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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/12/2025, n. 5140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5140 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 9596 /2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 9596 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente
TRA
(P.IVA già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del sig. in qualità di Responsabile Atti introduttivi
[...] Parte_3 del Giudizio, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Alberto Pugliese;
Appellante E
(C.F. ), rappresentato, difeso e domiciliato, Controparte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Nadia Denza;
Appellato Avverso Sentenza del Giudice di Pace di Buccino n. 212/2021 (R.G. n. 310/2021, cui venivano riuniti RG nn. 311/2021, 313/2021, 314/2021, 315/2021 e 316/2021), pubblicata in data 07.6.2021.
CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con distinti atti di opposizione ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c., parte opponente in primo grado impugnava innanzi al Giudice di Pace di Buccino gli estratti di ruolo nn. 2013/995, 2013/984, 2013/987 relativi alla cartella di pagamento n. 100/2013/0000993717/000, ruoli nn. 2015/2163, 2015/2202 e 2015/2164 per la cartella di pagamento n. 100/2015/0004877641/000, nonché a ruolo n. 2011/6959 portato dalla cartella n. 100/2012/0000517212/000 e ruolo n. 2014/2804 afferente alla cartella n. 100/2014/0022044953/000, concernenti tassa automobilistica. A sostegno della domanda, deduceva la sopravvenuta prescrizione del credito e, quindi, domandava la declaratoria di estinzione del diritto nonché la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali. Con sentenza n. 212/2021, il Giudice adito si pronunciava per l'accoglimento della dispiegata opposizione in ordine agli estratti di ruolo nn. 2013/995, 2013/984, 2013/987 relativi alla cartella di pagamento n. 100/2013/0000993717/000, ruoli nn. 2015/2163, 2015/2202 e 2015/2164 per la cartella di pagamento n. 100/2015/0004877641/000, ritenendo infondata la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta e prescritta la pretesa creditoria. Pertanto, annullava la cartella di pagamento opposta e condannava l' alla refusione delle Parte_1 spese di lite. 1.1 Con atto di citazione in appello tempestivamente spiegato, il concessionario della riscossione promuoveva gravame avverso la decisione indicata in epigrafe, dolendosi dell'infondatezza delle valutazioni rese dal giudice di prime cure, di talché domandava l'accoglimento dell'appello e la vittoria delle spese di lite di ambo i gradi di giudizio. In via del tutto preliminare, evidenziava come il giudice di prime cure avesse omesso di pronunciarsi su due delle cartelle di pagamento opposte – segnatamente, sui crediti afferenti al ruolo n. 2011/6959 della cartella n. 100/2012/0000517212/000 e ruolo n. 2014/2804 afferente alla cartella n. 100/2014/0022044953/000. Articolava, poi, plurimi profili di censura, tra i quali la violazione dell'art. 2 d.lgs. 546/1992, per essere munito di giurisdizione sul merito della lite il giudice tributario. Deduceva, poi, l'inammissibilità della domanda in primo grado per carenza di interesse ad agire dell'attore, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e contestava l'accertamento reso in ordine alla sopravvenuta prescrizione della pretesa.
1.2 Con propria memoria si costituiva l'appellato che, in via preliminare, si Controparte_1 doleva della nullità dell'appello in quanto notificato presso il difensore non domiciliatario in primo grado. Quanto al gravame, ne deduceva l'inammissibilità per violazione degli artt. 339, 342 e 348 bis c.p.c.. Nel merito, insisteva per la prescrizione del credito e ribadiva di aver correttamente promosso l'azione in primo grado innanzi al giudice munito di potere giurisdizionale. Concludeva, dunque, per il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese processuali.
