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Sentenza 4 luglio 2024
Sentenza 4 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/07/2024, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4892/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 4892/2022, promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ROSSELLA GUERINI ROCCO del Foro di Pavia;
ATTORE contro
(C.F/P.I: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CRISTINA PASTORINO del Foro di Milano;
CONVENUTA
(C.F: ); CP_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Risarcimento del danno da circolazione stradale.
Conclusioni:
- parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, ogni avversa istanza disattesa, previe le migliori declaratorie del caso, nulla ammesso a favore avversario IN VIA PRINCIPALE - condannare, il sig. er le causali Controparte_3 di cui in premessa, a risarcire in solido tutti i danni patiti e patendi dall'attore in conseguenza del sinistro de quo (per danno biologico da invalidità permanente superiore al
9% e temporanea assoluta e parziale con aumento per la personalizzazione del danno oltre al rimborso delle spese documentate nella misura di € 557,50 o nella diversa somma che verrà accertata in causa,), quantificati nella misura di € 29.748,77 ovvero nella maggior o minor somma che il giudice stabilirà dovuta alla luce delle risultanze istruttorie, considerata l'età del danneggiato e la durata del danno biologico temporaneo;
oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data dell'evento al saldo effettivo. - Si chiede altresì il risarcimento del danno subito dal , per aver perso un'occasione lavorativa, Pt_1
non avendo potuto lavorare dal 6.5.2019 per mesi, e non avendo poi reperito un'occupazione con un reddito similare a quella offerta da Carrozzeria 3000, importo che viene quantificato equitativamente in € 10.251,23, o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa o determinata dal Giudice in via equitativa. IN OGNI CASO - con vittoria di spese (C.U. e marca, costo notifiche, rimborso fattura acconto CTU €
732,00, e rimborso fattura CTP € 976,00) e competenze di causa, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. ex lege. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione della
C.T.U. medico legale al fine di quantificare i danni riportati dal sig. a Parte_1 seguito dell'occorso e precisamente, il danno biologico permanente, l'invalidità temporanea assoluta e relativa, la congruità delle spese mediche e forfettarie sopportate dal sig.
, il nesso di causalità tra l'evento ed i danni riportati dal sig. , l'eventuale Pt_1 Pt_1
danno da incapacità lavorativa specifica o generica. Si indicano come TESTIMONI sui fatti di cui in premessa: , , e Parte_2 Parte_3 Persona_1 Persona_2
(fratello dell'attore), (padre dell'attore) residenti in [...]. Si Persona_3
chiede che vengano sentiti anche in prova contraria sui capitoli di controparte che verranno ammessi. Con riserva presentare ulteriori istanze istruttorie.”;
- parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così giudicare: *Dichiarare la congruità e satisfattorietà della somma di euro 13.808,73 offerta e corrisposta all'attore da parte di e Controparte_4
respingere ogni ulteriore avversa domanda svolta nei confronti dei convenuti, perchè infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso: * Emettere ogni altra statuizione, provvidenza
e/o declaratoria del caso. * Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.10.2022, conveniva in Parte_1
giudizio e - rispettivamente proprietario CP_2 Controparte_1
dell'autovettura Fiat Punto tg. DX983AP e sua Compagnia assicurativa r.c.a. - chiedendone la condanna al ristoro dei danni tutti patiti in conseguenza del sinistro del 30.04.2019 verificatosi alle ore 20:30 circa in Vigevano (PV) quando, mentre percorreva Via Montegrappa in sella alla motocicletta Piaggio Beverly tg. CF04241, di proprietà del padre , veniva urtato Persona_3
dall'autovettura di proprietà e condotta da , la quale, effettuando la manovra di CP_2
svolta a sinistra in direzione di Via Monte Baldo, ometteva di dare la prescritta precedenza ed impattava contro il motociclo che sopraggiungeva dalla direzione di marcia opposta.
Rappresentava, in fatto, che l'altra parte si assumeva la responsabilità esclusiva dell'incidente, sottoscrivendo la constatazione amichevole, e che, in seguito al sinistro, veniva trasportato dal personale del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vigevano, dove veniva ricoverato nel reparto di Traumatologia a seguito di diagnosi di “Escoriazioni al gomito dx, anca dx, vasta ferita al ginocchio sx. profonda, con interessamento del tendine rotuleo”.
Seguivano, in data 01.05.2019, l'intervento chirurgico per “disinserzione rotulea lacera ed esposta del tendine rotuleo ginocchio sn”, con applicazione di gesso e successivi cicli di fisioterapia e di riabilitazione motoria.
Richiamato il contenuto della relazione medico-legale a firma del prof. del Persona_4
02.10.2019, l'attore chiedeva liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente secondo le dette risultanze, con adeguata personalizzazione per la ripercussione su specifici aspetti personali e relazionali, nonché per danno morale, rappresentando che i forti dolori alla caviglia e l'algia al ginocchio sinistro rendevano impossibile un prolungato sforzo degli arti inferiori, tanto da essergli ormai precluse le attività sportive (calcio, trekking e sci) che praticava con passione e regolarità e ridotte le uscite serali.
Poiché alla data del sinistro non lavorava, chiedeva altresì il ristoro del danno patrimoniale, conseguente alla perdita di un'occasione lavorativa presso la Carrozzeria Futura 3000 S.r.l., dove avrebbe dovuto iniziare al lavorare con mansione di “montatore” a far tempo dal 06.05.2019 (ossia
6 giorni dopo l'incidente), con la conseguente perdita economica pari alla differenza tra lo stipendio che avrebbe potuto percepire come dipendente della carrozzeria e l'assegno di disoccupazione
(prima) e gli stipendi successivi (poi), avendo trovato lavoro alle dipendenze della Parte_4 con una retribuzione mensile di circa € 1.100,00; chiedeva, altresì, il rimborso delle
[...]
spese mediche e per visite specialistiche per la somma complessiva di euro 557,50.
L'attore dava, infine, atto di aver ricevuto in data 30.12.2020 dalla Controparte_1 la complessiva somma di € 13.808,73, trattenuta in acconto sul maggior dovuto poiché
[...]
ritenuta non congrua né satisfattiva del danno patito.
Introduceva, quindi, il giudizio in epigrafe indicato chiedendo di accertare il suo diritto all'integrale risarcimento dei danni conseguenti al sinistro occorsogli in data 30.04.2019 e, per l'effetto, di condannare in solido i convenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, nella misura complessiva di € 40.000,00, già detratto l'acconto ricevuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo, con vittoria di spese e compensi di causa.
Con comparsa di risposta depositata il 31.01.2023 si costituiva tardivamente in giudizio la
[...]
ritenendo pienamente satisfattivo e congruo quanto già corrisposto in Controparte_1
favore dell'attore nella fase stragiudiziale, sulla scorta delle valutazioni medico-legali compiute dal medico fiduciario della Compagnia. La convenuta contestava, nello specifico, le diverse voci di danno come richieste e prospettate dall'attore, sottolineando da un lato l'assenza di valore probatorio della perizia medico-legale di parte e contestando, d'altro lato, la mancanza di una specifica prova in ordine alla sussistenza del danno morale e la ricorrenza di circostanze anomale ed affatto peculiari per meritare la personalizzazione in aumento. Contestava, inoltre, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danno patrimoniale, non avendo l'attore risentito di alcun pregiudizio alla capacità lavorativa.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea, con statuizione in ordine alla congruità della somma versata in fase stragiudiziale, con vittoria di spese e compensi.
Alla prima udienza del 01.02.2023, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia di ed assunte le determinazioni sulle richieste istruttorie, CP_2
senza la concessione di ulteriori termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., in quanto non richiesti.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione delle produzioni documentali e mediante CTU medico-legale (dep. rel. 16.06.2023), indi rinviata per un tentativo di conciliazione (ud. 25.10.2023) ed infine per la precisazione delle conclusioni (ord. 15.12.2023), tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe come da rispettive note depositate telematicamente entro il termine del 31.01.2024, scaduto il quale la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica (ord. 03.02.2024).
