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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 01/07/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di UD
I Sezione Civile composto dai magistrati: dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3837 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione in data 09.06.2025, a seguito delle conclusioni rassegnate dalle parti, e vertente t r a
, con l'avv. Maria Poniz Parte_1
RICORRENTE
e
con gli avv.ti Mariapia Maier e Jennifer Schiff Controparte_1
RESISTENTE
Con l'intervento del Curatore Speciale della minore Persona_1
, avv. Emanuele Sergo
[...]
e con l'intervento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di UD
* * *
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente
“Voglia il Tribunale
- disporre l'affido super esclusivo (o rafforzato) di al padre;
_1
- confermare il collocamento della minore presso il padre;
1 - assegnare la casa già familiare al signor quale genitore Parte_1 collocatario;
- confermare la nomina del Curatore Speciale nella figura dell'Avv. Emanuele
Sergo;
- mantenere e, per il futuro, dar corso al programma di visite protette indicato dal
Collegio peritale;
mantenere la presa in carico dei Servizi e lo stretto collegamento di questi con il CSM, che ha in cura la Sign. _1
- disporre che, allo stato, la madre corrisponda al padre quale contributo nel mantenimento della minore la somma di € 250,00 al mese per 12 mesi, con rivalutazione in base agli indici ISTAT a far data dal mese di agosto 2025, salvochè il Tribunale non ritenga equo, alla luce delle risultanze processuali, un assegno di maggiore importo;
- disporre che le spese straordinarie assumende per siano ripartite tra i _1 genitori nella misura del 60% al padre e del 40% alla madre;
- confermare l'AUU al 100 % al padre;
- condannare la convenuta alla rifusione delle spese del presente procedimento.”
Per parte resistente
“Voglia, il Tribunale di UD,
Nel merito in via principale:
• disporre l'affido condiviso della minore ai genitori, mantenendo allo stato il collocamento della minore presso il padre, con la presa in carico per sostegno e controllo del nucleo da parte dei Servizi Sociali del Comune di Tarcento;
• prevedere incontri madre-figlia di almeno due pomeriggi a settimana e di durata non inferiore a tre ore ciascuno, in ambiente esterno e presenziati da uno dei due nonni materni o in subordine presenziati da un educatore, con espressa previsione di recupero in caso di spostamento della data per qualsiasi tipo di impedimento;
• prevedere sin da subito l'incremento dei tempi di madre e figlia con introduzione anche di una giornata di sabato e di domenica ogni quindici giorni, da trascorrere nell'abitazione dei nonni materni e pertinenze, con garanzia di presenza da parte di uno dei nonni e se del caso alla presenza di un educatore, al fine di stabilire a partire dai tre anni di età della minore il collocamento paritario della minore tra i genitori, o comunque le più ampie possibilità di garantire a la presenza _1 di entrambi i genitori nella sua vita quotidiana;
2 • prevedere che il Servizio Sociale rediga ogni tre mesi relazione di aggiornamento da inoltrare al Giudice Tutelare, segnalando eventuali condizioni che impongano la rivalutazione delle statuizioni in punto visite e ampliamento con introduzione del pernotto;
• in punto questioni economiche, confermare le condizioni raggiunte in accordo all'udienza dell'11 marzo 2025.
In via subordinata istruttoria,
• considerata la certificazione del CSM del 28 febbraio, Voglia convocare i medici dott. e affinché gli stessi chiariscano puntualmente quanto da loro Per_2 Per_3 attestato;
• procedere all'audizione dei nonni materni signori e sig. Parte_2 CP_2
al fine di valutare la possibilità che siano loro i garanti degli incontri
[...] figlia nipote.
• spese compensate.”
Per il curatore speciale
“1) disporsi il collocamento della minore presso il padre a cui verrà affidata, allo stato, in via esclusiva e rafforzata;
2) prevedersi che le visite madre - figlia nonché quelle nonni materni - nipote continuino ad essere supportate e monitorate dal Servizio Sociale e che avvengano alla presenza di almeno un educatore;
3) prevedersi che le visite tra madre e figlia e tra nonni materni e nipote possano trovare un graduale aumento, quanto a durata e frequenza, tenendo conto, però e rispettivamente, delle prioritarie esigenze di riposo della minore, delle sue condizioni psico - fisiche ed emotive, degli impegni lavorative del padre e delle condizioni psico - fisiche della madre;
4) disporsi che venga mantenuta una stretta e costante collaborazione tra Servizi Part Sociali e l'equipe del che ha in cura la signora _1
5) disporsi che la signora abbia, con cadenza mensile, a Controparte_1 contribuire al mantenimento della figlia, versando al padre della minore la somma che verrà ritenuta congrua, per giustizia e legge;
6) disporsi che la madre della minore abbia a rimborsare, al signor , Parte_1 le somme che lo stesso avrà ad anticipare in punto spese straordinarie (per la cui disciplina si rinvierà al Protocollo in uso presso il Tribunale di UD): un tanto nella misura che si riterrà di giustizia e legge;
3 7) invitare i genitori a frequentare percorsi di supporto alla bigenitorialità presso il Consultorio Familiare.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Premessa
Con ricorso depositato in data 27.12.2023, il sig. , premesso Parte_1 che dalla relazione sentimentale intrattenuta con la sig.ra era nata, Controparte_1 in data 21.04.2023, la figlia (riconosciuta da entrambi i genitori), adiva il _1
Tribunale di UD al fine di ottenere la regolamentazione del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della minore.
In sintesi, il ricorrente esponeva che:
-poco dopo il parto, la compagna aveva deciso di trasferirsi dai suoi genitori, portando la figlia con sé, senza interpellare il padre;
-successivamente, la sig.ra si era allontanata anche dalla casa dei genitori _1 ed era andata a vivere nella casa del nonno, ambiente non idoneo ad ospitare una bambina così piccola;
-la madre aveva mostrato, sin da subito, una inadeguatezza nella cura e nella gestione della minore;
-la sig.ra non permetteva al padre di vedere regolarmente _1 _1 mostrandosi oppositiva nei confronti dell'altra figura genitoriale: il sig. Pt_1 lamentava di non poter incontrare da tempo e di non sapere nemmeno, da _1 circa un mese, dove la bambina si trovasse.
Tanto premesso, il sig. , esprimendo forti preoccupazioni per la tutela della Pt_1 figlia, domandava la sospensione della madre dalla responsabilità genitoriale sulla bambina, con affidamento di a sé e suo collocamento prevalente presso di _1 sé.
Con decreto dd. 27.12.2023, emesso inaudita altera parte ai sensi dell'art. 473- bis.15 c.p.c., il giudice istruttore disponeva la presa in carico dell'intero nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti per l'Ambito Territoriale del
Comune di Tavagnacco, per attività di supporto, monitoraggio e controllo, chiedendo anche la collaborazione dei Servizi Sociali competenti per l'Ambito
Territoriale del Comune di Busto Arsizio, al fine di contattare la sig.ra e di _1 comprenderne le condizioni psico-fisiche.
In seguito, si costituiva in giudizio, contestando la ricostruzione Controparte_1 dei fatti avversaria e deducendo agiti violenti, verbali, fisici e psicologici, del sig. 4 nei suoi riguardi, tali da averla ridotta, a suo dire, in una continua condizione Pt_1 di ansia ed agitazione, soprattutto dopo la nascita della figlia, e da averla spinta a sporgere denuncia nei suoi riguardi.
La resistente concludeva chiedendo: la conferma della presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti, da individuarsi in quelli di UD, già a conoscenza delle parti;
l'organizzazione di visite presenziate padre-figlia; la previsione, a carico del padre, di un assegno di mantenimento in favore della minore pari ad euro 350,00 mensili, oltre all'obbligo di rimborso del 70% delle spese straordinarie;
il riconoscimento in proprio favore dell'intero ammontare dell'assegno unico universale.
