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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/07/2025, n. 2263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2263 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Cinzia Mondatore Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice rel. dott. Alessandro Carra Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 528/2025 R.G.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Mario De Lorenzis, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Dell'Atti, come da mandato in atti;
CP_1
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 10.6.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La e il , unitisi in matrimonio in data 27.4.2002, hanno generato una figlia in data Parte_1 CP_1
30.9.2003; la loro separazione è stata omologata dall' Ufficio in epigrafe con decreto n. 5417/2021 del
1.4.2021 R.G. n. 7612/2020.
Nell'udienza di prima comparizione del 10.6.2025 le parti hanno manifestato la volontà di definire il procedimento sulla base di conclusioni congiunte;
la causa, pertanto, è stata immediatamente riservata per la decisione. Rileva il Tribunale come sussistano, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti della declaratoria richiesta, poiché alla data di proposizione del ricorso in esame la separazione delle parti era stata omologata ed erano già trascorsi sei mesi dalla data di comparizione davanti al Presidente del Tribunale nel giudizio medesimo, le parti, inoltre, hanno concordemente dichiarato che la separazione si sia protratta ininterrottamente dalla data da ultimo indicata.
Le univoche deduzioni dei coniugi, sul punto, consentono, altresì, di ritenere accertato che la comunione di vita materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti delle parti tra di loro e con la prole, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, con la precisazione:
- che le spese straordinarie, da individuarsi sulla scorta del Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce, debbano intendersi ripartite al 50% tra i genitori, come indicato dia medesimi nei rispettivi atti di costituzione;
- che la dizione “ obbligo del datore di lavoro del debba intendersi riferita alla circostanza che la CP_1
si riservi la facoltà di attivare la procedura stragiudiziale per il recupero dei ratei di mantenimento Parte_1 dal datore di lavoro del qualora costui risulti inadempiente: CP_1
- Utilizzo da parte di madre e figlia dell'abitazione in comproprietà delle parti sita in Cavallino sino all' autosufficienza economica della figlia;
- Obbligo del di corrispondere alla a titolo di mantenimento della figlia l'importo CP_1 Parte_1 di € 250,00, oltre rivalutazione annuale istat entro il 20 di ogni mese, Lecce,
- Obbligo del datore di lavoro del , ditta AN De NN – CP_1 CodiceFiscale_1 con sede in Soleto, di corrispondere alla l'importo suddetto, qualora la scadenza non Parte_1 venga rispettata;
- Spese compensate.
L'avvenuta formulazione, ad opera delle parti, di conclusioni concordate giustifica la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, con l'intervento del Pubblico Ministero, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in data 27.4.2002 in Lecce
e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 69 Parte II Serie A Anno 2002, alle condizioni delineate in motivazione;
b) dichiara compensate tra le parti le spese processuali;
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Lecce, 14.7.2025
Il Giudice relatore La Presidente
(dott.ssa Francesca Caputo) (dott.ssa Cinzia Mondatore)