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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 01/04/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G.3510 / 2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 3510 tra
N.Q. di esercente la responsabilità genitoriale su Parte_1 Persona_1
RICORRENTE e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 1 aprile 2025, alle ore 10:05 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per N.Q. di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1 Per_1
l'avv. LUCCHESI SALVATORE
[...]
Per l'avv. GUCCIARDO MANUELA , oggi sostituito dall'avv. ELIANA Controparte_1
MIRABELLA
L'avv. LUCCHESI insiste in ricorso e chiede accogliersi la domanda per riconoscimento della Cont disabilità gravissima, come accertato dal CTU con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, tenuto conto del fatto che il CTU ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della disabilità dalla data della domanda amministrativa. L'avv. MIRABELLA si riporta alle eccezioni di cui alla comparsa di costituzione;
in subordine chiede che l'accertamento dello status richiesto decorra dalla data dell'accertamento peritale.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G. 3510 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza dell'01.04.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3510/2024 R.G. tra
( ), nata a [...] il [...], nella Parte_1 C.F._1
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
( ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Pachino C.F._2
(SR), via Libertà n. 7, presso lo studio dell'avv. LUCCHESI Salvatore, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Viale Michelangelo n. 275, presso lo studio dell'Avv. GUCCIARDO Manuela, dalla quale è rappresentata e difesa giusta delibera di incarico n. 533 del 19.10.2024 e procura in atti;
Resistente –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 10.09.2024, nella qualità di genitore Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore esponeva di aver Persona_1 inoltrato all'Asp di , in nome e per conto del minore, istanza prot. n. 47948 del 26.04.2024, CP_1 ai fini del riconoscimento del requisito sanitario di cui all'art. 3 del D.M. 26.9.2016 (disabilità
2 gravissima) per l'accesso al beneficio economico dell'assegno di cura di cui alla L.R. n. 4/2017 e al
DPRS n. 532 del 31.3.2017, come modificato dal DPRS n. 545 del 10.5.2017 e 589/2018.
Deduceva, in particolare, che a era già stato riconosciuto il diritto a ricevere Persona_1 il beneficio dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980, con decorrenza dal 16.03.2011 e aveva, altresì, acquisito la certificazione di portatore di handicap in condizione di gravità (art. 3, co.
3 L. 104/1992) dal 21.03.2011.
La ricorrente esponeva, altresì, che con raccomandata prot. n. 60347/N/DSB del 26.04.2024, l'ASP di Siracusa, Distretto Sanitario di Noto, aveva espresso parere negativo al riconoscimento del requisito sanitario per l'erogazione del beneficio richiesto.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Cont Lavoro, l' di , al fine di sentir dichiarare la sussistenza dei requisiti medico-legali di cui CP_1 all'art. 3 del DM 26.9.2016 e per l'effetto il diritto di all'erogazione Persona_1 dell'assegno di cura (L. r. n. 4/2017 e DPRS n. 532/2017, come modif. dal DPRS 545/2017 e
589/2018).
Con memoria depositata in data 20.11.2024, si costitutiva in giudizio l' che Controparte_1
deduceva la legittimità del provvedimento impugnato, non sussistendo in capo a Per_1
i requisiti richiesti dalla legge, ai fini del riconoscimento dello stato di disabilità
[...]
gravissima. Deduceva, inoltre, che alla domanda amministrativa presentata in data 26.04.2024
(prot. n. 47948), successiva a quella presentata in precedenza dalla ricorrente, in nome e per conto del figlio minore, in data 13.02.20219 (prot. n. 546), non era stata allegata alcuna nuova certificazione sanitaria prodotta da struttura pubblica che attestasse un aggravamento delle condizioni cliniche di , così come richiesto dalla normativa vigente in Persona_1
materia. Con provvedimento del 05.12.2024, veniva nominato quale CTU il dott. il Persona_2
quale depositava relazione peritale in data 07.03.2025. All'esito della udienza del 01.04.2025, la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Con la proposizione del ricorso, nella qualità di genitore esercente la potestà Parte_1
genitoriale sul figlio minore , ha chiesto accertarsi, in capo al figlio minore, Persona_1 la sussistenza dei requisiti sanitari integranti la condizione di “disabile gravissimo” ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. 26.09.16.
