Sentenza 5 novembre 2024
Massime • 1
In caso di assoluzione per insussistenza del fatto dal reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, l'accertamento dell'elemento soggettivo doloso del reato di bancarotta fraudolenta documentale – parallelamente contestato – va condotto in modo più rigoroso, venendo a mancare la base finalistica di tale condotta, costituita dalla volontà di occultare le distrazioni di beni o attività.
Commentario • 1
- 1. Tribunale di Trieste: Assoluzione per bancarotta fraudolenta - quando la vendita dei beni e la contabilità irregolare non sono reatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 gennaio 2026
Quando il fallimento diventa un processo penale Molti procedimenti per bancarotta nascono da una ricostruzione ex post, spesso fondata su due elementi ricorrenti: l'assenza di documentazione contabile e il drastico peggioramento della situazione economica della società. Ma il diritto penale non punisce il dissesto in sé. Punisce solo condotte specifiche, provate, sorrette da dolo. Questa recente decisione del Tribunale di Trieste lo chiarisce con particolare nettezza, offrendo spunti difensivi di grande rilievo per amministratori e liquidatori coinvolti in procedimenti per bancarotta fraudolenta. Il principio di diritto In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la vendita di beni …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/11/2024, n. 2438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2438 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
02438-25 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 2019/2024 ROSSELLA CATENA - Presidente - UP 05/11/2024- LUCA PISTORELLI R.G.N. 29267/2024 MARIA ES BELMONTE EGLE PILLA MATILDE BRANCACCIO Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DI NZ RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 29/02/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
udito il Sostituto Procuratore Generale TOMASO EPIDENDIO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla pena accessoria, e l'inammissibilità nel resto del ricorso. udito il difensore, l'avv. FABIO AMBROSIO, che insiste nell'accoglimento del ricorso. аз RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione impugnata, la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Savona, datata 20.1.2019, ha assolto UR Di RE dal reato di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo b) perché il fatto non sussiste ed ha ridotto la pena inflittagli in relazione al reato residuo della contestazione - un'ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale (capo a) - portando la sanzione ad anni uno e mesi quattro di reclusione;
la Corte ha ridotto, pertanto, corrispondentemente, le pene accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 I. fall., concedendo il beneficio della non menzione e revocando le statuizioni civili, in conseguenza della revoca della costituzione di parte civile depositata il 5.4.2022. Il reato è stato riconosciuto sussistente in relazione al fallimento della società DLM Tech s.r.l., dichiarato il 7.12.2015, della quale Di RE è stato amministratore unico fino al 23.7.2013 ed amministratore e liquidatore di fatto successivamente.
2. Avverso il provvedimento d'appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo sei diversi motivi.
2.1. Il primo argomento di censura eccepito dalla difesa denuncia violazione di legge e vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione del provvedimento impugnato riguardo alla sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale. Secondo la difesa, non sarebbe stata raggiunta la prova del dolo specifico, desunta, nella motivazione della sentenza d'appello, contraddittoriamente, dalla distrazione di beni in relazione alla quale è intervenuta decisione di assoluzione;
mentre, per quanto riguarda l'elemento oggettivo, non si sarebbe tenuto conto in sentenza del fatto che risultano effettuate dal ricorrente, più volte, consegne di documenti contabili della fallita, anche al curatore (la difesa fornisce dettagli di date e destinatario della consegna), come confermato da questi anche in dibattimento.
2.2. Il secondo motivo di ricorso eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata riqualificazione dell'ipotesi di reato in quella di bancarotta semplice, nonostante non sia stata raggiunta la prova della consapevolezza, in capo al ricorrente, di agire con l'intenzione di rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio dell'azienda fallita o di recare pregiudizio ai creditori e, d'altra parte, dall'istruttoria dibattimentale, sviluppatasi anche ex art. 603 cod. proc. pen., sia risultato che fosse possibile procedere alla ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della fallita, sulla base della documentazione depositata, che è risultata anche non falsa. In ogni caso, nella sentenza impugnata si dà atto di come il curatore abbia potuto ricostruire la situazione economica e lo stato patrimoniale al 31.12.2012 grazie alla 2 сез consultazione del libro inventario, nonchè i crediti e i debiti, anche erariali;
la Guardia di Finanza, altresì, ha potuto accertare i ricavi lordi per gli anni 2011, 2012 e 2013, per un importo superiore ai 200.000 euro.
2.3. La terza censura denuncia violazione di legge e nullità della sentenza impugnata, che non ha tenuto conto dell'indeterminatezza dell'imputazione, con conseguente lesione del diritto di difesa, quanto all'epoca delle condotte contestate come di omessa o incompleta tenuta delle scritture contabili.
