CA
Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/05/2025, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 231/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza definitiva n. 1723/2021, emessa dal Tribunale di Foggia nel giudizio n. 91000726/2010 R.G.), iscritta al n. 231/2022 R.G., avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.), tra:
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore e , rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. R. Anna Rita Cericola ed elettivamente domiciliati come in atti APPELLANTI e
, rappresentata e difesa dell'avv. Stella Serafina Controparte_1
Maria Concetta, ed elettivamente domiciliata come in atti APPELLATA
Conclusioni: alla udienza del 14 febbraio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Controparte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, ex sezione distaccata di Cerignola, la al fine di sentire accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “ 1. dichiarare l'impresa convenuta inadempiente al contratto de quo;
2. per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'istante, quantificati in complessivi € 20.607,23; 3. Condannare i convenuti al pagamento di spese, diritti e onorari di causa”. Deduceva l'attrice: - che in data 29.5.2008 aveva stipulato con l'impresa un contratto di appalto avente ad oggetto i lavori edili da realizzare Pt_1 nella propria abitazione, riguardanti la facciata, i marciapiedi antistanti, il risanamento delle pareti della tavernetta, la recinzione esterna e i box auto;
- che i lavori avevano inizio il 4.6.2008 per terminare il successivo 20.10.2008; - che dopo l'ultimazione dei lavori, riscontrava difformità e vizi dell'opera che venivano denunciati, prima telefonicamente e poi con comunicazione del 26.1.2009, a cui tuttavia non seguiva alcun riscontro;
- che a seguito di tanto, instaurava un giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Foggia a conclusione del quale, il CTU incaricato, arch. affermava “di aver Persona_1 accertato la non corretta esecuzione dei lavori che aveva influito nella determinazione dei danni denunciati dalla ricorrente”; - che nonostante i reiterati solleciti, l'impresa convenuta non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva l' eccependo: in via preliminare, l'avvenuta Parte_1 decadenza in ordine alla denuncia dei vizi, azionata dalla committente ben oltre i termini di cui all'art. 1667 c.c.; nel merito, contestava la pretesa attorea sia nell'an che nel quantum. Contestava, in particolare, la mancanza del nesso di causalità tra la sussistenza dei vizi e le opere eseguite. In via riconvenzionale chiedeva il pagamento della somma di € 1.900,00 a titolo di Iva mai versata dall'attrice e dovuta da contratto. La causa veniva istruita con le produzioni documentali, l'acquisizione dell'A.T.P., le prove testimoniali e la CTU integrativa. Con la sentenza n. 1723/2021 il Tribunale di Foggia, superata l'eccezione di decadenza dell'azione, proposta dalla impresa, ai sensi dell'art 1667, comma 1, c.c., riconosceva, nel merito, i vizi dell'opera, come eseguiti e come descritti dal CTU, condannava gli odierni appellanti al risarcimento del danno quantificato in euro 15.211,00, oltre alle spese di CTU (svolta nel procedimento di ATP) e del procedimento di ATP, ed alle spese di giudizio. Rigettava, invece, la domanda proposta dalla attrice di risarcimento del danno morale e di refusione delle spese di CTP, oltre che la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti (per il pagamento dell'IVA per euro 1.900,00), in quanto sprovviste di allegazione.
pag. 2/12 Avverso la sentenza del Tribunale di Foggia propongono appello
[...]
e , affidando l'impugnazione Parte_1 Parte_2 ai seguenti motivi. Con il primo motivo, deducono l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie in punto di decadenza della domanda. Nello specifico, ritengono che dall'interrogatorio formale del legale rappresentante della società non possa scorgersi alcuna confessione, in ordine ai vizi dell'opera (poiché le dichiarazioni non attengono affatto ai lavori capitolati). Con il secondo motivo, deducono l'erronea applicazione della legge in punto di decadenza della domanda, poiché, se i vizi denunciati erano occulti (come evidenziato dal teste ), alcun valore confessorio Tes_1 potrebbe avere la dichiarazione del legale rappresentante della società Con il terzo motivo di appello, denunciano l'erronea valutazione del decorso dei termini di decadenza, poiché i lavori sono stati ultimati in data 26 ottobre 2008, e questo doveva rappresentare il dies a quo dal quale contare i sessanta giorni per la denunzia dei vizi, intervenuta comunque dopo il termine di legge. Con il quarto motivo di appello lamentano l'erronea e falsa applicazione delle disposizioni normative in materia di decadenza per denuncia dei vizi occulti e non palesi. In sostanza, gli appellanti deducono che la sentenza sarebbe contraddittoria perché da un lato fa riferimento al valore confessorio delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, quanto alla esistenza dei vizi, dall'altro lato, invece, dà rilievo al fatto che i vizi sarebbero occulti, pur in assenza di prove sul punto. Con il quinto motivo di appello lamentano l'erronea valutazione sul termine di decadenza con riferimento ai vizi di recinzione esterna e lastrico solare, poiché sul punto specifico non risulta raggiunta alcuna prova in ordine al rispetto del termine, tanto che la prima denuncia in merito risale al 26 gennaio 2009 e solo nel procedimento di ATP si prendeva conoscenza di questa ulteriore contestazione. Con il settimo motivo di appello ritengono che il primo Giudice abbia errato nel ritenere ad abundantiam applicabile la normativa in ordine al riconoscimento del vizio da parte dell'appaltatore, impeditivo della decadenza e la disciplina dei vizi occulti, riprendendo prove e dichiarazioni che sono palesemente imprecise e generiche. Con il settimo motivo di appello ritengono l'errata e falsa applicazione del regime di garanzie dell'appalto e di decadenza, poiché la denuncia del 26 gennaio 2009 risulta essere generica.
pag. 3/12 Con l'ottavo motivo di appello lamentano l'erroneità della decisone per la falsa ed errata interpretazione delle prove orali e documentali, posto che, solo a seguito di richieste della impresa, la attrice, in data 9 marzo 2009, dava delucidazioni in ordine ai vizi, tralasciando però ogni questione sulla recinzione s sul lastrico solare. Con il nono motivo di appello denunciano l'erronea valutazione di univocità delle dichiarazioni testimoniali, mancando peraltro la espressa indicazione dei vizi riscontrati. Con il decimo motivo di appello, denunciano l'erroneità della sentenza nella parte relativa alla valutazione dei contratti, della CTU e della CTP.
