Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza breve 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 04/02/2026, n. 2144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2144 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02144/2026 REG.PROV.COLL.
N. 09155/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 9155 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Salvini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Roma, Prefettura di Roma, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
a) del provvedimento di irricevibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno subordinato emesso dalla Questura di Roma in data 28 maggio 2025 e notificato al -OMISSIS- in data 16 giugno 2025;
b) del provvedimento di revoca del nulla osta e rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso presentata dalla ditta-OMISSIS- a favore del -OMISSIS- nell’ambito della procedura flussi per lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Roma in data 19 giugno 2025 e notificato in pari data;
c) di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza degli atti come sopra impugnati e che con gli stessi siano comunque posti in rapporto di correlazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Questura di Roma e della Prefettura di Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 la dott.ssa VI ON e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- col ricorso all’esame il sig. -OMISSIS- ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di irricevibilità dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno subordinato emesso dalla Questura di Roma in data 28 maggio 2025 e notificato in data 16 giugno 2025, e del provvedimento di revoca del nulla osta e rigetto della domanda di autorizzazione all’ingresso presentata dalla ditta-OMISSIS- a favore dello stesso ricorrente nell’ambito della procedura flussi per lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura di Roma in data 19 giugno 2025 e notificato in pari data;
- con ordinanza n. -OMISSIS-, questa Sezione ha: i) accolto ai fini del riesame l’istanza cautelare presentata con riguardo al provvedimento prefettizio, in ragione del fatto che in detta sede l’Amministrazione ha contestato tra l’altro il profilo della carenza del requisito economico in capo al datore di lavoro, profilo non evidenziato in sede di preavviso di revoca e sul quale, dunque, il ricorrente non ha potuto esercitare il diritto di difesa in sede procedimentale, nonché in ragione della necessità di una rivalutazione da parte dell’Amministrazione del requisito reddituale dell’impresa che tenga conto di elementi ulteriori rispetto al solo reddito imponibile (fatturato, numero di dipendenti, tipologia dell’attività svolta, regolarità contributiva); ii) dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla domanda cautelare avverso il provvedimento questorile gravato;
- con memorie e documentazione depositate, rispettivamente, nelle date dell’8 e del 28 gennaio 2026, l’Amministrazione resistente ha rappresentato che, in ottemperanza alla citata ordinanza n. -OMISSIS- in sede di convocazione nel giorno 20 gennaio 2026 è stato rilasciato alle parti il nulla osta alla richiesta del permesso di soggiorno presso la Questura di Roma, utilizzando l’ordinario kit postale, e ha chiesto quindi che si dichiari l’improcedibilità del ricorso e la compensazione delle spese di giudizio;
- nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026, previa discussione delle parti (nel corso della quale parte ricorrente ha insistito per la condanna alle spese dell’Amministrazione resistente per soccombenza virtuale, atteso che il nulla osta è stato rilasciato solo a seguito della proposizione del ricorso) e dato avviso alle medesime della possibile definizione del giudizio in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto:
- pertanto, in ragione dell’avvenuto rilascio al ricorrente del nulla osta alla richiesta del permesso di soggiorno, che sussistano i presupposti per dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse al presente giudizio, con conseguente improcedibilità del ricorso;
- infine, che le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza virtuale ex art. 26 cod. proc. amm. e art. 91 c.p.c., vadano poste a carico dell’Amministrazione resistente, per essere liquidate come da dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 750,00 (settecentocinquanta/00), oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore di parte ricorrente, in qualità di antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente, nonché la ditta “-OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026, con l'intervento dei magistrati:
AN OV, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
VI ON, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI ON | AN OV |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.