Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 22/04/2026, n. 7187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7187 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07187/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00422/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 422 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Sterimed - S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Micaela Grandi, Andrea Zanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Piemonte, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Lombardia, Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Liguria, Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Marche, Regione Lazio, Regione Abruzzo, Regione Molise, Regione Campania, Regione Puglia, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Siciliana, Regione Siciliana – Assessorato Alla Salute, Regione Autonoma della Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, non costituiti in giudizio;
Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Peretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Tecnomedical - S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- Del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando la quota di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle imprese fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni (doc. 1);
- Del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251, con il quale sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 2);
- Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 181 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 (doc. 3);
- Della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29/07/2019 (doc. 4);
Nonché, per quanto occorrer possa,
- Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 19/02/2016 (prot. n. 0001341-P-19/2/2016 del Ministero della Salute) (doc. 5);
- Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/04/2016 (prot. n. 0003251-P-21/4/2016 del Ministero della Salute) (doc. 6);
- Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 8/2/2019 (prot. n. 0002051-P-08/02/2019 del Ministero della Salute) (doc. 7);
- Della circolare del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 0005496-P-26/02/2020 (n. 0007435 del 17/3/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze) (doc. 8 e 9);
- Dell'Accordo sancito tra lo Stato e le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 182 del 7/11/2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici nella misura del 4,4 % del fabbisogno sanitario regionale standard, e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per l'anno 2019 (doc. 10);
- Dell'Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14/9/2022 (doc. 13);
- Dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 28/9/2022 (non nota);
nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, eventualmente, previa rimessione
- alla Corte Costituzionale o alla Corte di Giustizia dell'Unione europea, in ordine alla compatibilità delle disposizioni sopra citate con la normativa, di seguito meglio precisata, rispettivamente costituzionale ed europea.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Sterimed - S.r.l. il 17/2/2023:
per l’annullamento:
- Della Determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità (Ufficio Supporto, affari generali e legali) della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13/12/2022, unitamente all'Allegato A;
Nonché per quanto occorrere possa
- Delle seguenti deliberazioni, non conosciute, dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali:
- Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1493 del 22/08/2019, dell'ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA;
- Della Deliberazione del Direttore Generale n. 2110 del 14/11/2022, dell'ASL 01 AVEZZANO SULMONA L'AQUILA;
- Della Deliberazione del Direttore Generale n. 373 del 13/08/2019dell'ASL 02 LANCIANO ST CHIETI;
- Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1601 del 14/11/2022 dell'ASL 02 LANCIANO ST CHIETI;
- Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1043 del 22/08/2019, dell'ASL 03 PESCARA;
- Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1708 del 14/11/2022 dell'ASL 03 PESCARA;
- Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1513 del 22/08/2019 dell'ASL 04 TERAMO;
- Della Deliberazione del Direttore Generale n. 1994 del 14/11/2022 dell'ASL 04 TERAMO;
- Della relazione non cognita rimessa con nota prot. n. RA/0525691/22 del 12.12.2022 dal Servizio Programmazione economico-finanziaria e finanziamento del SSR del Dipartimento Sanità della Regione Abruzzo, portante la “compiuta, complessa attività istruttoria finalizzata alla verifica della coerenza del fatturato complessivo indicato nelle deliberazioni aziendali con quanto contabilizzato nella voce <<BA0210 – Dispositivi medici>> del modello CE consolidato regionale (999) dell'anno di riferimento, in ossequio al combinato disposto dagli art.3 comma 3 e art.4 D.M. 6 ottobre 2022”;
- nonché di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province e dell’Asl 1 Avezzano Sulmona L'Aquila;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 gennaio 2026 il dott. Pierangelo Sorrentino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
1. – Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato il 29 dicembre 2022, la società ricorrente, impresa fornitrice di dispositivi medici in favore del Servizio Sanitario Nazionale, ha impugnato il decreto del 6 luglio 2022 (pubblicato sulla GURI n. 216 del 15.09.2022) del Ministro della Salute adottato di concerto con il MEF, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e il decreto del 6 ottobre 2022 del Ministro della Salute (pubblicato sulla GURI n. 251 del 26.10.2022), recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, nonché l’Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 7.11.2019, atto rep. n. 181/CSR, con cui sono stati definiti i tetti di spesa regionali nella misura del 4,4% per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, unitamente agli ulteriori atti indicati in epigrafe.
