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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/05/2025, n. 2309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2309 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2418/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2418/2023 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Felisio Cristiano, in Parte_1 C.F._1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Carrirolo Silvia, in Controparte_1 C.F._2 forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da note scritte d'udienza in data 10.12.2024
Per parte resistente come da note scritte d'udienza in data 10.12.2024
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in MOMBASIGLIO il 25/08/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MOMBASIGLIO (atto n. 2, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati due figli: (il 7.5.2004) e (il 24.9.2008). Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
12.11.2018, omologata dal Tribunale di Torino in data 15.11.2018.
Con ricorso depositato il 02/02/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione abitativa presso il proprio domicilio, visite padre-figlia nel rispetto dei desideri della minore, un contributo al mantenimento della prole a carico del padre di E. 610/mese per figlio oltre al 50% delle spese extra.
Con memoria difensiva depositata il 19.5.2023, si costituiva in giudizio , Controparte_1 non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio né a quella di affido condiviso della figlia minore con collocazione abitativa presso il domicilio materno, ma instando per la regolamentazione delle visite padre-figlia e per la previsione di un contributo a proprio carico di E. 600 mensili (E. 300/mese per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avanti al Presidente del Tribunale in data 1.6.2023 venivano sentite le parti.
Con ordinanza in data 7.6.2023 il Presidente assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Avanti al G.I. nominato le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Su istanza delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183.6 cpc e con ordinanza in data 7.5.2024 venivano solo parzialmente ammesse le istanze istruttorie, veniva formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185bis cpc e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni con termine per il deposito della documentazione reddituale aggiornata.
La proposta conciliativa veniva accettata da parte resistente (v. nota difensiva 20.5.24), mentre veniva rifiutata da parte ricorrente (v. nota difensiva 10.12.24).
Venivano acquisite la relazioni di aggiornamento dei Servizi Psico-Sociali.
Nel termine assegnato ex art. 127 ter cpc le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
pagina 2 di 6 Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento della prole minore e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di visita con il genitore non collocatario
Per quanto concerne la secondogenita , entrambe le parti hanno chiesto la conferma Per_2 dell'affido condiviso e tale domanda va accolta, non ravvisandosi gravi ragioni di contrarietà all'interesse della minore che possano giustificare la modifica d'ufficio di tale regime.
Tale conclusione è confortata dalle risultanze psico-sociali che, in relazione al nucleo familiare ed alla situazione della minore, non hanno dato rimando di particolari criticità all'infuori della persistente conflittualità genitoriale che risulta contrassegnata prevalentemente da problematiche economiche (v. rel. NPI/Psicologia del 20.10.23).
Benchè abbia, ormai da tempo, interrotto i rapporti con il padre, esprimendo il desiderio Per_2 di non incontrarlo, il Servizio di NPI/Psicologia ha evidenziato come “le motivazioni a sostegno del mancato desiderio di riprendere la relazione con il padre, quindi, non appaiono così gravi e sufficienti
a giustificare tale atteggiamento, sembrano piuttosto l'espressione di un sintomo di malessere generale legato alla situazione familiare in senso ampio. Questa situazione, dunque, appare disfunzionale ormai da troppo tempo e ne è la portavoce. Si tratta di una condizione che ha generato profondo Per_2 disagio e sofferenza nella minore e nel fratello maggiore, i quali hanno dovuto in qualche modo scegliere di schierarsi dalla parte del genitore percepito come il più fragile” (v. rel. del CP_2
20.11.24).
Per tali motivi, i Servizi territoriali hanno condiviso l'opportunità di una mediazione familiare che possa aiutare le parti ad affrontare le criticità ed i conflitti ancora irrisolti, contribuendo a ricostruire un clima di condivisione e responsabilità, elementi fondamentali per il benessere e lo sviluppo emotivo dei figli, ed in particolare di (v. rel. SS del 9.12.24; v. rel. NPI/Psicologia Per_2 citate).
Ugualmente va confermata la collocazione abitativa prevalente della minore presso la madre, già disposta con il provvedimento presidenziale, non sussistendo motivo per modificare tale assetto che perdura dal tempo della separazione e su cui convergono le domande di entrambe le parti.