2. Tanto premesso in punto di fatto, le censure proposte avverso la sentenza gravata vanno scandagliate in ordine sistematico. In limine litis, va rilevato come l'appello spiegato da sia stato Parte_4 correttamente notificato presso il difensore che dichiarava di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti al giudizio di primo grado, l'Avv. Nadia Denza, la quale riceveva la notifica del gravame a mezzo pec in data 1.12.2021 e procedeva, poi, a costituirsi nel presente grado di giudizio nell'interesse del cliente già patrocinato in prime cure. Ancora, in ordine all'inammissibilità del presente gravame per violazione dell'art 339 c.p.c., si evidenzia che in ragione del valore della lite, il Giudice di Pace esercita la giurisdizione equitativa, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., II comma, che dispone che le cause con valore non eccedente i millecento euro debbano decidersi secondo equità necessaria, per cui trova applicazione un peculiare regime di impugnazione. Il valore della controversia in esame, pari ad euro 1.937,46, è posto oltre la soglia indicata dalla norma citata, per cui non può invocarsi l'applicazione dell'art. 339 comma III c.p.c. in punto di impugnazione per motivi limitati di revisione, così come sostituito ai sensi dell'art. 1 Dlgs. 40/2006. 2.1 Sono altresì da rigettare le eccezioni di inammissibilità dell'atto di appello proposto, ai sensi dell'art 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. Al riguardo, l'appellato evidenzia che l' ha proceduto ad Pt_1 impugnare genericamente la sentenza di primo grado, non indicando le parti della pronuncia di cui invochi la riforma, e riscontrando gravi mancanze circa la parte argomentativa concernente il tenore dell'intervento modificativo richiesto al giudice di appello. Con l'articolo 342 c.p.c. è stato introdotto il cd filtro formale in appello, con cui si prevede che il giudice dell'impugnazione dichiari l'inammissibilità dell'appello, ove risulti formulato in modo vago con riguardo ai capi della sentenza impugnati e all'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge, oltre che rilevanza che questi assumono ai fini della decisione. Attualmente la giurisprudenza di legittimità è unanime nel senso di considerare ammissibile l'appello da cui si ricavino chiaramente ed esaustivamente i punti della sentenza oggetto di impugnazione e i passaggi argomentativi sufficienti a definire il quantum appellatum. In particolare, l'appello costituisce un mezzo di impugnazione, avente natura di revisio prioris instantiae, geneticamente a critica libera. Ed infatti, con l'atto introduttivo dell'impugnazione, l'appellante è tenuto ad indicare le questioni e punti contestati della sentenza impugnata, e con essi le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra far ricorso a forme sacramentali, ovvero un progetto alternativo di decisione (cfr. Cass SU sentenza n.27199/2017; Cass.7675/2019, n.16914/18, n.30450/18). Con riguardo, poi, alla dedotta violazione dell'art. 348 bis c.p.c., per cui l'atto introduttivo del giudizio di appello sarebbe carente sotto il profilo sostanziale, si ricorda che la valutazione richiesta al Giudice in riferimento alla ragionevole probabilità di accoglimento del gravame proposto implica un ragionamento di rilievo prognostico, tenuto conto delle censure mosse alla pronuncia di primo grado. All'esito dello scrutinio sommario richiesto dalla lettera della norma, il Giudice potrà rilevare l'inammissibilità dell'appello, ove ravvisi che i motivi di doglianza sollevati avverso la pronuncia non siano fondati, ed in conseguenza di ciò il rigetto integrale dell'appello. Nel compiere tali valutazioni preliminari per il caso di specie, questo Tribunale ritiene che l'impugnazione avanzata è, invero, ammissibile, risultando adeguatamente indicati e raffrontati i punti e le questioni della sentenza impugnata su cui si fondano le ragioni di dissenso e per i quali se ne richiede la riforma, sollecitando, dunque, una revisione della precedente pronuncia, della quale il Tribunale è in grado di cogliere il senso e la portata della critica (cfr. Cass 10916/2017; Cass 11999/2017; Cass. SU 10878/2015). 3. Tanto premesso, mette conto rilevare come la pronuncia ivi gravata – i.e. sentenza n. 212/2021 del Giudice di Pace di Buccino- sia affetta da nullità per aver omesso il giudice adito in primo grado di statuire in ordine a parte della domanda spiegata e cioè in riferimento ai crediti portati dal ruolo n. 2011/6959, cartella n. 100/2012/0000517212/000, e ruolo n. 2014/2804 afferente alla cartella n. 100/2014/0022044953/000, con ciò incorrendo in un evidente error in procedendo. Infatti, benché il giudizio in primo grado, a seguito della riunione dei diversi giudizi pendenti presso il medesimo ufficio giudiziario, concernesse i ruoli indicati sopra – e cioè ruoli nn. 2013/995, 2013/984, 2013/987 relativi alla cartella di pagamento n. 100/2013/0000993717/000, ruoli nn. 2015/2163, 2015/2202 e 2015/2164 per la cartella di pagamento n. 100/2015/0004877641/000, nonché avverso al ruolo n. 2011/6959 portato dalla cartella n. 100/2012/0000517212/000 e ruolo n. 2014/2804 afferente alla cartella n. 100/2014/0022044953/000-, il Giudice di Pace si soffermava sia in parte motiva che nel dispositivo della sentenza resa solo per taluni di quelli contestati, omettendo del tutto di statuire per talaltri, così violando il disposto di cui all'art. 112 c.p.c. Nella presente sede, si ritiene di doversi comunque pronunciare nel merito della controversia alla luce dell'ormai consolidato principio giurisprudenziale in base al quale la dichiarata nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione non comporta la remissione del giudizio al primo giudice, non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 354 c.p.c. (cfr. Cassazione 18824/06; Cass. civ. 32126/2018 e Cass. civ. 21955/2022). Ne deriva, quindi che "il vizio di omessa pronuncia", non rientrando nel novero dei casi espressamente indicati dalla norma, non comporta "la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente, ma comporta la necessità, per il giudice d'appello che dichiari il vizio, di porvi rimedio, trattenendo la causa e decidendola nel merito, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale" (cfr. Cassazione civ. 18824/2006; Cass. civ. 32126/2018 e Cass. civ. 21955/2022). Fuori dei casi espressamente indicati nell'articolo 354 c.p.c., la controversia che sia stata definita in prima istanza in assenza di vizi insanabili deve essere decisa nel merito dal giudice dell'appello, per il principio generale di conversione delle cause di nullità in motivi di impugnazione, essendo l'istituto della rimessione un rimedio speciale, non applicabile a ipotesi differenti a quelle previste dalla norma. Dunque, la nullità della pronuncia per mancanza di motivazione su questioni determinanti del giudizio, non giustifica la "retrocessione" del processo al primo grado di giudizio, dovendosi il giudice dell'appello pronunciare nel merito delle questioni sollevate. Nel caso di specie, quindi, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado stante il riscontrato difetto di motivazione, la si deve procedere con la valutazione nel merito della controversia. 3.1 Con riguardo, dunque, alla natura dei crediti opposti se ne rileva la afferenza a pretese di natura tributaria, rectius tasse automobilistiche regionali, per cui l'attore si doleva del difetto di giurisdizione del giudie adito. Sul punto, occorre prendere in esame il quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario. Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 2 del Dlgs. n. 546 del 1992 che sancisce che
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Non vi è dubbio che le pretese portate dalle cartelle di pagamento opposte mediante l'impugnazione degli estratti di ruolo concernano crediti di natura tributaria, tuttavia occorre accertare se, considerata la domanda attorea, l'esame della controversia spetti al giudice ordinario, nelle forme e nei modi dell'opposizione all'esecuzione preventiva di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero al giudice tributario mediante l'introduzione del relativo giudizio impugnatorio. Ebbene, nell'individuare il criterio che radica la competenza giurisdizionale in capo al giudice tributario, o alternativamente all'ordinario, occorre compiere un rapido excursus sulle posizioni interpretative avvicendatesi in seno alla giurisprudenza di legittimità nel corso degli ultimi anni, in forza delle quali si è progressivamente tracciato il discrimine della questione, individuando come fatto dirimente, al fine di individuare il giudice tenuto a decidere, che la controversia sia instaurata mediante l'impugnazione di atti di intimazione privi di efficacia esecutiva perché unicamente preordinati all'esecuzione forzata o atti propriamente esecutivi, quale ad esempio il pignoramento. Al riguardo, va richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 34447 del 2019, con cui, modificando il precedente indirizzo (cfr. Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema "potestà - soggezione" che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)". A questa affermazione le Sezioni Unite hanno fatto seguire un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata - Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822. A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria. In base a tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza". Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In questa direzione si sono inserite le più recenti pronunce delle Sezioni Unite, tra cui da ultimo, anche Cassazione civile sez. un., 25/05/2022, n. 16986, che richiamando gli sviluppi interpretativi più recentemente accolti, ha puntualizzato che “in questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale - Cass. S.U., n. 28709/2020, Cass. S.U., n. 20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n. 21642/2021 e Cass. S.U., n. 1394/2022 - e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”. Ne discende che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione, anche nel caso in cui sia dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007). In buona sostanza, il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria non può che ricollegarsi al momento iniziale dell'esecuzione forzata tale per cui la giurisdizione ordinaria, si radica solo allorquando l'agente per la riscossione dia inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento. Di contro, nel caso in cui l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto estintivo successivo alla notifica della cartella o all'intimazione di pagamento (nel caso di specie, la prescrizione), la giurisdizione spetta ancora al giudice tributario in quanto il contribuente sottopone all'esame del giudice esclusivamente la definitività della cartella e, conseguentemente, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (cfr. Cass. civile - Sez. Un. 25 maggio 2022, n. 16986, Cass. civile Sez. Un. 28 luglio 2021, n. 21642, Cass. 6289/2024 e da ultimo Cass. SU 2098/2025). In definitiva le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018, le opposizioni ex art. 615 co. 2 (cioè ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario. Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte. Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001 "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta sempre alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. S.U. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del 2016; Cass. 13913 del 2017)” (cfr. Cass. civ. ss.uu. n. 13123/2018). Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che l'attore aveva adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito- in ragione della prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali supposte agli estratti di ruolo impugnati (e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell'a.d.e.r.)-, e la controversia abbia ad oggetto crediti di natura tributaria e che non risulta avviata alcuna esecuzione esattoriale. Ne deriva che il criterio di riparto per intendere correttamente radicata la giurisdizione innanzi al G.O. debba venire segnato dalla circostanza che l'agente della riscossione abbia azionato la pretesa riscossiva mediante un atto “esecutivo”. Pertanto, spetta al Tribunale adito dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 Dlgs. n. 546 del 1992. A tanto consegue l'accoglimento del gravame proposto da . Pt_1 Parte_4
4. Non resta che regolare le spese di lite. Nella specie, occorre procedere a una nuova regolamentazione delle spese relative al primo grado di giudizio e disporre anche per il presente grado. Ebbene, si ritiene che per ambo i gradi di giudizio debba disporsi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese processuali alla luce dell'error in procedendo in cui è incorso il giudice di prime cure che ha cagionato la nullità della pronuncia gravata nonché della natura processuale della presente decisione assunta sulla scorta di orientamenti ermeneutici di recente emersione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Accoglie l'appello spiegato da e, per l'effetto: Parte_4
- dichiara la nullità della sentenza n. 212/2021 del Giudice di Pace di Buccino;
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, quale giudice tributario territorialmente competente, concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa in ordine a tale domanda;
2. Spese del doppio grado di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Salerno, lì 16.12.25 Il Giudice Alessia Pecoraro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno – sez. III civile – nella persona del G.I., in funzione di Giudice Unico, Dott.ssa Alessia Pecoraro ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 9596 del Ruolo Affari Contenzioso Civile dell'anno 2021, avente ad oggetto
“appello”, vertente
TRA
(P.IVA già Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del sig. in qualità di Responsabile Atti introduttivi
[...] Parte_3 del Giudizio, rappresentata, difesa e domiciliata, giusta procura in atti, dall'Avv. Alberto Pugliese;
Appellante E
(C.F. ), rappresentato, difeso e domiciliato, Controparte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'Avv. Nadia Denza;
Appellato Avverso Sentenza del Giudice di Pace di Buccino n. 212/2021 (R.G. n. 310/2021, cui venivano riuniti RG nn. 311/2021, 313/2021, 314/2021, 315/2021 e 316/2021), pubblicata in data 07.6.2021.
CONCLUSIONI Come in atti MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con distinti atti di opposizione ai sensi dell'art 615 comma 1 c.p.c., parte opponente in primo grado impugnava innanzi al Giudice di Pace di Buccino gli estratti di ruolo nn. 2013/995, 2013/984, 2013/987 relativi alla cartella di pagamento n. 100/2013/0000993717/000, ruoli nn. 2015/2163, 2015/2202 e 2015/2164 per la cartella di pagamento n. 100/2015/0004877641/000, nonché a ruolo n. 2011/6959 portato dalla cartella n. 100/2012/0000517212/000 e ruolo n. 2014/2804 afferente alla cartella n. 100/2014/0022044953/000, concernenti tassa automobilistica. A sostegno della domanda, deduceva la sopravvenuta prescrizione del credito e, quindi, domandava la declaratoria di estinzione del diritto nonché la condanna del convenuto al pagamento delle spese processuali. Con sentenza n. 212/2021, il Giudice adito si pronunciava per l'accoglimento della dispiegata opposizione in ordine agli estratti di ruolo nn. 2013/995, 2013/984, 2013/987 relativi alla cartella di pagamento n. 100/2013/0000993717/000, ruoli nn. 2015/2163, 2015/2202 e 2015/2164 per la cartella di pagamento n. 100/2015/0004877641/000, ritenendo infondata la eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte convenuta e prescritta la pretesa creditoria. Pertanto, annullava la cartella di pagamento opposta e condannava l' alla refusione delle Parte_1 spese di lite. 1.1 Con atto di citazione in appello tempestivamente spiegato, il concessionario della riscossione promuoveva gravame avverso la decisione indicata in epigrafe, dolendosi dell'infondatezza delle valutazioni rese dal giudice di prime cure, di talché domandava l'accoglimento dell'appello e la vittoria delle spese di lite di ambo i gradi di giudizio. In via del tutto preliminare, evidenziava come il giudice di prime cure avesse omesso di pronunciarsi su due delle cartelle di pagamento opposte – segnatamente, sui crediti afferenti al ruolo n. 2011/6959 della cartella n. 100/2012/0000517212/000 e ruolo n. 2014/2804 afferente alla cartella n. 100/2014/0022044953/000. Articolava, poi, plurimi profili di censura, tra i quali la violazione dell'art. 2 d.lgs. 546/1992, per essere munito di giurisdizione sul merito della lite il giudice tributario. Deduceva, poi, l'inammissibilità della domanda in primo grado per carenza di interesse ad agire dell'attore, stante la non autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo e contestava l'accertamento reso in ordine alla sopravvenuta prescrizione della pretesa.
1.2 Con propria memoria si costituiva l'appellato che, in via preliminare, si Controparte_1 doleva della nullità dell'appello in quanto notificato presso il difensore non domiciliatario in primo grado. Quanto al gravame, ne deduceva l'inammissibilità per violazione degli artt. 339, 342 e 348 bis c.p.c.. Nel merito, insisteva per la prescrizione del credito e ribadiva di aver correttamente promosso l'azione in primo grado innanzi al giudice munito di potere giurisdizionale. Concludeva, dunque, per il rigetto dell'appello e la vittoria delle spese processuali.
2. Tanto premesso in punto di fatto, le censure proposte avverso la sentenza gravata vanno scandagliate in ordine sistematico. In limine litis, va rilevato come l'appello spiegato da sia stato Parte_4 correttamente notificato presso il difensore che dichiarava di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni inerenti al giudizio di primo grado, l'Avv. Nadia Denza, la quale riceveva la notifica del gravame a mezzo pec in data 1.12.2021 e procedeva, poi, a costituirsi nel presente grado di giudizio nell'interesse del cliente già patrocinato in prime cure. Ancora, in ordine all'inammissibilità del presente gravame per violazione dell'art 339 c.p.c., si evidenzia che in ragione del valore della lite, il Giudice di Pace esercita la giurisdizione equitativa, ai sensi dell'art. 113 c.p.c., II comma, che dispone che le cause con valore non eccedente i millecento euro debbano decidersi secondo equità necessaria, per cui trova applicazione un peculiare regime di impugnazione. Il valore della controversia in esame, pari ad euro 1.937,46, è posto oltre la soglia indicata dalla norma citata, per cui non può invocarsi l'applicazione dell'art. 339 comma III c.p.c. in punto di impugnazione per motivi limitati di revisione, così come sostituito ai sensi dell'art. 1 Dlgs. 40/2006. 2.1 Sono altresì da rigettare le eccezioni di inammissibilità dell'atto di appello proposto, ai sensi dell'art 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. Al riguardo, l'appellato evidenzia che l' ha proceduto ad Pt_1 impugnare genericamente la sentenza di primo grado, non indicando le parti della pronuncia di cui invochi la riforma, e riscontrando gravi mancanze circa la parte argomentativa concernente il tenore dell'intervento modificativo richiesto al giudice di appello. Con l'articolo 342 c.p.c. è stato introdotto il cd filtro formale in appello, con cui si prevede che il giudice dell'impugnazione dichiari l'inammissibilità dell'appello, ove risulti formulato in modo vago con riguardo ai capi della sentenza impugnati e all'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge, oltre che rilevanza che questi assumono ai fini della decisione. Attualmente la giurisprudenza di legittimità è unanime nel senso di considerare ammissibile l'appello da cui si ricavino chiaramente ed esaustivamente i punti della sentenza oggetto di impugnazione e i passaggi argomentativi sufficienti a definire il quantum appellatum. In particolare, l'appello costituisce un mezzo di impugnazione, avente natura di revisio prioris instantiae, geneticamente a critica libera. Ed infatti, con l'atto introduttivo dell'impugnazione, l'appellante è tenuto ad indicare le questioni e punti contestati della sentenza impugnata, e con essi le relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra far ricorso a forme sacramentali, ovvero un progetto alternativo di decisione (cfr. Cass SU sentenza n.27199/2017; Cass.7675/2019, n.16914/18, n.30450/18). Con riguardo, poi, alla dedotta violazione dell'art. 348 bis c.p.c., per cui l'atto introduttivo del giudizio di appello sarebbe carente sotto il profilo sostanziale, si ricorda che la valutazione richiesta al Giudice in riferimento alla ragionevole probabilità di accoglimento del gravame proposto implica un ragionamento di rilievo prognostico, tenuto conto delle censure mosse alla pronuncia di primo grado. All'esito dello scrutinio sommario richiesto dalla lettera della norma, il Giudice potrà rilevare l'inammissibilità dell'appello, ove ravvisi che i motivi di doglianza sollevati avverso la pronuncia non siano fondati, ed in conseguenza di ciò il rigetto integrale dell'appello. Nel compiere tali valutazioni preliminari per il caso di specie, questo Tribunale ritiene che l'impugnazione avanzata è, invero, ammissibile, risultando adeguatamente indicati e raffrontati i punti e le questioni della sentenza impugnata su cui si fondano le ragioni di dissenso e per i quali se ne richiede la riforma, sollecitando, dunque, una revisione della precedente pronuncia, della quale il Tribunale è in grado di cogliere il senso e la portata della critica (cfr. Cass 10916/2017; Cass 11999/2017; Cass. SU 10878/2015). 