Sentenza breve 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza breve 20/04/2026, n. 7107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7107 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07107/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15548/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15548 del 2025, proposto da Erhunmwunsee John Osarumwense per la Minore John-Erhuns ME IN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Anna Novara, Alessandro Sartor, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Consolato Generale d’Italia a Lagos, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, previa sospensione, del provvedimento di diniego n. 516, File 25202781, emesso il 13 ottobre 2025 dal Consolato Generale d’Italia a Lagos, con il quale veniva rigettata la domanda di visto d’ingresso in Italia per motivi di studio presentata dalla ricorrente, la sig.ra JOHN – ER ME IN, nonché per l’annullamento, previa sospensione, di ogni altro atto, anche non conosciuto dall’istante, sia esso connesso, presupposto, conseguente e/o applicativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di Consolato Generale Ditalia A Lagos;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa ES MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che la parte ricorrente ha impugnato il diniego di visto di ingresso per motivi di studio indicato in epigrafe;
Considerato che alla camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la stessa parte ricorrente ha chiesto un rinvio, avendo l’intimato Ministero fissato un appuntamento per il riesame della posizione;
Rilevato che, in vista dell’odierna camera di consiglio, il resistente Ministero ha dato atto di aver rilasciato il richiesto visto;
Ritenuto, pertanto, che debba dichiararsi la cessazione della materia del contendere (con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da avviso datone alle parti), risultando pienamente soddisfatta la pretesa azionata nel presente giudizio al fine di ottenere il visto di ingresso per studiare in Italia, ciò che è stato confermato anche dal difensore della parte ricorrente nel corso della odierna discussione;
Ritenuto, infine, che le spese di giudizio, sebbene richieste dalla parte ricorrente, possano essere compensate, tenuto conto della rapidità di risposta fornita dalla P.A., della situazione eccezionale concernente l’elevato numero di istanze per visti di studio e della delicatezza delle questioni sottese, anche in considerazione del fatto che il diniego previamente adottato (e contestato) era stato adottato quando la parte ricorrente era ancora minore e soggiaceva, pertanto, ad una disciplina diversa da quella sottesa al visto poi rilasciato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER AN, Presidente
ES MA, Primo Referendario, Estensore
AR LI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES MA | ER AN |
IL SEGRETARIO