Non sussiste, a loro parere alcun nesso di causalità tra le attività della impresa ed i vizi riscontrati, poiché la maggior parte dei danni lamentati non hanno relazione con quanto contrattualmente previsto, tenuto peraltro conto che manca una denuncia specifica sulla recinzione ed il lastrico solare. Ed ancora, lamentano l'erronea valutazione della CTP di parte appellante e la falsa rappresentazione delle opere eseguite su commissione (essendosi il CTU basato su una constatazione ipotetica dei vizi, non più constatabili. Con ulteriore motivo di appello hanno ritenuto erronea ed esosa la quantificazione del danno, nel quale non sarebbe stata presa in considerazione la circostanza che alcune opere non furono mai inserite in contratto. Con il tredicesimo motivo di appello, relativamente al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale in punto di mancato pagamento IVA, hanno evidenziato che agli atti sono presenti le fatture emesse e che mai controparte ha messo in dubbio l'aliquota e la liquidazione di imposta. Con il quattordicesimo motivo di appello lamentano l'ingiustizia della sentenza in punto di condanna alle spese.
Previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, hanno quindi chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, per l'effetto: - Sospende la esecutività della sentenza appellata sino a definizione del giudizio atteso il grave pregiudizio che la società potrebbe subirne per l'elevata condanna ivi prevista a fronte di un diritto palesemente leso. - Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza in punto di denuncia dei vizi relativi alla pavimentazione esterna e/o alla recinzione e/o al lastrico solare e per l'effetto dichiarare inammissibile ogni domanda risarcitoria formulata in
pag. 4/12 primo grado;
- Dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda risarcitoria accolta in sentenza per assenza della denuncia in riferimento al lastrico solare e recinzione e/o genericità per i vizi alla pavimentazione esterna;
- Nel merito, ed impregiudicata l'eccezione di decadenza e di genericità della contestazione, ritenere non meritevole di accoglimento ogni pretesa risarcitoria così come formulata e quantificata nel giudizio di primo grado e nel giudizio di atp per i motivi di cui in premessa ed accolta nel provvedimento oggetto di impugnazione;
- e/o – in subordine – ridurre il risarcimento danni richiesto in primo grado e riconosciuto nella sentenza impugnata in forza delle disposizioni contrattuali, del quadro probatorio, della mancata imputabilità delle voci di danno all'appellante e dell'esosa quantificazione dei danni concessa in sentenza;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi e del giudizio di atp da distrarsi in favore della Sottoscritta per dichiarata antestazione”. Si è costituita in giudizio eccependo innanzi tutto Controparte_1
l'inammissibilità dell'atto di appello, per mancata specificazione dei motivi di impugnazione, ex art. 342 c.p.c.; nel merito, ha dedotto l'infondatezza del gravame, essendo rispettato il termine di decadenza quanto alla denuncia dei vizi ed essendo stato accertato, tramite CTU, il nesso di causalità tra i danni e le opere eseguite dalla impresa, sicché, previo rigetto della istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Foggia:
1. in via preliminare rigettare l'istanza di inibitoria, così come formulata, non suffragata da valide ed urgenti motivazioni;
2. rigettare l'appello proposto dal signor legale Parte_2 rappresentante della “ perché inammissibile ed Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e confermare la decisione di primo grado;
3. condannare l'appellante alla refusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio”. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, dopo alcuni rinvii (determinati dal rilevante carico del ruolo), all'esito della udienza del 14 febbraio 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni della parte costituita (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
pag. 5/12 Va preliminarmente scrutinata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello, per violazione del canone di specificità ex art. 342 c.p.c., così come proposta dall'appellata Controparte_1
L'eccezione è infondata e va rigettata (se pur con le specificazioni di seguito indicate e con riferimento ai motivi di appello dal 10 al 12). La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in realtà recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo precedente la riforma del 2012, e cioè che, nell'atto di appello, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual e' il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. In questi termini si sono espresse le sezioni unite della Cassazione (nella sentenza n. 27199 del 2017), enunciando il principio di diritto secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Ciò premesso, l'appello in esame – seppur in più punti confusionario - è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, anche nell'attuale formulazione, avendo circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della pag. 6/12 sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono ed avendo formulato le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato e va rigettato. Con i primi nove motivi di appello - che a parere di questa Corte possono essere delibati congiuntamente stante la loro stretta connessione - gli appellanti lamentano che il primo giudice, facendo malgoverno delle risultanze istruttorie, da un lato ha erroneamente attribuito valore confessorio alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal
, legale rappresentante della società convenuta, giungendo Parte_2 conseguentemente a ritenere riconosciuti i vizi lamentati dall'attrici e, quindi, a rigettare l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. per tardività della denuncia;