3 Al riguardo, va osservato che, ai sensi del citato decreto, i soggetti affetti da disabilità gravissima sono le persone già beneficiarie dell'indennità d'accompagnamento o, comunque, definite non autosufficienti, per cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza
(SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia
Rating Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia,
a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze
500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con
QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation
(LAPMER) <= 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche Per i soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, affinché possa configurarsi una gravissima disabilità comportamentale, essa deve essere ascritta al livello 3 della classificazione del DSM 5.
Ciò premesso, il nominato CTU, dott. , nella relazione peritale depositata in data Persona_2
07.03.2025, esaminata compiutamente la documentazione sanitaria ricevuta e sottoposto a visita
, ha ritenuto che lo stesso è affetto da “Sindrome di Down con disabilità Persona_1 intellettiva grave ed instabilità emotiva. Malattia celiaca… La documentazione versata in atti,
4 documenta quanto richiesto dal superiore art. 3 del D.M. citato. Il quadro clinico patologico caratterizzato dall'anomalia genetica caratterizzata dalla trisomia della coppia 21 determinante la nota Sindrome di Down, nel caso in esame associato ad un deficit intellettivo valutato “grave” consente il riconoscimento della disabilità gravissima, in relazione ai punti (h ed i) di cui all'art. 3, del D.M. 26.9.2016. Pertanto, ha, a mio avviso, diritto al riconoscimento dell'assegno per i portatori di disabilità gravissima necessitando il/la minore di assistenza continua H/ 24 Sono presenti in atto, e lo erano al tempo della domanda amministrativa del 26.04.2024 i requisiti previsti dall'art. 3, lett. i) del D.M. 26.9.2016 punto (hed i) le condizioni cliniche previste dal D.M citato prima di cui si riportano i criteri esplicitati:” (h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale
Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;) per il diritto all'assegno per la disabilità gravissima. (i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche. Il riconoscimento dalla domanda amministrativa è inteso riconoscersi con le regole e le norme che regolano la decorrenza del beneficio fissato dall'Assessorato regionale alla Salute della Regione Sicilia”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto, Persona_1
non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto,
va riconosciuto disabile gravissimo ai sensi della L. R. n. 4 dell'.
1.3.2017 e Persona_1
dal DPRS n. 545 del 10.05.2017 e 589/2018 con decorrenza dal mese di aprile 2024, con
Cont conseguente condanna dell' di al pagamento della relativa prestazione a decorrere da CP_1
tale data.
Quanto alle spese di lite, ritiene il giudicante che sussistano giustificate ragioni per disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto delle ragioni del mancato riconoscimento della domanda in sede amministrativa e, in particolare, della condotta della ricorrente che non ha presentato, in allegato alla domanda amministrativa, alcuna documentazione medica , proveniente da struttura pubblica, attestante un aggravamento clinico, come richiesto dalla normativa regionale.
Cont Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico dell' resistente,
P.Q.M.
5 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3510/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza eccezione e/o difesa:
- Accoglie il ricorso proposto da nella qualità di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul minore e per l'effetto riconosce in capo al Persona_1
minore i requisiti sanitari e medico-legali di persona con disabilità gravissima a decorrere dalla domanda amministrativa del 26.04.2024, in conformità all'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata il 07.03.2025 a firma del Dott. ; Persona_2
- Compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Siracusa, 01/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2024 / 3510 tra
N.Q. di esercente la responsabilità genitoriale su Parte_1 Persona_1
RICORRENTE e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 1 aprile 2025, alle ore 10:05 , innanzi al dott. Maddalena Vetta, sono comparsi:
Per N.Q. di esercente la responsabilità genitoriale sul minore Parte_1 Per_1
l'avv. LUCCHESI SALVATORE
[...]