Con ordinanza dd. 31.01.2024, a seguito della regolare instaurazione del contraddittorio tra le parti ed in attesa di doverosi approfondimenti sui fatti rappresentati, il giudice disponeva: l'affidamento della minore al Comune di UD, fermo il collocamento della stessa presso la madre;
la nomina dell'avv. Emanuele
Sergo in qualità di Curatore Speciale di la conferma della presa in carico _1 del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali di UD, invitandoli a predisporre un calendario di visite presenziate padre-figlia, ammonendo la sig.ra a _1 rispettare il diritto di visita paterno;
l'obbligo del sig. , in qualità di genitore Pt_1 non collocatario, di versare, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, la somma di euro 150,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
il riconoscimento integrale dell'assegno unico universale in favore della sig.ra l'avvio di una consulenza tecnica d'ufficio sulle capacità genitoriali delle _1 parti, nominando, quale c.t.u., la dott.ssa Persona_4
All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti del 18.03.2024, con ordinanza di medesima data, oltre alla conferma delle misure già adottate, veniva disposto un aumento dell'assegno di mantenimento ordinario in favore della minore a carico del sig. da euro 150,00 mensili ad euro 230,00 mensili. Pt_1
Con ordinanza dd. 19.04.2024, il giudice, tenuto conto delle risultanze della valutazione psichiatrica svolta sulla sig.ra dall'ausiliaria della c.t.u., _1 dott.ssa psichiatra (“Al momento la sig.ra presenta Persona_5 _1 elementi psicopatologici compatibili con una diagnosi di Disturbo Delirante di tipo persecutorio in fase di scompenso”) e ritenuti pregiudizievoli per la minore alcuni comportamenti assunti dalla madre a partire dall'instaurazione del giudizio (la sig.ra in assenza di ragioni oggettive o necessità impellenti, nel bel mezzo _1
5 delle operazioni peritali decideva di trascorrere la maggior parte della settimana, sola, con una bambina di così tenera età, a Busto Arsizio, sottoponendo ogni settimana la minore allo stress del viaggio verso UD per l'incontro col padre;
la resistente, in spregio delle misure giudiziali di affidamento della minore all'Ente
Locale e della nomina di un Curatore Speciale, arbitrariamente ed unilateralmente presentava domanda al Comune di Busto Arsizio per il cambio di residenza della minore - negando peraltro espressamente al Curatore tale iniziativa - e, nonostante la volontà del padre e le rassicurazioni offerte al Curatore, ometteva di attivarsi per sottoporre alle vaccinazioni obbligatorie, contrastando anche il parere _1 favorevole della pediatra medio tempore ottenuto dall'avv. Sergo), disponeva:
l'inversione del collocamento della minore presso il sig. , con conseguente Pt_1 revoca dell'assegno di mantenimento ordinario a suo carico;
la possibilità per la sig.ra di vedere nell'ambito di visite protette, demandando ai _1 _1
Servizi Sociali l'organizzazione delle stesse.
All'udienza dd. 28.05.2024, la difesa della resistente dava atto che la sig.ra dopo essere stata sottoposta a TSO, si trovava volontariamente ricoverata _1 presso il Centro di Salute Mentale di UD Nord e che, una volta dimessa, era intenzionata a rimanere a vivere presso i genitori in Tavagnacco (UD); il ricorrente dichiarava di vivere insieme alla figlia e alla propria madre in Tricesimo (UD).
Con ordinanza di medesima data, il giudice istruttore dava atto che, come appreso dalle relazioni dei Servizi Sociali, appariva sempre serena presso il padre, _1 il quale mostrava nei riguardi degli operatori un comportamento costantemente collaborativo e propositivo;
la madre era stata sottoposta in data 30.04.2024 a TSO con ricovero presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura sino al 16.05.2024 per “psicosi” (diagnosi di dimissione: “scompenso psicotico”) ed era ancora volontariamente degente presso il CSM di UD Nord. A fronte di tali elementi, il
Tribunale confermava che la sig.ra potesse incontrare la figlia solo alla _1 presenza di personale dei Servizi Sociali presso un luogo messo a disposizione dagli operatori stessi, comunque al termine del ricovero presso il CSM e a seguito di idonea preparazione, previo parere positivo anche dei professionisti del CSM che la avevano in carico. Anche con riferimento ai nonni materni, il giudice ribadiva il diritto degli stessi ad incontrare la nipote, ma, tenuto conto della delicatezza della situazione familiare e dei comportamenti dispregiativi dimostrati nei confronti del sig. , solo alla presenza dei Servizi Sociali, previ colloqui di preparazione. Pt_1
6 Infine, ad integrazione dell'ordinanza dd. 19.4.2024, il giudice affidava in _1 via esclusiva al padre, in considerazione delle precarie ed instabili condizioni di salute della madre, ed autorizzava, altresì, il sig. a somministrare alla minore Pt_1 tutte le vaccinazioni obbligatorie per legge (dopo aver acquisito il parere positivo della pediatra dott.ssa . Persona_6
In data 12.06.2024 la CTU depositava la relazione peritale, evidenziando come “il quadro psicopatologico della signora è attualmente pregiudizievole per _1
l'incolumità e la crescita psicomotoria di in quanto la bambina è coinvolta _1 nel delirio persecutorio osservato nella madre, la quale ostacola il legame fra la bambina e il ramo paterno…”; la CTU, “a causa del quadro psicopatologico della signora e delle sue attuali condizioni psichiche che impattano negativamente sulle sue competenze genitoriali” suggeriva di affidare la bambina in via esclusiva rafforzata al padre e di collocarla presso di lui;
suggeriva, altresì, che gli incontri madre-bambina potessero svolgersi solo in forma presenziata e previa valutazione e confronto positivo tra CMS e Servizi Sociali incaricati;
anche gli incontri con i nonni materni, secondo la dott.ssa sarebbero dovuti avvenire solo in Per_4 forma presenziata e previ colloqui preparatori.
All'udienza del 8.7.2024, il ricorrente chiedeva che la resistente contribuisse al mantenimento ordinario e straordinario della minore presso di sé collocata e altresì che fosse revocato il divieto di espatrio della bambina, per consentirle di fare un piccolo viaggio in Francia con il padre.
Con ordinanza dd. 08.07.2024, veniva spostata la competenza territoriale della presa in carico del nucleo familiare ai Servizi Sociali, anche Specialistici, del
Comune di Tricesimo, quale Ambito Territorialmente competente a seguito dello spostamento della residenza anagrafica della minore presso il padre. Il giudice sottolineava l'importanza che il passaggio di consegne avvenisse nel più breve tempo possibile per assicurare la continuità e l'efficacia della progettualità di supporto avviata a favore del nucleo, specie in ordine al diritto di visita madre- figlia. Il Tribunale confermava, per il resto, le misure in essere, ma, ad integrazione delle stesse, revocava il divieto di espatrio della minore, autorizzando il sig. Pt_1
a recarsi a Parigi per qualche giorno con la figlia;
fissava regole più stringenti in ordine alla calendarizzazione degli incontri madre-figlia; ordinava alla resistente di integrare la documentazione patrimoniale e reddituale depositata;
poneva in via provvisoria, a carico della madre, un assegno di mantenimento in favore della figlia 7 pari ad euro 250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, tenuto conto dell'ampia disponibilità manifestata in udienza dal procuratore della sig.ra _1 in ordine alla contribuzione delle spese per (potendo la resistente contare _1 anche sull'appoggio economico dei propri genitori).
Con istanza dd.
7.8.2024 le procuratrici subentrate nella difesa della resistente chiedevano la revoca del collocamento della minore presso il padre e dell'affidamento esclusivo della stessa al sig. , con ripristino immediato Pt_1 dell'affidamento condiviso e del collocamento prevalente presso la madre o, in subordine, nell'immediato, l'imposizione di visite quotidiane tra madre e minore
(anche se del caso alla presenza di un educatore); in via istruttoria, l'espletamento di nuova CTU.
Con decreto dd 8.8.2024 il giudice istruttore rigettava tali istanze, ribadendo le gravi criticità emerse a carico della madre in ordine all'esercizio delle sue capacità genitoriali e ricordando le rilevanti problematiche di salute della resistente.
Tuttavia, in seguito, con ordinanza dd. 27.09.2024, su richiesta concorde delle parti e del Curatore, è stato disposto un aggiornamento della consulenza tecnica già espletata dalla dott.ssa sulle condizioni di salute della sig.ra Persona_4
e sulle sue capacità genitoriali, a fronte, in particolare, sia del TSO sia dei _1 ricoveri presso il CSM della parte resistente;
si è proceduto, quindi, alla nomina di un collegio peritale costituito dalla psicologa dott.ssa dalla psichiatra Per_4 dott.ssa e anche dalla neuropsichiatra infantile dott.ssa Si Per_5 Per_7 escludeva, invece, la necessità di una ri-valutazione delle competenze genitoriali paterne (neppure, peraltro, richiesta dalle parti e dal Curatore), già riscontrate positivamente nella relazione peritale del giugno 2024 e comunque continuamente attestate dalle relazioni dei Servizi Sociali, i quali evidenziavano la costante e positiva compliance manifestata dal sig. rispetto a tutti gli interventi di Pt_1 supporto.
In pendenza di operazioni peritali, nell'autunno 2024, si verificavano alcune sospensioni delle visite protette madre-figlia a causa dello stato di non compensazione psico-fisica riscontrato dagli operatori del CSM e dei Servizi
Sociali (cfr. istanza Curatore depositata in data 16.11.2024 e note dei Servizi Sociali trasmesse al Tribunale in data 28.11.2024); il giudice ribadiva l'incarico al CSM di
UD di confrontarsi con i Servizi Sociali in modo da consentire la ripresa delle visite quando le condizioni psico-fisiche della sig.ra fossero ritenute _1
8 nuovamente idonee ad affrontare, con la dovuta serenità per madre e figlia, gli incontri.
In data 09.12.2024 le procuratrici di parte resistente depositavano istanza urgente di modifica delle condizioni economiche in essere;
veniva fissata udienza al giorno
21.01.2025 per la discussione dell'istanza; seguiva un rinvio per aggiornamenti sulla documentazione reddituale in atti e per esame degli esiti della consulenza tecnica di aggiornamento.
