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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/12/2025, n. 3813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3813 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5344/2024 V.G. R.G.
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Palumbo, come da mandato in atti Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Frassanito, come da mandato in atti Parte_2
- RICORRENTI -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.12.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 09/10/2023, regolarmente iscritto nei Registri di
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Nardò, all'anno 2023, Parte I, Serie A n° 81, dal quale non sono nati figli.
Avendo le medesime, nel corso del procedimento, invocato le sole statuizioni inerenti lo status, con sentenza non definitiva pubblicata in data 9.4.25 è stata pronunciata la separazione senza condizioni e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al Giudice relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio depositato dal Pt_1
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 17.12.2025 le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, dando atto dell'assenza di domande accessorie;
la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza.
Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita;
quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro, i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo senza alcuna condizione, sicché non vi è ragione per discostarsene.
Deve, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 09/10/2023, regolarmente iscritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Nardò, all'anno 2023, Parte I, Serie A
n° 81, senza alcuna condizione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- compensa tra le parti spese di lite.
Lecce, 19.12.25 Il Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)
II SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est. dott. Alessandro Carra Giudice dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5344/2024 V.G. R.G.
T R A
, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Palumbo, come da mandato in atti Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Frassanito, come da mandato in atti Parte_2
- RICORRENTI -
OGGETTO: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni come note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 17.12.2025
Con l'intervento del PM
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in data 09/10/2023, regolarmente iscritto nei Registri di
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Nardò, all'anno 2023, Parte I, Serie A n° 81, dal quale non sono nati figli.
Avendo le medesime, nel corso del procedimento, invocato le sole statuizioni inerenti lo status, con sentenza non definitiva pubblicata in data 9.4.25 è stata pronunciata la separazione senza condizioni e, con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa davanti al Giudice relatore per il prosieguo, ai fini dell'ulteriore pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio depositato dal Pt_1
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 17.12.2025 le parti hanno chiesto concordemente la pronuncia del divorzio, dando atto dell'assenza di domande accessorie;
la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
È integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, alla data dell'udienza indicata in epigrafe, era passata in giudicato la sentenza non definitiva che ha dichiarato la separazione personale tra i coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione delle parti ai fini della separazione;
le concordi richieste delle parti ai fini del divorzio, poi, inducono ad escludere che i coniugi, nelle more del presente giudizio, si siano riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza.
Inoltre, le richieste formulate dai coniugi con il ricorso introduttivo consentono di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita;
quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro, i coniugi hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo senza alcuna condizione, sicché non vi è ragione per discostarsene.
Deve, pertanto, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai ricorrenti e disporsi l'annotazione della presente pronuncia a margine dell'atto di matrimonio, onerando l'ufficiale di stato civile a curare detto incombente nei termini indicati nel dispositivo.
Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: - dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 09/10/2023, regolarmente iscritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Nardò, all'anno 2023, Parte I, Serie A
n° 81, senza alcuna condizione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
- compensa tra le parti spese di lite.
Lecce, 19.12.25 Il Presidente est.
(dott.ssa Francesca Caputo)