2.4. Il quarto motivo di ricorso si duole della violazione di legge derivata e connessa alla indeterminatezza dell'imputazione, vale a dire la mancanza di correlazione tra imputazione e sentenza di condanna, con conseguente violazione del diritto di difesa, che determina nullità del provvedimento impugnato. Inoltre, la difesa rappresenta che, in seguito all'istruttoria svolta ex art. 603 cod. proc. pen., la Corte d'Appello ha stabilito che il fatto impugnato era diverso da quello descritto nell'imputazione, capo a, primo punto, poiché il curatore fallimentare ha ammesso di aver ricevuto dall'imputato la documentazione contabile che l'imputazione contestava come non depositata.
2.5. Un quinto motivo eccepisce violazione di legge in relazione agli artt. 45 cod pen. e 530 cod. proc. pen. quanto all'affermazione di colpevolezza per il reato di bancarotta fraudolenta documentale nonostante vi sia prova in atti di come l'imputato non abbia avuto accesso a tutta la documentazione contabile della società per la morte o l'irreperibilità dei liquidatori, i quali la detenevano: vi sarebbe, pertanto, una causa di forza maggiore non ascrivibile all'imputato alla base della parziale consegna.
2.6. Infine, un ultimo argomento della difesa attiene al trattamento sanzionatorio delle pene accessorie fallimentari: non vi è stata adeguata motivazione sulla loro quantificazione, senza riferimenti ai parametri dell'art. 133 cod. pen. e soltanto vi è stato un adeguamento immotivato alla sanzione principale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di censura ed in parte al primo, per le ragioni che si indicheranno di seguito.
2. In ordine logico è necessario trattare anzitutto il terzo ed il quarto motivo di ricorso, che denunciano preliminari vizi di indeterminatezza dell'imputazione in realtà insussistenti. Come noto, è ammissibile la contestazione alternativa dei delitti di bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, e di fraudolenta tenuta delle stesse, che integra una ipotesi di reato a dolo alcun vizio di indeterminatezza generico, non determinando tale modalità 3 dell'imputazione (tra le più recenti, cfr. Sez. 5, n. 8902 del 19/1/2021, Tecchiati, Rv. 280572). Nel caso di specie, sia la contestazione che l'accertamento dibattimentale, refluito nella motivazione della sentenza impugnata, hanno dato atto dell'esistenza di una situazione contabile del tutto caotica, che aveva impedito al curatore secondo quanto da questi - dichiarato in esame e attestato nelle relazioni di ricostruire con precisione il patrimonio - della società fallita e la sua situazione economica in generale, con riguardo sia ad omessi depositi di una parte delle scritture contabili sia alla irregolare tenuta di quelle raccolte agli atti del fallimento. D'altra parte, nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile, sicché il delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (ex multis, Sez. 5, n. 1925 del 26/9/2018, Cortinovis, Rv. 274455). Nessun pregio, poi, rivestono le obiezioni relative all'indeterminatezza dell'epoca in cui le condotte di bancarotta documentale sono state contestate, poiché, da un lato, all'interno dell'imputazione si colgono precisi riferimenti agli anni delle mancanze registrate nella ricostruzione del dato contabile societario;
dall'altro, la data del commesso reato è collegata alla dichiarazione di fallimento, chiaramente indicata nell'imputazione.
3. Il quinto motivo di ricorso è, invece, inammissibile perché rivalutativo delle prove e volto ad ottenere una rilettura di queste ultime, in chiave più favorevole al ricorrente. La sentenza impugnata ha messo in luce, invero, come la carenza delle scritture contabili non potesse essere ascritta ai liquidatori;
anzi, la consegna frazionata e dilazionata nel tempo, al curatore, delle scritture e della documentazione contabile da parte dell'imputato è dimostrativa di quanto tale documentazione sia sempre stata, di fondo, nella piena disponibilità del ricorrente, sia nel periodo anteriore alla fase di liquidazione della società, sia durante la stessa liquidazione. La sentenza impugnata ha dettagliatamente descritto gli elementi di prova dai quali ha tratto l'infondatezza della tesi difensiva volta ad addossare a mancanze professionali dei liquidatori le carenze documentali ascritte al ricorrente.
4. I primi due motivi di ricorso sono, invece, fondati, in relazione alla prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. 4 4.1. Il primo argomento di censura è privo di pregio quanto alla denuncia di inconfigurabilità dell'elemento oggettivo del reato: si è già evidenziato che l'istruttoria dibattimentale descritta con chiarezza dai giudici d'appello - ha lasciato emergere un'indiscutibile situazione di caos contabile, dalla quale il curatore non è riuscito a trarre certezze sulla dimensione economica e patrimoniale della fallita, come da lui stesso ammesso nell'esame dibattimentale. Questi ha dichiarato che il ricorrente aveva consegnato soltanto alcune fatture attive e passive riferite all'anno 2013 ed una serie di estratti conto bancari, documenti del tutto insufficienti a fornire una corretta ricostruzione della movimentazione degli affari della società ed a consentire il recupero degli eventuali crediti.
