TRIB
Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 03/06/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1185/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F. , con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. COLASANTI FRANCESCA
E
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
COLASANTI FRANCESCA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate all'udienza dell'01/04/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 06/10/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CASTIGLIONE DELLA
PESCAIA (Parte II, Serie A, atto n. 44, anno 2005) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra. Dall'unione della coppia è nata la figlia (2004). Per_1
Tale domanda merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole.
Le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge, tenuto altresì conto della maggiore età della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Parte II, Serie A, atto n.
44, anno 2005), contratto tra e , il Parte_1 Controparte_1
06/10/2001;
PRENDENDO ATTO
degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come confermate all'udienza dell'01/04/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale Ordinario di Grosseto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Laura Di Girolamo Presidente
dott. Giulio Bovicelli Giudice rel.
dott.ssa Marina Massi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
(C.F. , con l'assistenza Parte_1 C.F._1
dell'Avv. COLASANTI FRANCESCA
E
(C.F. ), con l'assistenza dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
COLASANTI FRANCESCA
con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate all'udienza dell'01/04/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 06/10/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CASTIGLIONE DELLA
PESCAIA (Parte II, Serie A, atto n. 44, anno 2005) e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra. Dall'unione della coppia è nata la figlia (2004). Per_1
Tale domanda merita accoglimento in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non risulta poter essere mantenuta o ricostituita.
Il P.M di sede ha espresso parere favorevole.
Le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Tali condizioni non contrastano con alcuna norma di legge, tenuto altresì conto della maggiore età della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto nei registri dello stato civile del comune di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (Parte II, Serie A, atto n.
44, anno 2005), contratto tra e , il Parte_1 Controparte_1
06/10/2001;
PRENDENDO ATTO
degli accordi di divorzio intervenuti tra le parti e specificati nelle condizioni indicate nel ricorso introduttivo, così come confermate all'udienza dell'01/04/2025, da intendersi qui integralmente trascritte;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 6.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott. Giulio Bovicelli dott.ssa Laura Di Girolamo