Articolo 7 della Legge 15 luglio 2022, n. 106
Articolo 6Articolo 8
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18 agosto 2022
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3 novembre 2023
Art. 7. Osservatori regionali dello spettacolo 1. Nell'ambito delle competenze istituzionali e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le regioni, in applicazione dei principi di sussidiarieta', adeguatezza, prossimita' ed efficacia, concorrono all'attuazione dei principi generali di cui all' articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175 , quali principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le regioni, sulla base di criteri stabiliti con accordi sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano:
a) promuovono l'istituzione di osservatori regionali dello spettacolo per la condivisione e lo scambio di dati e di informazioni sulle attivita' dello spettacolo dal vivo;
b) verificano, anche attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto ai risultati conseguiti, anche attraverso attivita' di monitoraggio e valutazione, in collaborazione con l'Osservatorio dello spettacolo;
c) promuovono e sostengono, attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo, anche con la partecipazione delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni, direttamente o in concorso con lo Stato, le attivita' dello spettacolo dal vivo. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 giugno - 27 ottobre 2023, n. 193 (in G.U. 1ª s.s. 02/11/2023 n. 44), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 7, comma 1, lettera c), della legge n. 106 del 2022 ".
Entrata in vigore il 3 novembre 2023
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