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Giova preliminarmente osservare che il presente giudizio attiene alla sola valutazione del risarcimento spettante ad per i danni subiti in conseguenza del sinistro stradale che Parte_1
lo vedeva coinvolto in data 30.04.2019 in Vigevano (PV), Via Montegrappa, costituendo dato pacifico in causa che egli si trovasse alla guida del motociclo Piaggio Beverly tg. CF04241, di proprietà di , quando venne urtato dal veicolo Fiat Punto tg. DX983AP di proprietà Persona_3
e condotto da , che nell'affrontare la manovra di svolta a sinistra con direzione verso CP_2
Via Monte Baldo, omise di prestare la dovuta precedenza.
1.1 Anche il fatto storico della modalità di caduta provocata dell'impatto tra la parte anteriore della vettura e la ruota anteriore del motociclo, in particolare lo “sbalzo” del conducente dalla sella ed il suo caricamento sul parabrezza posteriore dell'auto, “con proiezione a circa 8 metri di distanza”, così come allegato dall'attore, non è stato contestato dalla Compagnia convenuta, sicché deve ritenersi non bisognoso di prova specifica, in applicazione del disposto di cui all'art. 115, comma 1
c.p.c. 1.2 Ad ogni modo, si rileva che nel modulo C.A.I. (constatazione amichevole di incidente), firmato congiuntamente da entrambi i conducenti, veniva riportata la dichiarazione che “Il veicolo B [Fiat
Punto] girava a sinistra senza dare precedenza al veicolo A [Piaggio Beverly] che sopraggiungeva in direzione opposta, urtando violentemente il veicolo A” (cfr. doc.
1.1 fasc.att.).
Pertanto, le considerazioni suesposte in ordine alla dinamica e alla responsabilità de sinistro devono inserirsi nel solco del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d'incidente, come previsto dall'art. 143, comma 2, del D. Lgs. n.
209/2005, determina una presunzione del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità indicate su quel modulo, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione (cfr. Cass. n.
29146/2017; v. più di recente ribadite dalle ordinanze di Cass. n. 2438/2024 e Cass. n. 15431/2024), nel caso di specie non fornita.
1.3 Tanto basta per configurare la responsabilità esclusiva dell'automobilista convenuto - assicurato per la - nella causazione del sinistro stradale che Controparte_5
ha coinvolto l'attore.
§2. Ciò posto, rispetto alla individuazione del danno risarcibile, occorre muovere dalle risultanze della disposta CTU medico-legale.
2.1 Il CTU nominato, dott.ssa , ha dunque accertato che , di anni 25 Persona_5 Parte_1 all'epoca dei fatti, in esito al sinistro per cui è causa, riportò un “politrauma con escoriazione di gomito e anca destra e ampia ferita di ginocchio sinistro con interessamento del tendine rotuleo”, trattato chirurgicamente, in data 01.05.2019, con “toilette della ferita e re-inserzione del tendine rotuleo alla rotula con due ancore e posizionamento di tutore gessato in estensione. Una successiva
RM di caviglia sinistra evidenziò altresì una lesione parziale del legamento tibiale anteriore, del legamento peroneo-astragalico anteriore e del peroneo calcaneare al perone, che vennero trattate mediante posizionamento di cavigliera” (cfr. pag. 11 rel. CTU).
Dopo le prime cure e prescrizione di deambulazione con ausilio di canadesi e divieto di carico a sinistra, seguirono visite ortopediche e fisiatriche con impostazione di trattamento riabilitativo.
2.2 Il consulente, premessa la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro come descritta in atti, ha, quindi, così determinato il danno biologico subito dall'attore:
- 4 giorni di inabilità temporanea assoluta al 100%, corrispondenti alla notte di osservazione in Pronto Soccorso seguita da ricovero nel reparto di ortopedia dello stesso nosocomio, sino alle dimissioni al domicilio;
- 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, corrispondenti all'intervallo di tempo in cui l'attore indossò tutore gessato di ginocchio sinistro e deambulò necessariamente con ausilio di canadesi;
- 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% corrispondenti al periodo in cui l'attore venne sottoposto a trattamento riabilitativo in regime MAC. Durante tale lasso di tempo venne rimosso il tutore di ginocchio e fu gradualmente abbandonato l'uso di bastoni canadesi in ausilio alla deambulazione;
- 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% corrispondenti al lasso di tempo durante il quale l'attore recuperò gradualmente la deambulazione autonoma e la funzionalità dell'arto inferiore sinistro, fino alla stabilizzazione dei postumi;
- allo stato attuale, residua un danno biologico permanente stimato nell'ordine del 9%, con riferimento alla tabella delle menomazioni di cui al decreto ministeriale del 03.07.2003 e pubblicata in G.U. n. 211 dell'11.09.2003 (e s.m.i.), nonché ai principali barèmes correntemente in uso in campo della medicina legale, precisamente citati nella relazione peritale (cfr. pag 13 rel. CTU).
2.3 Per quel che attiene alla proiezione dinamico-relazionale dei postumi invalidanti, osserva il
CTU come appaia ammissibile un riflesso dei postumi invalidanti “sulle attività sportive svolte a scopo ludico-ricreativo prima del sinistro” (riferiva il periziato al Consulente di aver praticato, in precedenza, il tennis e lo snowboard a livello amatoriale) che “risultano allo stato assai più difficoltose”, mentre con riferimento all'abilità al lavoro, sub specie di capacità lavorativa specifica,
“non è prospettabile un'incidenza delle lesioni e delle menomazioni sull'attività lavorativa, né nel periodo di inabilità temporanea, né alla stabilizzazione dei postumi” (cfr. pag. 13-14 rel. CTU).
2.4 Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non inficiate neppure da osservazioni critiche delle parti;
pertanto, esse sono senza senz'altro condivise dal Tribunale e vanno poste a fondamento della valutazione del risarcimento del danno non patrimoniale domandato dall'attore.
§3. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, occorre tenere a mente i principi espressi dalla storica sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite del 2008 (Cass., Sez. Un., n.
26972/2008), secondo cui “nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo - ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico - tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana”.
3.1 Più di recente è stato precisato che la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle richiamate Sezioni Unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità.
3.2 Da ciò discende che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, occorrerà rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in peius” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, può connotarsi in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr. ex multis Cass. n. 901/2018; v. anche Cass. n. 23469/2018;
Cass. n. 11851/2015).
3.3 In coerenza con tale linea, la Suprema Corte è giunta ad affermare (cfr. Cass. n. 7513/2018) che:
- costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del
“danno dinamico-relazionale”, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale);
- non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico- legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza soggettiva interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione, ecc.).
3.4 Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi debbono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (v. Cass. n.
7513/2018; Cass. n. 4878/2019), e ciò anche nel sistema delle c.d. micropermanenti (cfr. Cass. n.
7766/2016).
3.5 Vale al riguardo osservare come anche la Corte Cost. n. 235 del 2014, predicativa della legittimità costituzionale dell'art. 139 cod. ass., ha avuto modo di chiarire che “la norma denunciata non è chiusa, come paventano i remittenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione e nei limiti di cui alla disposizione del comma 3 (aumento del 20%)”, sottolineando come “l'introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno - attinente al solo, specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità
e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi nove gradi della tabella - lascia comunque spazio al giudice per personalizzare
l'importo risarcitorio risultante dall'applicazione delle suddette predisposte tabelle eventualmente maggiorandolo fino a un quinto in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato”.
3.6 Nel solco tracciato dalle sentenze sopra richiamate, occorre qui ribadire che l'art. 139 cod.ass., come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 124 del 2017, definendo il danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità, comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, come “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, riconosca ormai positivamente che l'ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella delle menomazioni di cui al decreto ministeriale richiamato al comma 4, “può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento”, qualora “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”, secondo la testuale disposizione della norma.
3.7 Ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni (cfr. Cass. n. 339/2016).
3.8 Per quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze
(al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.
3.9 A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di concorrere a legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, da ultimo, Cass.
n. 6444/2023).