Per l'avv. GUCCIARDO MANUELA , oggi sostituito dall'avv. ELIANA Controparte_1
MIRABELLA
L'avv. LUCCHESI insiste in ricorso e chiede accogliersi la domanda per riconoscimento della Cont disabilità gravissima, come accertato dal CTU con condanna dell' al pagamento delle spese di lite, tenuto conto del fatto che il CTU ha ritenuto sussistenti i presupposti per il riconoscimento della disabilità dalla data della domanda amministrativa. L'avv. MIRABELLA si riporta alle eccezioni di cui alla comparsa di costituzione;
in subordine chiede che l'accertamento dello status richiesto decorra dalla data dell'accertamento peritale.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio. All'esito, decide la causa come da sentenza allegata al presente verbale dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
1 N.R.G. 3510 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza dell'01.04.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3510/2024 R.G. tra
( ), nata a [...] il [...], nella Parte_1 C.F._1
qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_1
( ), nato a [...] il [...], elettivamente domiciliata in Pachino C.F._2
(SR), via Libertà n. 7, presso lo studio dell'avv. LUCCHESI Salvatore, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
Ricorrente - contro
, in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Palermo, Viale Michelangelo n. 275, presso lo studio dell'Avv. GUCCIARDO Manuela, dalla quale è rappresentata e difesa giusta delibera di incarico n. 533 del 19.10.2024 e procura in atti;
Resistente –
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 10.09.2024, nella qualità di genitore Parte_1
esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore esponeva di aver Persona_1 inoltrato all'Asp di , in nome e per conto del minore, istanza prot. n. 47948 del 26.04.2024, CP_1 ai fini del riconoscimento del requisito sanitario di cui all'art. 3 del D.M. 26.9.2016 (disabilità
2 gravissima) per l'accesso al beneficio economico dell'assegno di cura di cui alla L.R. n. 4/2017 e al
DPRS n. 532 del 31.3.2017, come modificato dal DPRS n. 545 del 10.5.2017 e 589/2018.
Deduceva, in particolare, che a era già stato riconosciuto il diritto a ricevere Persona_1 il beneficio dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/1980, con decorrenza dal 16.03.2011 e aveva, altresì, acquisito la certificazione di portatore di handicap in condizione di gravità (art. 3, co.
3 L. 104/1992) dal 21.03.2011.
La ricorrente esponeva, altresì, che con raccomandata prot. n. 60347/N/DSB del 26.04.2024, l'ASP di Siracusa, Distretto Sanitario di Noto, aveva espresso parere negativo al riconoscimento del requisito sanitario per l'erogazione del beneficio richiesto.
Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Cont Lavoro, l' di , al fine di sentir dichiarare la sussistenza dei requisiti medico-legali di cui CP_1 all'art. 3 del DM 26.9.2016 e per l'effetto il diritto di all'erogazione Persona_1 dell'assegno di cura (L. r. n. 4/2017 e DPRS n. 532/2017, come modif. dal DPRS 545/2017 e
589/2018).
Con memoria depositata in data 20.11.2024, si costitutiva in giudizio l' che Controparte_1
deduceva la legittimità del provvedimento impugnato, non sussistendo in capo a Per_1
i requisiti richiesti dalla legge, ai fini del riconoscimento dello stato di disabilità
[...]
gravissima. Deduceva, inoltre, che alla domanda amministrativa presentata in data 26.04.2024
(prot. n. 47948), successiva a quella presentata in precedenza dalla ricorrente, in nome e per conto del figlio minore, in data 13.02.20219 (prot. n. 546), non era stata allegata alcuna nuova certificazione sanitaria prodotta da struttura pubblica che attestasse un aggravamento delle condizioni cliniche di , così come richiesto dalla normativa vigente in Persona_1
materia. Con provvedimento del 05.12.2024, veniva nominato quale CTU il dott. il Persona_2
quale depositava relazione peritale in data 07.03.2025. All'esito della udienza del 01.04.2025, la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Con la proposizione del ricorso, nella qualità di genitore esercente la potestà Parte_1
genitoriale sul figlio minore , ha chiesto accertarsi, in capo al figlio minore, Persona_1 la sussistenza dei requisiti sanitari integranti la condizione di “disabile gravissimo” ai sensi e per gli effetti di cui al D.M. 26.09.16.