Quanto al regime di visita padre-figlia, in considerazione dell'età della minore (già sedicenne) si reputa opportuno confermare le statuizioni dell'ordinanza presidenziale che sul punto stabilivano un calendario di incontri liberi secondo accordi fra i genitori con la previsione di almeno un pomeriggio in settimana ed una giornata nei fine settimana, tenuto conto del gradimento della ragazza.
Per quanto concerne i periodi festivi, si ritiene che, proprio in considerazione dell'età di , Per_2 la frequentazione con il padre non possa che avvenire secondo il libero gradimento della ragazza, senza forzature.
Si stima opportuno, nell'interesse della minore, disporre la prosecuzione della presa in carico della medesima da parte dei Servizi di territorio per la continuazione degli interventi di supporto utili a favorire e supportare un suo graduale riavvicinamento alla figura paterna nella convinzione, condivisa dal Collegio, che la presenza del ruolo paterno nella quotidianità della minore sia un elemento necessario per il completamento dello sviluppo della sua personalità (v. rel. NPI del 20.11.24).
Sull'assegnazione della casa familiare.
pagina 3 di 6 Deve altresì confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, coi relativi arredi, a favore della ricorrente , essendo quest'ultima il genitore convivente con la prole e non essendovi stata Pt_1 opposizione da parte del . CP_1
Sul contributo al mantenimento dei figli
Profilo controverso fra le parti è quello relativo al quantum del contributo al mantenimento dovuto dal resistente a favore della prole.
La ricorrente ha, difatti, instato per il riconoscimento di un maggior contributo Pt_1 economico rispetto a quello stabilito in sede presidenziale, quantificandolo in E. 610/mese per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il resistente, per contro, ha instato in una sua determinazione in complessivi E. 600 al mese (E. 300/mese per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, salvo aver dato e più volte ribadito la propria disponibilità a conciliare la causa alle condizioni di cui alla proposta conciliativa del GI ex art. 185bis cpc formulata con ordinanza del 7.5.2024.
Ciò posto, la situazione reddituale e patrimoniale delle parti può essere riassunta come segue: quanto alla ricorrente, ella svolge l'attività di docente, non di ruolo, e risulta aver percepito redditi annui imponibili nel 2021 pari ad E. 22.266 (cfr. Mod. 730/2022), nel 2022 pari ad E. 24.260 (cfr.
Mod. 730/2023) e nel 2023 pari ad E. 24.242 (cfr. Mod. 730/2024), è comproprietaria al 50% con il resistente di tre unità immobiliari, di cui una è l'abitazione coniugale gravata da mutuo cointestato alle parti con rate mensili pro quota di circa E. 350/mese (cfr. doc. 14 parte convenuta), percepisce per intero l'assegno unico di circa E. 350/mese (cfr. estratti c/c); quanto al resistente, egli lavora alle dipendenze della , ha percepito redditi annui imponibili nel 2021 pari ad E. 41.945 (cfr. Parte_2
730/2022), nel 2022 pari ad E. 51.702 (cfr. CU 2023) e nel 2023 pari ad E. 51.703 (cfr. 730/2024), vive con una nuova compagna in un immobile condotto in locazione in virtù di contratto cointestato e con spese locatizie per complessivi E. 920 al mese e sopporta al 50% le spese di mutuo sulla casa coniugale.
Ebbene, a fronte della situazione economica delle parti come dianzi esposta, tenuto conto che entrambe hanno visto accrescere, rispetto al tempo della separazione, i propri redditi da lavoro, seppur il in misura maggiore, che quest'ultimo non ha, allo stato, rapporti con la figlia mentre CP_1 frequenta il figlio , pur non stabilmente, che la ricorrente percepisce per intero l'assegno unico Per_1 per i figli (pari a circa E. 350/mese) e fruisce dell'immobile coniugale, di cui il è CP_1 comproprietario e di cui sopporta pro quota le spese di mutuo (pari a circa E. 350/mese) e considerato che quest'ultimo è gravato da ulteriori spese abitative relative all'immobile condotto in locazione, seppur le stesse siano da ritenersi suddivise con la compagna convivente, il Collegio reputa del tutto congruo l'ammontare del contributo al mantenimento della prole già posto a carico del resistente con il provvedimento presidenziale, quantificato in E. 750 mensili (E. 375/mese per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, anche considerate le esigenze economiche dei figli correlate all'età.