dall'altro lato, contraddicendosi, ha riconosciuto la natura occulta dei vizi lamentati, ritenendo pertanto tempestiva la contestazione del 26.1.2009. La censura è destituita di fondamento. Il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale nell'ipotesi in cui “l'appaltatore si attivi per rimuovere i vizi denunciati dal ricorrente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che – senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore – ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.” (Cass. 2023/30786). L'art. 1667, secondo comma, c.c. stabilisce, infatti, che il committente decade dalla garanzia se non denuncia tempestivamente – ossia entro 60 giorni dalla scoperta – le difformità o i vizi all'appaltatore. Tuttavia, secondo la norma, tale denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o le difformità. La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha ribadito che “in tema di appalto, il riconoscimento dell'appaltatore di vizi e difformità dell'opera, perchè sia valido agli effetti dell'art. 1667 c.c., comma 2, seconda parte, non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità. Pertanto, la denuncia del committente prescritta a pena di decadenza è superflua anche quando l'appaltatore, riconoscendo l'esistenza di vizi o difformità, contesti o neghi di doverne rispondere” (Cass. 2008/n. 27948; Cass. 2013/n. 2733). Tornando al caso di specie, è acquisita in atti la circostanza che dopo il completamento dei lavori - terminati in data 20.10.2008 – il marito della pag. 7/12 committente, per conto della stessa, contattava il legale rappresentante della ditta appaltatrice per contestare plurimi vizi e che quest'ultimo immediatamente si attivava per porre rimedio. Tale circostanza – confermata anche dalle plurime dichiarazioni testimoniali di cui si dirà meglio infra- è stata confessata dallo stesso il quale, durante il proprio interrogatorio formale1 ha confermato di Pt_1 essersi recato suoi luoghi di causa, sollecitato dalla committente, e di aver verificato un ristagno di acqua sul pavimento del gradino esterno che interessava due mattonelle e di aver provveduto alla sostituzione delle stesse;
ha altresì riconosciuto i vizi afferenti la recinzione esterna attribuendo, tuttavia, le cause al caldo torrido. Allo stesso modo ha riconosciuto i vizi denunciati in relazione al lastrico solare attribuendoli allo stato di manutenzione della guaina esistente. Bene ha fatto, pertanto, il primo giudice a riconoscere valore confessorio a tali dichiarazioni (in ordine al riconoscimento dei vizi riguardanti: 1) la pavimentazione esterna e marciapiede;
2) la recinzione esterna;
3) il lastrico solare), atteso che, come già ribadito, i vizi si ritengono riconosciuti anche quando “l'appaltatore contesti o neghi - come nel caso di specie - di doverne rispondere (Cass. 2008/n. 27948; Cass. 2013/n.2733).
A tal proposito, risulta chiaro il tenore della disposizione di cui all'art. 228 cpc che prevede che la confessione giudiziale, spontanea "o provocata attraverso l'interrogatorio formale", costituisce un mezzo di prova finalizzato proprio ad acquisire dichiarazioni sfavorevoli alla parte che le rende ( art. 2730 c.c) qualora abbia ad oggetto fatti obiettivi e non già opinioni o giudizi" ( cfr. Cass. 21509/2011; Cass. 2019/5725). Alla luce di tali considerazioni, condivisibilmente il Tribunale di Foggia ha respinto l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. formulata dalla convenuta, ritendendo la denuncia superflua e superata dal riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore. La decisione è pienamente conforme al consolidato principio di diritto, secondo cui l'eccezione dell'appaltatore che, senza contestare l'esistenza del difetto denunciato, si limita a negare il suo obbligo di esecuzione delle pag. 8/12 opere, comporta il riconoscimento del difetto e, conseguentemente, assolve il committente dall'onere della denuncia del vizio o del difetto nel termine di decadenza previsto dal capoverso dell'art. 1667 cod. civ.. Allo stesso modo, nessuna contraddizione vizia la sentenza impugnata, laddove il primo giudice aderendo - in via meramente ipotetica - alla tesi dell'attrice, secondo la quale alcun valore confessorio poteva attribuirsi alle dichiarazioni del legale rappresentante della ditta ha ritenuto Pt_1 comunque tempestiva la denuncia dei vizi comunicata con la missiva del 26.1.2009, qualificando i vizi ivi denunciati, come occulti. Dalle emergenze istruttorie è emerso che al momento delle prime contestazioni telefoniche, risalenti ad ottobre 2008, immediatamente dopo il completamento dei lavori, i vizi riscontrabili attenevano solo al cedimento del pavimento. Logico corollario è che gli ulteriori vizi, successivamente contestati dalla committente, erano occulti e non palesi, perché non evidenti e facilmente rilevabili al momento della consegna o termine dei lavori, ragione per cui la comunicazione del 26.1.2009, che faceva seguito alla prima contestazione telefonica relativa ai vizi palesi, deve considerarsi tempestiva perché avvenuta entro 60 giorni dalla scoperta. Erra, infatti, parte appellante laddove vorrebbe far decorre il dies a quo del termine di decadenza dalla data di ultimazione delle opere. Al riguardo ritiene la Suprema Corte che “in tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di decadenza dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, terzo comma, cod. civ., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell'appaltatore, se mai, dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore” (Cass.2009/18402). Prova, che invero, nel caso di specie, l'appaltatore non è riuscito a fornire. In definitiva, tali incontrovertibili dati processuali non consentono di sovvertire la decisione assunta dal Tribunale di Foggia, che va – sul punto
– confermata da questa Corte.
Col decimo, undicesimo e dodicesimo motivo di appello gli appellanti denunciano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice, aderendo acriticamente alla CTU espletata, ha ritenuto provato il nesso di causalità tra le attività della impresa ed i vizi riscontrati senza tenere in considerazioni le deduzioni formulate dal CTP di parte appellante in ordine pag. 9/12 all'esatto svolgimento delle opere così come commissionate dal committente, poi liquidando il danno a dir loro in maniera esosa.
I motivi sono inammissibili oltre che infondati. Le generiche censure mosse alla ctu, risolvendosi in mere enunciazioni apodittiche, non hanno considerato la ratio decidendi della decisione del Tribunale di Foggia, che, condividendo le conclusioni a cui è giunto il CTU, anche nel rigetto delle critiche ad essa mosse dal CTP arch.
