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Sentenza 2 febbraio 2024
Sentenza 2 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 02/02/2024, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 81/2023 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
PICCAPIETRA ALICE e SPEZIALE GIULIO contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. MARCHIONI Controparte_1 P.IVA_2
LUCA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI:
Per parte convenuta: rigettare l'opposizione con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 1.2.23 onveniva in giudizio Parte_1
, chiedendo: Controparte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, per le motivazioni esposte in narrativa: IN VIA PRELIMINARE ex art. 649 C.p.c.: revocare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto emesso nella procedura n. 1172/2022 R.g. Tribunale di Sondrio;
pagina 1 di 3 IN ORDINE ALLA DOMANDA AVVERSARIA: In via preliminare e/o pregiudiziale e/o comunque nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità e infondatezza della pretesa creditoria altrui, e, per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, rideterminare il residuo importo dovuto. In tutti i casi con vittoria di spese legali (compenso di avvocato e spese vive oltre accessori tutti) o, in subordine, con compensazione delle stesse.
Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Rigettata la domanda di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, con atto
28.4.23 i difensori di parte attrice opponente rinunciavano al mandato e la domanda non veniva più coltivata.
La causa veniva istruita con sola acquisizione documentale ed infine trattenuta in decisione sulle conclusioni di parte convenuta opposta, come sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non merita accoglimento.
Parte ricorrente/convenuta opposta ha documentalmente provato la fonte dell'obbligazione di cui chiede l'adempimento, mentre parte attrice opponente non ha dimostrato la fondatezza delle eccezioni sollevate.
Viene pertanto statuito come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta opposta, liquidate in pagina 2 di 3 euro 5.614,84, oltre accessori di legge e successive.
Sondrio, 2-2-24
Il Giudice
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 81/2023 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 P.IVA_1
PICCAPIETRA ALICE e SPEZIALE GIULIO contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. MARCHIONI Controparte_1 P.IVA_2
LUCA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
CONCLUSIONI:
Per parte convenuta: rigettare l'opposizione con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 1.2.23 onveniva in giudizio Parte_1
, chiedendo: Controparte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectiis, per le motivazioni esposte in narrativa: IN VIA PRELIMINARE ex art. 649 C.p.c.: revocare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto emesso nella procedura n. 1172/2022 R.g. Tribunale di Sondrio;
pagina 1 di 3 IN ORDINE ALLA DOMANDA AVVERSARIA: In via preliminare e/o pregiudiziale e/o comunque nel merito: accertare e dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità e infondatezza della pretesa creditoria altrui, e, per l'effetto, revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, ovvero, in subordine, rideterminare il residuo importo dovuto. In tutti i casi con vittoria di spese legali (compenso di avvocato e spese vive oltre accessori tutti) o, in subordine, con compensazione delle stesse.
Si costituiva la convenuta, chiedendo il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Rigettata la domanda di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, con atto
28.4.23 i difensori di parte attrice opponente rinunciavano al mandato e la domanda non veniva più coltivata.
La causa veniva istruita con sola acquisizione documentale ed infine trattenuta in decisione sulle conclusioni di parte convenuta opposta, come sopra riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non merita accoglimento.
Parte ricorrente/convenuta opposta ha documentalmente provato la fonte dell'obbligazione di cui chiede l'adempimento, mentre parte attrice opponente non ha dimostrato la fondatezza delle eccezioni sollevate.
Viene pertanto statuito come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione; conferma il decreto ingiuntivo opposto;
condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta opposta, liquidate in pagina 2 di 3 euro 5.614,84, oltre accessori di legge e successive.
Sondrio, 2-2-24
Il Giudice
pagina 3 di 3