Articolo 6 della Legge 21 dicembre 1996, n. 665
Articolo 5Articolo 7
Versione
14 gennaio 1997
Art. 6. (Rapporti giuridici e patrimonio) 1. L'Ente subentra nella titolarita' dei rapporti attivi e passivi dell'AAAVTAG.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti e della navigazione e della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i beni, mobili e immobili, che costituiscono il patrimonio dell'Ente.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1997
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