Art. 6. (Rapporti giuridici e patrimonio) 1. L'Ente subentra nella titolarita' dei rapporti attivi e passivi dell'AAAVTAG.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beni, mobili e immobili, che costituiscono il patrimonio dell'Ente.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beni, mobili e immobili, che costituiscono il patrimonio dell'Ente.