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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 15/07/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
V.G. 1452/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1452/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata ad [...], il 4.031971, residente in Parte_1 C.F._1
CH NA (AT)
e
, (C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GAMBA GIULIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario/civile in Cerro NA (AT), il 04/11/2006.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cerro NA (AT) (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 05.01.2007, maggiorenne e non economicamente Per_1
autosufficiente.
Con ricorso depositato il 05/05/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi , Parte_1 Parte_2
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
Il padre corrisponda un contributo al mantenimento del figlio di € 750,00 mensili, da corrispondersi sul conto corrente intestato a entro il giorno 5 di ogni mese e con aggiornamento ISTAT Parte_1 decorso un anno dalla comparizione dei coniugi avanti il G.R.;
Per quanto concerne le spese straordinarie relative al figlio, che siano previamente e concordemente individuate (ove non si tratti di spese urgenti, che quindi non necessitano del preventivo accordo), il regime normale sarà quello del concorso a carico di ciascuno dei coniugi del 50%, confermando l'adesione al protocollo del Tribunale di Asti;
PRENDE ATTO CHE:
I coniugi dichiarano di essere, con riguardo al prossimo futuro, economicamente autosufficienti e di non vantare pertanto alcuna attuale pretesa reciproca per il proprio mantenimento;
Entrambe le parti hanno già da tempo aperto depositi bancari autonomi e distinti e che vivono ognuno in una abitazione di proprietà: potrà prelevare tutti i propri effetti personali Parte_2 presenti presso l'abitazione di secondo le più ampie modalità e tempistiche da concordarsi Parte_1 direttamente tra i coniugi;
, proprietario di una vettura Peugeot 2008, targata GD984GH, attualmente in Parte_2 uso a si impegna a trasferirla, a titolo gratuito, a favore di quest'ultima entro la data del Parte_1
31 dicembre 2025; si impegna, inoltre, a provvedere a tutte le spese relative al Parte_2 passaggio di proprietà del veicolo;
I coniugi danno atto che l'assegno unico verrà usufruito al 100% da Parte_1
I coniugi dichiarano di aver già risolto prima d'ora ogni altra questione economica / patrimoniale riguardante la loro pregressa vita matrimoniale;
I coniugi prendono e si danno reciprocamente atto che, a mente dell'art. 710 c.p.c., qualora ne ricorrano i presupposti, potranno agire in giudizio, separatamente ovvero congiuntamente, per la modifica delle condizioni in oggi pattuite;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cerro NA (AT) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
2 NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 09/07/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ASTI
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Ombretta Salvetti Presidente rel. dott.ssa Elga Bulgarelli Giudice dott.ssa Sara Pozzetti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 1452/2025 promossa da:
, (C.F. ), nata ad [...], il 4.031971, residente in Parte_1 C.F._1
CH NA (AT)
e
, (C.F. ), nato a [...], il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GAMBA GIULIA come da procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario/civile in Cerro NA (AT), il 04/11/2006.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cerro NA (AT) (atto n. 1 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio è nato un figlio: , il 05.01.2007, maggiorenne e non economicamente Per_1
autosufficiente.
Con ricorso depositato il 05/05/2025 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale.
1 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi , Parte_1 Parte_2
i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati in motivazione.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e, per l'effetto:
DISPONE CHE:
Il padre corrisponda un contributo al mantenimento del figlio di € 750,00 mensili, da corrispondersi sul conto corrente intestato a entro il giorno 5 di ogni mese e con aggiornamento ISTAT Parte_1 decorso un anno dalla comparizione dei coniugi avanti il G.R.;
Per quanto concerne le spese straordinarie relative al figlio, che siano previamente e concordemente individuate (ove non si tratti di spese urgenti, che quindi non necessitano del preventivo accordo), il regime normale sarà quello del concorso a carico di ciascuno dei coniugi del 50%, confermando l'adesione al protocollo del Tribunale di Asti;
PRENDE ATTO CHE:
I coniugi dichiarano di essere, con riguardo al prossimo futuro, economicamente autosufficienti e di non vantare pertanto alcuna attuale pretesa reciproca per il proprio mantenimento;
Entrambe le parti hanno già da tempo aperto depositi bancari autonomi e distinti e che vivono ognuno in una abitazione di proprietà: potrà prelevare tutti i propri effetti personali Parte_2 presenti presso l'abitazione di secondo le più ampie modalità e tempistiche da concordarsi Parte_1 direttamente tra i coniugi;
, proprietario di una vettura Peugeot 2008, targata GD984GH, attualmente in Parte_2 uso a si impegna a trasferirla, a titolo gratuito, a favore di quest'ultima entro la data del Parte_1
31 dicembre 2025; si impegna, inoltre, a provvedere a tutte le spese relative al Parte_2 passaggio di proprietà del veicolo;
I coniugi danno atto che l'assegno unico verrà usufruito al 100% da Parte_1
I coniugi dichiarano di aver già risolto prima d'ora ogni altra questione economica / patrimoniale riguardante la loro pregressa vita matrimoniale;
I coniugi prendono e si danno reciprocamente atto che, a mente dell'art. 710 c.p.c., qualora ne ricorrano i presupposti, potranno agire in giudizio, separatamente ovvero congiuntamente, per la modifica delle condizioni in oggi pattuite;
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cerro NA (AT) di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
2 NULLA sulle spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 09/07/2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Ombretta Salvetti
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
La Presidente
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