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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 01/04/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1700/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, CP_1 etc. ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
GENUA ANTONIO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gianmarco Pisapia Cioffi, giusta procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 06/12/2023 chiedeva che il Parte_1 giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “a. dichiarare che esso ricorrente è affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare una invalidità pari o superiore all'ottanta per cento;
b. condannare l' di conseguenza, in persona del suo legale rappresentante CP_1
p.t., a pagare al ricorrente la pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo a quello del compimento dell'età pensionabile o, in subordine, dalla data del perfezionamento del requisito dell'invalidità, con interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991,
n. 412”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto la CTU medico legale (dott. ), all'odierna udienza la Persona_1 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
28.2.2025, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:”
“Broncopneumopatia cronica ostruttiva con formazioni nodulari bilaterali > 6 mm al lobo superiore destro e linfoadenopatie paratracheali omolaterali in tabagista. Epato-splenomegalia con pattern epatico di tipo cirrotico in alcolista.
Microlitiasi della colecisti. Artrosi polidistrettuale più accentuata al rachide ed alle ginocchia bilateralmente. Sindrome ansioso-depressiva. Ipertensione arteriosa. Varici agli arti inferiori. Ernia ombelicale delle dimensioni di un mandarino. Ipertrofia prostatica.”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in che parte ricorrente debba considerarsi invalido con diritto ad usufruire del requisito ridotto per la pensione di vecchiaia (ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n° 503), con decorrere dal 25/11/2023.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_1 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio richiesto).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario legittimante la richiesta del ricorrente della pensione anticipata.
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'accoglimento della domanda.
Pag. 2 di 3 Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come CP_1 da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti dell' , così Pt_1 Controparte_2 provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente è invalido con diritto ad usufruire del requisito ridotto per la pensione di vecchiaia (ai sensi del D. Lgs.
30 dicembre 1992 n° 503), con decorrenza dal 25/11/2023;
2) Condanna l' a pagare quanto dovuto, con interessi e rivalutazione CP_1 monetaria;
3) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
4) pone le spese relative alla CTU a carico dell' , spese liquidate in euro CP_1
250,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
[...]
. Per_1
Si Comunichi
Vallo della Lucania, così deciso il 01/04/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Mario Miele, all'udienza del 01/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 1700/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, CP_1 etc. ” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
GENUA ANTONIO giusto mandato in atti;
ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Gianmarco Pisapia Cioffi, giusta procura in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.1 Con ricorso depositato il 06/12/2023 chiedeva che il Parte_1 giudicante verificasse le condizioni sanitarie legittimanti la pretesa di esso istante al fine di: “a. dichiarare che esso ricorrente è affetto da infermità o difetti fisici tali da determinare una invalidità pari o superiore all'ottanta per cento;
b. condannare l' di conseguenza, in persona del suo legale rappresentante CP_1
p.t., a pagare al ricorrente la pensione di vecchiaia con decorrenza dal mese successivo a quello del compimento dell'età pensionabile o, in subordine, dalla data del perfezionamento del requisito dell'invalidità, con interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 16, comma 6, legge 30 dicembre 1991,
n. 412”.
Il tutto con vittoria di spese e competenze. Instaurato il contradditorio, si costituiva l' , il quale contrastava il ricorso, CP_1 chiedendo fosse dichiarato inammissibile e improcedibile, e comunque nel merito rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto.
Disposto la CTU medico legale (dott. ), all'odierna udienza la Persona_1 causa è stata decisa con motivazione e dispositivo contestuali.
2.1 Nella fattispecie il c.t.u. ha riferito, con l'elaborato depositato in data
28.2.2025, che parte ricorrente è affetto dalle seguenti patologie:”
“Broncopneumopatia cronica ostruttiva con formazioni nodulari bilaterali > 6 mm al lobo superiore destro e linfoadenopatie paratracheali omolaterali in tabagista. Epato-splenomegalia con pattern epatico di tipo cirrotico in alcolista.
Microlitiasi della colecisti. Artrosi polidistrettuale più accentuata al rachide ed alle ginocchia bilateralmente. Sindrome ansioso-depressiva. Ipertensione arteriosa. Varici agli arti inferiori. Ernia ombelicale delle dimensioni di un mandarino. Ipertrofia prostatica.”.
Il CTU ha aggiunto che tale quadro patologico determina in che parte ricorrente debba considerarsi invalido con diritto ad usufruire del requisito ridotto per la pensione di vecchiaia (ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 1992 n° 503), con decorrere dal 25/11/2023.
Orbene, la domanda merita dunque accoglimento (per quanto di ragione) alla stregua delle valutazioni rese dal dott. , a cui si ritiene di fare Per_1 affidamento in quanto traggono origine da una ponderata e spiegata valutazione degli elementi sopravvenuti ed appaiono corretti sotto il profilo logico- conseguenziale (anche con riferimento all'epoca di insorgenza della compromissione rilevante ai fini del beneficio richiesto).
In definitiva, si impone la declaratoria della sussistenza (dall'epoca indicata dal
CTU) del requisito sanitario legittimante la richiesta del ricorrente della pensione anticipata.
D'altro canto le parti non hanno sollevato specifiche contestazioni in merito a detti chiarimenti.
3.1 Sussistono le condizioni per la compensazione integrale delle spese di lite (con riferimento ad entrambe le fasi), stante il raggiungimento sopravvenuto delle condizioni sanitarie legittimanti l'accoglimento della domanda.
Pag. 2 di 3 Le spese relative alla CTU espletata nella presente fase vanno poste invece a carico dell' (in quanto parte maggiormente soccombente) e vanno liquidate come CP_1 da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...] nei confronti dell' , così Pt_1 Controparte_2 provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara che il ricorrente è invalido con diritto ad usufruire del requisito ridotto per la pensione di vecchiaia (ai sensi del D. Lgs.
30 dicembre 1992 n° 503), con decorrenza dal 25/11/2023;
2) Condanna l' a pagare quanto dovuto, con interessi e rivalutazione CP_1 monetaria;
3) compensa le spese processuali con riferimento ad entrambe le fasi;
4) pone le spese relative alla CTU a carico dell' , spese liquidate in euro CP_1
250,00= per onorari, oltre eventuali accessori di legge, in favore del dott.
[...]
. Per_1
Si Comunichi
Vallo della Lucania, così deciso il 01/04/2025
Il giudice
Dott. Mario Miele
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