In data 19.02.2025 il Collegio peritale depositava la relazione tecnica, così concludendo: “1) Rispetto le attuali condizioni psicologiche e psichiatriche della sig.ra e le terapie, anche di supporto farmacologico: la signora Controparte_1 presenta ancora un assetto psicopatologico instabile con spunti persecutori e atteggiamenti non adeguati. Assume Lurasidone 74 mg 2 cp die. La signora non ha garantito una compliance farmacologica continuativa, con due episodi documentati di sospensione volontaria contro il parere medico e conseguente scompenso psicotico. 2) Stante quanto emerso, sia dai colloqui diretti con la signora tenuto conto di quanto affermato anche dai curanti della signora _1 ovvero che per la patologia psicotica in essere le ricadute si devono mettere in conto come parte dell'andamento della patologia stessa, in virtù del comportamento della signora conseguente al pensiero interpretativo e persecutorio, considerando anche le precedenti condizioni di trascuratezza della minore durante la prima fase di scompenso della signora (nella prima _1 valutazione peritale, quando la bambina era gestita in prevalenza dalla madre), si ritiene che la signora non si trovi al momento in una condizioni clinica _1 stabile da poter gestire in autonomia la bambina. 3) In merito alle competenze genitoriali, la signora quando gode di un sufficiente compenso Controparte_1 psichico, garantisce una relazione con la figlia sulla base delle performance attraverso richieste di gioco, facendo fatica ad accedere ad una dimensione emotiva (funzione empatica / affettiva) condivisa con la bambina, risultando manierata e poco autentica. Durante le crisi di scompenso non assicura adeguate funzioni di cura e protezione, sulla base di un inadatto esame di realtà, come nel caso della condotta tenuta presso il a fine novembre. Rispetto la funzione CP_3 riflessiva, la signora presenta amnesia e assenza di insight che si traducono in inconsapevolezza circa la sua condizione clinica, limitando la compliance con
l'equipe di riferimento. 4) Le descrizioni dei punti 1 – 2 -3 rappresentano gli 9 elementi che giustificano una deroga di almeno un anno circa le condizioni di affido
e collocamento della minore . 5) Le attuali frequentazioni genitori figlia _1 sono adeguate alla tutela della crescita della minore;
le visite madre figlia, supportate e monitorate dal Servizio sociale, alla presenza di almeno un educatore, potranno essere attuate anche in forma più ecologica (al parco appena viene bel tempo, una commissione, una passeggiata, ecc.), considerando anche l'opportunità di poterle effettuare presso l'abitazione dei nonni materni, quale attuale residenza materna, e con incremento graduale dei tempi di visita se il percorso procede in modo costruttivo. 6) La signora e i suoi famigliari dovranno avvalersi _1 della presa in carico e attenersi al percorso di cura presso il CSM territoriale;
i signori e altresì dovranno riprendere i percorsi Controparte_1 Parte_1 presso il Consultorio Famigliare interrotti a causa dell'avvio di CTU. 7) Riguardo la crescita e lo sviluppo di , la minore presenta una crescita ponderale nei _1 parametri e un funzionamento globalmente in linea con le attese per l'età. Si consiglia di monitorare lo sviluppo del linguaggio e della sfera comunicativo- relazionale, individuate al momento come possibili aree di debolezza nello sviluppo neuropsichico della bambina. Si raccomanda una rivalutazione funzionale standardizzata dello sviluppo psicomotorio ai 24/30 mesi da svolgere presso i servizi territoriali di riferimento. 8) Ulteriori indicazioni:
- si ritiene indispensabile mantenere la posizione del curatore speciale in favore della minore _1
- alla luce della tenera età della minore e della complessità del caso _1 esaminato qualunque criticità va segnalata dagli operatori di Servizio sociale e
CSM al Signor Giudice con tempestività e urgenza
- nell'interesse di un rapporto sempre più adeguato madre figlia e per favorire il processo di stabilizzazione della signora tenendo conto della necessità di _1 un rapporto di fiducia fra paziente ed equipe del CSM, appare utile svincolare gli Part operatori del dal redigere un documento formale a cadenza fissa a patto che venga mantenuta una collaborazione stretta e proficua col Servizio sociale, elemento che il collegio peritale ritiene imprescindibile
- è indispensabile un monitoraggio complessivo non prima di un anno”.
All'udienza dd. 11.03.2025, a seguito di istanza di modifica delle condizioni economiche promossa dalla difesa della resistente, le parti concordavano di attribuire l'assegno unico universale al padre, con suddivisione delle spese 10 straordinarie al 60% a carico del sig. e 40% a carico della sig.ra Pt_1 _1 fermo l'importo dell'assegno di mantenimento ordinario già stabilito a carico della mamma (250,00 euro mensili).
Con ordinanza dd. 14.03.2025, il giudice confermava tutte le misure stabilite con ordinanza dd. 08.07.2024 e disponeva il progressivo aumento delle visite madre- figlia, fissando udienza per la rimessione della causa in decisione al giorno
09.06.2025, con concessione alle parti dei termini a ritroso previsti dall'art. 473- bis.28 c.p.c.
Infine, all'udienza del 09.06.2025, tutte le parti si sono riportate agli scritti conclusivi già depositati e il giudice ha quindi rimesso la causa in decisione al
Collegio.
***
Preliminarmente va chiarito che le uniche questioni sulle quali il Tribunale dovrà pronunciarsi riguardano il regime di affidamento, collocamento e frequentazioni dei genitori rispetto alla figlia minore le parti hanno, infatti, rassegnato _1 conclusioni congiunte in ordine alle misure economiche a tutela della bambina, sostanzialmente confermando gli accordi già intervenuti in corso di causa (assegno di mantenimento a carico della mamma ed in favore del padre pari ad euro 250,00 mensili, oltre rivalutazione monetaria annuale ISTAT;
assegno unico al padre;
60% delle spese straordinarie a carico del padre e 40% a carico della madre). Tali accordi possono convalidarsi in questa sede tenuto conto della precarietà delle condizioni di salute e, conseguentemente, anche economiche della sig.ra (cfr. infra) - _1 pur come si vedrà, sostenuta dalla famiglia di origine- e, dunque, dell'asimmetria sussistente in ordine alle attuali e potenziali risorse, personali e professionali, dei genitori, nonché considerato il collocamento di presso il padre ed il _1 limitato regime di visite della madre (cfr. infra).