Non si ravvisano, pertanto, ragioni per modificare né in aumento né in diminuzione il predetto contributo economico che viene, dunque, in questa sede confermato.
Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle conformi domande formulate dalle parti in punto scioglimento del vincolo matrimoniale, affidamento e collocazione abitativa della figlia minore e considerato che, per il resto, il Collegio si è uniformato alla proposta conciliativa formulata dal GI ex art. 185bis cpc con ordinanza del 7.5.2024, accettata da parte resistente e rifiutata da parte ricorrente, le spese di lite si dichiarano compensate, salvo quelle maturate successivamente alla formulazione della proposta conciliativa (relative, cioè, alla fase decisionale) che sono poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 91 co. 1 ult. parte cpc.
pagina 4 di 6 Il rifiuto da parte di quest'ultima della proposta conciliativa si appalesa, invero, del tutto ingiustificato per i seguenti motivi.
La ricorrente ha argomentato il diniego di adesione alla proposta conciliativa, assumendo l'insufficienza ed inadeguatezza dell'importo determinato a titolo di contributo al mantenimento dei figli (pari ad E. 750/mese oltre al 50% delle spese straordinarie) a fronte di frequentazioni padre-figli sporadiche e addirittura assenti con la figlia e del divario economico fra i coniugi (cfr. nota Per_2 difensiva attorea depositata il 10.12.24).
Si osserva tuttavia come le circostanze indicate dalla a motivo dell'incongruità del Pt_1 contributo al mantenimento per la prole erano già state ampiamente valutate e considerate dal
Presidente in sede di determinazione del contributo economico in questione, come è dato evincere dalla lettura del provvedimento presidenziale.
L'ordinanza presidenziale -per quanto consta al Collegio- non è stata reclamata e, in assenza di sopravvenienze, non vi è motivo di discostarsi dalla determinazione del Presidente che ha ben valutato e congruamente bilanciato tutte le circostanze rilevanti che concorrono a determinare il contributo al mantenimento della prole.
In conclusione, il Collegio ritiene che le (sole) spese relative alla fase decisoria (maturate successivamente alla formulazione della proposta conciliativa) vadano poste a carico della ricorrente e liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore Pt_1 indeterminabile della causa) allegata al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, applicato il valore medio, ridotto del 30%, considerata la non particolare complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , trascrizione i cui estremi sono Parte_1 Controparte_1 precisati in narrativa;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MOMBASIGLIO di provvedere alle incombenze di legge;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza Per_2 anagrafica e dimora abituale presso il domicilio materno;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé secondo accordi fra le parti e tenuto conto del Per_2 gradimento della ragazza, secondo un calendario che contempli almeno un pomeriggio in settimana ed una giornata nei fine settimana alterni;
nei periodi festivi, secondo il libero gradimento della ragazza;
dispone l'assegnazione della casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti, a favore di Parte_1
;
[...]
dispone la prosecuzione della presa in carico di da parte dei Servizi di territorio (SS e Per_2
) per la continuazione degli interventi di supporto utili a favorire e supportare un suo CP_2 graduale riavvicinamento alla figura paterna, fin quando stimato opportuno dagli operatori incaricati;
dispone che continui a corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli e , l'assegno di E. 750 mensili (E. 375/mese per Per_1 Per_2 figlio), con la rivalutazione annuale già maturata e maturanda secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate o necessitate ed in ogni caso documentate, secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, qui integralmente richiamato;
pagina 5 di 6 dichiara tenuta e condanna a rifondere a favore di le Parte_1 Controparte_1 spese di lite maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa ex art. 185bis cpc (fase decisionale) che si liquidano in complessivi € 2.033,5 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara le restanti spese di lite interamente compensate fra le parti;
manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 9.5.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dr.ssa Isabella Messina GIUDICE
Dr.ssa Daniela Culotta GIUDICE Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2418/2023 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Felisio Cristiano, in Parte_1 C.F._1 forza di procura speciale in atti;
ricorrente contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Carrirolo Silvia, in Controparte_1 C.F._2 forza di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da note scritte d'udienza in data 10.12.2024
Per parte resistente come da note scritte d'udienza in data 10.12.2024
Per il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 1 di 6 I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in MOMBASIGLIO il 25/08/2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di MOMBASIGLIO (atto n. 2, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati due figli: (il 7.5.2004) e (il 24.9.2008). Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del
12.11.2018, omologata dal Tribunale di Torino in data 15.11.2018.
