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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 08/07/2025, n. 1519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1519 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Nola Sezione Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott.ssa Maria Viola, all'udienza del 08.07.2025, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia, letti gli atti e lette le note di udienza depositate dalle parti,
a seguito della trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 3733/2023 R.G. Previdenza cui è “riunito” il fascicolo ATP recante il nr.
5225/2021 R.g, avente ad oggetto: giudizio di merito successivo ad atp
TRA
(C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Riccardo Francesco ed elettivamente domiciliata come in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva ed CP_1 elettivamente domiciliato come in atti
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.07.2023, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6 c.p.c., la parte ricorrente dopo aver contestato le conclusioni del ctu, dott. , nell'ambito del procedimento a.t.p. nr. Persona_1
5225/2021 R.g., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità dell'espletata consulenza tecnica, essendo stata riconosciuta soggetto non avente diritto alla prestazione assistenziale richiesta.
Ha chiesto, pertanto, la rinnovazione delle operazioni peritali per accertare la sussistenza del requisito sanitario con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 04.06.2021, con
Pag. 1 di 4 condanna dell' a corrispondere le relative provvidenze economiche. Il tutto con vittoria di spese, CP_1 diritti e onorari da attribuirsi al pagamento al procuratore antistatario. CP_ Regolare la notifica, si è costituito l' il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per mancata specificità delle contestazioni e comunque il rigetto nel merito per l'infondatezza in fatto e in diritto. Il tutto con vittoria di spese.
Pertanto, esaminata la relazione peritale depositata dal ctu nel procedimento ATP, lette le contestazioni di parte ricorrente contenute nell'atto di opposizione, ritenute le stesse rilevanti ed ammissibili, all'udienza del 25.06.2024, è stata disposta la rinnovazione delle operazioni peritali, nominando quale nuovo ctu il dott. . Persona_2
Dopo l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, lette le note di udienza, la causa viene decisa in data odierna, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente, si osserva che, ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della ctu è stato comunicato in data 16.05.2023 e la dichiarazione è stata depositata il 09.06.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato 03.07.2023, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
La domanda è parzialmente fondata e va accolta nei limiti segnati alla presente motivazione.
L'indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, a favore degli invalidi civili totali a causa di minorazioni fisiche o psichiche per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, intendendosi, questi ultimi, “quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età che rendono il minorato, che non è in grado di compierle, bisognevole di assistenza”. I sette “momenti fondamentali” indispensabili ad una dignitosa autosufficienza personale sono rappresentati da: vestizione e svestizione, igiene personale, alimentazione, controllo sfinterico, comunicazione, spostamenti intramurari e spostamenti extramurari.
Pag. 2 di 4 Le infermità riscontrate dal ctu, sulla scorta di tutta la documentazione medica in atti nonché a seguito della sottoposizione della parte ricorrente a visita sono quelle risultanti dalla perizia.
Il consulente d'ufficio ha riscontrato che la parte ricorrente è affetta da “psicosi schizofrenica cronica di tipo paranoide cronico in soggetto con esiti di artroprotesi di anca destra e obesità di 2° classe (BMI= 38).”, e che le sue attuali condizioni di salute determinano lo status di ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua presentando una deambulazione significativamente compromessa in forma autonoma ed essendo impossibilitata al compimento degli atti quotidiani della vita.
Il ctu ha evidenziato che vi è stata una evoluzione peggiorativa delle condizioni di salute della parte ricorrente, la quale è affetta da un complesso morboso, tra cui la patologia che assume maggiore rilievo
è la psicosi schizofrenica, responsabile di un progressivo decadimento psichico e allettamento.
La consulenza redatta dal consulente d'ufficio nel presente giudizio di opposizione, scevra da contraddizioni e caratterizzata da argomentazioni logiche tutte basate sulla documentazione sanitaria in atti e sulla visita sanitaria a cui è stata sottoposta la parte ricorrente, è condivisibile anche in punto di decorrenza delle prestazioni sanitarie richieste.
A tal riguardo, il ctu ha ritenuto opportuno ancorare la data di decorrenza del requisito sanitario a decorrere dal 19.11.2022, epoca in cui è stato documentato l'aggravarsi delle patologie a cui è affetta parte ricorrente. Si legge in perizia: “i deficit psichici rilevati comportano una compromissione significativa di quelle che sono le sfere più importanti della sua vita con difficoltà ad eseguire lo svolgimento delle normali attività della vita quotidiana ed impongono pertanto la necessità di continua assistenza e opportuna sorveglianza non essendo la ricorrente in grado di provvedere a se stessa a decorrere dalla data della visita specialistica del 19.11.2022 dal quale emerge una psicosi schizofrenica cronica con profonda disorganizzazione della vita sociale, ideazione delirante a sfondo paranoideo e declino cognitivo in terapia continua con neurolettici atipici ed antidepressivi con necessità di assistenza continua nelle normali attività della vita quotidiana.”.
In definitiva, il ricorso in opposizione va parzialmente accolto e la parte ricorrente va considerata soggetto ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, ed avente diritto all'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 19.11.2022. (cfr. perizia in atti).
Le spese del giudizio a.t.p. sono irripetibili atteso il deposito di idonea dichiarazione ex art. 152 disp.
Att. c.p.c.
Le spese del presente giudizio di opposizione sono compensate della metà attesa la decorrenza del requisito sanitario antecedentemente al ricorso in opposizione ma successivamente alla presentazione della domanda amministrativa, mentre la restante parte segue la regola della soccombenza ed è posta a CP_ carico dell' con attribuzione.
Le spese delle consulenze medico – legali, separatamente liquidate con decreto, sono poste a carico CP_ dell'
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa Maria
Viola, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e deduzione respinta, così provvede:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara sussistente in capo a il requisito sanitario Parte_1 per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dal 19.11.2022;
3) dichiara le spese del giudizio a.t.p. irripetibili;
4)compensa della metà le spese del presente giudizio di opposizione e condanna l' al pagamento CP_1 della restante metà che liquida, in misura già ridotta, in complessivi € 1.348,50 oltre iva e cpa, se dovuti, nonché rimborso forfettario come per legge, con attribuzione;
CP_ 4) pone le spese delle consulenze tecniche, separatamente liquidate con decreto, a carico dell'
SI COMUNICHI.
Nola, 08.07.2025 Il Giudice
dott.ssa Maria Viola
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