3. Tanto premesso, mette conto rilevare come la pronuncia ivi gravata – i.e. sentenza n. 212/2021 del Giudice di Pace di Buccino- sia affetta da nullità per aver omesso il giudice adito in primo grado di statuire in ordine a parte della domanda spiegata e cioè in riferimento ai crediti portati dal ruolo n. 2011/6959, cartella n. 100/2012/0000517212/000, e ruolo n. 2014/2804 afferente alla cartella n. 100/2014/0022044953/000, con ciò incorrendo in un evidente error in procedendo. Infatti, benché il giudizio in primo grado, a seguito della riunione dei diversi giudizi pendenti presso il medesimo ufficio giudiziario, concernesse i ruoli indicati sopra – e cioè ruoli nn. 2013/995, 2013/984, 2013/987 relativi alla cartella di pagamento n. 100/2013/0000993717/000, ruoli nn. 2015/2163, 2015/2202 e 2015/2164 per la cartella di pagamento n. 100/2015/0004877641/000, nonché avverso al ruolo n. 2011/6959 portato dalla cartella n. 100/2012/0000517212/000 e ruolo n. 2014/2804 afferente alla cartella n. 100/2014/0022044953/000-, il Giudice di Pace si soffermava sia in parte motiva che nel dispositivo della sentenza resa solo per taluni di quelli contestati, omettendo del tutto di statuire per talaltri, così violando il disposto di cui all'art. 112 c.p.c. Nella presente sede, si ritiene di doversi comunque pronunciare nel merito della controversia alla luce dell'ormai consolidato principio giurisprudenziale in base al quale la dichiarata nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione non comporta la remissione del giudizio al primo giudice, non rientrando nelle ipotesi previste dall'art. 354 c.p.c. (cfr. Cassazione 18824/06; Cass. civ. 32126/2018 e Cass. civ. 21955/2022). Ne deriva, quindi che "il vizio di omessa pronuncia", non rientrando nel novero dei casi espressamente indicati dalla norma, non comporta "la regressione del processo dallo stadio di appello a quello precedente, ma comporta la necessità, per il giudice d'appello che dichiari il vizio, di porvi rimedio, trattenendo la causa e decidendola nel merito, senza che a ciò osti il principio del doppio grado di giurisdizione, che è privo di rilevanza costituzionale" (cfr. Cassazione civ. 18824/2006; Cass. civ. 32126/2018 e Cass. civ. 21955/2022). Fuori dei casi espressamente indicati nell'articolo 354 c.p.c., la controversia che sia stata definita in prima istanza in assenza di vizi insanabili deve essere decisa nel merito dal giudice dell'appello, per il principio generale di conversione delle cause di nullità in motivi di impugnazione, essendo l'istituto della rimessione un rimedio speciale, non applicabile a ipotesi differenti a quelle previste dalla norma. Dunque, la nullità della pronuncia per mancanza di motivazione su questioni determinanti del giudizio, non giustifica la "retrocessione" del processo al primo grado di giudizio, dovendosi il giudice dell'appello pronunciare nel merito delle questioni sollevate. Nel caso di specie, quindi, dichiarata la nullità della sentenza di primo grado stante il riscontrato difetto di motivazione, la si deve procedere con la valutazione nel merito della controversia. 3.1 Con riguardo, dunque, alla natura dei crediti opposti se ne rileva la afferenza a pretese di natura tributaria, rectius tasse automobilistiche regionali, per cui l'attore si doleva del difetto di giurisdizione del giudie adito. Sul punto, occorre prendere in esame il quadro normativo di riferimento relativo alla ripartizione della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario. Il dato normativo di partenza è costituito dall'art. 2 del Dlgs. n. 546 del 1992 che sancisce che
“Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica”. Non vi è dubbio che le pretese portate dalle cartelle di pagamento opposte mediante l'impugnazione degli estratti di ruolo concernano crediti di natura tributaria, tuttavia occorre accertare se, considerata la domanda attorea, l'esame della controversia spetti al giudice ordinario, nelle forme e nei modi dell'opposizione all'esecuzione preventiva di cui all'art. 615 c.p.c., ovvero al giudice tributario mediante l'introduzione del relativo giudizio impugnatorio. Ebbene, nell'individuare il criterio che radica la competenza giurisdizionale in capo al giudice tributario, o alternativamente all'ordinario, occorre compiere un rapido excursus sulle posizioni interpretative avvicendatesi in seno alla giurisprudenza di legittimità