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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 1138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1138 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale ed in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5434 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Alessandro Turco, n.27/A, presso lo studio dell'Avv. Magda
Mellea che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce, allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Catanzaro, alla Via Alessandro Turco n. 27/A presso lo studio dell'Avv. Magda
Mellea che la rappresenta e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni di cui all'accordo raggiunto in corso di causa e allegato alla comparsa costitutiva.
RGAC n. 5434/2024 - Pagina 1 di 4 RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 2 novembre 2024, – premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio in Catanzaro il 21 agosto 1997 con in CP_1
regime di comunione legale dei beni - deduceva che insanabili divergenze avevano deteriorato il rapporto coniugale al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ed escludere ogni ragionevole previsione di ricostituire
“quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti” che costituivano l'imprescindibile presupposto del matrimonio.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le proprie conclusioni chiedendo quanto segue: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Catanzaro adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso in rito ed in merito:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto”.
1.1. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 marzo 2025 , la quale CP_1
dichiarava di aderire alla domanda del ricorrente e di voler, pertanto, addivenire ad una pronuncia consensuale della separazione mediante conversione del rito.
Allegava, pertanto, l'accordo raggiunto dalle parti e rassegnava conformemente le seguenti conclusioni:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- ordinare all'Ufficio dello Stato Civile di Catanzaro l'annotazione della separazione;
- la sig.ra continuerà ad abitare nella casa familiare, sita in CP_1
Catanzaro, Via Latina n. 18, mentre il sig. provvederà a Parte_1 trasferire la propria residenza nell'immobile sito in Catanzaro, Via Italo Paparazzo
n. 9”.
1.2. All'udienza del 12 marzo 2025 il comune difensore dei coniugi rappresentava di aver depositato sia l'accordo sottoscritto dalle parti sulle condizioni di separazione che la dichiarazione di entrambi di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale in udienza.
RGAC n. 5434/2024 - Pagina 2 di 4 All'esito, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, e , autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 CP_1
separatamente.
2.1. Quanto alle statuizioni di carattere economico, il Collegio rileva che non sono state formulate dalle parti richieste di assegno di mantenimento, né dall'unione matrimoniale sono nati figli, sicché nessun'altra statuizione deve essere assunta.
2.2. Quanto, invece, al contenuto dell'accordo, il Tribunale prende atto che i coniugi hanno concordemente stabilito che la continuerà ad abitare presso la CP_1
casa familiare, mentre il ricorrente trasferirà altrove la propria residenza.
Conclusivamente, il Collegio pronuncia la separazione dei coniugi e prende atto dell'accordo raggiunto.
3. In considerazione della condotta conciliativa manifestata in corso di causa e degli interessi coinvolti, ritiene il Tribunale che sussistano sufficienti ed evidenti ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e , disattesa e respinta ogni Parte_1 CP_1
contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra , nato a [...] il Parte_1
07.09.1979 e , nata a [...] il [...], i quali hanno contratto CP_1
matrimonio concordatario in Catanzaro il 21 agosto 1997, trascritto nei registri dello
Stato civile del medesimo Comune, Anno 1997, Att o n. 63, parte II, Serie A;
RGAC n. 5434/2024 - Pagina 3 di 4 2) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
3) prende atto delle condizioni di separazione riportate in parte motiva e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di Catanzaro, Anno 1997, Atto
n. 63, Parte II, Serie A);
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
21 maggio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 5434/2024 - Pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale ed in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 5434 del R.G.A.C. dell'anno 2024 avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi vertente
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro, alla Via Alessandro Turco, n.27/A, presso lo studio dell'Avv. Magda
Mellea che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce, allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
(c.f. ) elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
Catanzaro, alla Via Alessandro Turco n. 27/A presso lo studio dell'Avv. Magda
Mellea che la rappresenta e difendono, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con omologazione delle condizioni di cui all'accordo raggiunto in corso di causa e allegato alla comparsa costitutiva.
RGAC n. 5434/2024 - Pagina 1 di 4 RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 2 novembre 2024, – premesso Parte_1
di aver contratto matrimonio in Catanzaro il 21 agosto 1997 con in CP_1
regime di comunione legale dei beni - deduceva che insanabili divergenze avevano deteriorato il rapporto coniugale al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza ed escludere ogni ragionevole previsione di ricostituire
“quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti” che costituivano l'imprescindibile presupposto del matrimonio.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le proprie conclusioni chiedendo quanto segue: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Catanzaro adito, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso in rito ed in merito:
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto”.
1.1. Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio mediante comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 marzo 2025 , la quale CP_1
dichiarava di aderire alla domanda del ricorrente e di voler, pertanto, addivenire ad una pronuncia consensuale della separazione mediante conversione del rito.
Allegava, pertanto, l'accordo raggiunto dalle parti e rassegnava conformemente le seguenti conclusioni:
“- dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
- ordinare all'Ufficio dello Stato Civile di Catanzaro l'annotazione della separazione;
- la sig.ra continuerà ad abitare nella casa familiare, sita in CP_1
Catanzaro, Via Latina n. 18, mentre il sig. provvederà a Parte_1 trasferire la propria residenza nell'immobile sito in Catanzaro, Via Italo Paparazzo
n. 9”.
1.2. All'udienza del 12 marzo 2025 il comune difensore dei coniugi rappresentava di aver depositato sia l'accordo sottoscritto dalle parti sulle condizioni di separazione che la dichiarazione di entrambi di non volersi riconciliare e di rinunciare alla comparizione personale in udienza.
RGAC n. 5434/2024 - Pagina 2 di 4 All'esito, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Le risultanze processuali hanno inequivocabilmente comprovato una grave crisi del rapporto coniugale, tale da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Ricorrendo, pertanto, le condizioni previste dall'art 151 c.c., in accoglimento della congiunta richiesta delle parti, il Tribunale pronuncia la separazione personale dei coniugi, e , autorizzando gli stessi a vivere Parte_1 CP_1
separatamente.
2.1. Quanto alle statuizioni di carattere economico, il Collegio rileva che non sono state formulate dalle parti richieste di assegno di mantenimento, né dall'unione matrimoniale sono nati figli, sicché nessun'altra statuizione deve essere assunta.
2.2. Quanto, invece, al contenuto dell'accordo, il Tribunale prende atto che i coniugi hanno concordemente stabilito che la continuerà ad abitare presso la CP_1
casa familiare, mentre il ricorrente trasferirà altrove la propria residenza.
Conclusivamente, il Collegio pronuncia la separazione dei coniugi e prende atto dell'accordo raggiunto.
3. In considerazione della condotta conciliativa manifestata in corso di causa e degli interessi coinvolti, ritiene il Tribunale che sussistano sufficienti ed evidenti ragioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile avente ad oggetto la separazione personale dei coniugi e , disattesa e respinta ogni Parte_1 CP_1
contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale tra , nato a [...] il Parte_1
07.09.1979 e , nata a [...] il [...], i quali hanno contratto CP_1
matrimonio concordatario in Catanzaro il 21 agosto 1997, trascritto nei registri dello
Stato civile del medesimo Comune, Anno 1997, Att o n. 63, parte II, Serie A;
RGAC n. 5434/2024 - Pagina 3 di 4 2) autorizza i coniugi a vivere separatamente;
3) prende atto delle condizioni di separazione riportate in parte motiva e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte;
4) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Catanzaro per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello
Stato Civile) (trascritto all'Ufficio dello Stato Civile di Catanzaro, Anno 1997, Atto
n. 63, Parte II, Serie A);
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
21 maggio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGAC n. 5434/2024 - Pagina 4 di 4