Infine, preme evidenziare come la presente causa venga oggi in decisione all'esito di un iter istruttorio particolarmente complesso, che ha coinvolto numerosi professionisti: sono state svolte due consulenze tecniche (la seconda delle quali collegiale) ed è stato attuato un lungo monitoraggio della situazione familiare da parte dei Servizi Sociali (prima quelli di UD e poi quelli di Tricesimo), di concerto anche con il CSM UD Nord, tramite la raccolta di numerose relazioni di aggiornamento. Il quadro non può che considerarsi, dunque, del tutto esaustivo per addivenire alla conclusione di questo procedimento. 11 ***
Sul regime di affidamento, collocamento e frequentazioni della minore
_1
Il Tribunale condivide pienamente le conclusioni del Collegio peritale, fatte proprie anche dal Curatore Speciale della minore e dalla difesa attorea, circa la necessità di disporre, allo stato, l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato di _1 al padre sig. Parte_1
Nel caso di specie, la deroga al regime ordinario di affidamento condiviso risulta doverosa per salvaguardare gli interessi superiori, morali e materiali, di _1 alla luce tanto dei gravi comportamenti ostacolanti la bigenitorialità assunti dalla madre fin dalla nascita della bambina, quanto della complessa situazione di precarietà psico-fisica della sig.ra _1
Sotto il primo profilo, come già evidenziato dal giudice relatore nelle ordinanze dd. 29.04.2024 e 08.07.2024, deve ricordarsi che:
- questo procedimento origina dalla richiesta paterna di sapere dove fosse la figlia, non avendo il sig. notizie da circa un mese e non riuscendo, dalla nascita Pt_1 della bambina, ad accedere liberamente alla stessa;
- la sig.ra ha accusato più volte il sig. di aver assunto _1 Pt_1 comportamenti violenti e controllanti nei suoi confronti: le accuse sono sempre state del tutto generiche e non è mai stato fornito alcun indizio di prova oggettivamente valutabile in tal senso. Peraltro, esse sono state smentite dalla stessa resistente avanti agli assistenti sociali (cfr. relazioni trasmesse al Tribunale in data 16.1.2024): non vi è alcun procedimento penale pendente a carico del sig. (docc. 90-93 Pt_1 ric.: decreti di archiviazione);
- la mamma a settembre 2023 ha sottoposto la figlia (all'epoca di appena _1
5 mesi) ad una visita ginecologica sospettando un abuso da parte del padre (cfr. verbale di pronto soccorso in atti);
- all'inizio del procedimento, la ha tentato di sottrarsi alle valutazioni _1 peritali (annullando o spostando gli appuntamenti con la CTU, arrivando in ritardo, chiedendo di svolgerli online, omettendo di avvisare i propri genitori dei colloqui e dichiarando apertamente di voler invalidare i test: “basta scrivere su internet come si risolve e se si fa tutto falso viene fuori che sei normale”) e persino di allontanarsi da UD con la bambina, nonostante l'avvio delle visite presenziate padre-figlia, 12 l'affidamento di al Comune di UD e la nomina di un Curatore Speciale: _1 la madre, nel marzo 2024, ha spostato la residenza anagrafica della minore presso il Comune di Busto Arsizio, negando la circostanza al Curatore Speciale e alla CTU ed agendo a totale insaputa del padre (“La CTU ritiene tale fatto grave, interpretandolo alla luce dei plurimi tentativi messi in atto dalla signora _1 di manipolare il contesto, ottenere vantaggi e raggiungere i propri obiettivi
(lasciare il Friuli, stabilirsi in Lombardia, costringere il sig. a fare Pt_1 altrettanto, dicendosi disponibile al rapporto padre figlia, sottrarsi alla CTU e negare le proprie responsabilità)”, pag. 6 relazione peritale n. 1);
- la sig.ra ha assunto un comportamento ostruzionista anche rispetto alla _1 volontà paterna di far eseguire a le vaccinazioni obbligatorie, _1 costringendo, alla fine, il Curatore ad assumere l'iniziativa a tutela della salute della bambina, previo riscontro positivo da parte della pediatra di riferimento (cfr. nota scritta del Curatore dd. 17.04.2024 e pagg. 17-18 prima relazione peritale);
- la resistente ha mantenuto sin dall'inizio del giudizio un atteggiamento ambiguo, ma sostanzialmente ostile verso il padre e chiunque volesse chiedere contezza delle sue scelte genitoriali (la CTU, i Servizi etc…): pur manifestando a parole la massima disponibilità ed apertura nel coinvolgere il padre nella vita della figlia, la madre ha assunto, fin dalla nascita di unilateralmente qualsiasi decisione _1 che la riguardasse, non riconoscendo in alcun modo dignità ed importanza all'altra figura genitoriale;
la resistente alla c.t.u. ha descritto una progettualità di vita tutta incentrata su se stessa, sulle proprie aspettative future in ambito lavorativo, senza porsi alcun problema in ordine al diritto di di crescere accanto anche alla _1 figura genitoriale paterna (scriveva, al riguardo, la dott.ssa nella prima Per_4 relazione peritale: “La signora si comporta come se la bambina fosse una _1 sua proprietà, decide in modo unilaterale e gli Altri, compreso il padre, si devono adattare al suo progetto (rientrare in Lombardia, o forse altrove, trovare un lavoro part time, iscrivere la piccola al Nido. Il padre non è contemplato né pare presente la consapevolezza dell'importanza del legame padre e figlia. Solo a 'cose fatte' la signora invita il signor ad andare a trovare 'quando vuole'. La Pt_1 _1 signora mostra assoluta impermeabilità a qualsivoglia sollecitazione, anche in corso di CTU, volta a farle comprendere come il figlio non sia una sua proprietà esclusiva e che debba accedere (per mantenere adeguati equilibrio e benessere) alla figura paterna ed a ciò che essa rappresenta. Ha spostato la residenza della 13 figlia nonostante il percorso di CTU e disconoscendo l'affido della bambina al
Comune. La signora mette in atto condotte ostative al rapporto padre figlia e limita
l'accesso della bambina al padre sulla base di motivazioni del tutto infondate. Le funzioni riflessive della signora risultano molto carenti, è quasi incapace di interpretare i reali bisogni evolutivi di e gli stati mentali della piccola, _1 operando continue massicce proiezioni che non le consentono di distinguerli dai propri. In più la signora non mostra alcuna percezione dei sintomi e della necessità di cura a suo carico e fatica a collaborare con le reti sociali di sostegno, mostrando ostilità difensiva verso gli operatori dei Servizi”);
- a seguito dell'inversione del collocamento presso il padre (ordinanza dd.
29.04.2024), la e la sua famiglia hanno reiterato un atteggiamento _1 sospettoso e diffidente, quando non apertamente ostile/minaccioso, nei riguardi delle figure di supporto (Curatore e Servizi Sociali) e soprattutto denigratorio verso la figura paterna (cfr. infra).
Sotto il profilo delle condizioni psico-fisiche della sig.ra e delle sue _1 capacità genitoriali in termini di cura e protezione della minore, si osserva quanto segue.
Come già indicato nelle Premesse, la dott.ssa (psichiatra ausiliaria della Per_5
CTU dott.ssa e, nella seconda consulenza, membro effettivo del collegio Per_4 peritale), nell'aprile 2024, aveva accertato a carico della sig.ra “elementi _1 psicopatologici compatibili con una diagnosi di Disturbo Delirante di tipo persecutorio in fase di scompenso. Il corredo sintomatologico è di una gravità e intensità tale per cui risultano compromesse le competenze genitoriali, con un elevato rischio di imprevedibilità e di messa in atto di azioni non tutelanti per la minore”. Scriveva, all'epoca, la dott.ssa che “L'esordio di tale patologia Per_5
è nell'età adulta e associato a cambiamenti dell'umore. Nel caso in oggetto, la gravidanza, con tutte le sue variazioni umorali, associata al cambio di alloggio e al rientro in un contesto familiare complesso e conflittuale, può aver avuto un ruolo importante nel determinare la comparsa di sintomi. Tuttavia, tali disturbi possono essere presenti sottotraccia da svariati anni prima della conclamazione dello scompenso, il che giustificherebbe anche l'instabilità lavorativa presente in anamnesi. Al momento della valutazione, la signora presenta, oltre ad _1 un'alterazione del contenuto del pensiero con ideazione delirante, una alterazione della forma del pensiero con tangenzialità e perdita parziale dei nessi associativi. 14 Questo determina una superficialità nella pianificazione, con egocentrismo e sostanziale vaghezza nella considerazione delle esigenze della figlia _1
(confermato dalle numerose versioni sulla gestione della figlia, depositate come decisioni condivise, poi disconfermate dal padre). Ciò la rende anche sostanzialmente imprevedibile, come evidente dalla scelta di spostare non solo la propria residenza in Lombardia, ma anche quella della figlia, salvo poi manipolare
l'informazione cercando di nascondere le proprie intenzioni. Questo atteggiamento si riflette in tutto l'andamento della gestione della figlia, che conferma da un lato la superficialità e la non considerazione delle esigenze della figlia, dall'altro
l'isolamento sociale e l'assenza di una solida rete familiare di tutela e controllo. Il mancato supporto concreto e oggettivo della famiglia, che possa mediare sulle azioni deliranti della signor, rappresenta un'ulteriore aggravante nella gestione della situazione attuale”.
In data 30 aprile 2024 la resistente è stata sottoposta a TSO, rinnovato dopo una settimana;
è seguito, infine, un ricovero volontario presso il CSM fino a luglio 2024.
Il dott. , medico psichiatra del Dipartimento di Diagnosi e Cura di Tes_1
ASUFC, riportava alla CTU dott.ssa (pag. 32 prima relazione) che lo Per_4 scompenso della signora era di tipo “delirante” e il suo esordio risultava compatibile con la gravidanza e soprattutto con il periodo post-partum: esso era stato mantenuto durante la prima settimana di ricovero, periodo in cui la signora era ancora molto oppositiva e “di conseguenza è stata prolungata la sua permanenza per almeno un'altra settimana. Ad oggi, il delirio persecutorio, seppur presente, è in lieve miglioramento anche grazie alle terapie farmacologiche e ai progetti di cura ai quali pare la signora stia aderendo (attualmente la signora assume benzodiazepine come ansiolitico e aloperidolo come antipsicotico, farmaci che rendono il latte materno inutilizzabile come fonte nutrizionale per , ma che la signora _1 continua a chiedere di farglielo pervenire). Non risulta favorevole ai fini prognostici la posizione assunta dai famigliari della i quali, iperprotettivi, _1 colludono con la signora proiettando tutte le cause dell'attuale situazione sul sig.
: 'è la causa di tutto'. Appare complesso far comprendere ai famigliari della Pt_1 signora la necessità di cura a fronte delle caratteristiche e della gravità del quadro.