[...]
ha rigettato le eccezioni della ditta convenuta sul presupposto Per_2 che “l'appaltatore – dovendo assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli – è tenuto a controllare, la validità tecnica delle opere commissionate ossia la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; pertanto, in mancanza di tale prova – che difetta del tutto nel caso in scrutinio – l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite;
rientra, infatti, nella prestazione della ditta appaltatrice l'obbligazione di segnalare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientrino nella sua prestazione espresso il seguente principio di diritto secondo il quale in tal modo facendo consapevolmente propri tutti i passaggi argomentativi a sostegno della sua successiva decisione … Non essendo stato allegato né provato il dissenso alle opere della Parte_1
la stessa è tenuta, a titolo di responsabilità contrattuale all'intera
[...] garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, in conformità alle CTU rese dell'Arch. che risultano esaustive ed esenti da vizi”. Persona_1
Ebbene, tale autonoma argomentazione non è stata oggetto di specifica critica da parte degli appellanti, i quali, come detto, lungi dall'articolare un ragionamento controfattuale, si sono limitati a contestare genericamente le conclusioni del tecnico d'ufficio senza indicare concrete e dettagliate censure o evidenziando specifici errori tecnici e/o metodologici. Ne consegue che la censura va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
pag. 10/12 L'art. 342 cpc richiede, infatti, la delimitazione del giudizio di appello, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità della censura (Cass. 2022/n.36481; Cass. SS.UU. 2017/n.27199). Inammissibilità che non può essere sanata dopo la consumazione del diritto di impugnazione né integrata utilizzando l'attività difensiva dell'appellato, ma può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, non attenendo i requisiti di forma della impugnazione e le relative decadenze a materia disponibile delle parti (Cass. 25218/11; 25588/10; 20261/06; 12984/06; 5445/06; 22906/05). Il fondamento di tale onere si basa sul fatto che le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicché è necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione.
Con il tredicesimo motivo di appello, relativamente al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale in punto di mancato pagamento IVA, gli appellanti hanno evidenziato che agli atti sono presenti le fatture emesse e che mai controparte ha messo in dubbio l'aliquota e la liquidazione di imposta. Anche tale motivo non merita accoglimento Dall'esame dei documenti versati in atti dalla convenuta – così come correttamente rilevato dal giudice di primo grado - non risulta prodotta ed allegata alcuna fattura da cui poter desumere l'applicazione all'operazione dell'iva prevista per legge. L'indice del fascicolo di parte depositato in primo grado, riporta solo i seguenti documenti: 1) comparsa di costituzione e risposta;
2) ricorso per accertamento tecnico preventivo;
3) lettera a.r. del 26.1.2009; 4) lettera a.r. anticipata fax del 03.01.2009; 5) lettera a.r del 09.01.2009 Ne consegue che, come correttamente rilevato dal Tribunale di Foggia, la domanda è rimasta a livello di mera asserzione perché totalmente sprovvista del sufficiente supporto probatorio.
Il rigetto di tutti i precedenti motivi di appello esime questa Corte - per il suo carattere assorbente - dall'esame dell'ultimo motivo di appello riguardante la condanna alle spese di lite.
pag. 11/12 Secondo l'ordinario criterio della soccombenza le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo gravano sugli appellanti
[...]
e , in favore Parte_1 Parte_2 dell'appellata . Controparte_1
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
-
P. Q. M.
-
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
e , avverso la sentenza n.
[...] Parte_2
1723/2021 pubblicata in data 8.7.2021 dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, tra gli appellanti e ., Controparte_1 così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti a rimborsare all'appellata in Controparte_1 solido tra loro, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.809,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 12/12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il testo dell'interrogatorio formale: “Sono stato contattato dal marito della che mi invitava a verificare CP_1 un ristagno di acqua piovana emerso sul pavimento del gradino esterno che interessava n. 2 mattonelle. Mi sono recato prima da solo e poi con l'operaio ed effettivamente constatavamo un ristagno di acqua e mi impegnavo alla sostituzione delle Tes_1 mattonelle che poi ho eseguito nel mese di ottobre con altro operaio. In merito alla recinzione esterna, oggetto del contratto era la realizzazione di un muro ad archi su muratura esistente che interessava solo parte del fronte strada. I lavori sono stati eseguiti nel periodo estivo, vi era un caldo torrido, per cui la malta si è disidratata fondendo in un solo punto la sua efficacia di legante. In merito al lastrico solare preciso che non ho mai eseguito lavori di impermealizzazione e che eventuali infiltrazioni sono imputabili al cattivo stato di manutenzione della guaina esistente”.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 231/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza definitiva n. 1723/2021, emessa dal Tribunale di Foggia nel giudizio n. 91000726/2010 R.G.), iscritta al n. 231/2022 R.G., avente ad oggetto: Appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.), tra:
in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore e , rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. R. Anna Rita Cericola ed elettivamente domiciliati come in atti APPELLANTI e
, rappresentata e difesa dell'avv. Stella Serafina Controparte_1
Maria Concetta, ed elettivamente domiciliata come in atti APPELLATA
Conclusioni: alla udienza del 14 febbraio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Controparte_1 giudizio, innanzi al Tribunale di Foggia, ex sezione distaccata di Cerignola, la al fine di sentire accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni: “ 1. dichiarare l'impresa convenuta inadempiente al contratto de quo;
2. per l'effetto, condannare la convenuta al risarcimento dei danni subiti dall'istante, quantificati in complessivi € 20.607,23; 3. Condannare i convenuti al pagamento di spese, diritti e onorari di causa”. Deduceva l'attrice: - che in data 29.5.2008 aveva stipulato con l'impresa un contratto di appalto avente ad oggetto i lavori edili da realizzare Pt_1 nella propria abitazione, riguardanti la facciata, i marciapiedi antistanti, il risanamento delle pareti della tavernetta, la recinzione esterna e i box auto;
