Ordinanza cautelare 9 settembre 2022
Sentenza 13 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 13/01/2023, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/01/2023
N. 00033/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01054/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1054 del 2022, proposto da
Terme Caronte S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giuseppe Spadafora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catanzaro, via XX Settembre n. 63;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Francesco Ventrice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Galatro e Fincalabra, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
del decreto n. 5888 del 27 maggio 2022 con cui la Regione Calabria ha comunicato la decadenza della società Terme Caronte S.p.A. dall’elenco delle domande ammesse al contributo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società Terme Caronte S.p.A. ha impugnato il decreto n. 5888 del 27 maggio 2022 con cui la Regione Calabria ha comunicato la decadenza della società interessata dall’elenco delle domande ammesse al contributo per violazione dell’obbligo di cui all’art. 5.1, lett. r), dell’avviso pubblico in oggetto e, precisamente, per aver “... omesso di fornire tempestiva comunicazione circa la Delibera approvata dal proprio organo amministrativo in data 23/11/2021 di ricorrere, ad una procedura concorsuale per il superamento della crisi della società medesima e del successivo avvenuto accoglimento della predetta procedura da parte del Tribunale di Lamezia Terme ”;
- con memoria dell’1 agosto 2022, si è costituita in giudizio la Regione Calabria, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso e deducendo la sua infondatezza nel merito;
- all’udienza pubblica dell’11 gennaio 2023, parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio;
Ritenuto che, pertanto:
- al Collegio non resti che dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
- la peculiarità e le circostanze della controversia possano giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO