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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIX, sentenza 09/02/2026, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1900/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6780/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259006548609000 TARI
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190244496707 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230023356274 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJVM01378 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1113/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento cartelle ed avviso
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 impugna la intimazione di pagamento di pagamento n. 097.2025.9006548609.000, notificata il 28.02.2025, di importo complessivo di Euro 13.139,09 portante quattro cartelle e un avviso di accertamento.
In questa sede impugna gli atti per un importo complessivo di euro 11.974,48 e relativi a:
1. Cartella n.
097.2019.0244496707.000 notificata il 15.02.2020 per omesso pagamento Tassa Smaltimento Rifiuti- TARI- interessi e sanzioni per l' anno 2012-2013-2014- 2015-2016-2017, di euro 4.291,75; 2. Cartella n.
097.2023.0023356274.000 notificata il 07.09.2023 per omesso pagamento Diritto Annuale Camera
Commercio- interessi e sanzioni per l' anno 2020-2021, di euro 137,07; 3. Avviso di accertamento n.
TJVM01378 notificato il 18.06.2013 per omesso pagamento IERPEF E ADDIZIONALI COMUNALE E
REGIONALI- interessi e sanzioni per l' anno 2007, per euro 7.545,66.
Solleva, la ricorrente, l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa eccependo : -la mancata regolare e necessaria notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito posto a fondamento della pretesa creditoria che l'Agenzia delle Entrate- Riscossione;
- l'intervenuta decadenza e prescrizione delle somme che si richiedono con l' impugnata intimazione di pagamento e con le sottese cartelle esattoriali ed avviso di addebito in quanto la pretesa tributaria che si vanta nei confronti della Sig.ra Ricorrente_1 afferisce a ipotetiche violazioni commesse negli anni 2007- 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2020-2021, quindi ben oltre il termine quinquennale stabilito per richiedere la riscossione;
-mancato invio dell'avviso bonario;
- omessa indicazione del tasso di interessi applicato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che in via preliminare chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 comma 6bis del D.lgs. 546/1992 come novellato dal
D. Lgs. n. 220/2023, in vigore in parte qua dal 04 gennaio 2024, giusta previsione dell'art. 4, comma 2, del richiamato D. Lg. n. 220/2023. Ribadisce altresì la inammissibilità del ricorso considerato che le cartelle sottese all'intimazione sono state tutte correttamente notificate come da documentazione allegata, né gli avvisi di accertamento risultano impugnati. Ne consegue che non avendo proposto alcun gravame avverso detti atti nel termine prescritto dalla legge, la ricorrente è definitivamente decaduta da ogni doglianza di sorta avverso il medesimo, oltre che avverso l'avviso di accertamento, le cartelle di pagamento ed ogni altro atto presupposto.
Rileva che l' Avviso di accertamento n. TJVM01378 è stato notificato il 18.06.2013 per omesso pagamento
IRPEF e addizionali - prescrizione decennale a seguito della notifica della cartella il termine di prescrizione
è stato interrotto dalla notifica in data 18/09/2017 dall'intimazione 09720179024832452000 e in data
23/10/2019 dal preavviso di fermo 09780201900059052000 e in data 28/02/2025 dall'intimazione
09720259006548609000 .
Sottolinea che in ogni caso, ai fini del corretto calcolo dei termini prescrizionali, va considerata anche la sospensione derivante della normativa emergenziale emanata per far fronte all'emergenza pandemica da
Covid 19, quando il Legislatore ha sospeso l'attività di riscossione, prorogando ex lege tutti i relativi termini di prescrizione e decadenza a far tempo 8 marzo 2020 (Decreto Cura Italia n. 18/2020) e sino al 31 agosto
2021 (D.L. n. 105 addì 23 luglio 2021)
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP II di Roma confermando la pretesa rilevando l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per violazione degli artt. 19 e 21 D.lgs. 546/1992, considerato che l'avviso di accertamento n. TJVM013782007/001 è stato correttamente notificato in data 18/06/2013, come da documentazione allegata, e non impugnato a suo tempo dall'istante. Per quanto attiene al gravame dell'Agenzia delle Entrate la stessa evidenzia che i crediti sono soggetti al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., cioè decennale e sono stati notificati interruttivi la prescrizione
All' odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di essere accolto.
Infatti l'intimazione di pagamento che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito (così da ultimo Cass. civ., Sez. 5, ord. n.
