Articolo 11 ter del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
Articolo 11 bisArticolo 11 quater
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Art. 11-ter. (Enti strumentali) .

1. Si definisce ente strumentale controllato di una regione o di un ente locale di cui all' art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la regione o l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:
a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonche' a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attivita' di un ente o di un'azienda;
c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonche' a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attivita' dell'ente o dell'azienda;
d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;
e) un'influenza dominante in virtu' di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attivita' oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante.
2. Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all' art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1.
3. Gli enti strumentali di cui ai commi 1 e 2 sono distinti nelle seguenti tipologie, corrispondenti alle missioni del bilancio:
a) servizi istituzionali, generali e di gestione;
b) istruzione e diritto allo studio;
c) ordine pubblico e sicurezza;
d) tutela e valorizzazione dei beni ed attivita' culturali;
e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
f) turismo;
g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
i) trasporti e diritto alla mobilita';
j) soccorso civile;
k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
l) tutela della salute;
m) sviluppo economico e competitivita';
n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
r) relazioni internazionali.
((18)) ------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 20 giugno 2017, n. 91 , convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2017, n. 123 , ha disposto (con l'art. 8, comma 1-quater) che "L' articolo 11-ter del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 , non si applica ai Corpi volontari dei vigili del fuoco, nonche' alle relative unioni".
Entrata in vigore il 25 luglio 2021
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