Con ricorso depositato il 02/02/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n.
2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione abitativa presso il proprio domicilio, visite padre-figlia nel rispetto dei desideri della minore, un contributo al mantenimento della prole a carico del padre di E. 610/mese per figlio oltre al 50% delle spese extra.
Con memoria difensiva depositata il 19.5.2023, si costituiva in giudizio , Controparte_1 non opponendosi alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio né a quella di affido condiviso della figlia minore con collocazione abitativa presso il domicilio materno, ma instando per la regolamentazione delle visite padre-figlia e per la previsione di un contributo a proprio carico di E. 600 mensili (E. 300/mese per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie.
Avanti al Presidente del Tribunale in data 1.6.2023 venivano sentite le parti.
Con ordinanza in data 7.6.2023 il Presidente assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Avanti al G.I. nominato le parti si costituivano ed integravano le proprie difese.
Su istanza delle parti, venivano concessi i termini ex art. 183.6 cpc e con ordinanza in data 7.5.2024 venivano solo parzialmente ammesse le istanze istruttorie, veniva formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185bis cpc e veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni con termine per il deposito della documentazione reddituale aggiornata.
La proposta conciliativa veniva accettata da parte resistente (v. nota difensiva 20.5.24), mentre veniva rifiutata da parte ricorrente (v. nota difensiva 10.12.24).
Venivano acquisite la relazioni di aggiornamento dei Servizi Psico-Sociali.
Nel termine assegnato ex art. 127 ter cpc le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe indicate e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini ordinari ex art. 190 cpc per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poichè risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 e successivamente dalla legge 6/5/2015 n. 55.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione regolarmente omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
pagina 2 di 6 Si presume la continuità dello stato di separazione poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sull'affidamento della prole minore e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di visita con il genitore non collocatario
Per quanto concerne la secondogenita , entrambe le parti hanno chiesto la conferma Per_2 dell'affido condiviso e tale domanda va accolta, non ravvisandosi gravi ragioni di contrarietà all'interesse della minore che possano giustificare la modifica d'ufficio di tale regime.
Tale conclusione è confortata dalle risultanze psico-sociali che, in relazione al nucleo familiare ed alla situazione della minore, non hanno dato rimando di particolari criticità all'infuori della persistente conflittualità genitoriale che risulta contrassegnata prevalentemente da problematiche economiche (v. rel. NPI/Psicologia del 20.10.23).
Benchè abbia, ormai da tempo, interrotto i rapporti con il padre, esprimendo il desiderio Per_2 di non incontrarlo, il Servizio di NPI/Psicologia ha evidenziato come “le motivazioni a sostegno del mancato desiderio di riprendere la relazione con il padre, quindi, non appaiono così gravi e sufficienti
a giustificare tale atteggiamento, sembrano piuttosto l'espressione di un sintomo di malessere generale legato alla situazione familiare in senso ampio. Questa situazione, dunque, appare disfunzionale ormai da troppo tempo e ne è la portavoce. Si tratta di una condizione che ha generato profondo Per_2 disagio e sofferenza nella minore e nel fratello maggiore, i quali hanno dovuto in qualche modo scegliere di schierarsi dalla parte del genitore percepito come il più fragile” (v. rel. del CP_2
20.11.24).
Per tali motivi, i Servizi territoriali hanno condiviso l'opportunità di una mediazione familiare che possa aiutare le parti ad affrontare le criticità ed i conflitti ancora irrisolti, contribuendo a ricostruire un clima di condivisione e responsabilità, elementi fondamentali per il benessere e lo sviluppo emotivo dei figli, ed in particolare di (v. rel. SS del 9.12.24; v. rel. NPI/Psicologia Per_2 citate).
Ugualmente va confermata la collocazione abitativa prevalente della minore presso la madre, già disposta con il provvedimento presidenziale, non sussistendo motivo per modificare tale assetto che perdura dal tempo della separazione e su cui convergono le domande di entrambe le parti.
Quanto al regime di visita padre-figlia, in considerazione dell'età della minore (già sedicenne) si reputa opportuno confermare le statuizioni dell'ordinanza presidenziale che sul punto stabilivano un calendario di incontri liberi secondo accordi fra i genitori con la previsione di almeno un pomeriggio in settimana ed una giornata nei fine settimana, tenuto conto del gradimento della ragazza.