Il dott. riferisce che sia necessario procedere ad un passaggio a favore dei Tes_1
Part servizi territorialmente competenti ( UD Nord) e che venga realizzato un intervento multidisciplinare per sostenere la signora Tale passaggio è _1
15 stato spiegato e consigliato alla famiglia di origine della che, tuttavia, _1 resta orientata a favore di un aiuto psicologico di tipo privato che a parere del dr.
non sarebbe sufficiente. In quanto a modalità e tempi di recupero della Tes_1 sig.ra ottimisticamente si ipotizza un monitoraggio costante per qualche _1 mese con accoglienza presso un Centro di Salute Mentale con CP_4 successivo progetto territoriale e rientro presso la propria abitazione. La signora sembra essere in possesso delle potenzialità utili al suo recupero”. _1
Purtroppo, come gli assistenti sociali ed il dott. hanno riportato alla CTU Tes_1 durante lo svolgimento delle prime operazioni peritali, a seguito dell'inversione del collocamento della bambina presso il padre (ordinanza 29.04.2024), nonostante le fragilità riscontrate anche dai sanitari dell'AUFC che hanno avuto in cura la sig.ra tanto quest'ultima quanto i nonni materni non si sono dimostrati _1 pienamente consapevoli delle criticità riscontrate e anzi hanno agito in modo gravemente inadeguato rispetto alla delicatezza che la situazione da gestire avrebbe imposto, gettando discredito sia verso il sig. (ritenuto, non si sa sulla base Pt_1 di quali evidenze, responsabile “di tutto” e comunque sempre inadeguato) sia verso le figure di supporto (i Servizi Sociali ed il Curatore Speciale): “La dott.ssa Pt_4 informa i presenti circa le tre visite domiciliari (29/04, 03/05 e 09/05) effettuate presso l'abitazione paterna dopo il provvedimento del Sig. Giudice. viene _1 descritta come una bambina 'serena' con un papà molto attento coadiuvato dalla nonna che rappresenta un grande supporto (la nonna paterna è disponibile a rimanere in Friuli a tempo indeterminato). mangia volentieri di tutto, è _1 curiosa e assaggia con piacere, dorme tutta la notte (21.00-8.00) e anche il pomeriggio (14.00-15.00). Il sig. si mostra molto grato del passaggio in Pt_1 comunità e del supporto ottenuto dai servizi territoriali ai quali si è sempre affidato.
È un padre in grado di ascoltare i consigli, è comprensivo e paziente, mostra competenze adeguate nella gestione della figlia. In merito ai contatti con la sig.ra
la dottoressa afferma che la donna si sia presentata ripetutamente di _1 persona per chiedere notizie della figlia, ribadendo l'importanza dell'allattamento al seno e quindi a come far pervenire a il latte materno. Anche la nonna _1 materna ha fatto richiesta per ottenere informazioni sulla bambina, informazioni che vengono comunicate dai servizi, anche se non con frequenza quotidiana per difficoltà organizzative. La dott.ssa informa i presenti delle ripetute email Pt_4 ricevute dai famigliari della dai contenuti persecutori in cui accusano il _1
16 di aver manifestato comportamenti controllanti tramite telecamere piazzate Pt_1 in casa, accessi da remoto ai dispositivi elettronici dell'ex compagna, nonché accuse più bizzarre secondo le quali il sig. sarebbe imparentato con nazisti Pt_1 trasferiti in Brasile dove esistono fornicrematori attivi. Inoltre la dottoressa riferisce di avere ricevuto telefonate anonime in cui veniva detto che era Pt_1 stato visto al bar con una donna bionda (non appena la dottoressa chiedeva chi sta parlando, la comunicazione veniva interrotta). Il gruppo di lavoro condivide la necessità che eventuali visite future tra parenti materni, mamma compresa, e
siano presenziate, previa preparazione degli stessi. Naturalmente sarà _1 cura del Servizio sociale in sinergia con gli operatori del CSM indicare il momento in cui la signora sarà nelle condizioni psichiche di poter incontrare la _1 figlia in modalità presenziata. Si sconsiglia, per il momento, un incontro tra famigliari dei due rami paterno e materno. Si condivide che il padre oltre a dare prova di gestire la bambina e una situazione complessa da affrontare e sostenere è capace di proteggere la figura materna, verso la quale mai è stato svalutante”
(pagg. 34-35 prima relazione peritale).
Quanto alle accuse, insistentemente ma del tutto ingiustificatamente reiterate dalla difesa della resistente nel corso del procedimento, rivolte agli operatori sociali di non essere stati adempienti, in modo puntuale e tempestivo, ai provvedimenti giudiziari che disponevano l'organizzazione di visite presenziate madre-figlia, va in questa sede ribadito che la dopo essere stata sottoposta al TSO, solo ad _1 inizio del mese di luglio 2024 è uscita dal Dipartimento di Salute Mentale del CSM di UD, ove era ricoverata (ricovero dal 16.05.2024 al 01.07.2024: cfr. relazione Part
UD Nord dd. 16.10.2024). Tale circostanza ha inevitabilmente ed evidentemente influito sui tempi di organizzazione delle visite protette madre- figlia, unitamente alla necessità – a fronte del cambio di residenza della piccola
– di spostare la competenza della presa in carico del nucleo dai Servizi _1
Sociali di UD (presso i quali comunque, per ragioni di continuità ed opportunità, si era cercato di mantenere l'incarico) a quelli di Tricesimo.
Tornando alle problematiche di salute riscontate a carico della figura genitoriale materna, si è potuto constatare, dalle informazioni pervenute nei mesi successivi al deposito della prima relazione peritale, la permanenza di un quadro clinico Part complessivamente instabile: il dott. , Medico Psichiatra Direttore del Per_2
UD Nord, nella relazione dd. 14.10.2024 (in atti), riferiva che “il quadro clinico 17 evidenziato conferma la diagnosi di scompenso psicotico con lo specifico di una importante componente reattiva e disadattiva al contesto di vita complesso degli ultimi anni”.
Dall'inizio di agosto 2024 le visite presenziate tra madre e figlia sono comunque proseguite regolarmente, salvo che per una sospensione di circa un mese (tra la fine di novembre e la fine di dicembre), dovuta ad uno scompenso clinico della sig.ra
Invero, a seguito della segnalazione dd. 26.11.2024 pervenuta dalla _1
Coordinatrice della Scuola dell'Infanzia frequentata da (allegata in atti), si _1 apprendeva che la sig.ra si era presentata in struttura, chiedendo di _1 prelevare la bambina anticipatamente in quanto non vi sarebbe stata la sua firma nel modulo di iscrizione. Nonostante le rassicurazioni della Coordinatrice scolastica
(che, in presenza della sig.ra contattava il padre e la dott.ssa dei _1 Per_8
Servizi Sociali), la resistente accusava l'insegnante di “sequestro” della minore, si infastidiva e si allontanava guidando in modo pericoloso. In particolare, la
Coordinatrice ha riferito che la sig.ra aveva preteso, chiedendo con poca _1 educazione, un bicchiere d'acqua o un caffè e poi una caramella o un dolcetto;
le veniva quindi portata dell'acqua ed un pezzetto di torta: “Finito di mangiare la torta mi ha chiesto una scopa per pulire le briciole, le ho detto di lasciare pure che le signore delle pulizie avrebbero pulito l'ufficio successivamente. Anche qui si è infastidita perché lei fa quel lavoro (pulisce) e non le sembra corretto questo mio modo di dire. Qui ha fatto un piccolo accenno alla ditta in cui lavora (Blue Service), chiedendo se anche noi usufruiamo di quell'azienda, poi si è messa a raccogliere le briciole con le mani e buttandole nel cestino”. Grazie all'iniziativa tempestiva del Curatore Speciale, è stato possibile acquisire in tempi brevi una nota di aggiornamento da parte del CSM: la dott.ssa della ASUFC riscontrava, Per_3 all'esito della valutazione della resistente eseguita in data 5.12.2024, l'assenza di compenso clinico nella paziente. Solo in data 20.12.2024 il CSM comunicava ai
Servizi Sociali il recupero da parte della madre di “condizioni psico-fisiche sufficienti per affrontare di nuovo gli incontri con la figlia”, dal momento che la aveva ripreso le visite presso il CSM, accettando di assumere la terapia _1 quotidiana presso il Servizio Specialistico (nota Servizi Sociali Tricesimo dd.
20.12.2024).
Purtroppo, anche durante il periodo sospensione delle visite tra fine novembre e fine dicembre 2024, i Servizi Sociali sono stati bersaglio di plurime comunicazioni 18 inadeguate da parte della nonna materna, tra cui anche minacce: si è trattato di
“atteggiamenti di difficile contenimento” e “richieste inopportune”, sintomi evidenti – oltre che di una certa tendenza, riscontrata anche nella stessa resistente dalla dott.ssa a non rispettare le figure istituzionalmente deputate al Per_4 supporto del nucleo – di una complessiva assenza di consapevolezza rispetto alle criticità pur accertate a carico della figlia.
Da fine dicembre 2024, le visite presenziate madre-figlia sono riprese fino ad arrivare ad una cadenza di due volte a settimana, anche in contesti ecologici o presso la casa dei nonni materni (che incontra, allo stato, una volta ogni due _1 settimane, nell'occasione di una delle due visite materne).
All'esito della complessiva rivalutazione delle condizioni di salute e delle capacità genitoriali della sig.ra dalla seconda relazione peritale di aggiornamento _1 depositata in data 19.02.2025 è emerso quanto segue.
Anzitutto, il dott. del CSM di UD Nord, nonostante non abbia saputo Per_2 fornire una risposta puntuale alla richiesta del Curatore di maggiori delucidazioni su diagnosi e prognosi della patologia riscontrata nella sig.ra ha comunque _1 collocato la situazione clinica della madre “in area psicotica”, evidenziando la necessità di un lungo percorso di cura con possibilità di recidiva (“potranno verificarsi altri momenti di crisi entro una situazione molto complessa, che richiede attenzione e supporto a lungo termine”: pag. 26 seconda relazione peritale).
