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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/04/2025, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 9435/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IM Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 9435/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Diego Verona del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 2 aprile 2025, hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30 dicembre 2024 e premettevano di Parte_1 CP_1 avere contratto matrimonio civile in Colorno (PR), il 27 febbraio 2010, e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 26 marzo 2010 e il 4 febbraio 2015) i figli IM e . Per_1
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, e fornendo altresì indicazioni in ordine alle condizioni economiche familiari, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso dei minorenni, alla loro collocazione paritetica, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni accessorie), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Essi proponevano altresì contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 2 Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 2 aprile 2025, hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, va anzitutto accolta la domanda principale formulata dalle parti.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alle univoche allegazioni formulate in atti, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e frequentazioni con entrambi i genitori (da cui anche la conformità del godimento della casa familiare), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio civile in Colorno (PR) il 27 febbraio 2010 (iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 2, p. 1, anno 2010).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 17 dicembre 2024 e depositato il 30 dicembre 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Colorno (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 29 aprile 2025
Il Presidente est.
IM Medioli Devoto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. IM Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 9435/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
nato a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Diego Verona del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 2 aprile 2025, hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 30 dicembre 2024 e premettevano di Parte_1 CP_1 avere contratto matrimonio civile in Colorno (PR), il 27 febbraio 2010, e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 26 marzo 2010 e il 4 febbraio 2015) i figli IM e . Per_1
Allegando una sopravvenuta crisi coniugale, e fornendo altresì indicazioni in ordine alle condizioni economiche familiari, chiedevano dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni riportate in ricorso (afferenti all'affidamento condiviso dei minorenni, alla loro collocazione paritetica, al loro mantenimento, all'assegnazione della casa familiare, oltre ad ulteriori questioni accessorie), ad un tempo manifestando volontà di non conciliarsi.
Essi proponevano altresì contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 2 Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, i medesimi ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 2 aprile 2025, hanno chiesto congiuntamente dichiararsi la loro separazione consensuale con omologa delle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, va anzitutto accolta la domanda principale formulata dalle parti.
La reiterata ed espressa volontà di non addivenire ad una conciliazione, unitamente alle univoche allegazioni formulate in atti, danno infatti conto dell'impossibile prosecuzione della convivenza coniugale che, pertanto, deve ritenersi divenuta intollerabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.
Sussiste quindi il requisito legale affinché venga pronunciata la separazione consensuale dei coniugi.
Si ritiene, per altro verso, che le condizioni concordate dalle parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e siano rispondenti all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e frequentazioni con entrambi i genitori (da cui anche la conformità del godimento della casa familiare), in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità.
Per converso, anche alla luce della documentazione prodotta, si stima congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Si precisa, infine, che il procedimento dovrà proseguire per il sindacato sulla proposta domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.51 comma 4 e 473 bis.49 c.p.c., dichiara la separazione dei coniugi e che avevano contratto Parte_2 Parte_1 matrimonio civile in Colorno (PR) il 27 febbraio 2010 (iscritto nel registro atti di matrimonio dello stesso Comune al n. 2, p. 1, anno 2010).
Omologa ad ogni effetto di legge le condizioni di cui al ricorso datato 17 dicembre 2024 e depositato il 30 dicembre 2024.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Colorno (PR) di procedere all'annotazione della presente sentenza e a quant'altro di sua competenza.
Dispone che il procedimento prosegua avanti al nominato Giudice relatore per lo scrutinio della domanda di scioglimento del matrimonio che, ai sensi del primo comma dell'art. 473 bis.49 c.p.c., diverrà procedibile decorso il termine a tal fine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della presente sentenza.
Così deciso in Parma il 29 aprile 2025
Il Presidente est.
IM Medioli Devoto
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