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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/03/2025, n. 3164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3164 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a
nella causa iscritta al n. 22833/2024 R.G. controversie lavoro promossa
da
, rappresentato e difeso dall'avv. Chiara Colasurdo e Parte_1 dall'avv. Carlo Guglielmi per mandato allegato al ricorso,
- ricorrente-
contro
in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Innocenza Palmitessa giusta procura allegata alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: rapporto di lavoro subordinato e differenze retributive. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13 giugno 2024 il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio il SU , in Controparte_1 persona dell'amministratore e legale rappresentante pro-tempore, esponendo:
- di avere svolto attività lavorativa subordinata alle dipendenze del convenuto dall'1 febbraio 2017 all'1 giugno 2024, data di CP_1 efficacia delle dimissioni da lui rassegnate;
- di avere osservato un orario di lavoro a tempo pieno, articolato dalle 8:00 alle 17:00 dal lunedì al sabato, con pausa pranzo di un'ora; - di avere svolto mansioni di portiere dello stabile, di cui all'art. 5 del CCNL FEDERPROPRIETA'/UPPI/CONFAPPI, applicato al rapporto, che riguarda i “portieri che prestano la loro opera per la vigilanza, la pulizia, il giardinaggio e le altre mansioni accessorie degli stabili, senza alloggio”;
- di essere stato inquadrato nel livello A/2 della predetta contrattazione collettiva;
- di avere svolto ordinariamente la mansione prevista al punto 9 dell'allegato A al contratto di lavoro, che ricomprendeva tra i doveri del portiere quello di “controllare la situazione del giardino provvedendo alla manutenzione dello stesso, al taglio dell'erba, all'innaffiamento e a quanto altro necessario per mantenerlo in buono stato”;
- di avere svolto detta attività, in particolare, con riferimento a un'area verde condominiale di rilevante estensione, pari a 10.500 mq, trattandosi di un SU MI composto da 8 palazzine, di cui 4 palazzine che contano ciascuna tre scale e per ciascuna 63/64 appartamenti e 4 palazzine (denominate torri) ciascuna composta da una scala unica con 24 interni;
- di avere percepito, sia pure in misura inferiore al dovuto, l'indennità di “pulizia e innaffiamento spazi a verde” sin dal l'inizio del rapporto di lavoro, nella misura di € 151,20 sino al dicembre 2021 e di € 156 dal gennaio 2022, stante l'aumento previsto dal CCNL applicato;
- di non avere percepito il t.f.r.
Alla stregua di queste premesse, il ricorrente ha chiesto la condanna del resistente al pagamento in proprio favore della somma di euro € 33.163,84 per l'indennità supplementare relativa alla pulizia e all'innaffiamento dell'area a verde prevista dal CCNL applicato al rapporto per le aeree a verde SUiori a 100 mq, non correttamente applicata e corrisposta, nonché della somma di € 9.848,62 a titolo di TFR, oltre accessori di legge e con il favore delle spese di lite. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il SU MI resistente, contestando, nel merito, la fondatezza delle domande e chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti e con c.t.u. contabile. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti negli atti introduttivi e nelle note sostitutive di udienza la controversia è stata decisa.