In secondo luogo, il Collegio peritale ha confermato la diagnosi iniziale della dott.ssa di “Disturbo Delirante di tipo persecutorio, in compenso labile Per_5 con alto rischio di recidiva. In considerazione dell'assenza di insight, ovvero di consapevolezza di malattia non solo nella sig.ra ma anche nei genitori _1 che sono estremamente presenti e devoti all'aiuto della figlia, ma non comprendono la portata dei sintomi e la necessità di monitoraggio. oltre la diagnosi categoriale
e volendo focalizzarsi sul funzionamento mentale per poter dare una previsione attendibile, si utilizzano i criteri M del PDM-2 (Manuale Diagnostico
Psicodinamico) dove vengono descritte dodici capacità ricavate dalla letteratura clinica, sia psicodinamica sia cognitiva, e dai costrutti della ricerca empirica. Le dodici funzioni mentali sono: -capacità di regolazione, attenzione, apprendimento: nel caso sono francamente carenti;
-capacità di fare esperienza, comunicare e comprendere gli affetti: la comunicazione affettiva appare coartata e manierata;
- capacità di mentalizzazione e funzione riflessiva: grandemente deficitaria, _1
19 agisce come un manuale della buona madre, ma non è empatica e non è in grado di comprendere le conseguenze delle proprie azioni;
-capacità di differenziazione
e integrazione (identità): al momento frammentata come parte integrante del disturbo psicotico;
-capacità di relazioni e intimità: al momento superficialmente funzionali;
-regolazione dell'autostima e qualità dell'esperienza interna: il locus of control esternalizzante, sostenuto da un atteggiamento collusivo della famiglia nella lettura dei fatti, mantiene un'apparente autostima, che tuttavia appare molto fragile;
-capacità di controllo e regolazione degli impulsi: assente;
-funzionamento difensivo: presenza di difese primitive caratterizzate dall'incapacità radicale di mettere a fuoco le proprie inadeguatezze;
-capacità di adattamento, resilienza e risorse psicologiche: fluttuante, condizionate dallo stato psichico. Si riconosce un titanico sforzo di recuperare il proprio ruolo e il proprio benessere, pur con scarsa possibilità di accesso alle risorsi psicologiche adeguate;
-capacità di autosservazione (mentalità psicologica): assentecapacità di costruire e ricorrere a standard e ideali interni: assente, mette in atto strutture interiorizzate in modo automatico e non percepito in modo coerente;
-significato e direzionalità: non in grado di dare significato sempre corretto alla realtà” (pag. 28 relazione peritale n.
2).
In definitiva, la seconda consulenza ha confermato l'assetto psicopatologico instabile con spunti persecutori e atteggiamenti non adeguati già riscontrato dalla dott.ssa a carico della sig.ra nell'aprile 2024. Inoltre, è stato Per_5 _1 sottolineato che “La signora non ha garantito una compliance farmacologica continuativa, con due episodi documentati di sospensione volontaria contro il parere medico e conseguente scompenso psicotico”.
In conclusione, dunque, il Collegio peritale ha escluso la possibilità che la sig.ra possa, attualmente, gestire in autonomia la bambina, “stante quanto _1 emerso, sia dai colloqui diretti con la signora tenuto conto di quanto _1 affermato anche dai curanti della signora ovvero che per la patologia psicotica in essere le ricadute si devono mettere in conto come parte dell'andamento della patologia stessa, in virtù del comportamento della signora conseguente al pensiero interpretativo e persecutorio, considerando anche le precedenti condizioni di trascuratezza della minore durante la prima fase di scompenso della _1 signora (nella prima valutazione peritale, quando la bambina era gestita in prevalenza dalla madre”. 20 In merito alle competenze genitoriali, le CC.TT.UU hanno riportato: “la signora
quando gode di un sufficiente compenso psichico, garantisce una Controparte_1 relazione con la figlia sulla base delle performance attraverso richieste di gioco, facendo fatica ad accedere ad una dimensione emotiva (funzione empatica / affettiva) condivisa con la bambina, risultando manierata e poco autentica.
Durante le crisi di scompenso non assicura adeguate funzioni di cura e protezione, sulla base di un inadatto esame di realtà, come nel caso della condotta tenuta presso il a fine novembre. Rispetto la funzione riflessiva, la signora presenta CP_3 amnesia e assenza di insight che si traducono in inconsapevolezza circa la sua condizione clinica, limitando la compliance con l'equipe di riferimento”.
Si ritiene importante rimarcare l'assenza di emotività nella sig.ra _1 evidenziata sia dalla CTU che dai Servizi Sociali: invero, anche nell'ultima relazione trasmessa dai Servizi Sociali e dal Consultorio Familiare al Tribunale
(22.05.2025), si evince il rilievo, da parte degli operatori, della poca autenticità e scarsa accessibilità al piano emotivo della madre, le cui risposte appaiono sempre
“formali, intellettualizzate”, “manierate” e il cui modo di comunicare è sempre eccessivamente idealizzato (“è andato tutto benissimo, meraviglioso”), del tutto in contrasto con la realtà di cui, a tratti, ella si rappresenta pur “vittima”. La distanza emotiva della sig.ra come si accennava, è emersa anche nell'ambito _1 dell'osservazione diretta dell'interazione madre-figlia eseguita dal Collegio durante le operazioni di aggiornamento: è serena nelle visite con la mamma, ma _1 queste “sono connotate da bassa interazione verbale, distanza emotiva (ridotto contatto corporeo e affettivo, le manifestazioni di affetto da parte della mamma sono limitate, un bacio e un abbraccio al momento dei saluti), ridotto scambio oculare fra mamma e figlia. La signora propone giochi e attività adeguate _1 alla figlia, tiene molto alla visita e si impegna molto, tuttavia pone la relazione con
più su un piano di gioco, attività e performance, dispensando proposte e _1 rinforzi positivi alla bambina ('corretto', 'giusto', 'bravissima', 'brava _1 le batte le mani, 'ma certo, il cane, molto bene, bravissima', 'molto bene , _1 fammi vedere i dentini'), meno sul piano affettivo, livello nel quale si mostra distante e poco autentica” (pag. 29 relazione peritale n. 2).
Infine, nell'ultima relazione pervenuta dal dott. del CSM UD Nord (dd. Per_2
19.05.2025), si dà atto che “Nel corso della presa in carico la sig.ra ha _1 manifestato un quadro caratterizzato da elementi di fragilità personale con 21 interpretatività e sospettosità, inquadrabili in una struttura di personalità paranoide organizzata su un livello di tipo psicotico. Tale assetto ha reso ragione di una maggiore vulnerabilità di fronte ad eventi di vita stressanti, comprensivi di eventi di vita sensibili come il periodo post-partum. Tuttavia, nella fase di presa in carico, non è mai stata raggiunta l'intensità di un delirio strutturato. In associazione, si è evidenziata una presentazione clinica e fenomenologica ascrivibile ad un Disturbo dell'Umore con episodi di espansione timica di intensità non sufficiente a soddisfare i criteri per una diagnosi di Episodio Maniacale, e che hanno dimostrato una soddisfacente risposta alla terapia farmacologica”.
All'esito di tali evidenze cliniche, tanto il Collegio peritale, quanto il Curatore
Speciale e i Servizi Sociali hanno sottolineato più volte la necessità di proseguire con l'attuale progettualità co-ordinata e co-gestita tra Servizi Sociali, Consultorio
Familiare e CSM UD Nord: in particolare, nell'ultimo incontro UVM svoltosi in data 23.05.2025 (alla presenza, fra gli altri, anche del dott. ), gli Persona_9 operatori hanno condiviso “l'attuale architettura della presa in carico da parte di tutti i servizi presenti: organizzazione e modalità degli incontri di con la _1 madre e con i nonni materni gestiti dal SSC, presa in carico specialistica della sig.ra e monitoraggio della terapia farmacologica presso il CSM e la presa _1 in carico dei genitori presso la SOC Minori e Famiglia con incontri al momento individuali per mamma e papà. Vista la complessità della situazione e i numerosi operatori coinvolti, al fine di poter lavorare in modo integrato tra i diversi servizi, si è deciso di avviare in tempi brevi una interlocuzione diretta sia tra gli operatori della SOC minori e famiglia e l'educatrice che segue gli incontri di con la _1 mamma, sia tra gli stessi operatori della SOC e Famiglia e gli operatori Pt_5 che seguono la sig.ra presso il CSM (dott.ssa )”. _1 Per_3
Occorre, a questo punto, esaminare la figura genitoriale paterna.