§4. Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, non può in effetti negarsi l'attitudine del fatto illecito per cui è causa a provocare, oltre al danno biologico, anche un pregiudizio morale al danneggiato.
4.1 Ed invero, la peculiare dinamica dell'incidente stradale, soprattutto con riferimento alle riferite modalità della caduta di dal motociclo (“sbalzato a terra con impatto dell'emisoma Parte_1
sinistro”), ma anche le conseguenze immediatamente visibili riportate in seguito al sinistro (“vasta e profonda ferita al ginocchio”), la necessità di subire un intervento chirurgico per la riparazione del tendine lacerato, la successiva scoperta, nel post-operatorio, di “una lesione distrattiva del comparto legamentoso anteriore di caviglia, per la quale si resero necessari posizionamento di cavigliera e tecarterapia” (v. risultanze dell'espletata CTU medico-legale), ed ancora l'applicazione del gesso e l'uso per alcuni mesi di bastoni canadesi con prescrizione di ghiaccio locale e riposo funzionale
(incentrati durante i mesi estivi), non senza tralasciare la giovane età del danneggiato all'epoca del sinistro (25 anni), inducono a ritenere provata - attraverso l'uso delle presunzioni semplici e delle massime di esperienza - l'esistenza del danno morale, diverso dal danno biologico, inteso come sofferenza soggettiva (e non solo dolore nocicettivo) o turbamento interiore, sub specie di ansia, angoscia, stress, frustrazione per la ridotta autonomia, da ritenersi di entità tale da esorbitare la soglia di minima tollerabilità a ciascuno imposta dai doveri di solidarietà sociale. 4.2 Non sono invece apprezzabili, ai fini di una ulteriore personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale, sotto il profilo della proiezione dinamico-relazionale, l'incidenza sulle attività sportive praticate dall'attore prima del sinistro (nei limiti in cui possano ritenersi provate, atteso che nella citazione si fa riferimento allo sport del calcio, ma anche al trekking e allo sci, mentre in sede di visita medico-legale il periziato ha diversamente riferito al CTU di avere praticato il tennis e lo snowboard, a livello amatoriale) e più in generale sulla vita lavorativa, sociale e familiare (si parla di “stare in piedi fino a sera tardi”, di dolore nel “camminare per lunghi tratti” o di “lavorare fino al termine dell'orario di lavoro” - di cui non si ha precisa contezza - o nel “dipendere [per alcuni mesi] dai genitori per ogni necessità”).
4.3 Ciò, si badi, non perché non si tratti di attività realizzatrici della persona, quanto piuttosto perché le circostanze compromesse appaiono comuni a quelle riferibili ad ogni persona di giovane età che venisse a subire la stessa lesione, secondo una previsione fondata sull'id quod plerumque accidit, sicché esse risultano già considerate nella misura standard del risarcimento prevista dalla legge (v. ex multis Cass. n. 10912/2018; Cass. n. 27482/2018; Cass. n. 28988/2019; Cass. n.
25164/2020; Cass. n. 5865/2021; Cass. n. 30293/2023).
D'altronde, lo stesso CTU (cfr. pag. 13 rel. CTU), nella valutazione del grado di invalidità permanente, ha già correttamente considerato tutte le limitazioni obiettivamente accertate
(“Residuano una limitazione funzionale del ginocchio sinistro in estensione, con soggettività dolorosa, algie alla mobilizzazione della caviglia sinistra, con riferita difficoltà alla stazione eretta protratta, alla deambulazione prolungata e alla salita dei gradini;
sono presenti inoltre ipotonotrofia quadricipitale, nonché esiti cicatriziali dell'intervento effettuato e della ferita post traumatica al ginocchio sinistro;
i mezzi di sintesi sono persistentemente in situ”); pertanto computare nuovamente gli stessi aspetti, in proiezione esterna da sé, ai fini della pretesa personalizzazione in aumento del risarcimento, in assenza di circostanze eccezionali e anomale che rendano questo danno, in concreto, più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, comporterebbe una ingiusta duplicazione risarcitoria.
4.4 Concludendo sul punto, e richiamato l'art. 139 cod.ass., questo Giudice ritiene che le sofferenze soggettive patite dal danneggiato in conseguenza del sinistro di cui è causa debbano essere riconosciute e liquidate con aumento del 10% sull'ammontare standard del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dai criteri tabellari di riferimento.
4.5 Pertanto, applicando i criteri legali di liquidazione - da ultimo aggiornati con D.M. 16/10/2023 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 247 del 21/10/2023 (art. 1, comma 1: «A decorrere dal mese di aprile 2023, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale adottato in data 8 giugno 2022, sono aggiornati nelle seguenti misure: novecentotrentanove euro e settantotto centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a); cinquantaquattro euro e ottanta centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)» - il danno subito da , per i postumi Parte_1
permanenti residuati dalla stabilizzazione (età: 25 anni), oltre che per la sofferenza interiore, va quantificato in € 19.793,88 [di cui € 17.994,44 quale valore base del punto in relazione ad una invalidità del 9%, riconosciuta dal CTU, aumentata del 10% e quindi di € 1.799,44 in base alle circostanze come sopra valorizzate].
Il danno biologico da invalidità temporanea va invece liquidato, seguendo le tabelle predette, in complessivi € 2.411,20 [di cui: € 219,20 per ITT per i primi 4 giorni, € 1.233,00 per ITP al 75%, €
548,00 per ITP al 50%, € 411,00 per ITP al 25%].
§5. Quanto al danno patrimoniale, nella componente del danno emergente, vanno riconosciute, giacché riferibili al sinistro ex art. 1223 c.c., le spese mediche documentate per complessivi €
535,50 (cfr. doc. 16 fasc.att.), ritenute pertinenti e congrue anche al parere del CTU (cfr. pag. 14 rel.
CTU).
5.1 Deve, invece, escludersi la ricorrenza di un danno da perdita patrimoniale correlato all'occasione lavorativa mancata presso la “Carrozzeria Futura 3000 S.r.l” (cfr. doc. 19.1), a causa delle lesioni patite dal danneggiato, tanto in termini di perdita di maggior guadagno nella sua proiezione futura, quanto in termini di perdita di “chance”, difettando i necessari elementi su cui fondare il giudizio prognostico-probabilistico.
5.2 Varrà in primo luogo evidenziare che la misura dell'accertata invalidità permanente (9%) non giustifica, di per sé, alcuna presunzione in termini di danno patrimoniale da riduzione della capacità di guadagno dell'attore.
5.3 Non migliori lumi possono trarsi dalle valutazioni del CTU, come sopra interamente recepite, in assenza di osservazioni critiche delle parti, atteso che l'ausiliario, pur sottolineando che il periziando al momento dell'evento non lavorava, ha comunque provveduto ad inquadrarne la capacità lavorativa in ragione della riferita qualifica e mansione (i.e. operaio apprendista verniciatore), ritenendo “non prospettabile un'incidenza concreta delle lesioni e delle menomazioni sull'attività lavorativa, né nel periodo di inabilità temporanea, né alla stabilizzazione dei postumi”
(cfr. pag. 14 rel. CTU).
Ad ogni modo, anche volendo valorizzare, sempre in base alle risultanze peritali, il dato che la
“limitazione funzionale al ginocchio sinistro in estensione, con soggettività dolorosa”, possa avere riflessi negativi sulla capacità lavorativa generica dell'attore (in particolare per lavori manuali che richiedano uno sforzo prolungato degli arti inferiori), difetta in ogni caso la prova che l'invalidità derivante dal sinistro abbia precluso e gli impedirà in futuro di svolgere (anche) altri lavori compatibili con le sue attitudini e condizioni personali ed ambientali.
