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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/06/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dr. Ennio RICCI Presidente dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice relatore dr.ssa Serena BERRUTI Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2058 R.G. dell'anno 2024, riservata in decisione all'udienza del 5 maggio 2025, e vertente
TRA
(cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Daria Russo Parte_1 CodiceFiscale_1
de Luca, giusta procura allegata al ricorso;
ricorrente
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Parte_2 C.F._2
Frezza, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
resistente
Con l'intervento del P.M.
- interventore ex lege -
OGGETTO : cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: Le parti hanno concluso all'udienza del 5 maggio 2025 come da verbale in atti in cui il ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza parziale sullo status. Il P.M. ha concluso in data 14 maggio
2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 ha chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio celebrato in Marano di Napoli, in data 18.9.1982, con dal quale sono Parte_2
nati i figli, oggi maggiorenni, (nato il [...]), (nato il [...]) nonché Per_1 Per_2
(nato il [...] prematuramente deceduto) Per_3
Il ricorrente ha dedotto che, venuta meno l'affectio coniugalis, era stato promosso giudizio per la separazione personale dei coniugi che veniva dichiarata dal Tribunale di Benevento con sentenza parziale n. 2433/2016; che con sentenza definitiva n. 2001/2018 il Tribunale di Benevento aveva accolto la domanda di addebito della separazione spiegata dalla resistente aveva Parte_2
assegnato alla Caiazzo il godimento della casa familiare, sita in contrada Maioli di San Nicola
Manfredi (BN), ed infine aveva posto a carico del un assegno di mantenimento di euro Pt_1
600,00 per ciascuno dei due figli maggiorenni, oltre il 50% delle spese straordinarie, un ulteriore assegno di € 1500,00 mensili per il mantenimento della moglie, nonché il “contributo” di € 1800,00, da versare mensilmente alla moglie, “per le spese relative alla gestione della casa coniugale”. ha chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo Parte_1
sussistenti i presupposti di cui alla legge 898\1970.
In merito alle condizioni economiche della separazione, il ha sostenuto che il denunciato Pt_1
stato di inferiorità patrimoniale di rappresentato nel giudizio di separazione, non Parte_2 corrisponde alla reale “situazione patrimoniale” della resistente, almeno all'attualità.
In merito è stato dedotto che è proprietaria, pro quota, di diversi immobili in Marano Parte_2
di Napoli, è amministratrice della società , avente capitale sociale di euro Controparte_1
730.000,00 e titolare di numerosi immobili, con rendite, in particolare della villa sita a San Nicola
Manfredi, assegnata alla Caiazzo, e di altri immobili ubicati nella città di Bologna. Pertanto, il ricorrente ha chiesto che nessun assegno divorzile sia liquidato in favore della resistente.
Il ricorrente ha altresì chiesto la revoca dell'assegnazione della casa coniugale alla Caiazzo e del relativo assegno per le spese di gestione di tale abitazione, fissato nell'importo di € 1.800,00 mensili, atteso che la coniuge dal 2018 occupa solo la dependance della villa e che i figli non coabitano più con la madre.
Nel ricorso ha, inoltre, chiesto revocarsi l'assegno fissato a suo carico per il Parte_1
mantenimento dei due figli e rispettivamente di 40 e 33 anni, i quali sono ormai Per_1 Per_2
economicamente autosufficienti.
Si è costituita la quale ha aderito alla domanda di divorzio, sussistendone i presupposti Parte_2
di legge, atteso non vi è stata alcuna riconciliazione tra le parti né, altrettanto, è stata ripresa alcuna
“convivenza” tra i coniugi.
2 La resistente ha contestato quanto dedotto dal ricorrente in merito alla propria condizione patrimoniale e ha proposto domanda di assegno divorzile per l'importo di € 1500,00 mensili. Ha, inoltre, chiesto di confermare l'assegnazione della ex casa coniugale in suo favore e dell'assegno mensile di € 1800,00 per le spese di gestione di tale immobile;
in subordine, in caso di revoca dell'assegnazione della “casa coniugale” e del collegato contributo economico di € 1.800,00 mensili, ha chiesto al Tribunale di riconoscerle un ulteriore importo di almeno € 1500,00 mensili, oltre all'assegno divorzile, a carico del al fine di permetterle di locare altro immobile dove Pt_1 dimorare e vivere in modo “degno e decoroso”. .
All'udienza del 5 maggio 2025 dinanzi al Giudice delegato sono comparse le parti e i loro difensori.
Fallito il tentativo di conciliazione, le parti si sono riportate alle rispettive richieste e la difesa del ricorrente ha chiesto emettersi sentenza non definitiva sullo status coniugalis.
Con ordinanza del 8 maggio 2025, ai sensi dell'art. 473 bis 22 comma 3 c.p.c., sono stati adottati i provvedimenti temporanei ed urgenti con i quali sono state confermate le condizioni della separazione personale dei coniugi in punto di assegno di mantenimento dovuto ex art. 156 c.c. da
[...]
in favore di è stata revocata l'assegnazione della casa familiare sita in Parte_1 Parte_2
San Nicola Manfredi (BN) in favore di e il correlativo assegno mensile di € 1800,00 Parte_2 dovuto da “per le spese relative alla gestione della casa coniugale”; è stato Parte_1
revocato l'assegno di mantenimento mensile di € 600,00 dovuto da in favore di Parte_1 ciascuno dei due figli maggiorenni e l'obbligo a carico di entrambi i genitori di contribuire alle loro spese straordinarie.
Il G.D, quindi, preso atto che entrambe le parti hanno dichiarato all'udienza di non volersi riconciliare, si è riservato di riferire al Collegio per la pronuncia sullo status coniugalis.
L'emissione della sentenza sullo status, in materia di separazione o di divorzio, costituisce dovere di legge, in presenza dei presupposti previsti dall'ordinamento (art. 473 bis 22 ultimo comma c.p.c.), e non è sottoposta neppure alla proposizione di conformi conclusioni delle parti (così, da ult., Cass. civ., Sez. VI-1, 31.8.2017, ord. n. 20666).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta, sussistendo le condizioni previste dagli art. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898.
Ed infatti, dalla documentazione in atti emerge che con sentenza n. 2433/2016 il Tribunale di
Benevento ha pronunciato la separazione personale dei coniugi all'esito del giudizio n. 1997/2013.
La separazione, protrattasi ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Benevento nel giudizio di separazione per un tempo superiore ad un anno (art. 3 n. 2 lett.
b, secondo capoverso, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55), non è stata mai più ripristinata in assenza di contestazioni da parte dei medesimi coniugi. Di qui la
3 sussistenza della causa tipica prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) citato, e l'impossibilità di ricostituire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Si rimette alla sentenza definitiva la pronuncia sulle spese processuali.
La causa va rimessa sul ruolo con separata ordinanza del G.D. per il prosieguo del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, non definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Marano di Napoli in data 18 settembre 1982, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Benevento (anno 1982,
Parte II-serie B- atto n. 109) tra (nato a [...] in data [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]) Parte_2
-ordina che la presente sentenza, quando sia passata in giudicato, sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Benevento per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396, in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.. spese al definitivo;
rimette la causa sul ruolo per il prosieguo del processo come da separata ordinanza del G.D.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 giugno 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Floriana Consolante.
Il Presidente
Dott. Ennio Ricci
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