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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 04/04/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9845/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso l'avv. Rosalia Zarcone, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
nata a [...] il giorno 26/8/1977 (C.F.: ) CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'avv. Sandra Perna, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 2/4/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/8/2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con , in costanza del quale sono nati i figli (1994), CP_1 Per_1 Per_2
(1998) e (2009), ha dedotto di non essersi più riconciliata con il marito
[...] Persona_3
dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento
1 di separazione giudiziale definito con sentenza n. 5556/2015 del 13/7-17/11/2015, emessa a definizione del giudizio n. 6033/2013 R.G. Pertanto, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con memoria di costituzione del 27/1/2025, si è costituita chiedendo la CP_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui in memoria.
All'udienza del 2/4/2025, il Giudice istruttore, sulla base di quanto esposto dalle parti e previo esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, ha formulato la seguente proposta conciliativa: “affidamento condiviso della minore con collocamento Persona_3 prevalente presso la madre e diritto di visita libero;
contributo al mantenimento ordinario della figlia di € 200,00 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo;
intero assegno unico a ”. CP_1
Alla medesima udienza, le parti hanno dichiarato di aderire alla suddetta proposta, chiedendo pertanto che la causa fosse posta in decisione con rinuncia ai termini di rito.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti, i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Palermo il 30/9/1995, e la separazione tra le parti si è protratta ininterrottamente per più di un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione definito con sentenza n. 5556/2015, emessa a definizione del giudizio n.
6033/2013 R.G.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi, alle condizioni dianzi riportate, non essendovi motivi ostativi alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo il
30/9/1995, da , nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 CP_1
2 il giorno 26/8/1977, trascritto agli atti dello Stato civile del predetto comune al n. 157, parte
II, seria A, anno 1995, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 3 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9845/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ) elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso l'avv. Rosalia Zarcone, rappresentante e difensore;
– ricorrente –
e
nata a [...] il giorno 26/8/1977 (C.F.: ) CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliata presso l'avv. Sandra Perna, rappresentante e difensore;
– resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 2/4/2025, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 2/8/2024, , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con , in costanza del quale sono nati i figli (1994), CP_1 Per_1 Per_2
(1998) e (2009), ha dedotto di non essersi più riconciliata con il marito
[...] Persona_3
dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento
1 di separazione giudiziale definito con sentenza n. 5556/2015 del 13/7-17/11/2015, emessa a definizione del giudizio n. 6033/2013 R.G. Pertanto, ha chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Con memoria di costituzione del 27/1/2025, si è costituita chiedendo la CP_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui in memoria.
All'udienza del 2/4/2025, il Giudice istruttore, sulla base di quanto esposto dalle parti e previo esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, ha formulato la seguente proposta conciliativa: “affidamento condiviso della minore con collocamento Persona_3 prevalente presso la madre e diritto di visita libero;
contributo al mantenimento ordinario della figlia di € 200,00 da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese e soggetto a rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
ripartizione delle spese straordinarie tra i genitori nella misura del 50% secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Palermo;
intero assegno unico a ”. CP_1
Alla medesima udienza, le parti hanno dichiarato di aderire alla suddetta proposta, chiedendo pertanto che la causa fosse posta in decisione con rinuncia ai termini di rito.
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti, i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a Palermo il 30/9/1995, e la separazione tra le parti si è protratta ininterrottamente per più di un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione definito con sentenza n. 5556/2015, emessa a definizione del giudizio n.
6033/2013 R.G.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi, alle condizioni dianzi riportate, non essendovi motivi ostativi alla regolamentazione dei rapporti tra le parti in base alle stesse.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese:
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Palermo il
30/9/1995, da , nato a [...] il [...], e , nata a [...] Parte_1 CP_1
2 il giorno 26/8/1977, trascritto agli atti dello Stato civile del predetto comune al n. 157, parte
II, seria A, anno 1995, alle condizioni riportate in parte motiva;
b) dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 3 aprile 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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