudizio.
Non sono state avanzate critiche alla consulenza idonee ad inficiare le conclusioni cui è giunto l'ausiliario del giudice attesa la coerenza logica delle argomentazioni svolte e dei criteri posti a base della consulenza contabile.
Pertanto, deve ribadirsi, che il CTU si è limitato ad espletare il mandato ricevuto sulla scorta di quanto domandato, provato e documentato.
In definitiva ha diritto al pagamento della somma di Controparte_1 euro 19.582,67 (somma esattamente corrispondente a quella oggetto della procedura di ingiunzione), oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, come correttamente ha quantificato anche il CTU con calcoli che non sono stati puntualmente contestati e che, comunque, sono del tutto condivisibili sotto il profilo metodologico. Quindi l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto confermato. Le spese di CTU vanno, invece, poste per metà a carico della parte opposta e per la restante metà a carico di parte opponente nella misura indicata nel separato decreto di liquidazione (come provvisoriamente già disposto per l'anticipo deciso al momento del conferimento dell'incarico) con in vincolo della solidarietà . Le spese processuali seguono, invece, la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n.. 148/2023 emesso in data 1.2.2023 nel procedimento avente r.g.n. 23594/2022 proposta da con ricorso in opposizione del 6.3.2023 nei confronti della Parte_1 CP_1
così provvede:
[...] Controparte_1
a) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
b) condanna parte opponente al pagamento delle spese di giudizio relative alla fase di opposizione, che si liquidano in ulteriori euro 1.200,00 per compensi professionali comprensivi di rimborso spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
c) pone le spese di CTU per metà a carico della parte opposta e per la restante metà a carico di parte opponente nella misura indicata nel separato decreto di liquidazione (spese provvisoriamente già poste per metà a carico delle parti relativamente all'anticipo deciso al momento del conferimento dell'incarico) con il vincolo di solidarietà tra la parti per il pagamento del compenso.
Napoli 20.1.2025 Il Tribunale Giudice del lavoro dott. Federico Bile