5.4 Non sono stati portati dalla difesa attorea dati ed elementi concreti da cui poter desumere la propensione dell'attore (ad es. per formazione personale, studi intrapresi o titoli professionali conseguiti) a svolgere non un qualsiasi lavoro con qualifica di “operaio” (come da buste paga ed estratto previdenziale INPS;
cfr. doc. 19 ss fasc.att.), ma un impiego nello specifico comparto assunto a riferimento (“automotive”) che si correli, poi, anche in termini di probabilità, ad una maggiore capacità di guadagno rispetto a quella conseguita ed attualmente conservata, né vi è quindi neppure modo di poter inferire se e quale tipologia di contratto l'attore, in tesi, avrebbe potuto ottenere al termine del “periodo di prova” presso la suddetta impresa.
Si ritiene pertanto non dirimente, sotto tale profilo, la prova orale offerta in citazione, mentre va giudicata intempestiva la produzione documentale del C.C.N.L. di settore 8 marzo 2017 osservata dall'attore solo con la comparsa conclusionale.
§6. Per concludere, alla luce delle considerazioni esposte, il danno liquidabile in favore di
[...]
a ristoro integralmente satisfattivo del pregiudizio subito in esito al sinistro stradale del Pt_1
30.04.2019 ammonta, quanto al danno non patrimoniale, ad € 22.205,08 e, quanto al danno patrimoniale, ad € 535,50, quindi a complessivi € 22.740,58.
6.1 Trattandosi di un debito di valore, su tale importo vanno riconosciuti sia la rivalutazione monetaria, che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia gli interessi legali sulla somma complessiva risultante dal giorno della pubblicazione della sentenza in avanti (Cass., Sez. Un., n. 1712/1995).
Recependo i principi di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite del 1995 (succ. conf. ex multis
Cass. n. 2796/2000; Cass. n. 492/2001; Cass. n. 2588/2002; Cass. n. 5503/2003; Cass. n.
18445/2005; Cass. n. 18490/2006; Cass. n. 4791/2007; Cass. n. 9926/2010; Cass. n. 21396/2014;
Cass. n. 12228/2016; Cass. n. 2037/2019; Cass. n. 24468/2020), appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Quanto alle modalità di calcolo, gli interessi decorrono non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno. 6.2 Inoltre, poiché parte attrice ha pacificamente ricevuto dalla Compagnia convenuta la somma di
€ 13.808,73, versata a mezzo assegno emesso in data 11.01.2021 (doc. 24 fasc.att.), tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
b) detraendo l'acconto dal credito risarcitorio;
c) calcolando gli interessi compensativi ad un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: (i) sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (ii) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. ex multis, Cass. n. 29031/2018; Cass. n. 1637/2020; Cass. n.
23927/2023).
6.3 Pertanto, si perviene al seguente calcolo:
- l'importo risarcitorio come sopra liquidato, ai valori attuali, in € 22.740,58, deve essere devalutato dalla data attuale alla data del sinistro (30.04.2019): ne risulta l'importo di €
19.519,81;
- allo stesso modo, l'acconto di € 13.808,73 deve essere devalutato dalla data del pagamento
(11.01.2021) alla data del sinistro (30.04.2019): ne risulta l'importo di € 13.767,43;
- al credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro (€ 19.519,81) deve essere sottratto l'acconto reso omogeneo alla stessa data (€ 13.767,43); ne residua un credito di € 5.752,38;
- calcolando gli interessi compensativi, al saggio legale:
1) prima sull'intero capitale devalutato (€ 19.519,81), rivalutato anno per anno in base agli
Indici ISTAT-FOI, dalla data del sinistro (30.04.2019) alla data del pagamento dell'acconto (11.01.2021): ne deriva che sono maturati, a titolo di rivalutazione ed interessi al tasso legale, dal momento dell'illecito sino alla data dell'acconto, € 173,13;
2) poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (€ 5.752,38), rivalutata anno per anno in base agli Indici ISTAT-FOI, dalla data del pagamento dell'acconto
(11.01.2021) alla data della presente sentenza (ultimo Indice Istat disponibile): ne deriva che sono maturati, a titolo di rivalutazione ed interessi al tasso legale, dal momento del pagamento dell'acconto alla data della presente sentenza, € 1.411,51.
6.4 All'esito dell'operazione di calcolo, residua a credito di parte attrice l'imposto complessivo di €
7.337,02 (€ 5.752,38 + € 173,13 + € 1.411,51), già comprensivo di interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno subito, al cui pagamento vanno quindi condannati, in solido tra loro, il convenuto responsabile del sinistro e la sua Compagnia assicurativa. Su tale somma, convertendosi in debito di valuta, maturano infine gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo.
§7. Le spese del giudizio, inclusi i costi di CTU, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come nel dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 e s.m. dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della domanda sulla base del criterio del c.d. “decisum”
(scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) con i valori medi di tutte le fasi processuali, atteso che la somma accordata con la presente decisione è comunque superiore rispetto a quella indicata nella proposta conciliativa d'ufficio, rifiutata dall'attore.
7.1 Fra le spese processuali che le parti soccombenti sono tenute a rimborsare alla parte vittoriosa rientrano anche le spese della consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica (cfr. Cass. n. 4509/2022) e le anticipazioni sui compensi di CTU, oltre agli esborsi e spese esenti, così come richieste e documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione assorbita, disattesa o respinta, così provvede:
• accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di , proprietario e conducente del CP_2
veicolo Fiat Punto tg. DX983AP, assicurato per la RC auto dalla
[...]
nella causazione del sinistro stradale occorso in Vigevano (PV) tra Via Controparte_1
Montegrappa e Via Monte Baldo, il 30.04.2019 alle ore 20:30, ai danni di , Parte_1
conducente del motociclo Piaggio Beverly tg. CF04241;
• condanna e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1 pagamento in favore di , della somma di € 7.337,02, già detratto l'acconto e Parte_1 valutata all'attualità con gli interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
• condanna le parti soccombenti al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte vittoriosa, che si liquidano in € 545,00 per spese esenti, € 14,28 per esborsi, € 976,00 per costi di CTP, € 732,00 per anticipazioni di CTU, € 5.077,00 per compensi (così determinati:
€ 919,00 fase studio, € 777,00 fase intr., € 1.680,00 fase istr., € 1.701,00 fase dec.), oltre al
15% rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge;
• pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti convenute.
Così è deciso in Pavia, lì 03 luglio 2024 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAVIA
III Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacomo Rocchetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 4892/2022, promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
ROSSELLA GUERINI ROCCO del Foro di Pavia;
ATTORE contro
(C.F/P.I: ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 procuratore p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. CRISTINA PASTORINO del Foro di Milano;
CONVENUTA
(C.F: ); CP_2 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: Risarcimento del danno da circolazione stradale.
Conclusioni:
- parte attrice: “Voglia il Tribunale adito, ogni avversa istanza disattesa, previe le migliori declaratorie del caso, nulla ammesso a favore avversario IN VIA PRINCIPALE - condannare, il sig. er le causali Controparte_3 di cui in premessa, a risarcire in solido tutti i danni patiti e patendi dall'attore in conseguenza del sinistro de quo (per danno biologico da invalidità permanente superiore al
9% e temporanea assoluta e parziale con aumento per la personalizzazione del danno oltre al rimborso delle spese documentate nella misura di € 557,50 o nella diversa somma che verrà accertata in causa,), quantificati nella misura di € 29.748,77 ovvero nella maggior o minor somma che il giudice stabilirà dovuta alla luce delle risultanze istruttorie, considerata l'età del danneggiato e la durata del danno biologico temporaneo;
oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi dalla data dell'evento al saldo effettivo. - Si chiede altresì il risarcimento del danno subito dal , per aver perso un'occasione lavorativa, Pt_1
non avendo potuto lavorare dal 6.5.2019 per mesi, e non avendo poi reperito un'occupazione con un reddito similare a quella offerta da Carrozzeria 3000, importo che viene quantificato equitativamente in € 10.251,23, o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa o determinata dal Giudice in via equitativa. IN OGNI CASO - con vittoria di spese (C.U. e marca, costo notifiche, rimborso fattura acconto CTU €
732,00, e rimborso fattura CTP € 976,00) e competenze di causa, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. ex lege. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede l'ammissione della
C.T.U. medico legale al fine di quantificare i danni riportati dal sig. a Parte_1 seguito dell'occorso e precisamente, il danno biologico permanente, l'invalidità temporanea assoluta e relativa, la congruità delle spese mediche e forfettarie sopportate dal sig.
