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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1060/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7390/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005331868000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005331868000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 31 ottobre 2024 e depositato il 29 novembre 2024, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di intimazione nr. 03420249005331868000 notificatogli ad iniziativa dell'Agente per la riscossione nell'interesse della Regione Calabria ed avente ad oggetto il mancato versamento di tassa automobilistica per le annualità 2017 e 2018, di cui alla cartella di pagamento nr. 03420220007249635000;
Deduceva:
l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione triennale;
l'inesistenza e la nullità dell'intimazione per presunta omessa o irregolare notifica dell'atto prodromico (notifica diretta a mezzo posta); la nullità dell'intimazione per carenza di motivazione, difetto di trasparenza nel calcolo degli interessi e mancata indicazione della data di consegna del ruolo;
Concludeva per l'annullamento dell'atto opposto, previa sospensione, con rivalsa di spese.
Ritualmente notificato l'atto, si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Riscossione per resistere all'avverso dedotto, concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, documentando la regolarità della notifica della cartella.
Si costituiva la Regione Calabria ente impositore che parimenti resisteva sollevando eccezioni pregiudiziali di rito e difendendosi nel merito, concludendo come in atti.
La controversia, all'udienza del 18 febbraio 2026, viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e va rigettato.
In via preliminare, si dà atto dell'eccezione sollevata dall'Ente impositore relativa all'invalidità della procura alle liti. In effetti, il mandato difensivo, conferito su supporto analogico, è stato depositato telematicamente senza la prescritta attestazione di conformità all'originale (art. 22 CAD), adempimento divenuto obbligatorio a pena di invalidità per i ricorsi notificati a far data dal 1° settembre 2024. Tuttavia, sebbene la giurisprudenza e l'art. 182, comma 2, c.p.c. consentano la concessione di un termine perentorio per la sanatoria di tale vizio formale, il Collegio ritiene di dover fare applicazione del principio della "ragione più liquida". Essendo il ricorso palesemente infondato nel merito, ordinare un incombente sanante si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in palese contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Scendendo al merito, le doglianze di parte ricorrente sono smentite dalla documentazione in atti e dai consolidati principi giurisprudenziali.
La cartella di pagamento n. 03420220007249635000, prodromica all'intimazione opposta, è stata regolarmente notificata mediante invio diretto di raccomandata postale nel 2022. Nello specifico, dall'esame dell'avviso di ricevimento (modulo "Attestazione di Consegna") prodotto in giudizio dall'Agente della
Riscossione, si evince in modo analitico l'iter notificatorio: il plico, recante il numero di raccomandata
69511076668-4 risulta regolarmente spedito in data 29 aprile 2022.
Il documento postale traccia puntualmente la procedura di recapito, attestando un primo tentativo di consegna al destinatario in data 27 maggio 2022, iter che si è poi definitivamente perfezionato per compiuta giacenza in data 8 giugno 2022.
Tale modalità di notificazione "diretta" da parte dell'Agente della Riscossione è pienamente legittima ed è disciplinata da uno specifico rito, previsto dalla seconda parte del primo comma dell'art. 26 del d.P.R. n.
602/1973.
Come costantemente chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 27007/2023
e Cass. n. 16983/2021), a tale procedimento non si applicano le rigide disposizioni della Legge n. 890/1982 relative alla notifica degli atti giudiziari, bensì le ordinarie norme sul servizio postale. Il concessionario è dunque espressamente e per legge facoltizzato a procedere all'invio diretto in plico chiuso della raccomandata con avviso di ricevimento, in via del tutto alternativa e autonoma rispetto all'ausilio di ufficiali della riscossione o messi comunali. La Corte di Cassazione ha altresì statuito in modo inequivocabile che, in tali ipotesi, la notifica si perfeziona validamente con la semplice ricezione della raccomandata da parte del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento. Di conseguenza, non è richiesta la redazione di un'apposita "relata di notifica" da parte dell'esattore, in quanto è lo stesso ufficiale postale, nell'esercizio delle sue funzioni, a garantire e certificare in modo fidefaciente, all'interno del menzionato avviso, l'avvenuta esecuzione su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra il destinatario e il consegnatario dell'atto. L'esibizione in giudizio del solo avviso di ricevimento postale costituisce, pertanto, prova idonea e autosufficiente del perfezionamento della notifica.