2. Così ricostruito l'iter processuale, occorre svolgere qualche precisazione di inquadramento preliminare. Anzitutto, non sussiste contestazione tra le parti sull'effettività del rapporto di lavoro subordinato in tutto il periodo controverso, né sullo svolgimento delle mansioni di portiere da parte del ricorrente e
2 sull'inquadramento nel livello A2 del CCNL FEDERPROPRIETA'/UPPI/CONFAPPI, applicato al rapporto per espressa previsione del contratto individuale di lavoro (cfr. doc. n. 2 del ricorso). Parimenti, non sussistono contestazioni sulla circostanza che il ricorrente abbia svolto le mansioni di manutenzione del giardino condominiale, di taglio dell'erba e di innaffiamento, peraltro espressamente previste al punto n. 9 dell'allegato A del contratto di lavoro. Ne consegue che i crediti da lavoro in favore del ricorrente vadano liquidati in forza delle previsioni della contrattazione collettiva applicata al rapporto, dovendosi così valutare, per quanto oggetto di controversia, se i compensi spettanti a titolo di indennità di pulizia e innaffiamento delle aree verdi – percepiti mensilmente dal ricorrente in busta paga –, siano stati erogati o meno alla luce delle previsioni negoziali dettate dalle parti sociali e, in caso, contrario se sussistano differenze sul trattamento economico percepito dal lavoratore. Ancora, la produzione documentale offerta dal resistente dimostra il sopravvenuto pagamento del t.f.r., effettuato con bonifico dell'11 luglio 2024 in base alla liquidazione contenuta nella busta paga di giugno 2024, per un importo lordo di € 6.338,70 (cfr. doc. n. 16 ter della memoria di costituzione). Posto che la relativa circostanza non è stata contestata dal lavoratore ricorrente, nemmeno in ordine alla quantificazione del credito o alla trattenuta dell'indennità di mancato preavviso, residua tuttavia res litigiosa sul punto in merito all'incremento del t.f.r. in ragione dell'incidenza delle differenze retributive rivendicate, che in quanto spettanti in via ordinaria si riverberebbero sulla base di calcolo dell'emolumento, secondo la previsione generale dell'art. 2120 c.c. Infine, con riferimento alle dimensioni del giardino condominiale, la relazione tecnica prodotta in giudizio dal resistente attesta, in assenza di elementi di segno contrario e, per la verità, anche di effettive contestazioni da parte del ricorrente, che il totale di area verde nello stabile di
[...]
è pari a 10.400 mq. (cfr. doc. n. 15 della memoria di Controparte_1 costituzione), sulla cui base questo decidente ha formulato il quesito al c.t.u. contabile.
3. Venendo al merito, parte resistente ha svolto una duplice contestazione in ordine alle pretese attoree, specificamente sotto il profilo delle modalità dei servizi svolti dal ricorrente, in base alle quali gli emolumenti richiesti non sarebbero dovuti e, in ogni caso, non nella misura azionata nell'atto introduttivo del giudizio. Sotto un primo profilo, il ha dedotto la sottovalutazione da CP_1 parte del ricorrente della presenza di un impianto di irrigazione, all'uopo argomentando che “l'esistenza di un mezzo meccanico predisposto per l'innaffiamento fornisce un valido ed efficace supporto al portiere in termini
3 di tempo e dispendio di energie” … “Tanto che la normativa in materia, in tema di indennità supplementari dovute ai portieri riconosce una riduzione del 50% dei relativi importi nell'ipotesi di innaffiamento con mezzi elettrici o meccanici”. Più precisamente, in memoria di costituzione è stato così dedotto:
“Infatti il CCNL FEDERPROPRIETA'/UPPI/CONFAPPI per Dipendenti da Proprietà di Fabbricati del 10.06.2008, poi rinnovato ed aggiornato, nel marzo del 2013 e nel marzo del 2022, con gli aumenti retributivi e la rimodulazione degli importi delle indennità supplementari, nella Tabella B - PORTIERI CON PROFILI PROFESSIONALE A2/A3 (compreso il servizio di pulizia) alla voce “per pulizia ed innaffiamento spazi a verde per SUfici SUiori a mq 100, ogni 50 mq o frazione SUiore a 25 mq” ricollega la nota esplicativa “Per innaffiamento con mezzi elettrici o meccanici gli importi sono ridotti del 50 %”.”. Le allegazioni difensive del resistente non possono essere condivise. Contrariamente a quanto ritenuto in memoria, invero, soltanto nel C.C.N.L. del 2008, prodotto dal resistente, alla nota n. 2 della tabella A dell'art. 54 era previsto per i portieri inquadrati nel profilo A2, come il ricorrente, una riduzione del 50% del compenso per l'irrigazione con mezzi elettrici o meccanici (cfr. doc. n. 9 della memoria). Tuttavia, quello indicato nel contratto di lavoro e prodotto dal ricorrente