- che i lavori avevano inizio il 4.6.2008 per terminare il successivo 20.10.2008; - che dopo l'ultimazione dei lavori, riscontrava difformità e vizi dell'opera che venivano denunciati, prima telefonicamente e poi con comunicazione del 26.1.2009, a cui tuttavia non seguiva alcun riscontro;
- che a seguito di tanto, instaurava un giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Foggia a conclusione del quale, il CTU incaricato, arch. affermava “di aver Persona_1 accertato la non corretta esecuzione dei lavori che aveva influito nella determinazione dei danni denunciati dalla ricorrente”; - che nonostante i reiterati solleciti, l'impresa convenuta non aveva provveduto al pagamento di quanto dovuto. Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva l' eccependo: in via preliminare, l'avvenuta Parte_1 decadenza in ordine alla denuncia dei vizi, azionata dalla committente ben oltre i termini di cui all'art. 1667 c.c.; nel merito, contestava la pretesa attorea sia nell'an che nel quantum. Contestava, in particolare, la mancanza del nesso di causalità tra la sussistenza dei vizi e le opere eseguite. In via riconvenzionale chiedeva il pagamento della somma di € 1.900,00 a titolo di Iva mai versata dall'attrice e dovuta da contratto. La causa veniva istruita con le produzioni documentali, l'acquisizione dell'A.T.P., le prove testimoniali e la CTU integrativa. Con la sentenza n. 1723/2021 il Tribunale di Foggia, superata l'eccezione di decadenza dell'azione, proposta dalla impresa, ai sensi dell'art 1667, comma 1, c.c., riconosceva, nel merito, i vizi dell'opera, come eseguiti e come descritti dal CTU, condannava gli odierni appellanti al risarcimento del danno quantificato in euro 15.211,00, oltre alle spese di CTU (svolta nel procedimento di ATP) e del procedimento di ATP, ed alle spese di giudizio. Rigettava, invece, la domanda proposta dalla attrice di risarcimento del danno morale e di refusione delle spese di CTP, oltre che la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti (per il pagamento dell'IVA per euro 1.900,00), in quanto sprovviste di allegazione.
pag. 2/12 Avverso la sentenza del Tribunale di Foggia propongono appello
[...]
e , affidando l'impugnazione Parte_1 Parte_2 ai seguenti motivi. Con il primo motivo, deducono l'erronea interpretazione delle risultanze istruttorie in punto di decadenza della domanda. Nello specifico, ritengono che dall'interrogatorio formale del legale rappresentante della società non possa scorgersi alcuna confessione, in ordine ai vizi dell'opera (poiché le dichiarazioni non attengono affatto ai lavori capitolati). Con il secondo motivo, deducono l'erronea applicazione della legge in punto di decadenza della domanda, poiché, se i vizi denunciati erano occulti (come evidenziato dal teste ), alcun valore confessorio Tes_1 potrebbe avere la dichiarazione del legale rappresentante della società Con il terzo motivo di appello, denunciano l'erronea valutazione del decorso dei termini di decadenza, poiché i lavori sono stati ultimati in data 26 ottobre 2008, e questo doveva rappresentare il dies a quo dal quale contare i sessanta giorni per la denunzia dei vizi, intervenuta comunque dopo il termine di legge. Con il quarto motivo di appello lamentano l'erronea e falsa applicazione delle disposizioni normative in materia di decadenza per denuncia dei vizi occulti e non palesi. In sostanza, gli appellanti deducono che la sentenza sarebbe contraddittoria perché da un lato fa riferimento al valore confessorio delle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale, quanto alla esistenza dei vizi, dall'altro lato, invece, dà rilievo al fatto che i vizi sarebbero occulti, pur in assenza di prove sul punto. Con il quinto motivo di appello lamentano l'erronea valutazione sul termine di decadenza con riferimento ai vizi di recinzione esterna e lastrico solare, poiché sul punto specifico non risulta raggiunta alcuna prova in ordine al rispetto del termine, tanto che la prima denuncia in merito risale al 26 gennaio 2009 e solo nel procedimento di ATP si prendeva conoscenza di questa ulteriore contestazione. Con il settimo motivo di appello ritengono che il primo Giudice abbia errato nel ritenere ad abundantiam applicabile la normativa in ordine al riconoscimento del vizio da parte dell'appaltatore, impeditivo della decadenza e la disciplina dei vizi occulti, riprendendo prove e dichiarazioni che sono palesemente imprecise e generiche. Con il settimo motivo di appello ritengono l'errata e falsa applicazione del regime di garanzie dell'appalto e di decadenza, poiché la denuncia del 26 gennaio 2009 risulta essere generica.
pag. 3/12 Con l'ottavo motivo di appello lamentano l'erroneità della decisone per la falsa ed errata interpretazione delle prove orali e documentali, posto che, solo a seguito di richieste della impresa, la attrice, in data 9 marzo 2009, dava delucidazioni in ordine ai vizi, tralasciando però ogni questione sulla recinzione s sul lastrico solare. Con il nono motivo di appello denunciano l'erronea valutazione di univocità delle dichiarazioni testimoniali, mancando peraltro la espressa indicazione dei vizi riscontrati. Con il decimo motivo di appello, denunciano l'erroneità della sentenza nella parte relativa alla valutazione dei contratti, della CTU e della CTP.
Non sussiste, a loro parere alcun nesso di causalità tra le attività della impresa ed i vizi riscontrati, poiché la maggior parte dei danni lamentati non hanno relazione con quanto contrattualmente previsto, tenuto peraltro conto che manca una denuncia specifica sulla recinzione ed il lastrico solare. Ed ancora, lamentano l'erronea valutazione della CTP di parte appellante e la falsa rappresentazione delle opere eseguite su commissione (essendosi il CTU basato su una constatazione ipotetica dei vizi, non più constatabili. Con ulteriore motivo di appello hanno ritenuto erronea ed esosa la quantificazione del danno, nel quale non sarebbe stata presa in considerazione la circostanza che alcune opere non furono mai inserite in contratto. Con il tredicesimo motivo di appello, relativamente al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale in punto di mancato pagamento IVA, hanno evidenziato che agli atti sono presenti le fatture emesse e che mai controparte ha messo in dubbio l'aliquota e la liquidazione di imposta. Con il quattordicesimo motivo di appello lamentano l'ingiustizia della sentenza in punto di condanna alle spese.