Per quanto concerne i periodi festivi, si ritiene che, proprio in considerazione dell'età di , Per_2 la frequentazione con il padre non possa che avvenire secondo il libero gradimento della ragazza, senza forzature.
Si stima opportuno, nell'interesse della minore, disporre la prosecuzione della presa in carico della medesima da parte dei Servizi di territorio per la continuazione degli interventi di supporto utili a favorire e supportare un suo graduale riavvicinamento alla figura paterna nella convinzione, condivisa dal Collegio, che la presenza del ruolo paterno nella quotidianità della minore sia un elemento necessario per il completamento dello sviluppo della sua personalità (v. rel. NPI del 20.11.24).
Sull'assegnazione della casa familiare.
pagina 3 di 6 Deve altresì confermarsi l'assegnazione della casa coniugale, coi relativi arredi, a favore della ricorrente , essendo quest'ultima il genitore convivente con la prole e non essendovi stata Pt_1 opposizione da parte del . CP_1
Sul contributo al mantenimento dei figli
Profilo controverso fra le parti è quello relativo al quantum del contributo al mantenimento dovuto dal resistente a favore della prole.
La ricorrente ha, difatti, instato per il riconoscimento di un maggior contributo Pt_1 economico rispetto a quello stabilito in sede presidenziale, quantificandolo in E. 610/mese per figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il resistente, per contro, ha instato in una sua determinazione in complessivi E. 600 al mese (E. 300/mese per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, salvo aver dato e più volte ribadito la propria disponibilità a conciliare la causa alle condizioni di cui alla proposta conciliativa del GI ex art. 185bis cpc formulata con ordinanza del 7.5.2024.
Ciò posto, la situazione reddituale e patrimoniale delle parti può essere riassunta come segue: quanto alla ricorrente, ella svolge l'attività di docente, non di ruolo, e risulta aver percepito redditi annui imponibili nel 2021 pari ad E. 22.266 (cfr. Mod. 730/2022), nel 2022 pari ad E. 24.260 (cfr.
Mod. 730/2023) e nel 2023 pari ad E. 24.242 (cfr. Mod. 730/2024), è comproprietaria al 50% con il resistente di tre unità immobiliari, di cui una è l'abitazione coniugale gravata da mutuo cointestato alle parti con rate mensili pro quota di circa E. 350/mese (cfr. doc. 14 parte convenuta), percepisce per intero l'assegno unico di circa E. 350/mese (cfr. estratti c/c); quanto al resistente, egli lavora alle dipendenze della , ha percepito redditi annui imponibili nel 2021 pari ad E. 41.945 (cfr. Parte_2
730/2022), nel 2022 pari ad E. 51.702 (cfr. CU 2023) e nel 2023 pari ad E. 51.703 (cfr. 730/2024), vive con una nuova compagna in un immobile condotto in locazione in virtù di contratto cointestato e con spese locatizie per complessivi E. 920 al mese e sopporta al 50% le spese di mutuo sulla casa coniugale.
Ebbene, a fronte della situazione economica delle parti come dianzi esposta, tenuto conto che entrambe hanno visto accrescere, rispetto al tempo della separazione, i propri redditi da lavoro, seppur il in misura maggiore, che quest'ultimo non ha, allo stato, rapporti con la figlia mentre CP_1 frequenta il figlio , pur non stabilmente, che la ricorrente percepisce per intero l'assegno unico Per_1 per i figli (pari a circa E. 350/mese) e fruisce dell'immobile coniugale, di cui il è CP_1 comproprietario e di cui sopporta pro quota le spese di mutuo (pari a circa E. 350/mese) e considerato che quest'ultimo è gravato da ulteriori spese abitative relative all'immobile condotto in locazione, seppur le stesse siano da ritenersi suddivise con la compagna convivente, il Collegio reputa del tutto congruo l'ammontare del contributo al mantenimento della prole già posto a carico del resistente con il provvedimento presidenziale, quantificato in E. 750 mensili (E. 375/mese per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie, anche considerate le esigenze economiche dei figli correlate all'età.