(allegato n. 5) e dallo stesso resistente (allegato n. 10), stipulato nel 2013, non reca più questa diminuzione;
precisamente, la riduzione era prevista nel contratto collettivo del 2008, ma non è stata ribadita in quello del 2013, applicato ratione temporis, con cui all'art. 58 le parti sociali hanno elaborato nuove tabelle retributive, qualificate come parte integrante dell'accordo collettivo, nelle quali è stata eliminata la clausola contenuta nella precedente fonte collettiva, con la conseguenza che dall'entrata in vigore della nuova disposizione negoziale l'emolumento vada liquidato sempre per intero e non vada più decurtato in ragione dell'impiego di mezzi meccanici da parte del portiere addetto alle attività di innaffiamento e di irrigazione dei giardini condominiali. Anche l'art. 61 del nuovo CCNL stipulato nel 2022 non prevede più la diminuzione in questione (cfr. doc. n. 11 della memoria di costituzione), sicché in definitiva nell'arco temporale controverso, in forza delle previsioni della contrattazione collettiva applicata al rapporto e, di conseguenza, della fonte eteronoma integrativa delle previsioni dell'accordo individuale, l'indennità di irrigazione delle aree verdi va liquidata esclusivamente in base ai criteri stabiliti nelle due norme contrattuali sopra richiamate, senza che sia ammissibile l'invocata riduzione per l'utilizzo di mezzi meccanici o elettrici da parte del portiere.
Non può essere, pertanto, condivisa la deduzione formulata dal resistente nelle note autorizzate secondo cui “il fatto che la medesima postilla
4 non sia stata materialmente riportata nei successivi CCNL Federproprietà
Dipendenti-Proprietari-Fabbricati del 2013 e del 2022 (v doc. 10 e 11) non ne esclude a priori la applicazione o viceversa non esclude la prova delle effettive mansioni come e se svolte”. E infatti, sulla base del criterio ermeneutico di successione delle fonti contrattuali può trarsi la sicura conclusione che avendo le parti sociali stabilito di eliminare nelle nuove tornate contrattuali una previsione che consentiva la riduzione dei compensi per un'attività lavorativa specifica la loro intenzione inequivoca fosse proprio quella di non consentire più alcuna decurtazione dei compensi per il solo fatto che fossero utilizzati mezzi meccanici o elettrici.
4. Sotto diversa angolazione, il resistente ha dedotto di essersi avvalso nel periodo indicato dal ricorrente di due portieri, giacché al momento dell'assunzione del Bove era già presente in loco altro portiere, tale sig.
, che ha svolto le medesime mansioni, con inquadramento nel Persona_1 profilo A9 (portiere con alloggio) fino al 31 dicembre 2021, data del pensionamento. Inoltre, in data 22 novembre 2021 è stato assunto un terzo portiere, il sig. con le medesime mansioni e il medesimo inquadramento Persona_2 del ricorrente (profilo A2) proprio “al fine di supportare gli altri n.2 dipendenti”, come espressamente riportato nel relativo contratto di assunzione. Di conseguenza, “il lavoro nel complesso e l'area a verde CP_2 che ivi esiste, veniva organizzato tra i portieri che necessariamente, nelle stesse ore di lavoro, hanno svolto le relative mansioni di pulizia ed innaffiamento non su tutta l'area, ma in percentuale. Almeno al 50% o alternandosi, il che non muta la prospettiva”. Sulla base di questa prospettazione, pertanto, il resistente ha dedotto che i compensi richiesti dal ricorrente dovrebbero essere – e indipendentemente dalla prima causale sopra indicata – nuovamente dimidiati. La tesi sostenuta in memoria di costituzione non può essere condivisa, giacché in base al principio generale di relatività degli effetti del contratto, consacrato nell'art. 1372 c.c., le previsioni negoziali intercorse con un terzo soggetto non possono modificare gli obblighi gravanti sulle parti del presente giudizio, trattandosi di res inter alios acta. Posto, pertanto, che non assume rilevanza la circostanza che il SUMI abbia assunto un altro portiere, per ipotesi incaricandolo di curare la stessa area del ricorrente - perché si tratta un contratto di lavoro che non può incidere unilateralmente sugli accordi individuali pattuiti con il ricorrente -, sarebbe stato necessario dimostrare che fossero stati rimodulati gli accordi individuali pattuiti, quanto meno in fase di esecuzione delle obbligazioni negoziali, e che fosse, quindi, stata concordata una ripartizione di zone, circostanza soltanto accennata in memoria di costituzione ma non oggetto di richiesta di prova testimoniale e, quindi, non dimostrata in giudizio.