Previa sospensione della efficacia esecutiva della sentenza, hanno quindi chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, per l'effetto: - Sospende la esecutività della sentenza appellata sino a definizione del giudizio atteso il grave pregiudizio che la società potrebbe subirne per l'elevata condanna ivi prevista a fronte di un diritto palesemente leso. - Accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza in punto di denuncia dei vizi relativi alla pavimentazione esterna e/o alla recinzione e/o al lastrico solare e per l'effetto dichiarare inammissibile ogni domanda risarcitoria formulata in
pag. 4/12 primo grado;
- Dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda risarcitoria accolta in sentenza per assenza della denuncia in riferimento al lastrico solare e recinzione e/o genericità per i vizi alla pavimentazione esterna;
- Nel merito, ed impregiudicata l'eccezione di decadenza e di genericità della contestazione, ritenere non meritevole di accoglimento ogni pretesa risarcitoria così come formulata e quantificata nel giudizio di primo grado e nel giudizio di atp per i motivi di cui in premessa ed accolta nel provvedimento oggetto di impugnazione;
- e/o – in subordine – ridurre il risarcimento danni richiesto in primo grado e riconosciuto nella sentenza impugnata in forza delle disposizioni contrattuali, del quadro probatorio, della mancata imputabilità delle voci di danno all'appellante e dell'esosa quantificazione dei danni concessa in sentenza;
- Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi e del giudizio di atp da distrarsi in favore della Sottoscritta per dichiarata antestazione”. Si è costituita in giudizio eccependo innanzi tutto Controparte_1
l'inammissibilità dell'atto di appello, per mancata specificazione dei motivi di impugnazione, ex art. 342 c.p.c.; nel merito, ha dedotto l'infondatezza del gravame, essendo rispettato il termine di decadenza quanto alla denuncia dei vizi ed essendo stato accertato, tramite CTU, il nesso di causalità tra i danni e le opere eseguite dalla impresa, sicché, previo rigetto della istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Foggia:
1. in via preliminare rigettare l'istanza di inibitoria, così come formulata, non suffragata da valide ed urgenti motivazioni;
2. rigettare l'appello proposto dal signor legale Parte_2 rappresentante della “ perché inammissibile ed Parte_1 infondato in fatto ed in diritto e confermare la decisione di primo grado;
3. condannare l'appellante alla refusione delle spese, diritti ed onorari del giudizio”. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, dopo alcuni rinvii (determinati dal rilevante carico del ruolo), all'esito della udienza del 14 febbraio 2025 (svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni della parte costituita (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
pag. 5/12 Va preliminarmente scrutinata l'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello, per violazione del canone di specificità ex art. 342 c.p.c., così come proposta dall'appellata Controparte_1
L'eccezione è infondata e va rigettata (se pur con le specificazioni di seguito indicate e con riferimento ai motivi di appello dal 10 al 12). La modifica dell'art. 342 c.p.c. ad opera del d.l. n. 83 del 2012 (conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012), lungi dallo sconvolgere i tradizionali connotati dell'atto di appello, ha in realtà recepito e tradotto in legge ciò che la giurisprudenza di legittimità aveva già affermato in relazione al testo precedente la riforma del 2012, e cioè che, nell'atto di appello, deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta, inoltre, escluso che l'individuazione di un "percorso logico alternativo a quello del primo giudice" debba necessariamente tradursi in un "progetto alternativo di sentenza", perché il richiamo, contenuto negli artt. 342 e 434 c.p.c., alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio. Quel che, invece, viene richiesto - in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata - è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual e' il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili. In questi termini si sono espresse le sezioni unite della Cassazione (nella sentenza n. 27199 del 2017), enunciando il principio di diritto secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo novellato, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. Ciò premesso, l'appello in esame – seppur in più punti confusionario - è conforme al requisito di specificità richiesto dall'art. 342 c.p.c., inteso nei termini innanzi predicati, anche nell'attuale formulazione, avendo circoscritto il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della pag. 6/12 sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono ed avendo formulato le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata. Nel merito, tuttavia, l'appello è infondato e va rigettato. Con i primi nove motivi di appello - che a parere di questa Corte possono essere delibati congiuntamente stante la loro stretta connessione - gli appellanti lamentano che il primo giudice, facendo malgoverno delle risultanze istruttorie, da un lato ha erroneamente attribuito valore confessorio alle dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale dal
, legale rappresentante della società convenuta, giungendo Parte_2 conseguentemente a ritenere riconosciuti i vizi lamentati dall'attrici e, quindi, a rigettare l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. per tardività della denuncia;