4.2. L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, invece, sconta, nel suo accertamento motivato in sentenza, una serie di lacune che devono essere colmate, soprattutto alla luce dell'assoluzione del ricorrente dalla contestazione del secondo capo di imputazione avente ad oggetto la condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva. Anzitutto, la sentenza impugnata ha ispirato la propria lettura della fattispecie concreta ad un principio di diritto, condiviso dal Collegio, secondo cui l'integrazione del reato di bancarotta fraudolenta documentale di cui alla seconda ipotesi dell'art. 216, comma primo n. 2, L. fall. richiede il dolo generico, ossia la consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità renderà o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, in quanto la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari "connota la condotta e non la volontà dell'agente, sicché è da escludere che essa configuri il dolo specifico (Sez. 5, n. 21872 del 25/3/2010, Laudiero, Rv. 247444; Sez. 5, n. 15743 del 18/1/2023, Gualandri, Rv. 284677). Tuttavia, nel caso di specie, la sentenza impugnata sembra descrivere una situazione di omesso deposito parziale delle scritture contabili, cui si affiancano tratti di confusa e irregolare tenuta, inidonea a consentire di ricostruire con chiarezza il patrimonio sociale o la vita economica della società. Se così fosse e tale passaggio deve essere meglio chiarito dalla Corte d'Appello - andrebbe applicato, altresì, il principio secondo cui le ipotesi di reato previste dalla prima parte dell'art. 216, comma 1, n. 2, I. fall. si caratterizzano per il dolo specifico richiesto dal legislatore, a differenza delle ipotesi di tenuta irregolare ai sensi della seconda parte della medesima disposizione (cfr., per tutte, Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838). Ad ogni modo, l'assoluzione per insussistenza del fatto dal reato di bancarotta fraudolenta distrattiva impone una verifica più accurata della sussistenza dell'elemento soggettivo doloso del reato di bancarotta fraudolentaparallelamente contestato - - documentale, poiché viene a mancare la base finalistica di tale condotta, costituita dalla 5 eas volontà di occultare le distrazioni di beni o attività (nel caso di specie, si trattava di crediti e beni strumentali). Come è stato già acutamente osservato, infatti, in caso di assoluzione dalla concorrente imputazione di bancarotta fraudolenta patrimoniale, vi è necessità di una motivazione particolarmente rigorosa sull'elemento soggettivo dell'addebito residuo, la cui prova non può più giovarsi della presunzione per la quale l'irregolare tenuta delle scritture contabili è, di regola, funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Sez. 5, n. 26613 del 22/2/2019, Amidani, Rv. 276910). Tale argomentazione più rigorosa si rivela essenziale quando, come nel caso della motivazione della decisione impugnata, si fa contraddittoriamente riferimento, in alcuni punti cruciali, al collegamento tra le condotte oggettive dei due reati, al fine di ricostruire la prova del dolo del reato di bancarotta fraudolenta documentale (cfr. le pagine 9 e 10 della sentenza impugnata, in particolare). Infatti, mancando la prova dell'elemento doloso, potrebbe ritenersi configurabile soltanto la fattispecie di bancarotta semplice documentale invocata dal ricorrente poiché è illegittimo far derivare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, considerato che è necessario chiarire la ragione e gli elementi sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza por mente alle conseguenze di tale condotta, considerato che, in quest'ultimo caso, si integra l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217, comma secondo, L.F. (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 172 del 7/6/2006, dep. 2007, Vianello, Rv. 236032; Sez. 5, n. 26613 del 22/2/2019, Amidani, Rv. 276910). La Corte d'Appello di Genova non ha risposto adeguatamente ai motivi d'impugnazione riferiti proprio alla possibilità di configurare dal punto di vista soggettivo il meno grave reato di bancarotta semplice documentale, limitandosi illegittimamente ad abbinare il delitto doloso allo stato caotico delle scritture e rafforzando tale conclusione solo con contraddittori riferimenti al delitto distrattivo in relazione al quale ha assolto l'imputato. Pertanto, alla luce delle osservazioni critiche complessivamente svolte, che denotano carenze logico-argomentative del provvedimento di secondo grado non risolvibili mediante una lettura coerenziatrice delle ragioni del giudice d'appello, deve essere disposto l'annullamento della sentenza impugnata, limitatamente alla verifica della sussistenza del dolo del reato di bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra Sezione della Corte d'Appello di Genova, che si atterrà, nel decidere, ai principi di diritto enunciati nella decisione rescindente. 6 eleg 4.3. Rimane assorbito il sesto motivo di ricorso, relativo al vizio di motivazione con riguardo alla misura delle pene accessorie.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova. Così deciso il 5 novembre 2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Rossella Catena Matilde Brancaccio Really Cus DEPOSITATO IN CANCELLERIA M ADI CAS 21 GEN 2025 E R Occi P U S IL CANCELLIERE ESPERTO Sabrina Belmonte 7