nel corso degli ultimi anni, in forza delle quali si è progressivamente tracciato il discrimine della questione, individuando come fatto dirimente, al fine di individuare il giudice tenuto a decidere, che la controversia sia instaurata mediante l'impugnazione di atti di intimazione privi di efficacia esecutiva perché unicamente preordinati all'esecuzione forzata o atti propriamente esecutivi, quale ad esempio il pignoramento. Al riguardo, va richiamato l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite con la decisione n. 34447 del 2019, con cui, modificando il precedente indirizzo (cfr. Cass. S.U. 14648/2017), ha ritenuto che la notifica della cartella di pagamento "...non impugnata (o vanamente impugnata) dal contribuente nel giudizio tributario determina il consolidamento della pretesa fiscale e l'apertura di una fase che, per chiara disposizione normativa, sfugge alla giurisdizione del giudice tributario, non essendo più in discussione l'esistenza dell'obbligazione tributaria né il potere impositivo sussumibile nello schema "potestà - soggezione" che è proprio del rapporto tributario (non tutte le controversie nelle quali abbia incidenza una norma fiscale si trasformano in controversie tributarie di competenza delle relative commissioni...)". A questa affermazione le Sezioni Unite hanno fatto seguire un'ulteriore precisazione, in forza della quale la cognizione deve ritenersi appartenere al giudice tributario con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, invece rimanendo devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella, nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata - Cass. S.U., 14 aprile 2020, n. 7822. A ciò si è giunti valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che, in relazione alla portata del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, sicché le questioni insorte fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria. In base a tali premesse, le Sezioni Unite hanno quindi affermato il seguente principio di diritto: "Nel sistema del combinato disposto del D.lgs. n. 546 del 1992, art. 2, e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49 e segg., ed in particolare dell'art. 57, di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)". In tale circostanza si chiarì espressamente, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che "...se essa si assume verificata perché la notifica della cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi, non si poté verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione" suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne rivela l'esistenza". Non potendosi, quindi, ipotizzare l'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. In questa direzione si sono inserite le più recenti pronunce delle Sezioni Unite, tra cui da ultimo, anche Cassazione civile sez. un., 25/05/2022, n. 16986, che richiamando gli sviluppi interpretativi più recentemente accolti, ha puntualizzato che “in questa direzione militano, peraltro, anche esigenze di concentrazione e di non frazionamento della giurisdizione tributaria, alla quale spetta indiscutibilmente il compito di vagliare la legittimità e validità della pretesa fiscale - Cass. S.U., n. 28709/2020, Cass. S.U., n. 20693/2021 e, da ultimo, Cass. S.U., n. 21642/2021 e Cass. S.U., n. 1394/2022 - e di sindacare la correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti di natura tributaria pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si discute”. Ne discende che l'attribuzione alle commissioni tributarie - a norma del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, come sostituito dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, comma 2, - della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, si estende ad ogni questione relativa all'"an" o al "quantum" del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti della esecuzione tributaria. Pertanto, anche l'eccezione di prescrizione, quale fatto estintivo dell'obbligazione tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice sulla predetta obbligazione, anche nel caso in cui sia dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione (cfr. Cass. S.U., n. 23832/2007). In buona sostanza, il riparto tra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria non può che ricollegarsi al momento iniziale dell'esecuzione forzata tale per cui la giurisdizione ordinaria, si radica solo allorquando l'agente per la riscossione dia inizio all'esecuzione forzata tributaria mediante la notifica del pignoramento. Di contro, nel caso in