, il nesso di causalità tra l'evento ed i danni riportati dal sig. , l'eventuale Pt_1 Pt_1
danno da incapacità lavorativa specifica o generica. Si indicano come TESTIMONI sui fatti di cui in premessa: , , e Parte_2 Parte_3 Persona_1 Persona_2
(fratello dell'attore), (padre dell'attore) residenti in [...]. Si Persona_3
chiede che vengano sentiti anche in prova contraria sui capitoli di controparte che verranno ammessi. Con riserva presentare ulteriori istanze istruttorie.”;
- parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così giudicare: *Dichiarare la congruità e satisfattorietà della somma di euro 13.808,73 offerta e corrisposta all'attore da parte di e Controparte_4
respingere ogni ulteriore avversa domanda svolta nei confronti dei convenuti, perchè infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso: * Emettere ogni altra statuizione, provvidenza
e/o declaratoria del caso. * Con vittoria di spese e competenze professionali.”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e dello svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15.10.2022, conveniva in Parte_1
giudizio e - rispettivamente proprietario CP_2 Controparte_1
dell'autovettura Fiat Punto tg. DX983AP e sua Compagnia assicurativa r.c.a. - chiedendone la condanna al ristoro dei danni tutti patiti in conseguenza del sinistro del 30.04.2019 verificatosi alle ore 20:30 circa in Vigevano (PV) quando, mentre percorreva Via Montegrappa in sella alla motocicletta Piaggio Beverly tg. CF04241, di proprietà del padre , veniva urtato Persona_3
dall'autovettura di proprietà e condotta da , la quale, effettuando la manovra di CP_2
svolta a sinistra in direzione di Via Monte Baldo, ometteva di dare la prescritta precedenza ed impattava contro il motociclo che sopraggiungeva dalla direzione di marcia opposta.
Rappresentava, in fatto, che l'altra parte si assumeva la responsabilità esclusiva dell'incidente, sottoscrivendo la constatazione amichevole, e che, in seguito al sinistro, veniva trasportato dal personale del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vigevano, dove veniva ricoverato nel reparto di Traumatologia a seguito di diagnosi di “Escoriazioni al gomito dx, anca dx, vasta ferita al ginocchio sx. profonda, con interessamento del tendine rotuleo”.
Seguivano, in data 01.05.2019, l'intervento chirurgico per “disinserzione rotulea lacera ed esposta del tendine rotuleo ginocchio sn”, con applicazione di gesso e successivi cicli di fisioterapia e di riabilitazione motoria.
Richiamato il contenuto della relazione medico-legale a firma del prof. del Persona_4
02.10.2019, l'attore chiedeva liquidazione del danno biologico temporaneo e permanente secondo le dette risultanze, con adeguata personalizzazione per la ripercussione su specifici aspetti personali e relazionali, nonché per danno morale, rappresentando che i forti dolori alla caviglia e l'algia al ginocchio sinistro rendevano impossibile un prolungato sforzo degli arti inferiori, tanto da essergli ormai precluse le attività sportive (calcio, trekking e sci) che praticava con passione e regolarità e ridotte le uscite serali.
Poiché alla data del sinistro non lavorava, chiedeva altresì il ristoro del danno patrimoniale, conseguente alla perdita di un'occasione lavorativa presso la Carrozzeria Futura 3000 S.r.l., dove avrebbe dovuto iniziare al lavorare con mansione di “montatore” a far tempo dal 06.05.2019 (ossia
6 giorni dopo l'incidente), con la conseguente perdita economica pari alla differenza tra lo stipendio che avrebbe potuto percepire come dipendente della carrozzeria e l'assegno di disoccupazione
(prima) e gli stipendi successivi (poi), avendo trovato lavoro alle dipendenze della Parte_4 con una retribuzione mensile di circa € 1.100,00; chiedeva, altresì, il rimborso delle
[...]
spese mediche e per visite specialistiche per la somma complessiva di euro 557,50.
L'attore dava, infine, atto di aver ricevuto in data 30.12.2020 dalla Controparte_1 la complessiva somma di € 13.808,73, trattenuta in acconto sul maggior dovuto poiché
[...]
ritenuta non congrua né satisfattiva del danno patito.
Introduceva, quindi, il giudizio in epigrafe indicato chiedendo di accertare il suo diritto all'integrale risarcimento dei danni conseguenti al sinistro occorsogli in data 30.04.2019 e, per l'effetto, di condannare in solido i convenuti al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, nella misura complessiva di € 40.000,00, già detratto l'acconto ricevuto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo effettivo, con vittoria di spese e compensi di causa.
Con comparsa di risposta depositata il 31.01.2023 si costituiva tardivamente in giudizio la
[...]
ritenendo pienamente satisfattivo e congruo quanto già corrisposto in Controparte_1
favore dell'attore nella fase stragiudiziale, sulla scorta delle valutazioni medico-legali compiute dal medico fiduciario della Compagnia. La convenuta contestava, nello specifico, le diverse voci di danno come richieste e prospettate dall'attore, sottolineando da un lato l'assenza di valore probatorio della perizia medico-legale di parte e contestando, d'altro lato, la mancanza di una specifica prova in ordine alla sussistenza del danno morale e la ricorrenza di circostanze anomale ed affatto peculiari per meritare la personalizzazione in aumento. Contestava, inoltre, la fondatezza della richiesta risarcitoria del danno patrimoniale, non avendo l'attore risentito di alcun pregiudizio alla capacità lavorativa.
Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea, con statuizione in ordine alla congruità della somma versata in fase stragiudiziale, con vittoria di spese e compensi.
Alla prima udienza del 01.02.2023, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, veniva dichiarata la contumacia di ed assunte le determinazioni sulle richieste istruttorie, CP_2
senza la concessione di ulteriori termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., in quanto non richiesti.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione delle produzioni documentali e mediante CTU medico-legale (dep. rel. 16.06.2023), indi rinviata per un tentativo di conciliazione (ud. 25.10.2023) ed infine per la precisazione delle conclusioni (ord. 15.12.2023), tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Le parti precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe come da rispettive note depositate telematicamente entro il termine del 31.01.2024, scaduto il quale la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica (ord. 03.02.2024).
Ragioni giuridiche della decisione
§1. Giova preliminarmente osservare che il presente giudizio attiene alla sola valutazione del risarcimento spettante ad per i danni subiti in conseguenza del sinistro stradale che Parte_1
lo vedeva coinvolto in data 30.04.2019 in Vigevano (PV), Via Montegrappa, costituendo dato pacifico in causa che egli si trovasse alla guida del motociclo Piaggio Beverly tg. CF04241, di proprietà di , quando venne urtato dal veicolo Fiat Punto tg. DX983AP di proprietà Persona_3
e condotto da , che nell'affrontare la manovra di svolta a sinistra con direzione verso CP_2
Via Monte Baldo, omise di prestare la dovuta precedenza.
1.1 Anche il fatto storico della modalità di caduta provocata dell'impatto tra la parte anteriore della vettura e la ruota anteriore del motociclo, in particolare lo “sbalzo” del conducente dalla sella ed il suo caricamento sul parabrezza posteriore dell'auto, “con proiezione a circa 8 metri di distanza”, così come allegato dall'attore, non è stato contestato dalla Compagnia convenuta, sicché deve ritenersi non bisognoso di prova specifica, in applicazione del disposto di cui all'art. 115, comma 1
c.p.c. 1.2 Ad ogni modo, si rileva che nel modulo C.A.I. (constatazione amichevole di incidente), firmato congiuntamente da entrambi i conducenti, veniva riportata la dichiarazione che “Il veicolo B [Fiat
Punto] girava a sinistra senza dare precedenza al veicolo A [Piaggio Beverly] che sopraggiungeva in direzione opposta, urtando violentemente il veicolo A” (cfr. doc.
1.1 fasc.att.).
