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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 12/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4550/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
CECINELLI ANDREA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
DA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
CECINELLI ANDREA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio civile in Pordenone (PN) il 24/07/2010, in regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
con i seguenti figli: nato a [...] il Controparte_2
19/05/2013 e nato a [...] il Controparte_3
26/04/2020;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 30/12/2024 e cioè “
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3. La casa coniugale sita nel Comune di Pordenone (PN), in Via Borgo Casoni
n. 9B, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà nell'esclusiva disponibilità del sig.
che continuerà a pagare integralmente le rate del mutuo n. 056- Pt_1
00119885, gravante sull'immobile, rispettando le relative scadenze. La sig.ra si allontanerà dalla casa coniugale non appena avrà trovato un Pt_2
immobile idoneo ad ospitare i figli minori e comunque entro sei mesi dall'emissione della sentenza di separazione;
4. I figli minori e sono affidati congiuntamente ad CP_2 CP_3
entrambi i genitori con collocamento alternato presso l'abitazione di ciascun genitore e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Tale
modalità di affido e di collocamento, attuabile in ragione del grande rapporto di collaborazione tra le parti, permetterà ai figli minori di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, evitando loro un mutamento radicale delle relazioni endofamiliari. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dei minori saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro,
tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità
potrà essere esercitata separatamente.
5. I genitori vedranno e terranno con sé i figli minori a settimane (sette giorni)
alterne, trascorrendo così tempi paritetici di permanenza presso ciascuno di
2 essi. Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno 21 giorni anche non consecutivi, con ciascun genitore, da concordarsi entro la fine di maggio di ogni anno durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza di e presso i genitori comprenderà la CP_2 CP_3
metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno e quello di Pasqua e Lunedi
dell'Angelo, salvo diverso accordo.
Si precisa inoltre che tutte le modalità di frequentazione con i minori e di esercizio della responsabilità genitoriale sono meglio specificate nel separato piano genitoriale, sottoscritto ed allegato che costituisce parte integrante del presente ricorso;
6. Considerate le rispettive capacità economiche dei coniugi e il regime paritetico di frequentazione dei minori, il sig. e la sig.ra Pt_1 Pt_2
manterranno direttamente i propri figli, nei rispettivi periodi di permanenza presso ciascun genitore.
7. Le spese straordinarie per i figli minori, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. I Ricorrenti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle voci di spesa individuate secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pordenone,
che si intende qui integralmente riportato;
8. L'assegno unico erogato dall'INPS per i figli a carico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
9. I coniugi si danno, sin d'ora, il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti d'identità validi per l'espatrio dei figli minori;
10. I coniugi dichiarano, a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno
3 dell'altro e viceversa;
11. I ricorrenti dichiarano altresì di confermare le condizioni di cui al ricorso depositato e di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c.”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza del 31/12/2024, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 CP_4
quali hanno contratto matrimonio in Pordenone (PN), in data 24/07/2010;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di PORDENONE (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2010, atto n. 42, parte 1, serie -) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 12/02/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
dott. Giorgio Cozzarini Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 4550/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv.to Parte_1 C.F._1
CECINELLI ANDREA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
contro
DA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv.to CP_1 C.F._2
CECINELLI ANDREA, con elezione di domicilio telematico presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
i quali hanno contratto matrimonio civile in Pordenone (PN) il 24/07/2010, in regime patrimoniale della comunione legale dei beni;
con i seguenti figli: nato a [...] il Controparte_2
19/05/2013 e nato a [...] il Controparte_3
26/04/2020;
1 e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: separazione consensuale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta in sostituzione di udienza del 30/12/2024 e cioè “
1. I coniugi vivranno separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2. Ciascuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti;
3. La casa coniugale sita nel Comune di Pordenone (PN), in Via Borgo Casoni
n. 9B, in comproprietà tra i coniugi, rimarrà nell'esclusiva disponibilità del sig.
che continuerà a pagare integralmente le rate del mutuo n. 056- Pt_1
00119885, gravante sull'immobile, rispettando le relative scadenze. La sig.ra si allontanerà dalla casa coniugale non appena avrà trovato un Pt_2
immobile idoneo ad ospitare i figli minori e comunque entro sei mesi dall'emissione della sentenza di separazione;
4. I figli minori e sono affidati congiuntamente ad CP_2 CP_3
entrambi i genitori con collocamento alternato presso l'abitazione di ciascun genitore e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Tale
modalità di affido e di collocamento, attuabile in ragione del grande rapporto di collaborazione tra le parti, permetterà ai figli minori di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, evitando loro un mutamento radicale delle relazioni endofamiliari. Le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale dei minori saranno assunte da entrambi i genitori in accordo fra loro,
tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità
potrà essere esercitata separatamente.
5. I genitori vedranno e terranno con sé i figli minori a settimane (sette giorni)
alterne, trascorrendo così tempi paritetici di permanenza presso ciascuno di
2 essi. Durante le vacanze estive, i minori trascorreranno 21 giorni anche non consecutivi, con ciascun genitore, da concordarsi entro la fine di maggio di ogni anno durante le festività pasquali e natalizie il periodo di rispettiva permanenza di e presso i genitori comprenderà la CP_2 CP_3
metà del periodo di vacanza in modo che vengano ad alternarsi di volta in volta il giorno di Natale e Capodanno e quello di Pasqua e Lunedi
dell'Angelo, salvo diverso accordo.
Si precisa inoltre che tutte le modalità di frequentazione con i minori e di esercizio della responsabilità genitoriale sono meglio specificate nel separato piano genitoriale, sottoscritto ed allegato che costituisce parte integrante del presente ricorso;
6. Considerate le rispettive capacità economiche dei coniugi e il regime paritetico di frequentazione dei minori, il sig. e la sig.ra Pt_1 Pt_2
manterranno direttamente i propri figli, nei rispettivi periodi di permanenza presso ciascun genitore.
7. Le spese straordinarie per i figli minori, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno. I Ricorrenti convengono che il carattere di straordinarietà debba essere riconosciuto alle voci di spesa individuate secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Pordenone,
che si intende qui integralmente riportato;
8. L'assegno unico erogato dall'INPS per i figli a carico sarà percepito da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
9. I coniugi si danno, sin d'ora, il reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti d'identità validi per l'espatrio dei figli minori;
10. I coniugi dichiarano, a titolo di definizione dei rapporti patrimoniali tra loro, di aver regolato ogni altro rapporto e di non avere più nulla da chiedere e/o domandare e/o rivendicare a qualsiasi titolo e/o motivazione l'uno
3 dell'altro e viceversa;
11. I ricorrenti dichiarano altresì di confermare le condizioni di cui al ricorso depositato e di rinunciare ad impugnare l'emananda sentenza ai sensi dell'art. 329 c.p.c.”.
Motivi della decisione
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 10/10/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate e hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Con ordinanza del 31/12/2024, il Giudice relatore ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma,
c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
4 L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
dichiara la separazione personale tra e , i Parte_1 CP_4
quali hanno contratto matrimonio in Pordenone (PN), in data 24/07/2010;
dispone l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile del
Comune di PORDENONE (PN) - (registro degli atti di matrimonio dell'anno
2010, atto n. 42, parte 1, serie -) e agli ulteriori incombenti di Legge;
dispone che la separazione personale dei coniugi sia regolata dalle condizioni riportate nella epigrafe della presente decisione;
dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
nulla sulle spese.
Così deciso in Pordenone, in data 12/02/2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo dott.ssa Maria Paola Costa
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