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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/11/2025, n. 5141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5141 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 15902/2016
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona del giudice dott. Andrea HE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), tutti assistiti e difesi dagli Avv.ti SEMBRONIO C.F._2
IO TT e RO IM MI attori/opponenti contro
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
LE RC e domiciliata presso l'Avv. BOTTI BARBARA convenuta/opposta e con l'intervento di
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. LE Controparte_2 P.IVA_3
RC e domiciliata presso l'Avv. BOTTI BARBARA intervenuta
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 13/2/2025
e da atti introduttivi, conclusioni da intendersi ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. del 30/9/2016 parte attrice ha tempestivamente opposto il decreto ingiuntivo n. 3580/2016 (n. 8835/2016 R.G.), emesso il 30/5/2016
e notificato il 13/7/2016 alla sola Parte_1 Parte_3
deducendo quanto segue: i) l'opponente è subentrata in data 18/1/2012 nel contratto di locazione finanziaria n. 274057 stipulato da con Controparte_1 [...]
obbligandosi al pagamento dei canoni in scadenza e della quota di Controparte_3
riscatto finale;
ii) stante il protrarsi dell'inadempimento delle obbligazioni assunte, parte opposta ha chiesto ed ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo per la somma di € 89.933,26 oltre interessi moratori e spese;
iii) il provvedimento monitorio è stato notificato alla sola obbligata principale e non anche ai coobbligati di talché nei loro confronti esso è divenuto inefficace ex art. 644 c.p.c.; iv) il decreto ingiuntivo è stato altresì assunto da un Tribunale incompetente dovendo la competenza territoriale essere determinata ai sensi degli artt. 20, 18 e 19 c.p.c. (rispettivamente in favore del
Tribunale di Modena o Foggia); v) nel merito, l'opponente ha dedotto l'applicazione di tassi d'interesse superiori al cd. «tasso soglia» stabilito per gli interessi usurari, la violazione del divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c., l'applicazione della commissione di massimo scoperto in assenza dei relativi presupposti, l'illegittima applicazione del sistema di determinazione della valuta. In conclusione, l'opponente preliminarmente ha chiesto dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, nonché accertarsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori. Nel merito ha insistito per la revoca del provvedimento monitorio opposto ovvero per la rideterminazione del credito previo esperimento di CTU contabile.
Con comparsa di costituzione depositata in data 3/3/2017 si è costituita la convenuta opposta contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie e deducendo quanto segue: i) sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 17 delle Condizioni generali di contratto espressamente accettate dall'opponente (doc. 6-
7); ii) le clausole contrattuali, specificatamente approvate per iscritto, sono legittime ed efficaci essendo stato applicato un tasso d'interesse entro la soglia di cui alla L. pag. 2/5 108/1996 e agganciato all'Euribor e non essendo stata introdotta alcuna commissione di massimo scoperto, né potendosi configurare alcun anatocismo bancario trattandosi di contratto di leasing e non di un affidamento o concessione di credito;
iii) sussiste, inoltre, l'obbligazione dei garanti i quali hanno opposto il decreto ingiuntivo seppure a loro non notificato e hanno sottoscritto contratto autonomo di garanzia nei confronti dell'opposta. In conclusione, ha chiesto, previa concessione Controparte_4
della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, il rigetto delle avverse domande e la conferma del provvedimento monitorio.
Con ordinanza del 4/5/2017 il giudice originariamente titolare del fascicolo, ritenuta la genericità delle allegazioni veicolate con l'atto di opposizione, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa del 19/2/2021 si è costituita ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la cessionaria del credito aderendo alle domande originariamente formulate dall'opposta.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. ordinanza 16/9/2021) e naufragato il tentativo di conciliazione, all'udienza del 13/2/2025 il giudice ha assunto la causa in decisione assegnando alle parti i richiesti termini ex art. 190 c.p.c..
* * *
L'opposizione è infondata per le ragioni appresso indicate.
Preliminarmente va affermata la competenza per territorio del Tribunale adito. Come correttamente rilevato dall'opponente, infatti, l'art. 17 delle Condizioni generali (doc.
6), espressamente approvato dall'originario contraente ed accettato dal cessionario
(doc. 7), individua espressamente il Tribunale di Brescia quale Foro convenzionale, sicché ogni eccezione sul punto appare destituita di fondamento.