Pertanto, le considerazioni suesposte in ordine alla dinamica e alla responsabilità de sinistro devono inserirsi nel solco del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la sottoscrizione da parte di entrambi i conducenti della constatazione amichevole d'incidente, come previsto dall'art. 143, comma 2, del D. Lgs. n.
209/2005, determina una presunzione del fatto che il sinistro si sia verificato con le modalità indicate su quel modulo, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione (cfr. Cass. n.
29146/2017; v. più di recente ribadite dalle ordinanze di Cass. n. 2438/2024 e Cass. n. 15431/2024), nel caso di specie non fornita.
1.3 Tanto basta per configurare la responsabilità esclusiva dell'automobilista convenuto - assicurato per la - nella causazione del sinistro stradale che Controparte_5
ha coinvolto l'attore.
§2. Ciò posto, rispetto alla individuazione del danno risarcibile, occorre muovere dalle risultanze della disposta CTU medico-legale.
2.1 Il CTU nominato, dott.ssa , ha dunque accertato che , di anni 25 Persona_5 Parte_1 all'epoca dei fatti, in esito al sinistro per cui è causa, riportò un “politrauma con escoriazione di gomito e anca destra e ampia ferita di ginocchio sinistro con interessamento del tendine rotuleo”, trattato chirurgicamente, in data 01.05.2019, con “toilette della ferita e re-inserzione del tendine rotuleo alla rotula con due ancore e posizionamento di tutore gessato in estensione. Una successiva
RM di caviglia sinistra evidenziò altresì una lesione parziale del legamento tibiale anteriore, del legamento peroneo-astragalico anteriore e del peroneo calcaneare al perone, che vennero trattate mediante posizionamento di cavigliera” (cfr. pag. 11 rel. CTU).
Dopo le prime cure e prescrizione di deambulazione con ausilio di canadesi e divieto di carico a sinistra, seguirono visite ortopediche e fisiatriche con impostazione di trattamento riabilitativo.
2.2 Il consulente, premessa la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro come descritta in atti, ha, quindi, così determinato il danno biologico subito dall'attore:
- 4 giorni di inabilità temporanea assoluta al 100%, corrispondenti alla notte di osservazione in Pronto Soccorso seguita da ricovero nel reparto di ortopedia dello stesso nosocomio, sino alle dimissioni al domicilio;
- 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 75%, corrispondenti all'intervallo di tempo in cui l'attore indossò tutore gessato di ginocchio sinistro e deambulò necessariamente con ausilio di canadesi;
- 20 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% corrispondenti al periodo in cui l'attore venne sottoposto a trattamento riabilitativo in regime MAC. Durante tale lasso di tempo venne rimosso il tutore di ginocchio e fu gradualmente abbandonato l'uso di bastoni canadesi in ausilio alla deambulazione;
- 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25% corrispondenti al lasso di tempo durante il quale l'attore recuperò gradualmente la deambulazione autonoma e la funzionalità dell'arto inferiore sinistro, fino alla stabilizzazione dei postumi;
- allo stato attuale, residua un danno biologico permanente stimato nell'ordine del 9%, con riferimento alla tabella delle menomazioni di cui al decreto ministeriale del 03.07.2003 e pubblicata in G.U. n. 211 dell'11.09.2003 (e s.m.i.), nonché ai principali barèmes correntemente in uso in campo della medicina legale, precisamente citati nella relazione peritale (cfr. pag 13 rel. CTU).
2.3 Per quel che attiene alla proiezione dinamico-relazionale dei postumi invalidanti, osserva il
CTU come appaia ammissibile un riflesso dei postumi invalidanti “sulle attività sportive svolte a scopo ludico-ricreativo prima del sinistro” (riferiva il periziato al Consulente di aver praticato, in precedenza, il tennis e lo snowboard a livello amatoriale) che “risultano allo stato assai più difficoltose”, mentre con riferimento all'abilità al lavoro, sub specie di capacità lavorativa specifica,
“non è prospettabile un'incidenza delle lesioni e delle menomazioni sull'attività lavorativa, né nel periodo di inabilità temporanea, né alla stabilizzazione dei postumi” (cfr. pag. 13-14 rel. CTU).
2.4 Le conclusioni del CTU risultano suffragate da accertamenti specifici nonché da un'esaustiva valutazione dei dati anamnestici e della documentazione sanitaria prodotta, corredate da argomentazioni di indubbio valore scientifico e non inficiate neppure da osservazioni critiche delle parti;
pertanto, esse sono senza senz'altro condivise dal Tribunale e vanno poste a fondamento della valutazione del risarcimento del danno non patrimoniale domandato dall'attore.
§3. In tema di risarcimento del danno non patrimoniale, occorre tenere a mente i principi espressi dalla storica sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite del 2008 (Cass., Sez. Un., n.
26972/2008), secondo cui “nel bipolarismo risarcitorio (danni patrimoniali e danni non patrimoniali) previsto dalla legge, al di là della questione puramente nominalistica, non è possibile creare nuove categorie di danni, ma solo adottare, per chiarezza del percorso liquidatorio, voci o profili di danno, con contenuto descrittivo - ed in questo senso ed a questo fine può essere utilizzata anche la locuzione danno esistenziale, accanto a quella di danno morale e danno biologico - tenendo conto che, da una parte, deve essere liquidato tutto il danno, non lasciando privi di risarcimento profili di detto danno, ma che, dall'altra, deve essere evitata la duplicazione dello stesso che urta contro la natura e la funzione puramente risarcitoria della responsabilità aquiliana”.
3.1 Più di recente è stato precisato che la natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale, come predicata dalle richiamate Sezioni Unite della S.C., deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità.
3.2 Da ciò discende che, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, occorrerà rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo “in peius” con la vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 235 del 2014) e del recente intervento del legislatore (artt. 138 e 139 codice delle assicurazioni private, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del 4 agosto 2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, può connotarsi in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (cfr. ex multis Cass. n. 901/2018; v. anche Cass. n. 23469/2018;
Cass. n. 11851/2015).
3.3 In coerenza con tale linea, la Suprema Corte è giunta ad affermare (cfr. Cass. n. 7513/2018) che:
- costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e del
“danno dinamico-relazionale”, atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale);
- non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del “danno biologico” e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico- legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza soggettiva interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione, ecc.).
3.4 Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi debbono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (v. Cass. n.
7513/2018; Cass. n. 4878/2019), e ciò anche nel sistema delle c.d. micropermanenti (cfr. Cass. n.
7766/2016).
3.5 Vale al riguardo osservare come anche la Corte Cost. n. 235 del 2014, predicativa della legittimità costituzionale dell'art. 139 cod. ass., ha avuto modo di chiarire che “la norma denunciata non è chiusa, come paventano i remittenti, alla risarcibilità anche del danno morale: ricorrendo in concreto i presupposti del quale, giudice può avvalersi della possibilità di incremento dell'ammontare del danno biologico, secondo la previsione e nei limiti di cui alla disposizione del comma 3 (aumento del 20%)”, sottolineando come “l'introdotto meccanismo standard di quantificazione del danno - attinente al solo, specifico e limitato settore delle lesioni di lieve entità
e coerentemente riferito alle conseguenze pregiudizievoli registrate dalla scienza medica in relazione ai primi nove gradi della tabella - lascia comunque spazio al giudice per personalizzare
l'importo risarcitorio risultante dall'applicazione delle suddette predisposte tabelle eventualmente maggiorandolo fino a un quinto in considerazione delle condizioni soggettive del danneggiato”.
3.6 Nel solco tracciato dalle sentenze sopra richiamate, occorre qui ribadire che l'art. 139 cod.ass., come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 124 del 2017, definendo il danno non patrimoniale per lesioni di lieve entità, comprese tra 1 e 9 punti di invalidità, come “lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, riconosca ormai positivamente che l'ammontare del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella delle menomazioni di cui al decreto ministeriale richiamato al comma 4, “può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento”, qualora “la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità”, secondo la testuale disposizione della norma.