cui l'esecuzione esattoriale non sia ancora iniziata ed il contribuente contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto estintivo successivo alla notifica della cartella o all'intimazione di pagamento (nel caso di specie, la prescrizione), la giurisdizione spetta ancora al giudice tributario in quanto il contribuente sottopone all'esame del giudice esclusivamente la definitività della cartella e, conseguentemente, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (cfr. Cass. civile - Sez. Un. 25 maggio 2022, n. 16986, Cass. civile Sez. Un. 28 luglio 2021, n. 21642, Cass. 6289/2024 e da ultimo Cass. SU 2098/2025). In definitiva le considerazioni sopra svolte possono essere così riassunte:
- quando si tratta di crediti tributari e l'esecuzione non è ancora iniziata, la giurisdizione è tributaria e ciò anche quando, prima che sia iniziata l'esecuzione, l'attore propone azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione. Questo perché l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata;
- alla giurisdizione ordinaria spettano le opposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018, le opposizioni ex art. 615 co. 2 (cioè ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario. Ne deriva che, onde evitare incertezze o fraintendimenti, ben potrebbe affermarsi che la "valle" oltre la quale si situa la giurisdizione del giudice ordinario (quale giudice dell'esecuzione) non è tanto la notifica della cartella o dell'avviso bensì la notifica del pignoramento, la quale segna l'inizio dell'esecuzione forzata tributaria espressamente richiamata dall'art. 2 co. 1 seconda parte. Peraltro, con molteplici decisioni intervenute in controversie analoghe a quella odierna la Corte di Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione tributaria, affermando che “a norma dell'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001 "sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata", con la conseguenza che l'impugnazione nella sostanza di atti prodromici all'esecuzione forzata è devoluta sempre alla giurisdizione delle commissioni tributarie (Cass. S.U. n. 8779 del 2008; Cass. n. 8770 del 2016; Cass. 13913 del 2017)” (cfr. Cass. civ. ss.uu. n. 13123/2018). Volendo applicare al caso di specie le suindicate coordinate ermeneutiche, occorre osservare che l'attore aveva adito la giurisdizione ordinaria al fine di ottenere l'accertamento dell'inesistenza del credito- in ragione della prescrizione maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali supposte agli estratti di ruolo impugnati (e ciò per evitare una eventuale azione esecutiva da parte dell'a.d.e.r.)-, e la controversia abbia ad oggetto crediti di natura tributaria e che non risulta avviata alcuna esecuzione esattoriale. Ne deriva che il criterio di riparto per intendere correttamente radicata la giurisdizione innanzi al G.O. debba venire segnato dalla circostanza che l'agente della riscossione abbia azionato la pretesa riscossiva mediante un atto “esecutivo”. Pertanto, spetta al Tribunale adito dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria territorialmente competente ai sensi dell'art. 4 Dlgs. n. 546 del 1992. A tanto consegue l'accoglimento del gravame proposto da . Pt_1 Parte_4
4. Non resta che regolare le spese di lite. Nella specie, occorre procedere a una nuova regolamentazione delle spese relative al primo grado di giudizio e disporre anche per il presente grado. Ebbene, si ritiene che per ambo i gradi di giudizio debba disporsi, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., la compensazione integrale delle spese processuali alla luce dell'error in procedendo in cui è incorso il giudice di prime cure che ha cagionato la nullità della pronuncia gravata nonché della natura processuale della presente decisione assunta sulla scorta di orientamenti ermeneutici di recente emersione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno – sez. III civile - nella persona del G.I. Dott.ssa Alessia Pecoraro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettando ogni ulteriore richiesta così provvede:
1. Accoglie l'appello spiegato da e, per l'effetto: Parte_4
- dichiara la nullità della sentenza n. 212/2021 del Giudice di Pace di Buccino;
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Salerno, quale giudice tributario territorialmente competente, concedendo il termine di mesi tre per la riassunzione della causa in ordine a tale domanda;
2. Spese del doppio grado di giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Salerno, lì 16.12.25 Il Giudice Alessia Pecoraro