Parimenti priva di pregio è anche l'eccezione di sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti. Come affermato dalla giurisprudenza, infatti: “In caso di notifica [omessa ovvero] inesistente del decreto ingiuntivo, è legittimamente proposta, anziché il ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c., una opposizione ex art. 645
c.p.c., quando vi sia contestazione sul credito fatto valere, poiché l'opposizione costituisce l'atto introduttivo del giudizio con cui viene sollecitata la pronuncia pag. 3/5 giurisdizionale in ordine alla sussistenza della pretesa, purché sia ravvisabile un interesse giuridicamente rilevante del debitore all'accertamento giudiziale richiesto”
(cfr. Cass. Civ. n. 5361/2025).
In altre parole, attraverso l'opposizione i garanti hanno inteso promuovere una domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria azionata in sede monitoria deducendo l'invalidità/nullità del contratto di locazione finanziaria a fondamento della stessa, sicché nei loro confronti non è possibile pervenire ad una declaratoria di inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo.
Venendo quindi al merito della spiegata opposizione, la stessa si palesa infondata riducendosi a “generiche allegazioni e/o mere affermazioni di tesi giuridiche prive di alcun riferimento al concreto rapporto, tali da rendere l'azione proposta meramente esplorativa, in quanto limitata ad un generico elenco di invalidità” (cfr. ordinanza del 4/5/2017).
Nel dettaglio, l'opponente ha anzitutto allegato il superamento del tasso soglia ai fini della qualificazione degli interessi come usurari. A fronte di tale generica doglianza,
l'opposta ha fatto riferimento all'art. 12 delle Condizioni generali (doc. 6) il quale espressamente prevede, in caso di ritardo nei versamenti, “il pagamento di interessi moratori come indicato nelle condizioni particolari” ossia “in funzione del tasso
«Euribor 3 mesi div/360» pubblicato dal quotidiano economico « »”, CP_5
cioè identificando un parametro oggettivo per la verifica dell'osservanza del cd. tasso soglia rilevante ai fini antiusura (cfr. Cass. Civ., n. 3968/2014).
Quanto all'applicazione della commissione di massimo scoperto e dell'anatocismo bancario, essa è esclusa dalla stessa natura del contratto di locazione finanziaria che non prevede il ricorso a tali meccanismi, fermo restando l'onere probatorio in capo all'opponente che nulla ha dedotto sul punto (cfr. Cass. Civ., n. 5369/2024).
Analogamente il sistema di determinazione della valuta si riferisce alla registrazione delle operazioni nell'ambito di un rapporto di conto corrente, mentre nel caso di specie si controverte del mancato pagamento dei canoni di leasing.
pag. 4/5 Ne consegue che le dedotte eccezioni di nullità / invalidità delle clausole contrattuali sollevate dall'opponente sono infondate e vanno quindi respinte.
Quanto alla posizione dei coobbligati sig.ri e (a Parte_1 Parte_2
prescindere dalla dubbia configurabilità in capo ad essi della qualifica di consumatori avendo sottoscritto la fideiussione in qualità di soci – doc. 15), l'opposta ha prodotto in giudizio (doc. 11-12) il contratto di fideiussione rilasciato da entrambi i soggetti ingiunti dal quale si evince che la deroga all'art. 1957 c.c. è stata oggetto di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c., di talché la clausola è da ritenersi valida e la garanzia efficace (cfr. Cass. Civ. n. 14687/2025).
Ne consegue che l'opposizione è complessivamente infondata e va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo per una causa di valore ricompreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto ingiuntivo n.
3580/2016 (n. 8835/2016 R.G.) del 30/5/2016 notificato il 13/7/2016;
condanna gli opponenti in solido al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite che liquida in € 8.300,00 (i.e. € 2.524,00 per la fase di studio;
€
814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria / di trattazione;
€
2.127,00 per la fase decisionale), oltre al 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Brescia, lì 26/11/2025.