3.7 Ne deriva che, a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni (cfr. Cass. n. 339/2016).
3.8 Per quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di diverse conseguenze dannose concretamente coesistenti e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane comunque ferma la necessità che l'interessato abbia a fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze
(al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.
3.9 A tal fine, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di concorrere a legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, da ultimo, Cass.
n. 6444/2023).
§4. Facendo applicazione di tali principi al caso in esame, non può in effetti negarsi l'attitudine del fatto illecito per cui è causa a provocare, oltre al danno biologico, anche un pregiudizio morale al danneggiato.
4.1 Ed invero, la peculiare dinamica dell'incidente stradale, soprattutto con riferimento alle riferite modalità della caduta di dal motociclo (“sbalzato a terra con impatto dell'emisoma Parte_1
sinistro”), ma anche le conseguenze immediatamente visibili riportate in seguito al sinistro (“vasta e profonda ferita al ginocchio”), la necessità di subire un intervento chirurgico per la riparazione del tendine lacerato, la successiva scoperta, nel post-operatorio, di “una lesione distrattiva del comparto legamentoso anteriore di caviglia, per la quale si resero necessari posizionamento di cavigliera e tecarterapia” (v. risultanze dell'espletata CTU medico-legale), ed ancora l'applicazione del gesso e l'uso per alcuni mesi di bastoni canadesi con prescrizione di ghiaccio locale e riposo funzionale
(incentrati durante i mesi estivi), non senza tralasciare la giovane età del danneggiato all'epoca del sinistro (25 anni), inducono a ritenere provata - attraverso l'uso delle presunzioni semplici e delle massime di esperienza - l'esistenza del danno morale, diverso dal danno biologico, inteso come sofferenza soggettiva (e non solo dolore nocicettivo) o turbamento interiore, sub specie di ansia, angoscia, stress, frustrazione per la ridotta autonomia, da ritenersi di entità tale da esorbitare la soglia di minima tollerabilità a ciascuno imposta dai doveri di solidarietà sociale. 4.2 Non sono invece apprezzabili, ai fini di una ulteriore personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale, sotto il profilo della proiezione dinamico-relazionale, l'incidenza sulle attività sportive praticate dall'attore prima del sinistro (nei limiti in cui possano ritenersi provate, atteso che nella citazione si fa riferimento allo sport del calcio, ma anche al trekking e allo sci, mentre in sede di visita medico-legale il periziato ha diversamente riferito al CTU di avere praticato il tennis e lo snowboard, a livello amatoriale) e più in generale sulla vita lavorativa, sociale e familiare (si parla di “stare in piedi fino a sera tardi”, di dolore nel “camminare per lunghi tratti” o di “lavorare fino al termine dell'orario di lavoro” - di cui non si ha precisa contezza - o nel “dipendere [per alcuni mesi] dai genitori per ogni necessità”).
4.3 Ciò, si badi, non perché non si tratti di attività realizzatrici della persona, quanto piuttosto perché le circostanze compromesse appaiono comuni a quelle riferibili ad ogni persona di giovane età che venisse a subire la stessa lesione, secondo una previsione fondata sull'id quod plerumque accidit, sicché esse risultano già considerate nella misura standard del risarcimento prevista dalla legge (v. ex multis Cass. n. 10912/2018; Cass. n. 27482/2018; Cass. n. 28988/2019; Cass. n.
25164/2020; Cass. n. 5865/2021; Cass. n. 30293/2023).
D'altronde, lo stesso CTU (cfr. pag. 13 rel. CTU), nella valutazione del grado di invalidità permanente, ha già correttamente considerato tutte le limitazioni obiettivamente accertate
(“Residuano una limitazione funzionale del ginocchio sinistro in estensione, con soggettività dolorosa, algie alla mobilizzazione della caviglia sinistra, con riferita difficoltà alla stazione eretta protratta, alla deambulazione prolungata e alla salita dei gradini;
sono presenti inoltre ipotonotrofia quadricipitale, nonché esiti cicatriziali dell'intervento effettuato e della ferita post traumatica al ginocchio sinistro;
i mezzi di sintesi sono persistentemente in situ”); pertanto computare nuovamente gli stessi aspetti, in proiezione esterna da sé, ai fini della pretesa personalizzazione in aumento del risarcimento, in assenza di circostanze eccezionali e anomale che rendano questo danno, in concreto, più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, comporterebbe una ingiusta duplicazione risarcitoria.
4.4 Concludendo sul punto, e richiamato l'art. 139 cod.ass., questo Giudice ritiene che le sofferenze soggettive patite dal danneggiato in conseguenza del sinistro di cui è causa debbano essere riconosciute e liquidate con aumento del 10% sull'ammontare standard del risarcimento, calcolato secondo quanto previsto dai criteri tabellari di riferimento.
4.5 Pertanto, applicando i criteri legali di liquidazione - da ultimo aggiornati con D.M. 16/10/2023 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 247 del 21/10/2023 (art. 1, comma 1: «A decorrere dal mese di aprile 2023, gli importi indicati nel comma 1 dell'art. 139 del codice delle assicurazioni private e rideterminati, da ultimo, con il decreto ministeriale adottato in data 8 giugno 2022, sono aggiornati nelle seguenti misure: novecentotrentanove euro e settantotto centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo al valore del primo punto di invalidità, di cui alla lettera a); cinquantaquattro euro e ottanta centesimi, per quanto riguarda l'importo relativo ad ogni giorno di inabilità assoluta, di cui alla lettera b)» - il danno subito da , per i postumi Parte_1
permanenti residuati dalla stabilizzazione (età: 25 anni), oltre che per la sofferenza interiore, va quantificato in € 19.793,88 [di cui € 17.994,44 quale valore base del punto in relazione ad una invalidità del 9%, riconosciuta dal CTU, aumentata del 10% e quindi di € 1.799,44 in base alle circostanze come sopra valorizzate].
Il danno biologico da invalidità temporanea va invece liquidato, seguendo le tabelle predette, in complessivi € 2.411,20 [di cui: € 219,20 per ITT per i primi 4 giorni, € 1.233,00 per ITP al 75%, €
548,00 per ITP al 50%, € 411,00 per ITP al 25%].
§5. Quanto al danno patrimoniale, nella componente del danno emergente, vanno riconosciute, giacché riferibili al sinistro ex art. 1223 c.c., le spese mediche documentate per complessivi €
535,50 (cfr. doc. 16 fasc.att.), ritenute pertinenti e congrue anche al parere del CTU (cfr. pag. 14 rel.
CTU).
5.1 Deve, invece, escludersi la ricorrenza di un danno da perdita patrimoniale correlato all'occasione lavorativa mancata presso la “Carrozzeria Futura 3000 S.r.l” (cfr. doc. 19.1), a causa delle lesioni patite dal danneggiato, tanto in termini di perdita di maggior guadagno nella sua proiezione futura, quanto in termini di perdita di “chance”, difettando i necessari elementi su cui fondare il giudizio prognostico-probabilistico.
5.2 Varrà in primo luogo evidenziare che la misura dell'accertata invalidità permanente (9%) non giustifica, di per sé, alcuna presunzione in termini di danno patrimoniale da riduzione della capacità di guadagno dell'attore.
5.3 Non migliori lumi possono trarsi dalle valutazioni del CTU, come sopra interamente recepite, in assenza di osservazioni critiche delle parti, atteso che l'ausiliario, pur sottolineando che il periziando al momento dell'evento non lavorava, ha comunque provveduto ad inquadrarne la capacità lavorativa in ragione della riferita qualifica e mansione (i.e. operaio apprendista verniciatore), ritenendo “non prospettabile un'incidenza concreta delle lesioni e delle menomazioni sull'attività lavorativa, né nel periodo di inabilità temporanea, né alla stabilizzazione dei postumi”
(cfr. pag. 14 rel. CTU).
