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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 13/10/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 753/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 753/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Catania Parte_2 C.F._2
(CT), Via Martino Cilestri n. 25, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Drago che li rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso nel Controparte_1 P.IVA_1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv.to Gaetana Angela Marchese, domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Catania, sita in Piazza della
Repubblica n. 26, Catania.
pagina 1 di 3 APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza dell'1.10.2025 la causa veniva posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
e proponevano appello avverso la sentenza n. 1539/2022, pubblicata Parte_1 Parte_2 in data 25.3.2024, emessa dal Tribunale di Catania, e si costituivano in giudizio in data 6.3.2024.
L'appellato si costituiva in giudizio. CP_1
Alla prima udienza di trattazione del 24.9.2025 compariva soltanto l'appellato, sicché la causa veniva rinviata all'udienza dell'1.10.2025 ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c.
All'udienza dell'1.10.2025 l'appellante non compariva e la corte poneva la causa in decisione.
°°°
Osserva il collegio che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 348 c.p.c. Esso stabilisce che “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche
d'ufficio”.
Nel caso a mani, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione dell'appellante all'udienza del
24.9.2025 e pure alla successiva udienza dell'1.10.2025 (oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria).
Consegue che l'appello deve essere dichiarato improcedibile con sentenza, ai sensi dell'art. 348, comma 3, prima parte, c.p.c., non essendo stato nominato consigliere istruttore.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, senza oneri accessori atteso che l'appellato si è costituito con un legale interno.
Va inoltre applicato l'art. 13, co. 1 quater del DPR 115/02 a mente del quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da'
pagina 2 di 3 atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 753/24 R.G, così statuisce: dichiara improcedibile l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00, oltre spese generali.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante della somma prevista dall'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello,
l'8 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicola La Mantia Presidente
dott. Marcella Murana Consigliere
dott. Antonio Caruso Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 753/2024
PROMOSSA DA
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
(C.F. ), entrambi elettivamente domiciliati in Catania Parte_2 C.F._2
(CT), Via Martino Cilestri n. 25, presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Drago che li rappresenta e difende per procura in atti
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso nel Controparte_1 P.IVA_1 presente giudizio, giusta procura in atti, dall'Avv.to Gaetana Angela Marchese, domiciliato agli effetti del presente giudizio presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale INPS di Catania, sita in Piazza della
Repubblica n. 26, Catania.
pagina 1 di 3 APPELLATO
CONCLUSIONI
All'udienza dell'1.10.2025 la causa veniva posta in decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
e proponevano appello avverso la sentenza n. 1539/2022, pubblicata Parte_1 Parte_2 in data 25.3.2024, emessa dal Tribunale di Catania, e si costituivano in giudizio in data 6.3.2024.
L'appellato si costituiva in giudizio. CP_1
Alla prima udienza di trattazione del 24.9.2025 compariva soltanto l'appellato, sicché la causa veniva rinviata all'udienza dell'1.10.2025 ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c.
All'udienza dell'1.10.2025 l'appellante non compariva e la corte poneva la causa in decisione.
°°°
Osserva il collegio che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 348 c.p.c. Esso stabilisce che “Se l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, il collegio, con ordinanza non impugnabile, rinvia la causa ad una prossima udienza, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante. Se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche
d'ufficio”.
Nel caso a mani, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione dell'appellante all'udienza del
24.9.2025 e pure alla successiva udienza dell'1.10.2025 (oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria).
Consegue che l'appello deve essere dichiarato improcedibile con sentenza, ai sensi dell'art. 348, comma 3, prima parte, c.p.c., non essendo stato nominato consigliere istruttore.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, senza oneri accessori atteso che l'appellato si è costituito con un legale interno.
Va inoltre applicato l'art. 13, co. 1 quater del DPR 115/02 a mente del quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che
l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da'
pagina 2 di 3 atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Catania, prima sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 753/24 R.G, così statuisce: dichiara improcedibile l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 3.500,00, oltre spese generali.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento da parte dell'appellante della somma prevista dall'art. 13, co. 1 quater, D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello,
l'8 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. A. Caruso Dott. N. La Mantia
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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