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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 7928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7928 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dott. Cesare Russo, in funzione di giudice del lavoro, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 27854/2024 R.G. controversie lavoro promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo De Matteis per procura Parte_1 allegata al ricorso telematico,
- ricorrente -
contro
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Martire per procura allegata alla memoria di costituzione,
e
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_2 difesa dall'avv. Paola Scarlato per procura generale alle liti in notaio Per_1 di Fiumicino,
[...]
- resistenti -
e in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro-tempore,
- contumace -
OGGETTO: risarcimento del danno. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza. FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in modalità telematica il 18 luglio 2024 la ricorrente in epigrafe, premesso di avere lavorato alle dipendenze della cooperativa dal 2007 al 2019, ha lamentato che la parte datoriale, CP_1 dall'agosto del 2013 alla fine del 2016, ha fatto ricorso a contratti di solidarietà di tipo difensivo per evitare riduzioni di personale contrari alla tipizzazione legale, in quanto sottoscritti non per far fronte a un dissesto finanziario, ma per perseguire finalità illecite, piegando lo strumento pubblico a uno scopo contra legem, tanto che ne è stata disposta la cessazione anticipata;
sicché, avendo subito per effetto di tale invalidità contrattuale una riduzione dell'orario di lavoro, ha chiesto la restituzione e/o il risarcimento del danno per tutte le somme non percepite, parametrando tale richiesta all'incolpevole perdita economica derivata dalla illegittima decurtazione dell'orario di lavoro. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la cooperativa resistente, contestando la fondatezza delle domande risarcitorie e chiedendone il rigetto. Disposto il rinnovo della notifica nei confronti dell' l' CP_2 [...]
si è costituito in giudizio, rimettendosi alle determinazioni CP_4 adottate dal Tribunale. Non si è costituito, per contro, il Controparte_3
il quale va preliminarmente dichiarato contumace.
[...]
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti. Assegnato termine per il deposito di note difensive e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti difensivi la causa è stata decisa.
2. L'oggetto del presente giudizio è costituito dalla contestazione della lavoratrice in ordine alla legittimità dei contratti di solidarietà difensiva stipulati dalla parte datoriale nel periodo tra agosto 2013 e fine 2016, con riduzione dell'orario di lavoro – tra gli altri lavoratori, anche – della ricorrente e consequenziale richiesta di risarcimento del danno. Posto che la stipulazione dei suddetti contratti e della riduzione del parametro orario della prestazione lavorativa non è contestata e risulta documentalmente, l'art. 1 della legge n. 726/1984 regola uno strumento volto a evitare una riduzione di personale mediante l'utilizzo di un ammortizzazione sociale specifico, che consente l'attuazione con efficacia erga omnes di una riduzione dell'orario di lavoro, imposto unilateralmente alla collettività dei lavoratori, in deroga al generale principio di consensualità per permea la materia contrattuale. Occorre rilevare, quanto alla natura giuridica dell'istituto, che secondo il condivisibile indirizzo interpretativo della Suprema Corte (cfr. Cass., sez. lav., n. 22266 del 4 agosto 2021), “Il contratto di solidarietà di cui è causa è
2 disciplinato dal D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 1, convertito in L. 19 dicembre 1984, n. 863 sul quale hanno successivamente inciso molteplici disposizioni: esso configura, nel suo impianto fondamentale, rimasto inalterato, un'ipotesi d'intervento della cassa integrazione guadagni che consegue alla stipulazione di un contratto collettivo di diminuzione dell'orario e della retribuzione, finalizzata ad evitare, in tutto o in parte, la riduzione del personale. Detto contratto, quale strumento volto ad evitare una riduzione di personale in situazioni di eccedenza, si colloca all'interno di una fattispecie complessa comprensiva del provvedimento ministeriale di ammissione all'integrazione salariale che, con efficacia costituiva, ne accerta i presupposti (cfr Cass. 9307/2021, n. 22255/2015).
9. Nella sentenza n. 24706/2007 di questa Corte si è affermato, inoltre, che il provvedimento di ammissione alla cassa, come interpretato dalla dottrina maggioritaria, non rappresenta un atto "dovuto" in presenza dell'accordo, ma presuppone un controllo di congruità rispetto alle finalità indicate dalle legge, e cioè che la riduzione dell'orario sia idonea ad evitare la dichiarazione di esuberanza del personale, di talché l'intervento dovrebbe essere escluso in tutti quei casi in cui la manovra sull'orario non sia verosimilmente utile a ridurre, neppure in parte, l'eccedenza di personale (cfr Cass. n. 22255/2015).