37259/2021, Rv. 663045-01). Non è dunque impugnabile, se non per vizi propri, un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato, con conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria in esso manifestata (ex plurimis, Cass. civ., sez. VI, n. 3005/2020; Id., n. 6420/2021; con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, v. tra le altre, Cass. n. 16641/2011
e Id. n. 8704/2013). Poiché l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la DP II di Roma, nel costituirsi – contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente – hanno documentato la rituale avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e dell'intimazione di pagamento sottese all'intimazione impugnata non è consentita l'impugnazione dei predetti atti unitamente all'intimazione di pagamento, neanche per eccepirne la prescrizione.
Alla ritualità della notifica delle cartella, come ampiamente documentato dall'AdER, consegue l'inoppugnabilità della sottesa pretesa tributaria che non si è mai prescritta perché, in ogni caso - come dedotto e allegato da parte resistente - la prescrizione è stata validamente interrotta dalla notifica in data
18/09/2017 dall'intimazione 09720179024832452000, in data 23/10/2019 dal preavviso di fermo
09780201900059052000 e in data 28/02/2025 dall'intimazione 09720259006548609000, dovendosi altresì aggiungere il periodo di “sospensione Covid-19” intercorrente ex lege tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio
2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 d.l. n 18/2020 cit.) e il 31 Agosto 2021.
Quanto agli interessi, gli stessi vengono calcolati secondo il tasso di interesse vigente di anno in anno ed è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo.
Il ricorrente non ha fornito elementi idonei a superare la valenza probatoria delle relate e delle attestazioni di notifica prodotte dai resistenti, limitandosi a contestazioni generiche.
Per tali motivi il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 1.400.00 oltra accessori di legge, per ciascuno dei convenuti costituiti. Roma li, 29.01.2026 Il Giudice Monocratico Gildo De Angelis
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 39, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:45 in composizione monocratica:
DE ANGELIS GILDO, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6780/2025 depositato il 21/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259006548609000 TARI
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2 elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G Grezar 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720190244496707 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720230023356274 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TJVM01378 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1113/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento cartelle ed avviso
Resistente/Appellato: rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 impugna la intimazione di pagamento di pagamento n. 097.2025.9006548609.000, notificata il 28.02.2025, di importo complessivo di Euro 13.139,09 portante quattro cartelle e un avviso di accertamento.
In questa sede impugna gli atti per un importo complessivo di euro 11.974,48 e relativi a:
1. Cartella n.
097.2019.0244496707.000 notificata il 15.02.2020 per omesso pagamento Tassa Smaltimento Rifiuti- TARI- interessi e sanzioni per l' anno 2012-2013-2014- 2015-2016-2017, di euro 4.291,75; 2. Cartella n.
097.2023.0023356274.000 notificata il 07.09.2023 per omesso pagamento Diritto Annuale Camera
Commercio- interessi e sanzioni per l' anno 2020-2021, di euro 137,07; 3. Avviso di accertamento n.
TJVM01378 notificato il 18.06.2013 per omesso pagamento IERPEF E ADDIZIONALI COMUNALE E
REGIONALI- interessi e sanzioni per l' anno 2007, per euro 7.545,66.
Solleva, la ricorrente, l'infondatezza e l'illegittimità della pretesa eccependo : -la mancata regolare e necessaria notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di addebito posto a fondamento della pretesa creditoria che l'Agenzia delle Entrate- Riscossione;
- l'intervenuta decadenza e prescrizione delle somme che si richiedono con l' impugnata intimazione di pagamento e con le sottese cartelle esattoriali ed avviso di addebito in quanto la pretesa tributaria che si vanta nei confronti della Sig.ra Ricorrente_1 afferisce a ipotetiche violazioni commesse negli anni 2007- 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2020-2021, quindi ben oltre il termine quinquennale stabilito per richiedere la riscossione;
-mancato invio dell'avviso bonario;
- omessa indicazione del tasso di interessi applicato.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che in via preliminare chiede di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 14 comma 6bis del D.lgs. 546/1992 come novellato dal
D. Lgs. n. 220/2023, in vigore in parte qua dal 04 gennaio 2024, giusta previsione dell'art. 4, comma 2, del richiamato D. Lg. n. 220/2023. Ribadisce altresì la inammissibilità del ricorso considerato che le cartelle sottese all'intimazione sono state tutte correttamente notificate come da documentazione allegata, né gli avvisi di accertamento risultano impugnati. Ne consegue che non avendo proposto alcun gravame avverso detti atti nel termine prescritto dalla legge, la ricorrente è definitivamente decaduta da ogni doglianza di sorta avverso il medesimo, oltre che avverso l'avviso di accertamento, le cartelle di pagamento ed ogni altro atto presupposto.