Ad ogni modo, anche volendo valorizzare, sempre in base alle risultanze peritali, il dato che la
“limitazione funzionale al ginocchio sinistro in estensione, con soggettività dolorosa”, possa avere riflessi negativi sulla capacità lavorativa generica dell'attore (in particolare per lavori manuali che richiedano uno sforzo prolungato degli arti inferiori), difetta in ogni caso la prova che l'invalidità derivante dal sinistro abbia precluso e gli impedirà in futuro di svolgere (anche) altri lavori compatibili con le sue attitudini e condizioni personali ed ambientali.
5.4 Non sono stati portati dalla difesa attorea dati ed elementi concreti da cui poter desumere la propensione dell'attore (ad es. per formazione personale, studi intrapresi o titoli professionali conseguiti) a svolgere non un qualsiasi lavoro con qualifica di “operaio” (come da buste paga ed estratto previdenziale INPS;
cfr. doc. 19 ss fasc.att.), ma un impiego nello specifico comparto assunto a riferimento (“automotive”) che si correli, poi, anche in termini di probabilità, ad una maggiore capacità di guadagno rispetto a quella conseguita ed attualmente conservata, né vi è quindi neppure modo di poter inferire se e quale tipologia di contratto l'attore, in tesi, avrebbe potuto ottenere al termine del “periodo di prova” presso la suddetta impresa.
Si ritiene pertanto non dirimente, sotto tale profilo, la prova orale offerta in citazione, mentre va giudicata intempestiva la produzione documentale del C.C.N.L. di settore 8 marzo 2017 osservata dall'attore solo con la comparsa conclusionale.
§6. Per concludere, alla luce delle considerazioni esposte, il danno liquidabile in favore di
[...]
a ristoro integralmente satisfattivo del pregiudizio subito in esito al sinistro stradale del Pt_1
30.04.2019 ammonta, quanto al danno non patrimoniale, ad € 22.205,08 e, quanto al danno patrimoniale, ad € 535,50, quindi a complessivi € 22.740,58.
6.1 Trattandosi di un debito di valore, su tale importo vanno riconosciuti sia la rivalutazione monetaria, che attualizza al momento della liquidazione il danno subito, sia gli interessi compensativi, volti a compensare la mancata disponibilità di tale somma fino al giorno della liquidazione del danno, sia gli interessi legali sulla somma complessiva risultante dal giorno della pubblicazione della sentenza in avanti (Cass., Sez. Un., n. 1712/1995).
Recependo i principi di cui alla nota sentenza delle Sezioni Unite del 1995 (succ. conf. ex multis
Cass. n. 2796/2000; Cass. n. 492/2001; Cass. n. 2588/2002; Cass. n. 5503/2003; Cass. n.
18445/2005; Cass. n. 18490/2006; Cass. n. 4791/2007; Cass. n. 9926/2010; Cass. n. 21396/2014;
Cass. n. 12228/2016; Cass. n. 2037/2019; Cass. n. 24468/2020), appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., come criterio di risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento della somma dovuta, tenuto conto della natura del danno, dell'arco temporale considerato e di tutte le circostanze accertate, quello degli interessi legali.
Quanto alle modalità di calcolo, gli interessi decorrono non sulla somma valutata all'attualità, bensì su quella originaria, rivalutata anno per anno. 6.2 Inoltre, poiché parte attrice ha pacificamente ricevuto dalla Compagnia convenuta la somma di
€ 13.808,73, versata a mezzo assegno emesso in data 11.01.2021 (doc. 24 fasc.att.), tale pagamento va sottratto dal credito risarcitorio attraverso le seguenti operazioni:
a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito ovvero rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione);
b) detraendo l'acconto dal credito risarcitorio;
c) calcolando gli interessi compensativi ad un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: (i) sull'intero capitale rivalutato anno per anno, per il periodo che va dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto; (ii) sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (anche in questo caso rivalutata anno per anno), per il periodo che va dal suo pagamento fino alla liquidazione definitiva (cfr. ex multis, Cass. n. 29031/2018; Cass. n. 1637/2020; Cass. n.
23927/2023).
6.3 Pertanto, si perviene al seguente calcolo:
- l'importo risarcitorio come sopra liquidato, ai valori attuali, in € 22.740,58, deve essere devalutato dalla data attuale alla data del sinistro (30.04.2019): ne risulta l'importo di €
19.519,81;
- allo stesso modo, l'acconto di € 13.808,73 deve essere devalutato dalla data del pagamento
(11.01.2021) alla data del sinistro (30.04.2019): ne risulta l'importo di € 13.767,43;
- al credito risarcitorio devalutato alla data del sinistro (€ 19.519,81) deve essere sottratto l'acconto reso omogeneo alla stessa data (€ 13.767,43); ne residua un credito di € 5.752,38;
- calcolando gli interessi compensativi, al saggio legale:
1) prima sull'intero capitale devalutato (€ 19.519,81), rivalutato anno per anno in base agli
Indici ISTAT-FOI, dalla data del sinistro (30.04.2019) alla data del pagamento dell'acconto (11.01.2021): ne deriva che sono maturati, a titolo di rivalutazione ed interessi al tasso legale, dal momento dell'illecito sino alla data dell'acconto, € 173,13;
2) poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto (€ 5.752,38), rivalutata anno per anno in base agli Indici ISTAT-FOI, dalla data del pagamento dell'acconto
(11.01.2021) alla data della presente sentenza (ultimo Indice Istat disponibile): ne deriva che sono maturati, a titolo di rivalutazione ed interessi al tasso legale, dal momento del pagamento dell'acconto alla data della presente sentenza, € 1.411,51.
6.4 All'esito dell'operazione di calcolo, residua a credito di parte attrice l'imposto complessivo di €
7.337,02 (€ 5.752,38 + € 173,13 + € 1.411,51), già comprensivo di interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento del danno subito, al cui pagamento vanno quindi condannati, in solido tra loro, il convenuto responsabile del sinistro e la sua Compagnia assicurativa. Su tale somma, convertendosi in debito di valuta, maturano infine gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo.
§7. Le spese del giudizio, inclusi i costi di CTU, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come nel dispositivo, secondo i parametri dettati dal D.M. n. 55/2014 e s.m. dal D.M. n.
147/2022, tenuto conto del valore della domanda sulla base del criterio del c.d. “decisum”
(scaglione da € 5.201,00 ad € 26.000,00) con i valori medi di tutte le fasi processuali, atteso che la somma accordata con la presente decisione è comunque superiore rispetto a quella indicata nella proposta conciliativa d'ufficio, rifiutata dall'attore.
7.1 Fra le spese processuali che le parti soccombenti sono tenute a rimborsare alla parte vittoriosa rientrano anche le spese della consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica (cfr. Cass. n. 4509/2022) e le anticipazioni sui compensi di CTU, oltre agli esborsi e spese esenti, così come richieste e documentate.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda e/o eccezione assorbita, disattesa o respinta, così provvede:
• accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di , proprietario e conducente del CP_2
veicolo Fiat Punto tg. DX983AP, assicurato per la RC auto dalla
[...]
nella causazione del sinistro stradale occorso in Vigevano (PV) tra Via Controparte_1
Montegrappa e Via Monte Baldo, il 30.04.2019 alle ore 20:30, ai danni di , Parte_1
conducente del motociclo Piaggio Beverly tg. CF04241;
• condanna e in solido tra loro, al CP_2 Controparte_1 pagamento in favore di , della somma di € 7.337,02, già detratto l'acconto e Parte_1 valutata all'attualità con gli interessi come in parte motiva, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza del sinistro, oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo;
• condanna le parti soccombenti al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte vittoriosa, che si liquidano in € 545,00 per spese esenti, € 14,28 per esborsi, € 976,00 per costi di CTP, € 732,00 per anticipazioni di CTU, € 5.077,00 per compensi (così determinati:
€ 919,00 fase studio, € 777,00 fase intr., € 1.680,00 fase istr., € 1.701,00 fase dec.), oltre al
15% rimb. forf. per spese generali, IVA e CPA come per legge;
• pone definitivamente le spese di CTU a carico delle parti convenute.
Così è deciso in Pavia, lì 03 luglio 2024 Il Giudice dott. Giacomo Rocchetti