3 Al riguardo, va osservato che, ai sensi del citato decreto, i soggetti affetti da disabilità gravissima sono le persone già beneficiarie dell'indennità d'accompagnamento o, comunque, definite non autosufficienti, per cui ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza
(SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia
Rating Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di lesioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di Hoehn e Yahr mod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento e ipoacusia,
a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze
500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con
QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation
(LAPMER) <= 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche Per i soggetti affetti da disturbo dello spettro autistico, affinché possa configurarsi una gravissima disabilità comportamentale, essa deve essere ascritta al livello 3 della classificazione del DSM 5.
Ciò premesso, il nominato CTU, dott. , nella relazione peritale depositata in data Persona_2
07.03.2025, esaminata compiutamente la documentazione sanitaria ricevuta e sottoposto a visita
, ha ritenuto che lo stesso è affetto da “Sindrome di Down con disabilità Persona_1 intellettiva grave ed instabilità emotiva. Malattia celiaca… La documentazione versata in atti,
4 documenta quanto richiesto dal superiore art. 3 del D.M. citato. Il quadro clinico patologico caratterizzato dall'anomalia genetica caratterizzata dalla trisomia della coppia 21 determinante la nota Sindrome di Down, nel caso in esame associato ad un deficit intellettivo valutato “grave” consente il riconoscimento della disabilità gravissima, in relazione ai punti (h ed i) di cui all'art. 3, del D.M. 26.9.2016. Pertanto, ha, a mio avviso, diritto al riconoscimento dell'assegno per i portatori di disabilità gravissima necessitando il/la minore di assistenza continua H/ 24 Sono presenti in atto, e lo erano al tempo della domanda amministrativa del 26.04.2024 i requisiti previsti dall'art. 3, lett. i) del D.M. 26.9.2016 punto (hed i) le condizioni cliniche previste dal D.M citato prima di cui si riportano i criteri esplicitati:” (h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale
Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe Mental Retardation (LAPMER) <= 8;) per il diritto all'assegno per la disabilità gravissima. (i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche. Il riconoscimento dalla domanda amministrativa è inteso riconoscersi con le regole e le norme che regolano la decorrenza del beneficio fissato dall'Assessorato regionale alla Salute della Regione Sicilia”.
La relazione del CTU appare ben motivata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni di quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto, Persona_1
non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto,
va riconosciuto disabile gravissimo ai sensi della L. R. n. 4 dell'.
1.3.2017 e Persona_1
dal DPRS n. 545 del 10.05.2017 e 589/2018 con decorrenza dal mese di aprile 2024, con
Cont conseguente condanna dell' di al pagamento della relativa prestazione a decorrere da CP_1
tale data.
Quanto alle spese di lite, ritiene il giudicante che sussistano giustificate ragioni per disporne la compensazione integrale tra le parti, tenuto conto delle ragioni del mancato riconoscimento della domanda in sede amministrativa e, in particolare, della condotta della ricorrente che non ha presentato, in allegato alla domanda amministrativa, alcuna documentazione medica , proveniente da struttura pubblica, attestante un aggravamento clinico, come richiesto dalla normativa regionale.
Cont Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico dell' resistente,
P.Q.M.
5 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3510/2024 R.G., disattesa ogni contraria istanza eccezione e/o difesa:
- Accoglie il ricorso proposto da nella qualità di genitore esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sul minore e per l'effetto riconosce in capo al Persona_1
minore i requisiti sanitari e medico-legali di persona con disabilità gravissima a decorrere dalla domanda amministrativa del 26.04.2024, in conformità all'accertamento sanitario di cui alla relazione peritale depositata il 07.03.2025 a firma del Dott. ; Persona_2
- Compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Siracusa, 01/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Maddalena Vetta
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