Rileva che l' Avviso di accertamento n. TJVM01378 è stato notificato il 18.06.2013 per omesso pagamento
IRPEF e addizionali - prescrizione decennale a seguito della notifica della cartella il termine di prescrizione
è stato interrotto dalla notifica in data 18/09/2017 dall'intimazione 09720179024832452000 e in data
23/10/2019 dal preavviso di fermo 09780201900059052000 e in data 28/02/2025 dall'intimazione
09720259006548609000 .
Sottolinea che in ogni caso, ai fini del corretto calcolo dei termini prescrizionali, va considerata anche la sospensione derivante della normativa emergenziale emanata per far fronte all'emergenza pandemica da
Covid 19, quando il Legislatore ha sospeso l'attività di riscossione, prorogando ex lege tutti i relativi termini di prescrizione e decadenza a far tempo 8 marzo 2020 (Decreto Cura Italia n. 18/2020) e sino al 31 agosto
2021 (D.L. n. 105 addì 23 luglio 2021)
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP II di Roma confermando la pretesa rilevando l'inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio per violazione degli artt. 19 e 21 D.lgs. 546/1992, considerato che l'avviso di accertamento n. TJVM013782007/001 è stato correttamente notificato in data 18/06/2013, come da documentazione allegata, e non impugnato a suo tempo dall'istante. Per quanto attiene al gravame dell'Agenzia delle Entrate la stessa evidenzia che i crediti sono soggetti al termine ordinario di prescrizione previsto dall'art. 2946 c.c., cioè decennale e sono stati notificati interruttivi la prescrizione
All' odierna udienza la Corte, in composizione monocratica, ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di essere accolto.
Infatti l'intimazione di pagamento che faccia seguito a un atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione, non integrando un nuovo e autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto da cui è sorto il debito (così da ultimo Cass. civ., Sez. 5, ord. n.
37259/2021, Rv. 663045-01). Non è dunque impugnabile, se non per vizi propri, un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato, con conseguente cristallizzazione della pretesa tributaria in esso manifestata (ex plurimis, Cass. civ., sez. VI, n. 3005/2020; Id., n. 6420/2021; con riguardo a cartella di pagamento facente seguito ad avviso di accertamento divenuto definitivo, v. tra le altre, Cass. n. 16641/2011
e Id. n. 8704/2013). Poiché l'Agenzia delle Entrate Riscossione e la DP II di Roma, nel costituirsi – contrariamente a quanto eccepito dalla ricorrente – hanno documentato la rituale avvenuta notifica delle cartelle di pagamento e dell'intimazione di pagamento sottese all'intimazione impugnata non è consentita l'impugnazione dei predetti atti unitamente all'intimazione di pagamento, neanche per eccepirne la prescrizione.
Alla ritualità della notifica delle cartella, come ampiamente documentato dall'AdER, consegue l'inoppugnabilità della sottesa pretesa tributaria che non si è mai prescritta perché, in ogni caso - come dedotto e allegato da parte resistente - la prescrizione è stata validamente interrotta dalla notifica in data
18/09/2017 dall'intimazione 09720179024832452000, in data 23/10/2019 dal preavviso di fermo
09780201900059052000 e in data 28/02/2025 dall'intimazione 09720259006548609000, dovendosi altresì aggiungere il periodo di “sospensione Covid-19” intercorrente ex lege tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio
2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 d.l. n 18/2020 cit.) e il 31 Agosto 2021.
Quanto agli interessi, gli stessi vengono calcolati secondo il tasso di interesse vigente di anno in anno ed è determinato anch'esso normativamente, ed è quindi conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo.
Il ricorrente non ha fornito elementi idonei a superare la valenza probatoria delle relate e delle attestazioni di notifica prodotte dai resistenti, limitandosi a contestazioni generiche.
Per tali motivi il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 1.400.00 oltra accessori di legge, per ciascuno dei convenuti costituiti. Roma li, 29.01.2026 Il Giudice Monocratico Gildo De Angelis