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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/03/2025, n. 416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 416 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16231 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MASSIMO Controparte_1
AMALFI presso il quale elettivamente domicilia;
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. MASSIMO Controparte_2
AMALFI presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 24/09/2024 e Controparte_1 Controparte_2
premettendo di aver contratto matrimonio in POZZUOLI (NA) il 30/03/1988 e che dall'unione era nato , nato a [...] il [...] maggiorenne ed indipendente rappresentavano la Per_1
volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
1 Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
1) la casa coniugale, sita in Pozzuoli (NA) alla Via Umberto Saba, 71, viene assegnata alla IG.ra , che ivi manterrà il proprio domicilio e Controparte_1
vi abiterà con il figlio , e provvederà al pagamento del canone Persona_2
di locazione e delle bollette delle utenze domestiche;
2) il IG. provvederà ad autonoma sistemazione, con indirizzo Controparte_2
ancora da destinarsi;
3) il IG. verserà alla IG.ra , entro il Controparte_2 Controparte_1
giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di € 650,00 (seicentocinquanta/00), quale assegno di mantenimento, per consentire alla stessa il pagamento del canone di locazione, delle utenze e far fronte ai bisogni necessari, quali vitto e vestiario;
tale somma verrà soggetta alle variazioni ed adeguamenti stabiliti dall'ISTAT; ù
4) i coniugi ricorrenti si impegnano a comunicarsi tempestivamente le eventuali variazioni di domicilio e/o recapito telefonico e autorizzano sin d'ora reciprocamente il rispettivo rilascio dei passaporti.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così
2 provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 [...]
atto n.59, parte I, S., reg. Atti Matrimonio anno 1988); CP_2
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori condizioni pattuite dai coniugi;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di POZZUOLI (NA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 11/02/2025
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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