Il sig. si è dimostrato, sin dall'inizio del procedimento, un padre Parte_1 presente, attento, adeguato, comprensivo e in grado di assicurare la tutela degli interessi superiori, morali e materiali, di una bambina pur così piccola: “Il ricorrente signor ha mostrato piena collaborazione, puntualità, rispetto e Pt_1 fiducia nel contesto peritale e negli organi di giustizia, a cui si è affidato per poter avere accesso alla figlia . Ha mostrato autentica preoccupazione per la _1 crescita della figlia e i comportamenti materni, patimento per l'assenza della bambina, emotività coerente alla situazione analizzata. Egli è curato nell'aspetto, 22 orientato spazio tempo persone, adeguato nel comportamento. Si esprime in modo strutturato, fluente in lingua italiana, comprensibile, pertinente. Il signor Pt_1 ha sempre rispettato ogni decisione dell'Autorità e ha colto (e seguito) i suggerimenti dei Servizi. Il signor ha acquisito la cura e l'accudimento Pt_1 ordinari della figlia in modo sufficiente, sostenuto dagli educatori della Comunità nei primi giorni dopo il provvedimento del Sig. Giudice e dalla madre giunta in
Italia per l'emergenza. Il signor è in grado di chiedere aiuto quando si Pt_1 trova in difficoltà e di affidarsi all'Altro, ciò è un punto di forza nell'esplicazione della genitorialità. Il signore altresì ha dato ampia prova di saper affrontare con idonee risorse di coping il forte stress derivante dalla situazione famigliare, delle accertate difficoltà della signora e del cambio di collocamento della _1
bambina e tutto ciò che ne è derivato nei giorni successivi all'Ordinanza del Sig.
Giudice Sartor, accettando l'aiuto del Servizio sociale e della Comunità, ha reagito in modo adatto alle continue sollecitazioni attivate dalla signora (ad _1 esempio le ripetute chiamate da parte dei carabinieri anche durante la notte nonostante l'Ordinanza del Sig. Giudice). La rete famigliare del signor si Pt_1
è attivata con urgenza per sostenere il padre nella gestione della bambina. Sia il signor che i suoi famigliari non hanno mai svalutato la figura materna, Pt_1 sperando in una più rapida ripresa possibile della signora Non hanno mai _1 mostrato alcuna ostatività al rapporto madre figlia. Il signor presenta Pt_1 pertanto un buon corredo di competenze genitoriali” (cfr. pag. 35 relazione peritale n. 1).
Il Tribunale ritiene di dover rimarcare e lodare il profondo rispetto e l'ottima compliance del sig. , mantenuta anche nei momenti di maggior difficoltà, Pt_1 non solo verso i provvedimenti giudiziari via via assunti ma anche e soprattutto verso tutti i suggerimenti provenienti dalle varie figure che, seppur con diversi ruoli, hanno agito nell'interesse esclusivo del nucleo e della minore (CTU, Curatore
Speciale, assistenti sociali). Degno di nota il fatto che il padre abbia costantemente aggiornato la dott.ssa e il Curatore Speciale della bambina ogni settimana, Per_8 così consentendo uno scambio fluido e continuo di informazioni alla madre per il tramite dei Servizi Sociali. Solo da poco le parti hanno, infatti, intrapreso un percorso di supporto alla bigenitorialità che, auspicabilmente, consentirà loro, col tempo, di instaurare una forma di dialogo sereno e proficuo nell'interesse di ciò, tuttavia, non è stato possibile finora soprattutto a causa della scarsa _1
23 consapevolezza dimostrata dalla sig.ra e dai di lei genitori rispetto alle _1 fragilità genitoriali materne nonché a causa delle gravi e del tutto infondate accuse ed insinuazioni verso la persona del sig. , reiterate per gran parte della durata Pt_1 del giudizio da parte della resistente.
Il padre è stato in grado di costruire, in breve tempo e nonostante le difficoltà, un rapporto solido con la figlia e di divenire per lei una figura di riferimento, morale e materiale. Anche la madre del ricorrente, sig.ra , si è rivelata una figura Parte_6 coesa e disponibile, contribuendo all'accudimento quotidiano della bambina in modo positivo e discreto, nonché sempre rispettoso della figura genitoriale materna.
Il sig. è altresì riuscito ad offrire a uno spazio abitativo Pt_1 _1 confortevole, come si apprende dalla relazione dei SS dd. 10.10.2024 e anche dalla relazione peritale di aggiornamento: “L'appartamento si trova in un accogliente contesto residenziale nel comune di Tricesimo, dove vivono altre famiglie che, a detta del sig. sono un buon riferimento sia per che per lo stesso Pt_1 _1 papà. La casa era piena di giochi ed oggetti di . La bambina è sembrata _1 muoversi con sicurezza e a proprio agio in tale contesto”; la dott.ssa Pt_4
(Servizi Sociali) “ha effettuato una visita domiciliare del padre, apprezzando una bambina a suo agio e serena in ambiente domestico, accudita anche dalla nonna paterna che è una figura di riferimento per padre e bambina. In casa sono visibili le foto della signora ”. _1 oggi è una bambina che cresce serena e sana, in un ambiente domestico _1 positivo e funzionale.
La pediatra di riferimento, dott.ssa ha riferito al Collegio peritale che Per_6
mostra una crescita regolare, ha recuperato 'brillantemente' quel _1 rallentamento che presentava qualche mese fa quando viveva con la mamma a
Milano. Vaccinazioni in regola. Alimentazione regolare e non selettiva. La dottoressa vede la bambina 'serena'…Descrive il padre come attento, affettuoso, accogliente e competente, disponibile alla condivisione delle informazioni con la signora . Non ha avuto alcun dubbio su competenze e comportamento _1 paterno o della nonna paterna. La mamma le è apparsa accudente ma distaccata fin dai primi mesi di vita della bambina, poco materna, 'sempre fretta, poca voglia di ascoltare'” (pag. 12 seconda relazione peritale).
In conclusione, secondo le CCTTUU, “Riguardo la crescita e lo sviluppo di
, la minore presenta una crescita ponderale nei parametri e un _1
24 funzionamento globalmente in linea con le attese per l'età. Si consiglia di monitorare lo sviluppo del linguaggio e della sfera comunicativo-relazionale, individuate al momento come possibili aree di debolezza nello sviluppo neuropsichico della b.na. La bambina gode di buona regolarità nelle routine, il padre predispone un ambiente adeguato ai bisogni della figlia. ha avviato _1 la frequenza al Nido durante le mattinate, si è adattata grazie ad un periodo di inserimento gestito con padre ed educatrici, è ben inserita, partecipa alle attività,
è serena al Nido” (pag. 29 relazione peritale).
Alla luce di tutti gli elementi raccolti, il Tribunale ritiene pienamente condivisibili le conclusioni rassegnate dal Curatore Speciale della minore e dal padre, sig.
, del tutto conformi alle indicazioni fornite dalla seconda relazione peritale. Pt_1
E pertanto:
- allo stato, deve essere affidata in via esclusiva c.d. rafforzata al padre, _1 tenuto conto dell'esigenza di garantire al sig. la possibilità di assumere, Pt_1 unilateralmente, tutte le decisioni, anche quelle di maggior rilevanza, nell'interesse dalla figlia minore: tale regime appare doveroso in questo momento nel quale: a) le capacità genitoriali materne risultano così gravemente carenti;
b) le condizioni di salute della sig.ra appaiono fortemente instabili e precarie e tale da non _1 consentire alla madre la gestione in autonomia della bambina;
c) è appena agli inizi il percorso teso a supportare le parti nella costruzione di un'alleanza genitoriale proficua in favore della figlia;
- dovrà rimanere collocata presso il padre (al quale va dunque assegnata _1 la casa divenuta familiare per in Tricesimo); _1
- la madre, così come i nonni materni, potranno continuare a vedere _1 nell'ambito di incontri supportati e monitorati costantemente dal Servizio Sociale, sempre alla presenza di almeno un educatore. Tali visite tra madre e figlia e tra nonni materni e nipote potranno trovare un graduale aumento, quanto a durata e frequenza, tenendo conto, però e rispettivamente, delle prioritarie esigenze di riposo della minore, delle sue condizioni psico-fisiche ed emotive, degli impegni lavorativi del padre e delle condizioni psico-fisiche della madre. A tal fine, dovrà essere mantenuta una stretta e costante collaborazione tra Servizi Sociali e l'equipe del Part
che ha in cura la signora Si suggerisce alle parti la prosecuzione del _1 percorso di supporto alla bigenitorialità già intrapreso presso il locale Consultorio.
25 Infine, il Tribunale ritiene opportuno, tenuto conto anche della disponibilità manifestata dal procuratore e della richiesta del sig. , mantenere la nomina Pt_1 dell'avv. Sergo Emanuele, convertendone il ruolo da Curatore Speciale ex art. 473- bis.8 a Curatore della minore ex art. 473-bis.7 c.p.c. ed attribuendogli il compito di monitorare l'attuazione ed il rispetto delle misure stabilite in questo provvedimento, nonché di riferire tempestivamente al Giudice Tutelare (al quale gli atti di questo giudizio devono essere trasmessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 473-bis.7
c.p.c.) qualsiasi criticità dovesse emergere rispetto al benessere psico-fisico della minore nonché eventuali comportamenti materni o dei nonni materni _1 pregiudizievoli per la bambina ed il suo diritto alla bigenitorialità.