Non si ravvisano, pertanto, ragioni per modificare né in aumento né in diminuzione il predetto contributo economico che viene, dunque, in questa sede confermato.
Sulle spese di lite
Quanto alle spese di lite, tenuto conto delle conformi domande formulate dalle parti in punto scioglimento del vincolo matrimoniale, affidamento e collocazione abitativa della figlia minore e considerato che, per il resto, il Collegio si è uniformato alla proposta conciliativa formulata dal GI ex art. 185bis cpc con ordinanza del 7.5.2024, accettata da parte resistente e rifiutata da parte ricorrente, le spese di lite si dichiarano compensate, salvo quelle maturate successivamente alla formulazione della proposta conciliativa (relative, cioè, alla fase decisionale) che sono poste a carico della ricorrente, ai sensi dell'art. 91 co. 1 ult. parte cpc.
pagina 4 di 6 Il rifiuto da parte di quest'ultima della proposta conciliativa si appalesa, invero, del tutto ingiustificato per i seguenti motivi.
La ricorrente ha argomentato il diniego di adesione alla proposta conciliativa, assumendo l'insufficienza ed inadeguatezza dell'importo determinato a titolo di contributo al mantenimento dei figli (pari ad E. 750/mese oltre al 50% delle spese straordinarie) a fronte di frequentazioni padre-figli sporadiche e addirittura assenti con la figlia e del divario economico fra i coniugi (cfr. nota Per_2 difensiva attorea depositata il 10.12.24).
Si osserva tuttavia come le circostanze indicate dalla a motivo dell'incongruità del Pt_1 contributo al mantenimento per la prole erano già state ampiamente valutate e considerate dal
Presidente in sede di determinazione del contributo economico in questione, come è dato evincere dalla lettura del provvedimento presidenziale.
L'ordinanza presidenziale -per quanto consta al Collegio- non è stata reclamata e, in assenza di sopravvenienze, non vi è motivo di discostarsi dalla determinazione del Presidente che ha ben valutato e congruamente bilanciato tutte le circostanze rilevanti che concorrono a determinare il contributo al mantenimento della prole.
In conclusione, il Collegio ritiene che le (sole) spese relative alla fase decisoria (maturate successivamente alla formulazione della proposta conciliativa) vadano poste a carico della ricorrente e liquidate avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E. 52.000 stante il valore Pt_1 indeterminabile della causa) allegata al DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, applicato il valore medio, ridotto del 30%, considerata la non particolare complessità delle questioni in fatto e in diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio religioso contratto dai signori e , trascrizione i cui estremi sono Parte_1 Controparte_1 precisati in narrativa;
ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MOMBASIGLIO di provvedere alle incombenze di legge;
dispone l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori con residenza Per_2 anagrafica e dimora abituale presso il domicilio materno;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé secondo accordi fra le parti e tenuto conto del Per_2 gradimento della ragazza, secondo un calendario che contempli almeno un pomeriggio in settimana ed una giornata nei fine settimana alterni;
nei periodi festivi, secondo il libero gradimento della ragazza;
dispone l'assegnazione della casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti, a favore di Parte_1
;
[...]
dispone la prosecuzione della presa in carico di da parte dei Servizi di territorio (SS e Per_2
) per la continuazione degli interventi di supporto utili a favorire e supportare un suo CP_2 graduale riavvicinamento alla figura paterna, fin quando stimato opportuno dagli operatori incaricati;
dispone che continui a corrispondere a , a titolo di Controparte_1 Parte_1 contributo al mantenimento dei figli e , l'assegno di E. 750 mensili (E. 375/mese per Per_1 Per_2 figlio), con la rivalutazione annuale già maturata e maturanda secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive e ricreative, previamente concordate o necessitate ed in ogni caso documentate, secondo i termini e le condizioni di cui al vigente Protocollo d'Intesa del Tribunale di Torino, qui integralmente richiamato;
pagina 5 di 6 dichiara tenuta e condanna a rifondere a favore di le Parte_1 Controparte_1 spese di lite maturate dopo la formulazione della proposta conciliativa ex art. 185bis cpc (fase decisionale) che si liquidano in complessivi € 2.033,5 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara le restanti spese di lite interamente compensate fra le parti;
manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio (SS e NPI/Psicologia) per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 9.5.2025
IL GIUDICE Rel./Est. IL PRESIDENTE
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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