10. Tale controllo di congruità non si esaurisce al momento iniziale dell'omologazione del contratto di solidarietà (cfr Cass. 22255/2015), ma deve ritenersi che permanga, nelle successive fasi di sviluppo, il potere -dovere di verificare la permanenza in capo al datore di lavoro di quei requisiti legittimanti la fruizione dei benefici economici a carico della collettività”. Principi, questi, poi ribaditi anche da Cass., sez. lav., 10 giugno 2024 n. 16036 e ormai pacifici. Già in precedenza, poi, anche Cass., sez. lav., n. 9307 del 7 aprile 2021 si era soffermata diffusamente sull'istituto e valorizzando il presupposto della
“ratio ispiratrice della legge che colloca il contratto collettivo di solidarietà nel quadro degli strumenti atti a fronteggiare situazioni di eccedenza di personale, evitando in tutto o in parte di addivenire ad una riduzione di personale”, ha specificato: “Il tema del decidere investe lo strumento individuato dal legislatore per fronteggiare situazioni di eccedenza di personale, introdotto nel nostro ordinamento nel 1984, e denominato contratto di solidarietà. Si tratta di uno strumento volto a scongiurare una situazione di esuberanza di personale di carattere strutturale aziendale, stipulato allorchè un'impresa intenda procedere ad un licenziamento collettivo con l'obiettivo di evitare la riduzione di personale. Attraverso questo istituto, originariamente disciplinato dal D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 1, convertito in L. 19 dicembre 1984, n. 863 e sul quale hanno successivamente inciso molteplici disposizioni (in particolare con
3 le Leggi L. n. 236 del 1993 e L. n. 608 del 1996, si è prefigurata una ulteriore modalità di accesso all'intervento straordinario della CIG;
esso infatti presuppone la stipulazione di un contratto collettivo aziendale con i sindacati comparativamente più rappresentativi (D.P.R. n. 218 del 2000, ex art. 7), nel quale venga stabilita una certa riduzione dell'orario di lavoro (L. n. 863 del 1984, art. 1, comma 1) giornaliero, settimanale o mensile (vedi L. n. 236 del 1993, art. 5, comma 1). Per rendere meno gravosa siffatta solidarietà fra lavoratori, è stato previsto l'intervento della CIG con corresponsione della integrazione salariale in favore degli operai ed impiagati coinvolti, in misura che è stata variata dai molteplici interventi legislativi che si sono sovrapposti nel tempo. Nel suo impianto fondamentale rimasto inalterato, il contratto di solidarietà, configura un'ipotesi di intervento della cassa integrazione guadagni, entro il quale si colloca il necessario provvedimento ministeriale di ammissione alla integrazione salariale (vedi sul punto Cass. 28/11/2007 n. 24706, Cass. 30110/2015 n. 22255). La novità della legge, e quindi il dato più rilevante, consiste nella introduzione, nell'ordinamento, di un nuovo tipo di intervento statale, mentre, così come formulata la disposizione, non vi sono elementi per ritenere che a quel contratto, da solo, e non seguito dall'intervento statale, venga conferito il potere di incidere in peius sui contratti individuali. Inoltre è opinione pressochè generale in dottrina, che la legge, mentre ha assunto detto contratto come presupposto, lo abbia nello steso tempo - sia pure implicitamente - provvisto di una generale efficacia "normativa" nei confronti di tutti i rapporti individuali di lavoro, quanto meno di quelli che sono interessati alla riduzione di orario (e quindi sia ai lavoratori iscritti sia a quelli non iscritti alle associazioni sindacali stipulanti). Lo conferma non solo la scelta dell'agente negoziale "i sindacati aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale", ma anche la considerazione che la riduzione di orario può efficacemente operare solo se generale, ossia se investe tutto il personale che nel contratto ne viene interessato. La sentenza n. 24706/2007 sopra richiamata, ha poi soggiunto che il provvedimento di ammissione alla cassa, come interpretato dalla dottrina maggioritaria, non rappresenta un atto "dovuto" in presenza dell'accordo, ma presuppone un controllo di congruità rispetto alle finalità indicate dalle legge, e cioè che la riduzione dell'orario sia idonea ad evitare la dichiarazione di esuberanza del personale, di talchè l'intervento dovrebbe essere escluso in tutti quei casi in cui la manovra sull'orario non sia verosimilmente utile a ridurre, neppure in parte, la eccedenza di personale. In tale prospettiva si è rimarcato come il contratto aziendale si iscriva all'interno di una fattispecie complessa comprensiva del contratto di solidarietà e del provvedimento ministeriale di ammissione all'integrazione
4 salariale, provvedimento che assume natura di accertamento costitutivo della sussistenza delle condizioni per la stipula del contratto di solidarietà. La temporanea modifica peggiorativa, in via collettiva, del contenuto dei rapporti individuali, sostenuta dal concorso finanziario dello Stato è stata, in definitiva, ritenuta come la via privilegiata di tutela degli interessi dei lavoratori”.