5 In assenza di ciò, il ricorrente ha assunto l'obbligazione contrattuale di curare l'innaffiamento e l'irrigazione dell'intero giardino condominiale, risultando irrilevante che alla stessa attività provvedesse per ipotesi anche l'altro portiere, che ha assunto una sua autonoma obbligazione contrattuale nei confronti del MI, anche perché il diritto all'indennità non è legato nella norma contrattuale a una specifica dimensione oraria della prestazione, scattando per ipotesi soltanto in base al SUamento di un determinato tetto orario, ma è, piuttosto, correlato all'attività in sé, in funzione e in proporzione esclusivamente alla porzione di terreno assegnata alla cura del portiere. A nulla rileva, pertanto, che questi vi sia addetto ogni giorno o soltanto nei tempi che gli residuano dagli altri compiti a lui assegnati, purché si tratti di attività pattuita contrattualmente e svolta in via continuativa, come pacificamente nel caso di specie.
5. Di conseguenza, sulla base del periodo del rapporto non contestato, del livello di inquadramento A2 e del CCNL FEDERPROPRIETÀ/UPPI/CONFAPPI va quantificata l'indennità “per pulizia ed annaffiamento spazi a verde per SUfici SUiori a mq 100, ogni 50 mq. o frazione SUiore a mq. 25”, nelle modalità previste dalle norme contrattuali sopra richiamate, calcolando anche l'ammontare del t.f.r. spettante per l'incidenza di questo compenso erogato in via continuativa. Al fine di quantificare esattamente il credito spettante al lavoratore il
Tribunale ha nominato c.t.u. contabile, il quale alla luce degli importi percepiti dal lavoratore per il titolo controverso, per come risultanti dalle buste paga, e quelli spettanti per effetto della corretta applicazione delle norme contrattuali, nei termini sopra precisati, ha quantificato un credito per indennità inaffiamento e manutenzione area verde in misura pari a € 32.720,48 e un credito da maggiorazione sul t.f.r. erogato dal datore di lavoro in misura pari a
€ 2.494,52, per un importo complessivo di € 35.215,00 (cfr. relazione di consulenza, in atti. Le considerazioni rassegnate dal CTU sono corrette e condivisibili, poiché basate su un metodo di indagine scevro da vizi logico-giuridici e condotto alla luce della documentazione acquisita al giudizio e delle considerazioni sopra svolte sulla corretta applicazione delle fonti negoziali (cfr. relazione di consulenza, che si condivide e si richiama integralmente in questa sede).
6. Alla stregua delle SUiori considerazioni, i crediti retributivi del lavoratore, per i titoli sopra meglio specificati, ammontano all'importo complessivo di € 35.215,00, al cui pagamento va condannata la parte datoriale, oltre interessi al tasso legale sul capitale via via rivalutato annualmente (cfr., per tutte, Cass., S.U., 29 gennaio 2001, n. 38), secondo la previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., dalla scadenza delle rate di credito sino all'effettivo soddisfo.
6 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. n. 147/2022 e degli importi medi dello scaglione di valore della causa riferito all'importo riconosciuto al lavoratore. L'importo delle stesse va, inoltre, aumentato nella misura del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1 bis, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, in quanto l'atto introduttivo del giudizio è stato redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, consentendo la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati. Vanno poste a carico di parte resistente, soccombente, anche le spese di c.t.u. contabile, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna il SU MI , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore di
[...]
, per i titoli di cui in parte motiva, l'importo complessivo di € Pt_1
35.215,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle rate di credito al saldo, come per legge. Condanna il SU MI di a rifondere al Controparte_1 ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi € 10.182,70, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge. Pone a carico del resistente le spese di c.t.u. contabile, già CP_1 liquidate. Roma, 17 marzo 2025. Il giudice Cesare Russo
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