dall'altro lato, contraddicendosi, ha riconosciuto la natura occulta dei vizi lamentati, ritenendo pertanto tempestiva la contestazione del 26.1.2009. La censura è destituita di fondamento. Il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione del principio di diritto secondo il quale nell'ipotesi in cui “l'appaltatore si attivi per rimuovere i vizi denunciati dal ricorrente, tiene una condotta che costituisce tacito riconoscimento di quei vizi, e che – senza novare l'originaria obbligazione gravante sull'appaltatore – ha l'effetto di svincolare il diritto alla garanzia del committente dai termini di decadenza e prescrizione di cui all'art. 1667 c.c.” (Cass. 2023/30786). L'art. 1667, secondo comma, c.c. stabilisce, infatti, che il committente decade dalla garanzia se non denuncia tempestivamente – ossia entro 60 giorni dalla scoperta – le difformità o i vizi all'appaltatore. Tuttavia, secondo la norma, tale denuncia non è necessaria se l'appaltatore ha riconosciuto i vizi o le difformità. La giurisprudenza di legittimità, al riguardo, ha ribadito che “in tema di appalto, il riconoscimento dell'appaltatore di vizi e difformità dell'opera, perchè sia valido agli effetti dell'art. 1667 c.c., comma 2, seconda parte, non deve accompagnarsi alla confessione stragiudiziale della sua responsabilità. Pertanto, la denuncia del committente prescritta a pena di decadenza è superflua anche quando l'appaltatore, riconoscendo l'esistenza di vizi o difformità, contesti o neghi di doverne rispondere” (Cass. 2008/n. 27948; Cass. 2013/n. 2733). Tornando al caso di specie, è acquisita in atti la circostanza che dopo il completamento dei lavori - terminati in data 20.10.2008 – il marito della pag. 7/12 committente, per conto della stessa, contattava il legale rappresentante della ditta appaltatrice per contestare plurimi vizi e che quest'ultimo immediatamente si attivava per porre rimedio. Tale circostanza – confermata anche dalle plurime dichiarazioni testimoniali di cui si dirà meglio infra- è stata confessata dallo stesso il quale, durante il proprio interrogatorio formale1 ha confermato di Pt_1 essersi recato suoi luoghi di causa, sollecitato dalla committente, e di aver verificato un ristagno di acqua sul pavimento del gradino esterno che interessava due mattonelle e di aver provveduto alla sostituzione delle stesse;
ha altresì riconosciuto i vizi afferenti la recinzione esterna attribuendo, tuttavia, le cause al caldo torrido. Allo stesso modo ha riconosciuto i vizi denunciati in relazione al lastrico solare attribuendoli allo stato di manutenzione della guaina esistente. Bene ha fatto, pertanto, il primo giudice a riconoscere valore confessorio a tali dichiarazioni (in ordine al riconoscimento dei vizi riguardanti: 1) la pavimentazione esterna e marciapiede;
2) la recinzione esterna;
3) il lastrico solare), atteso che, come già ribadito, i vizi si ritengono riconosciuti anche quando “l'appaltatore contesti o neghi - come nel caso di specie - di doverne rispondere (Cass. 2008/n. 27948; Cass. 2013/n.2733).
A tal proposito, risulta chiaro il tenore della disposizione di cui all'art. 228 cpc che prevede che la confessione giudiziale, spontanea "o provocata attraverso l'interrogatorio formale", costituisce un mezzo di prova finalizzato proprio ad acquisire dichiarazioni sfavorevoli alla parte che le rende ( art. 2730 c.c) qualora abbia ad oggetto fatti obiettivi e non già opinioni o giudizi" ( cfr. Cass. 21509/2011; Cass. 2019/5725). Alla luce di tali considerazioni, condivisibilmente il Tribunale di Foggia ha respinto l'eccezione di decadenza ex art. 1667 c.c. formulata dalla convenuta, ritendendo la denuncia superflua e superata dal riconoscimento dei vizi da parte dell'appaltatore. La decisione è pienamente conforme al consolidato principio di diritto, secondo cui l'eccezione dell'appaltatore che, senza contestare l'esistenza del difetto denunciato, si limita a negare il suo obbligo di esecuzione delle pag. 8/12 opere, comporta il riconoscimento del difetto e, conseguentemente, assolve il committente dall'onere della denuncia del vizio o del difetto nel termine di decadenza previsto dal capoverso dell'art. 1667 cod. civ.. Allo stesso modo, nessuna contraddizione vizia la sentenza impugnata, laddove il primo giudice aderendo - in via meramente ipotetica - alla tesi dell'attrice, secondo la quale alcun valore confessorio poteva attribuirsi alle dichiarazioni del legale rappresentante della ditta ha ritenuto Pt_1 comunque tempestiva la denuncia dei vizi comunicata con la missiva del 26.1.2009, qualificando i vizi ivi denunciati, come occulti. Dalle emergenze istruttorie è emerso che al momento delle prime contestazioni telefoniche, risalenti ad ottobre 2008, immediatamente dopo il completamento dei lavori, i vizi riscontrabili attenevano solo al cedimento del pavimento. Logico corollario è che gli ulteriori vizi, successivamente contestati dalla committente, erano occulti e non palesi, perché non evidenti e facilmente rilevabili al momento della consegna o termine dei lavori, ragione per cui la comunicazione del 26.1.2009, che faceva seguito alla prima contestazione telefonica relativa ai vizi palesi, deve considerarsi tempestiva perché avvenuta entro 60 giorni dalla scoperta. Erra, infatti, parte appellante laddove vorrebbe far decorre il dies a quo del termine di decadenza dalla data di ultimazione delle opere. Al riguardo ritiene la Suprema Corte che “in tema di appalto, qualora l'opera appaltata sia affetta da vizi occulti o non conoscibili, perché non apparenti all'esterno, il termine di decadenza dell'azione di garanzia, ai sensi dell'art. 1667, terzo comma, cod. civ., decorre dalla scoperta dei vizi, la quale è da ritenersi acquisita dal giorno in cui il committente abbia avuto conoscenza degli stessi, essendo onere dell'appaltatore, se mai, dimostrare che il committente ne fosse a conoscenza in data anteriore” (Cass.2009/18402). Prova, che invero, nel caso di specie, l'appaltatore non è riuscito a fornire. In definitiva, tali incontrovertibili dati processuali non consentono di sovvertire la decisione assunta dal Tribunale di Foggia, che va – sul punto
– confermata da questa Corte.
Col decimo, undicesimo e dodicesimo motivo di appello gli appellanti denunciano l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice, aderendo acriticamente alla CTU espletata, ha ritenuto provato il nesso di causalità tra le attività della impresa ed i vizi riscontrati senza tenere in considerazioni le deduzioni formulate dal CTP di parte appellante in ordine pag. 9/12 all'esatto svolgimento delle opere così come commissionate dal committente, poi liquidando il danno a dir loro in maniera esosa.