La valida notifica della cartella e la sua mancata autonoma e tempestiva impugnazione attivano il principio di "cristallizzazione" del credito, recentemente riaffermato in via monolitica dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. Sez. Trib. n. 6436 dell'11 marzo 2025 e Cass. n. 20476 del 21 luglio 2025). La Suprema Corte statuisce in modo inequivocabile che l'intimazione di pagamento (art. 50, d.P.R. 602/1973) è un atto la cui impugnazione è necessaria, ma che, in difetto di tempestivo gravame avverso la cartella presupposta, preclude al contribuente la facoltà di eccepire vizi di forma, difetti di motivazione pregressi o fatti estintivi — quale la prescrizione — asseritamente maturati in data antecedente allo spirare del termine decadenziale della cartella stessa.
La cristallizzazione della pretesa impositiva di fatto paralizza ogni censura tesa a rimettere in discussione l'esistenza del debito, il calcolo degli interessi o i pretesi vizi del ruolo.
L'eccezione di prescrizione, in ogni caso, risulta infondata in fatto, in quanto interrotta validamente e tempestivamente dall'atto esattoriale pregresso nel rispetto del termine triennale, senza che rilevi alcuna delle scadenze invocate.
Il ricorso va quindi rigettato. Sussistono ragioni, in forza del principio di soccombenza ex art. 15 d.lgs.
546/1992, per condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Cosenza, Sezione II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con ricorso notificato in data 31 ottobre 2024 da Ricorrente_1
avverso l'avviso di intimazione nr. 03420249005331868000, ogn'altra domanda, difesa e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore della Regione Calabria nell'importo di Euro 300,00 (trecento/00) ed in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione nell'importo di Euro 300,00 (trecento/00), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge ove applicabili.
Così deciso in Cosenza il 18 febbraio 2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 2, riunita in udienza il 18/02/2026 alle ore 09:15 in composizione monocratica:
RUSSO PASQUALE, Giudice monocratico in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7390/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005331868000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420249005331868000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 31 ottobre 2024 e depositato il 29 novembre 2024, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso l'avviso di intimazione nr. 03420249005331868000 notificatogli ad iniziativa dell'Agente per la riscossione nell'interesse della Regione Calabria ed avente ad oggetto il mancato versamento di tassa automobilistica per le annualità 2017 e 2018, di cui alla cartella di pagamento nr. 03420220007249635000;
Deduceva:
l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione triennale;
l'inesistenza e la nullità dell'intimazione per presunta omessa o irregolare notifica dell'atto prodromico (notifica diretta a mezzo posta); la nullità dell'intimazione per carenza di motivazione, difetto di trasparenza nel calcolo degli interessi e mancata indicazione della data di consegna del ruolo;
Concludeva per l'annullamento dell'atto opposto, previa sospensione, con rivalsa di spese.
Ritualmente notificato l'atto, si costituiva l'Agenzia delle Entrate - Riscossione per resistere all'avverso dedotto, concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, documentando la regolarità della notifica della cartella.
Si costituiva la Regione Calabria ente impositore che parimenti resisteva sollevando eccezioni pregiudiziali di rito e difendendosi nel merito, concludendo come in atti.
La controversia, all'udienza del 18 febbraio 2026, viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è manifestamente infondato e va rigettato.
In via preliminare, si dà atto dell'eccezione sollevata dall'Ente impositore relativa all'invalidità della procura alle liti. In effetti, il mandato difensivo, conferito su supporto analogico, è stato depositato telematicamente senza la prescritta attestazione di conformità all'originale (art. 22 CAD), adempimento divenuto obbligatorio a pena di invalidità per i ricorsi notificati a far data dal 1° settembre 2024. Tuttavia, sebbene la giurisprudenza e l'art. 182, comma 2, c.p.c. consentano la concessione di un termine perentorio per la sanatoria di tale vizio formale, il Collegio ritiene di dover fare applicazione del principio della "ragione più liquida". Essendo il ricorso palesemente infondato nel merito, ordinare un incombente sanante si tradurrebbe in un inutile dispendio di attività processuale, in palese contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo.