Il giudice
Andrea HE
pag. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brescia
Terza Sezione Civile
R.G. 15902/2016
Il Tribunale di Brescia, Terza Sezione, in persona del giudice dott. Andrea HE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero sopra emarginato pendente tra
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), tutti assistiti e difesi dagli Avv.ti SEMBRONIO C.F._2
IO TT e RO IM MI attori/opponenti contro
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
LE RC e domiciliata presso l'Avv. BOTTI BARBARA convenuta/opposta e con l'intervento di
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. LE Controparte_2 P.IVA_3
RC e domiciliata presso l'Avv. BOTTI BARBARA intervenuta
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 13/2/2025
e da atti introduttivi, conclusioni da intendersi ritrascritte e costituenti parte integrante della presente sentenza. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ex art. 645 c.p.c. del 30/9/2016 parte attrice ha tempestivamente opposto il decreto ingiuntivo n. 3580/2016 (n. 8835/2016 R.G.), emesso il 30/5/2016
e notificato il 13/7/2016 alla sola Parte_1 Parte_3
deducendo quanto segue: i) l'opponente è subentrata in data 18/1/2012 nel contratto di locazione finanziaria n. 274057 stipulato da con Controparte_1 [...]
obbligandosi al pagamento dei canoni in scadenza e della quota di Controparte_3
riscatto finale;
ii) stante il protrarsi dell'inadempimento delle obbligazioni assunte, parte opposta ha chiesto ed ottenuto l'emissione di decreto ingiuntivo per la somma di € 89.933,26 oltre interessi moratori e spese;
iii) il provvedimento monitorio è stato notificato alla sola obbligata principale e non anche ai coobbligati di talché nei loro confronti esso è divenuto inefficace ex art. 644 c.p.c.; iv) il decreto ingiuntivo è stato altresì assunto da un Tribunale incompetente dovendo la competenza territoriale essere determinata ai sensi degli artt. 20, 18 e 19 c.p.c. (rispettivamente in favore del
Tribunale di Modena o Foggia); v) nel merito, l'opponente ha dedotto l'applicazione di tassi d'interesse superiori al cd. «tasso soglia» stabilito per gli interessi usurari, la violazione del divieto di anatocismo previsto dall'art. 1283 c.c., l'applicazione della commissione di massimo scoperto in assenza dei relativi presupposti, l'illegittima applicazione del sistema di determinazione della valuta. In conclusione, l'opponente preliminarmente ha chiesto dichiararsi l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, nonché accertarsi l'inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti dei fideiussori. Nel merito ha insistito per la revoca del provvedimento monitorio opposto ovvero per la rideterminazione del credito previo esperimento di CTU contabile.
Con comparsa di costituzione depositata in data 3/3/2017 si è costituita la convenuta opposta contestando in fatto e in diritto le ragioni avversarie e deducendo quanto segue: i) sussiste la competenza territoriale del Tribunale adito ai sensi dell'art. 17 delle Condizioni generali di contratto espressamente accettate dall'opponente (doc. 6-
7); ii) le clausole contrattuali, specificatamente approvate per iscritto, sono legittime ed efficaci essendo stato applicato un tasso d'interesse entro la soglia di cui alla L. pag. 2/5 108/1996 e agganciato all'Euribor e non essendo stata introdotta alcuna commissione di massimo scoperto, né potendosi configurare alcun anatocismo bancario trattandosi di contratto di leasing e non di un affidamento o concessione di credito;
iii) sussiste, inoltre, l'obbligazione dei garanti i quali hanno opposto il decreto ingiuntivo seppure a loro non notificato e hanno sottoscritto contratto autonomo di garanzia nei confronti dell'opposta. In conclusione, ha chiesto, previa concessione Controparte_4
della provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo, il rigetto delle avverse domande e la conferma del provvedimento monitorio.
Con ordinanza del 4/5/2017 il giudice originariamente titolare del fascicolo, ritenuta la genericità delle allegazioni veicolate con l'atto di opposizione, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Con comparsa del 19/2/2021 si è costituita ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la cessionaria del credito aderendo alle domande originariamente formulate dall'opposta.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. (cfr. ordinanza 16/9/2021) e naufragato il tentativo di conciliazione, all'udienza del 13/2/2025 il giudice ha assunto la causa in decisione assegnando alle parti i richiesti termini ex art. 190 c.p.c..
* * *
L'opposizione è infondata per le ragioni appresso indicate.
Preliminarmente va affermata la competenza per territorio del Tribunale adito. Come correttamente rilevato dall'opponente, infatti, l'art. 17 delle Condizioni generali (doc.