I motivi sono inammissibili oltre che infondati. Le generiche censure mosse alla ctu, risolvendosi in mere enunciazioni apodittiche, non hanno considerato la ratio decidendi della decisione del Tribunale di Foggia, che, condividendo le conclusioni a cui è giunto il CTU, anche nel rigetto delle critiche ad essa mosse dal CTP arch.
[...]
ha rigettato le eccezioni della ditta convenuta sul presupposto Per_2 che “l'appaltatore – dovendo assolvere al proprio obbligo di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli – è tenuto a controllare, la validità tecnica delle opere commissionate ossia la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo; pertanto, in mancanza di tale prova – che difetta del tutto nel caso in scrutinio – l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite;
rientra, infatti, nella prestazione della ditta appaltatrice l'obbligazione di segnalare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, eventuali carenze ed errori, il cui controllo e correzione rientrino nella sua prestazione espresso il seguente principio di diritto secondo il quale in tal modo facendo consapevolmente propri tutti i passaggi argomentativi a sostegno della sua successiva decisione … Non essendo stato allegato né provato il dissenso alle opere della Parte_1
la stessa è tenuta, a titolo di responsabilità contrattuale all'intera
[...] garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, in conformità alle CTU rese dell'Arch. che risultano esaustive ed esenti da vizi”. Persona_1
Ebbene, tale autonoma argomentazione non è stata oggetto di specifica critica da parte degli appellanti, i quali, come detto, lungi dall'articolare un ragionamento controfattuale, si sono limitati a contestare genericamente le conclusioni del tecnico d'ufficio senza indicare concrete e dettagliate censure o evidenziando specifici errori tecnici e/o metodologici. Ne consegue che la censura va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
pag. 10/12 L'art. 342 cpc richiede, infatti, la delimitazione del giudizio di appello, con riferimento non solo agli specifici capi della sentenza impugnata, ma anche ai passaggi argomentativi che la sorreggono, e la formulazione di puntuali ragioni di dissenso atte a determinare le modifiche della decisione censurata, a pena di inammissibilità della censura (Cass. 2022/n.36481; Cass. SS.UU. 2017/n.27199). Inammissibilità che non può essere sanata dopo la consumazione del diritto di impugnazione né integrata utilizzando l'attività difensiva dell'appellato, ma può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio, non attenendo i requisiti di forma della impugnazione e le relative decadenze a materia disponibile delle parti (Cass. 25218/11; 25588/10; 20261/06; 12984/06; 5445/06; 22906/05). Il fondamento di tale onere si basa sul fatto che le statuizioni di una sentenza non sono scindibili dalle argomentazioni che la sorreggono, sicché è necessario che l'atto di appello contenga tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione.
Con il tredicesimo motivo di appello, relativamente al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale in punto di mancato pagamento IVA, gli appellanti hanno evidenziato che agli atti sono presenti le fatture emesse e che mai controparte ha messo in dubbio l'aliquota e la liquidazione di imposta. Anche tale motivo non merita accoglimento Dall'esame dei documenti versati in atti dalla convenuta – così come correttamente rilevato dal giudice di primo grado - non risulta prodotta ed allegata alcuna fattura da cui poter desumere l'applicazione all'operazione dell'iva prevista per legge. L'indice del fascicolo di parte depositato in primo grado, riporta solo i seguenti documenti: 1) comparsa di costituzione e risposta;
2) ricorso per accertamento tecnico preventivo;
3) lettera a.r. del 26.1.2009; 4) lettera a.r. anticipata fax del 03.01.2009; 5) lettera a.r del 09.01.2009 Ne consegue che, come correttamente rilevato dal Tribunale di Foggia, la domanda è rimasta a livello di mera asserzione perché totalmente sprovvista del sufficiente supporto probatorio.
Il rigetto di tutti i precedenti motivi di appello esime questa Corte - per il suo carattere assorbente - dall'esame dell'ultimo motivo di appello riguardante la condanna alle spese di lite.
pag. 11/12 Secondo l'ordinario criterio della soccombenza le spese di questo grado di giudizio, liquidate come in dispositivo gravano sugli appellanti
[...]
e , in favore Parte_1 Parte_2 dell'appellata . Controparte_1
Trattandosi di appello proposto dopo il 30.01.2013 trova applicazione il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, co. 17, della Legge di stabilità 24 dicembre 2012, n. 228), che obbliga la parte, proponente un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondato, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
-
P. Q. M.
-
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
e , avverso la sentenza n.
[...] Parte_2
1723/2021 pubblicata in data 8.7.2021 dal Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, tra gli appellanti e ., Controparte_1 così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna gli appellanti a rimborsare all'appellata in Controparte_1 solido tra loro, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 5.809,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 12/12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Questo il testo dell'interrogatorio formale: “Sono stato contattato dal marito della che mi invitava a verificare CP_1 un ristagno di acqua piovana emerso sul pavimento del gradino esterno che interessava n. 2 mattonelle. Mi sono recato prima da solo e poi con l'operaio ed effettivamente constatavamo un ristagno di acqua e mi impegnavo alla sostituzione delle Tes_1 mattonelle che poi ho eseguito nel mese di ottobre con altro operaio. In merito alla recinzione esterna, oggetto del contratto era la realizzazione di un muro ad archi su muratura esistente che interessava solo parte del fronte strada. I lavori sono stati eseguiti nel periodo estivo, vi era un caldo torrido, per cui la malta si è disidratata fondendo in un solo punto la sua efficacia di legante. In merito al lastrico solare preciso che non ho mai eseguito lavori di impermealizzazione e che eventuali infiltrazioni sono imputabili al cattivo stato di manutenzione della guaina esistente”.