Scendendo al merito, le doglianze di parte ricorrente sono smentite dalla documentazione in atti e dai consolidati principi giurisprudenziali.
La cartella di pagamento n. 03420220007249635000, prodromica all'intimazione opposta, è stata regolarmente notificata mediante invio diretto di raccomandata postale nel 2022. Nello specifico, dall'esame dell'avviso di ricevimento (modulo "Attestazione di Consegna") prodotto in giudizio dall'Agente della
Riscossione, si evince in modo analitico l'iter notificatorio: il plico, recante il numero di raccomandata
69511076668-4 risulta regolarmente spedito in data 29 aprile 2022.
Il documento postale traccia puntualmente la procedura di recapito, attestando un primo tentativo di consegna al destinatario in data 27 maggio 2022, iter che si è poi definitivamente perfezionato per compiuta giacenza in data 8 giugno 2022.
Tale modalità di notificazione "diretta" da parte dell'Agente della Riscossione è pienamente legittima ed è disciplinata da uno specifico rito, previsto dalla seconda parte del primo comma dell'art. 26 del d.P.R. n.
602/1973.
Come costantemente chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. n. 27007/2023
e Cass. n. 16983/2021), a tale procedimento non si applicano le rigide disposizioni della Legge n. 890/1982 relative alla notifica degli atti giudiziari, bensì le ordinarie norme sul servizio postale. Il concessionario è dunque espressamente e per legge facoltizzato a procedere all'invio diretto in plico chiuso della raccomandata con avviso di ricevimento, in via del tutto alternativa e autonoma rispetto all'ausilio di ufficiali della riscossione o messi comunali. La Corte di Cassazione ha altresì statuito in modo inequivocabile che, in tali ipotesi, la notifica si perfeziona validamente con la semplice ricezione della raccomandata da parte del destinatario alla data risultante dall'avviso di ricevimento. Di conseguenza, non è richiesta la redazione di un'apposita "relata di notifica" da parte dell'esattore, in quanto è lo stesso ufficiale postale, nell'esercizio delle sue funzioni, a garantire e certificare in modo fidefaciente, all'interno del menzionato avviso, l'avvenuta esecuzione su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra il destinatario e il consegnatario dell'atto. L'esibizione in giudizio del solo avviso di ricevimento postale costituisce, pertanto, prova idonea e autosufficiente del perfezionamento della notifica.
La valida notifica della cartella e la sua mancata autonoma e tempestiva impugnazione attivano il principio di "cristallizzazione" del credito, recentemente riaffermato in via monolitica dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. Sez. Trib. n. 6436 dell'11 marzo 2025 e Cass. n. 20476 del 21 luglio 2025). La Suprema Corte statuisce in modo inequivocabile che l'intimazione di pagamento (art. 50, d.P.R. 602/1973) è un atto la cui impugnazione è necessaria, ma che, in difetto di tempestivo gravame avverso la cartella presupposta, preclude al contribuente la facoltà di eccepire vizi di forma, difetti di motivazione pregressi o fatti estintivi — quale la prescrizione — asseritamente maturati in data antecedente allo spirare del termine decadenziale della cartella stessa.
La cristallizzazione della pretesa impositiva di fatto paralizza ogni censura tesa a rimettere in discussione l'esistenza del debito, il calcolo degli interessi o i pretesi vizi del ruolo.
L'eccezione di prescrizione, in ogni caso, risulta infondata in fatto, in quanto interrotta validamente e tempestivamente dall'atto esattoriale pregresso nel rispetto del termine triennale, senza che rilevi alcuna delle scadenze invocate.
Il ricorso va quindi rigettato. Sussistono ragioni, in forza del principio di soccombenza ex art. 15 d.lgs.
546/1992, per condannare il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Cosenza, Sezione II, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con ricorso notificato in data 31 ottobre 2024 da Ricorrente_1
avverso l'avviso di intimazione nr. 03420249005331868000, ogn'altra domanda, difesa e deduzione disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite, che liquida in favore della Regione Calabria nell'importo di Euro 300,00 (trecento/00) ed in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione nell'importo di Euro 300,00 (trecento/00), oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge ove applicabili.
Così deciso in Cosenza il 18 febbraio 2026