Sulle spese di lite e di c.t.u.
Le spese di lite possono trovare compensazione solo nei limiti della metà, dovendosi porre la restante quota a carico della resistente.
Invero, da un lato, occorre considerare la delicatezza delle questioni affrontate nell'interesse superiore della minore e l'avvenuto raggiungimento tra le parti di un accordo in punto misure economiche.
Dall'altro lato, tuttavia, non può sottacersi il fatto che la sig.ra _1 rinnegando gli esiti di ben due perizie psicologiche-psichiatriche (di cui una collegiale), le valutazioni espresse anche dai medici del servizio pubblico sanitario che l'hanno avuta in cura (dott. e dott. ) e, infine, le conclusioni Tes_1 Per_2 rassegnate anche dal Curatore Speciale, ha chiesto al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso della figlia e, in via principale, lo svolgimento di visite libere con la minore, presenziate solo dai nonni materni, figure queste ultime che, come visto, hanno a più riprese alimentato, purtroppo, il clima di tensione nell'ambito di una situazione familiare già di per sé molto complessa, assumendo atteggiamenti inadeguati verso i Servizi Sociali, nonché denigrando senza alcun fondamento la figura genitoriale paterna: vi è dunque soccombenza in senso tecnico quanto alla domanda di affidamento condiviso di ad entrambi i genitori ed _1 anche di liberalizzazione delle visite.
Va altresì considerato il rigetto dell'istanza promossa in data 7.8.2024 dalle procuratrici in quel momento appena subentrate nella difesa della sig.ra _1
(cfr. decreto dd. 8.8.2024), manifestamente infondata alla luce del monitoraggio che in quel momento stava compiendo il Tribunale (le procuratrici hanno chiesto, 26 appena un mese dopo, si badi, le dimissioni della sig.ra dal CSM, in via _1 principale: la revoca dell'affidamento esclusivo al padre e del collocamento della minore presso il ricorrente).
Ed ancora, si deve ricordare che l'istanza di riduzione dell'assegno di mantenimento avanzata sempre dalla sig.ra in data 9.12.2024 si poneva in _1 palese contrasto, come osservato anche dal Curatore nel corso dell'udienza del
21.01.2025, con l'ampia disponibilità manifestata dalla stessa resistente, a mezzo del precedente difensore, di contribuire al mantenimento ordinario della figlia anche avvalendosi dell'aiuto dei propri genitori, disponibilità in forza della quale il
Tribunale aveva ritenuto equo porre a carico della madre la stessa somma poi, infine, indicata da entrambi i genitori in sede di precisazione delle conclusioni
(250,00 euro mensili).
Da ultimo, occorre tenere conto, ai fini dell'art. 473-bis.18 c.p.c., che, solo a seguito di plurime istanze attoree, la resistente ha integrato la documentazione relativa alle proprie condizioni economico-reddituali-patrimoniali, non avendo provveduto a depositare, in sede di costituzione, tutti i documenti richiesti dall'art. 473-bis.12 c.p.c.
La quota del 50% a carico della sig.ra indicata nel dispositivo, viene _1 calcolata in applicazione dei compensi medi previsti dal DM n. 55/2014 per tutte le fasi processuali dallo scaglione delle cause dal valore indeterminabile-complessità media.
Quanto, poi, alle spese di entrambe le consulenze tecniche, già liquidate in corso di causa, esse vanno poste definitivamente a carico di entrambi i genitori, ciascuno nei limiti della metà, tenuto conto dell'interesse comune agli approfondimenti disposti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di UD, definitivamente pronunciando nella causa suindicata, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dispone l'affidamento esclusivo c.d. rafforzato della minore al padre, _1 sig. , autorizzando pertanto quest'ultimo ad assumere in via Parte_1 esclusiva tutte le decisioni, anche di maggior rilevanza, nell'interesse della minore;
27 2) conferma il collocamento della minore presso il padre, assegnando allo stesso la casa divenuta familiare per la figlia in Tricesimo;
_1
3) dispone la prosecuzione delle visite madre-figlia nonché quelle nonni materni- nipote nelle stesse modalità già in essere (ovvero due giorni a settimana per la mamma;
una volta ogni due settimane in una delle due visite materne per i nonni materni): esse dovranno essere costantemente supportate e monitorate dal
Servizio Sociale e dovranno avvenire sempre alla presenza di almeno un educatore. Tali visite, inoltre, potranno avvenire anche presso contesti ecologici, presso l'abitazione dei nonni materni nonché, previo accertamento dell'adeguatezza dell'ambiente da parte degli assistenti sociali tramite visita domiciliare, anche presso la nuova abitazione della sig.ra purché, in _1 ogni caso, sempre alla presenza costante di almeno un educatore. Tali visite tra madre e figlia e tra nonni materni e nipote potranno trovare un graduale aumento, quanto a durata e frequenza, tenendo conto, però e rispettivamente, delle prioritarie esigenze di riposo della minore, delle sue condizioni psico- fisiche ed emotive, degli impegni lavorativi del padre e delle condizioni psico- fisiche della madre;
eventuali recuperi saranno possibili solo nei limiti delle possibilità organizzative dei Servizi Sociali, tenendo conto delle esigenze di riposo della minore, delle sue condizioni psico-fisiche ed emotive, degli impegni lavorativi del padre e delle condizioni psico-fisiche della madre. Le visite madre-figlia dovranno essere immediatamente sospese nel caso in cui dovesse emergere, dallo scambio comunicativo in sinergia tra Servizi Sociali e
CSM, una situazione di scompenso clinico a carico della sig.ra e _1 potranno riprendere solo previo accertamento, da parte dei sanitari del CSM, della sussistenza in capo alla madre di condizioni di integrità psico-fisica per lo svolgimento di visite serene con la figlia;
4) dispone che sia mantenuta la presa in carico del nucleo familiare da parte dei
Servizi Sociali e del Consultorio Familiare territorialmente competenti, per supporto, monitoraggio e controllo, affinché, in particolare, sia attuata la progettualità coordinata ed integrata di supporto alla famiglia e specialmente alla madre sig.ra già in essere, ossia mediante la stretta e Controparte_1 costante collaborazione tra Servizi Sociali, il Consultorio Familiare e l'equipe del CSM che ha in cura la signora _1
28 5) invita le parti a proseguire il già avviato percorso di supporto alla bigenitorialità presso il Consultorio Familiare territorialmente competente;
6) dispone che la signora abbia, con cadenza mensile, a Controparte_1 contribuire al mantenimento della figlia minore versando al padre sig. _1 entro il giorno 5 di ogni mese (o altra data da concordarsi tra le Parte_1 parti) la somma di euro 250,00 mensili, oltre alla rivalutazione monetaria annuale in base agli indici ISTAT;
7) dispone che le spese straordinarie nell'interesse di siano disciplinate _1 come da Protocollo vigente presso il Tribunale di UD e siano poste al 60% a carico del padre e al 40% a carico della madre;
8) dispone che il sig. benefici per l'intero ed in via esclusiva del Parte_1 versamento dell'assegno unico universale da parte dell'INPS, in qualità di genitore affidatario esclusivo e collocatario;
9) dispone la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare ai sensi dell'art. 473-bis.7 ultimo comma c.p.c. per l'apertura di un fascicolo di vigilanza sulla situazione familiare: dispone che i Servizi Sociali, il Consultorio Familiare e il CSM
UD Nord relazionino al Giudice Tutelare con cadenza quadrimestrale sulla situazione familiare nel suo complesso e, in particolare, sull'andamento delle visite madre-figlia, sulle condizioni di salute psico-fisica della sig.ra _1 sulle condizioni di benessere di e sull'andamento di tutte le misure di _1 supporto al nucleo;
10) conferma la nomina dell'avv. Emanuele Sergo come Curatore della minore ai sensi e per gli effetti dell'art. 473-bis.7 c.p.c., affidandogli il compito _1 di monitorare l'attuazione e il rispetto del presente provvedimento, nonché di vigilare sulle condizioni di benessere psico-fisico di e di suggerire _1 qualsiasi eventuale iniziativa utile a garantire il benessere psico-fisico della minore, nonché di segnalare al Giudice Tutelare qualsiasi criticità dovesse presentarsi in ordine a tale aspetto;
11) condanna alla rifusione in favore di del 50% Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite, liquidate in euro 5.430,00 per competenze professionali, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali ed oltre ad IVA e
CPA come per legge;
12) compensa la restante metà delle spese di lite tra le parti;
29 13) pone definitivamente tutte le spese delle due consulenze tecniche espletate in corso di causa, già liquidate, a carico di entrambi i genitori, ciascuno nei limiti della metà.
Così deciso in UD, nella camera di consiglio del 27.06.2025
Si comunichi ai Servizi Sociali e al Consultorio Familiare competenti per
l'Ambito Territoriale del Comune di Tricesimo (UD), nonché al Centro di
Salute Mentale UD Nord.
Si trasmetta altresì il provvedimento e gli atti del giudizio al Giudice Tutelare.
Il Presidente dott.ssa Annamaria Antonini
Il Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor
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