6), espressamente approvato dall'originario contraente ed accettato dal cessionario
(doc. 7), individua espressamente il Tribunale di Brescia quale Foro convenzionale, sicché ogni eccezione sul punto appare destituita di fondamento.
Parimenti priva di pregio è anche l'eccezione di sopravvenuta inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti dei garanti. Come affermato dalla giurisprudenza, infatti: “In caso di notifica [omessa ovvero] inesistente del decreto ingiuntivo, è legittimamente proposta, anziché il ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c., una opposizione ex art. 645
c.p.c., quando vi sia contestazione sul credito fatto valere, poiché l'opposizione costituisce l'atto introduttivo del giudizio con cui viene sollecitata la pronuncia pag. 3/5 giurisdizionale in ordine alla sussistenza della pretesa, purché sia ravvisabile un interesse giuridicamente rilevante del debitore all'accertamento giudiziale richiesto”
(cfr. Cass. Civ. n. 5361/2025).
In altre parole, attraverso l'opposizione i garanti hanno inteso promuovere una domanda di accertamento negativo della pretesa creditoria azionata in sede monitoria deducendo l'invalidità/nullità del contratto di locazione finanziaria a fondamento della stessa, sicché nei loro confronti non è possibile pervenire ad una declaratoria di inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo.
Venendo quindi al merito della spiegata opposizione, la stessa si palesa infondata riducendosi a “generiche allegazioni e/o mere affermazioni di tesi giuridiche prive di alcun riferimento al concreto rapporto, tali da rendere l'azione proposta meramente esplorativa, in quanto limitata ad un generico elenco di invalidità” (cfr. ordinanza del 4/5/2017).
Nel dettaglio, l'opponente ha anzitutto allegato il superamento del tasso soglia ai fini della qualificazione degli interessi come usurari. A fronte di tale generica doglianza,
l'opposta ha fatto riferimento all'art. 12 delle Condizioni generali (doc. 6) il quale espressamente prevede, in caso di ritardo nei versamenti, “il pagamento di interessi moratori come indicato nelle condizioni particolari” ossia “in funzione del tasso
«Euribor 3 mesi div/360» pubblicato dal quotidiano economico « »”, CP_5
cioè identificando un parametro oggettivo per la verifica dell'osservanza del cd. tasso soglia rilevante ai fini antiusura (cfr. Cass. Civ., n. 3968/2014).
Quanto all'applicazione della commissione di massimo scoperto e dell'anatocismo bancario, essa è esclusa dalla stessa natura del contratto di locazione finanziaria che non prevede il ricorso a tali meccanismi, fermo restando l'onere probatorio in capo all'opponente che nulla ha dedotto sul punto (cfr. Cass. Civ., n. 5369/2024).
Analogamente il sistema di determinazione della valuta si riferisce alla registrazione delle operazioni nell'ambito di un rapporto di conto corrente, mentre nel caso di specie si controverte del mancato pagamento dei canoni di leasing.
pag. 4/5 Ne consegue che le dedotte eccezioni di nullità / invalidità delle clausole contrattuali sollevate dall'opponente sono infondate e vanno quindi respinte.
Quanto alla posizione dei coobbligati sig.ri e (a Parte_1 Parte_2
prescindere dalla dubbia configurabilità in capo ad essi della qualifica di consumatori avendo sottoscritto la fideiussione in qualità di soci – doc. 15), l'opposta ha prodotto in giudizio (doc. 11-12) il contratto di fideiussione rilasciato da entrambi i soggetti ingiunti dal quale si evince che la deroga all'art. 1957 c.c. è stata oggetto di specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 comma 2 c.c., di talché la clausola è da ritenersi valida e la garanzia efficace (cfr. Cass. Civ. n. 14687/2025).
Ne consegue che l'opposizione è complessivamente infondata e va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo per una causa di valore ricompreso tra € 52.000,01 e € 260.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, ogni ulteriore questione disattesa o assorbita così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto ingiuntivo n.
3580/2016 (n. 8835/2016 R.G.) del 30/5/2016 notificato il 13/7/2016;
condanna gli opponenti in solido al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese di lite che liquida in € 8.300,00 (i.e. € 2.524,00 per la fase di studio;
€
814,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase istruttoria / di trattazione;
€
2.127,00 per la fase decisionale), oltre al 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Si comunichi.
Brescia, lì 26/11/2025.
Il giudice
Andrea HE
pag. 5/5