In data 09.01.2023 la controinteressata Tecnomedical - S.r.l. ha notificato atto di opposizione ex art. 10 del DPR n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse decisa in sede giurisdizionale e con atto depositato in data 11.01.2023 parte ricorrente ha provveduto alla trasposizione.
La ricorrente ha dedotto che, mediante tali atti, dopo anni di inerzia, è stata data applicazione al meccanismo di ripiano (c.d. payback) previsto dall’art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, convertito dalla legge n. 125 del 2015. Secondo quanto stabilito nel procedimento delineato con l’introduzione del comma 9 bis del citato art. 9 ter del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, specificamente rivolto a disciplinare le procedure di ripiano per le annualità dal 2015 al 2018, le regioni e le province autonome che hanno registrato uno scostamento dai tetti di spesa per l’acquisto di dispositivi medici hanno adottato i provvedimenti di attribuzione degli oneri di ripiano a carico delle aziende fornitrici, chiedendo il pagamento delle relative somme.
Secondo l’esponente il “payback dispositivi medici” sarebbe contrastante con principi costituzionali nazionali ed eurounitari.
2. – Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 2 febbraio 2023 e depositato il successivo 17 febbraio, la ricorrente ha poi impugnato la determinazione del Direttore del Dipartimento Sanità (Ufficio Supporto, affari generali e legali) della Regione Abruzzo n. DPF/121 del 13/12/2022, unitamente all’Allegato A, con la quale la Regione ha approvato l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 9 ter, comma 9 bis, del d.l. n. 78 del 2015, come convertito, individuando nei relativi allegati gli importi dovuti.
3. – Si sono costituite in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia delle Finanze, e l’A.S.L. 1 Avezzano Sulmona L’Aquila.
4. – Con ordinanza presidenziale n. 3675 del 13.06.2023 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio con autorizzazione alla notifica mediante pubblici proclami.
5. – Con memoria depositata il 17.12.2025 la ricorrente ha dichiarato di aver versato in favore della Regione Abruzzo la quota del 25% degli importi indicati nel provvedimento di ripiano precedentemente impugnato e di avere, pertanto, a mente dell’art. 7 del DL 30.06.2025, n. 95, convertito con legge 08.08.2025 n. 118 assolto i propri obblighi di pagamento previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
Ciò posto, la ricorrente ha quindi insistito nelle conclusioni già formulate nei precedenti atti depositati nel fascicolo processuale.
6. – All’udienza straordinaria del 23 gennaio 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
7. – Il Collegio non può che prendere atto di quanto dichiarato e documentato dalla ricorrente in ordine alla sua adesione al meccanismo di risoluzione delle controversie relative al c.d. payback previsto dall’art. 7, commi 1 e 1-bis d.l. 30 giugno 2025, n. 95, conv. con mod. con l. 8 agosto 2025, n. 118. Va osservato però che, in base al tenore letterale della legge, il meccanismo citato determinerebbe « la cessazione della materia del contendere » tuttavia, fermo restando il venir meno della controversia, dal punto di vista processuale ciò che si determina in effetti è l’improcedibilità della causa per sopravvenuta carenza di interesse, giacché il bene della vita conseguito (pagamento delle somme dovute in misura ridotta) è diverso da quello cui il ricorso era indirizzato (eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati) (cfr. in termini, TAR Lazio, sez. III quater, 7 gennaio 2026, n. 157).
8. – Sussistono i presupposti, atteso l’esito in rito e le specificità della controversia, per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC OI, Presidente
Pierangelo Sorrentino, Primo Referendario, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| Pierangelo Sorrentino | CC OI |
IL SEGRETARIO