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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 9914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9914 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G.A.C 3675/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3675 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione promossa con ricorso
DA
(nato a [...] -NA- il 13.07.1969 - ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. BOCCARUSSO LUCIANO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Viale Augusto n.122
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - ) Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. VERDE
LUIGI presso il quale elettivamente domicilia in Sant'Antimo (NA) alla Via P.Lorenzetti n.14
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.02.2025 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con a Napoli il 29.04.1996, che dalla loro unione era nata Controparte_1 una figlia: (1.8.1997) rappresentava di essersi separato dalla moglie in forza di Parte_2 decreto di omologa n. 2508/2016 reso dall'intestato Tribunale in data 17.03.2016. Aggiungeva che in quella sede era stato statuito a suo carico un contributo per il mantenimento della figlia di Euro
400,00 ed un contributo a titolo di mantenimento della moglie pari ad Euro 100,00.
1 Il ricorrente, sulla premessa che la moglie frattanto aveva ereditato la società di famiglia e che la figlia , terminati gli studi, era stata assunta da con contratto a tempo indeterminato, CP_2 chiedeva: disporre che il ricorrente non debba più versare alcunchè a titolo di mantenimento della Sig.ra e della figlia Sig.ra nonchè a titolo di spese Controparte_1 Pt_2 straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal SSN e quant'altro necessario per la figlia
; in subordine confermare l'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra Pt_2 Per_1
di € 100,00 (cento/00) e disporre che il ricorrente non debba più versare alcunchè a
[...] titolo di mantenimento della figlia in quanto ormai autosufficiente;
con Persona_2 vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 e ss cpc. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva la quale contestava tutto quanto dedotto dal ricorrente. Controparte_1
Evidenziava che in seguito alla morte del padre era stata assunta nella società di famiglia con contratto part time ricevendo un mero rimborso spese e che la figlia, contrariamente a quanto sostenuto dal padre, non era stata assunta a tempo indeterminato presso la ma con CP_2 contratto part time dalla Lazzari Servizi s.r.l. svolgendo intrattenimento stagionale. Aggiungeva altresì che il ricorrente non aveva mai ottemperato agli obblighi scaturenti dal decreto di omologa e che pertanto pendeva a suo carico un procedimento di pignoramento presso terzi per le somme mai corrisposte fino ad aprile 2024.
Ciò premesso chiedeva: In via preliminare, CONFERMARE IN TOTO, le condizioni di separazione tra il Sig. e , adeguando le somme di € 100,00 (a Parte_1 Controparte_1 favore dellla Sig.ra ) ed €. 400,00 (a favore della Sig.ra Controparte_1 Persona_2
adeguando tali importi secondo gli indici ISTAT;
Sempre in via preliminare, letti gli atti di
[...] causa e valutato il comportamento del ricorrente, trasmettere gli atti alla Procura della
Repubblica, per non aver il ricorrente mai adempiuto ai propri obblighi genitoriali nei confronti della figlia;
RIGETTARE NEL MERITO, quanto richiesto dal ricorrente in quanto infondato in fatto e diritto, poiché nessuna condizione economica della resistente e della propria figlia siano mutate e che consentano la modifica di tali patti;
CONDANNARE, in ogni caso il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche tenendo conto dell'art. 96 comma 2 c.p.c. per lite temeraria, con attribuzione al sottoscritto procuratore;
2 All'udienza del 30.09.2025 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori e su sollecitazione del giudice tentavano di addivenire ad un accordo, pertanto chiedevano un rinvio.
All'udienza del 7.10.2025 le parti chiedevano recepirsi i seguenti accordi: Revoca assegno di mantenimento a carico del Sig. ed a favore della figlia Parte_1 Persona_2 oggi maggiorenne, con decorrenza dal mese di ottobre 2025; Aumento dell'assegno di mantenimento posto a carico del Sig. ed a favore della Sig.ra Parte_1 Controparte_1 da €. 100,00 ad €. 200,00 con decorrenza dal mese di ottobre 2025; Restano ferme tutte le restati condizioni di cui al Decreto di omologa 2508/2016 del 17/03/2016 che qui si hanno per ripetute e trascritte integralmente;
Spese di lite compensate tra le parti.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio, rilevato che gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Stante la natura e l'esito del giudizio, sussistono le condizioni per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, pronunciandosi sul ricorso promosso da Parte_1 ontro :
[...] Controparte_1
1. a decorrere dal mese di ottobre 2025, revoca l'obbligo di di provvedere al Parte_1 mantenimento della figlia quantificato in sede di separazione e ridetermina in € 200,00 l'assegno
a carico del medesimo in favore di , ferme tutte le restati pattuizioni di cui al Controparte_1
Decreto di omologa 2508/2016 del 17/03/2016;
4. compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3675 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno
2025, avente per oggetto: modifica delle condizioni di separazione promossa con ricorso
DA
(nato a [...] -NA- il 13.07.1969 - ) Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. BOCCARUSSO LUCIANO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli al Viale Augusto n.122
RICORRENTE
CONTRO
(nata a [...] il [...] - ) Controparte_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. VERDE
LUIGI presso il quale elettivamente domicilia in Sant'Antimo (NA) alla Via P.Lorenzetti n.14
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.02.2025 , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio con a Napoli il 29.04.1996, che dalla loro unione era nata Controparte_1 una figlia: (1.8.1997) rappresentava di essersi separato dalla moglie in forza di Parte_2 decreto di omologa n. 2508/2016 reso dall'intestato Tribunale in data 17.03.2016. Aggiungeva che in quella sede era stato statuito a suo carico un contributo per il mantenimento della figlia di Euro
400,00 ed un contributo a titolo di mantenimento della moglie pari ad Euro 100,00.