3. Tenuto conto di queste premesse generali di inquadramento, le domande della ricorrente non possono trovare accoglimento, per il complesso di ragioni che seguono, alla luce delle quali non ricorrono le condizioni per giustificare la pretesa risarcitoria. Anzitutto, la ricorrenza delle condizioni per fronteggiare una crisi aziendale che avrebbe portato a una riduzione di 197 unità nella regione Lazio da parte della cooperativa resistente è stata anche condivisa nel decreto del Tribunale di Roma, misure speciali di protezione, del 20 marzo 2017, invocato in ricorso a supporto della dedotta illegittimità (doc. n. 7), e, peraltro, la serietà delle ragioni sottese all'adozione dell'accordo di solidarietà è stata oggetto di positivo scrutinio da parte dell'amministrazione, consacrato dal provvedimento ministeriale di ammissione dei lavoratori all'integrazione salariale.
Poi, a fronte della disdetta del contratto di solidarietà prima della scadenza, con decorrenza 1 gennaio 2017 (doc. n. 9 del ricorso), non risulta alcuna revoca del provvedimento di integrazione salariale, né dei correlati sgravi contributivi, che rappresentano il presupposto essenziale su cui si inserisce il contratto di solidarietà. A ciò va aggiunto che la sussistenza delle condizioni di crisi aziendale e di eccedenza di personale è attestata anche dalla procedura di licenziamento collettivo, in precedenza avviata e sospesa grazie all'utilizzo dell'ammortizzazione sociale e, successivamente, portata a compimento, dopo la disdetta dell'accordo, da parte dall'amministrazione giudiziaria nei confronti di n. 192 lavoratori, con provvedimenti di licenziamento collettivi che non risultano nemmeno oggetto di impugnazione (cfr. pag. 43 del decreto del Tribunale di Roma sopra richiamato). Per contro, non assume rilevanza ai fini del decidere la considerazione svolta dagli amministratori giudiziari in merito alla pretesa illegittimità dei contratti di solidarietà sul presupposto che la cooperativa resistente avrebbe impiegato n. 41 lavoratori illegittimamente somministrati dalla Parte_2
, rientrante nel medesimo gruppo, giacché non è stata fornita alcuna
[...] evidenza – né documentale, né di altra natura – che i suddetti lavoratori siano stati utilizzati nelle commesse della , ove ricorreva l'eccedenza Parte_3 di personale, né le amministrazioni interessate hanno adottato alcun provvedimento di revoca del trattamento di integrazione salariale.
5 Infine, la corretta applicazione dell'istituto può ricavarsi dalla semplice constatazione che il programma di riduzione di personale eccedente sia stato effettivamente portato a compimento dopo la cessazione dell'ammortizzatore sociale in termini sostanzialmente coincidenti con le premesse iniziali, sicché le uniche ragioni richieste dal legislatore per utilizzare l'istituto, ossia il fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale, emergono in modo diretto e inequivoco. Questo insieme di circostanze consente di concludere che la ricorrente non abbia subito un danno per effetto di un inadempimento posto in essere dal datore di lavoro, in quanto la riduzione dell'orario di lavoro – per la quale è stato erogato l'ammortizzatore sociale – risulta effettivamente funzionale a una situazione di grave decozione aziendale, comprovata dal licenziamento di un numero di dipendenti sostanzialmente coincidente con quello prospettato per fare ricorso ai contratti di solidarietà.
4. La novità e complessità della materia e delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite. Nulla a provvedere sulle spese di lite del contumace. CP_3
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, nella contumacia del Controparte_3
rigetta il ricorso.
[...]
Dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti costituite. Nulla a provvedere sulle spese di lite nei confronti del
[...]
Controparte_3
Roma, 4 luglio 2025 Il giudice Cesare Russo
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