1 Il ricorrente, sulla premessa che la moglie frattanto aveva ereditato la società di famiglia e che la figlia , terminati gli studi, era stata assunta da con contratto a tempo indeterminato, CP_2 chiedeva: disporre che il ricorrente non debba più versare alcunchè a titolo di mantenimento della Sig.ra e della figlia Sig.ra nonchè a titolo di spese Controparte_1 Pt_2 straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal SSN e quant'altro necessario per la figlia
; in subordine confermare l'assegno di mantenimento in favore della Sig.ra Pt_2 Per_1
di € 100,00 (cento/00) e disporre che il ricorrente non debba più versare alcunchè a
[...] titolo di mantenimento della figlia in quanto ormai autosufficiente;
con Persona_2 vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 14 e ss cpc. e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva la quale contestava tutto quanto dedotto dal ricorrente. Controparte_1
Evidenziava che in seguito alla morte del padre era stata assunta nella società di famiglia con contratto part time ricevendo un mero rimborso spese e che la figlia, contrariamente a quanto sostenuto dal padre, non era stata assunta a tempo indeterminato presso la ma con CP_2 contratto part time dalla Lazzari Servizi s.r.l. svolgendo intrattenimento stagionale. Aggiungeva altresì che il ricorrente non aveva mai ottemperato agli obblighi scaturenti dal decreto di omologa e che pertanto pendeva a suo carico un procedimento di pignoramento presso terzi per le somme mai corrisposte fino ad aprile 2024.
Ciò premesso chiedeva: In via preliminare, CONFERMARE IN TOTO, le condizioni di separazione tra il Sig. e , adeguando le somme di € 100,00 (a Parte_1 Controparte_1 favore dellla Sig.ra ) ed €. 400,00 (a favore della Sig.ra Controparte_1 Persona_2
adeguando tali importi secondo gli indici ISTAT;
Sempre in via preliminare, letti gli atti di
[...] causa e valutato il comportamento del ricorrente, trasmettere gli atti alla Procura della
Repubblica, per non aver il ricorrente mai adempiuto ai propri obblighi genitoriali nei confronti della figlia;
RIGETTARE NEL MERITO, quanto richiesto dal ricorrente in quanto infondato in fatto e diritto, poiché nessuna condizione economica della resistente e della propria figlia siano mutate e che consentano la modifica di tali patti;
CONDANNARE, in ogni caso il ricorrente al pagamento delle spese e competenze di lite secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 e successive modifiche tenendo conto dell'art. 96 comma 2 c.p.c. per lite temeraria, con attribuzione al sottoscritto procuratore;
2 All'udienza del 30.09.2025 le parti comparivano personalmente assistite dai rispettivi difensori e su sollecitazione del giudice tentavano di addivenire ad un accordo, pertanto chiedevano un rinvio.
All'udienza del 7.10.2025 le parti chiedevano recepirsi i seguenti accordi: Revoca assegno di mantenimento a carico del Sig. ed a favore della figlia Parte_1 Persona_2 oggi maggiorenne, con decorrenza dal mese di ottobre 2025; Aumento dell'assegno di mantenimento posto a carico del Sig. ed a favore della Sig.ra Parte_1 Controparte_1 da €. 100,00 ad €. 200,00 con decorrenza dal mese di ottobre 2025; Restano ferme tutte le restati condizioni di cui al Decreto di omologa 2508/2016 del 17/03/2016 che qui si hanno per ripetute e trascritte integralmente;
Spese di lite compensate tra le parti.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio, rilevato che gli accordi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Stante la natura e l'esito del giudizio, sussistono le condizioni per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, pronunciandosi sul ricorso promosso da Parte_1 ontro :
[...] Controparte_1
1. a decorrere dal mese di ottobre 2025, revoca l'obbligo di di provvedere al Parte_1 mantenimento della figlia quantificato in sede di separazione e ridetermina in € 200,00 l'assegno
a carico del medesimo in favore di , ferme tutte le restati pattuizioni di cui al Controparte_1
Decreto di omologa 2508/2016 del 17/03/2016;
4. compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 17.10.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
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