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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/03/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2253/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2253/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARINAI SIMONE ( ed elettivamente domiciliata Email_1
presso lo studio del predetto difensore, viale della Rimembranza n. 11, Ponsacco (PI) nei confronti di
(C.F. ), CP_1 C.F._2
avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente (l'unica costituita) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, allegava di aver contratto il 20 agosto Parte_1
2014 matrimonio civile in Collesalvetti (LI) con dall'unione con il quale nascevano i CP_2
figli, il 23 maggio 2016 e il 2 giugno 2018; allegava il venir meno dell'unione materiale Per_1 Per_2
e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità di proseguire la loro vita matrimoniale.
Concludeva, pertanto, domandando pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nella previsione dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi minori presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché nella previsione di un contributo di mantenimento a carico del resistente pari ad € 100,00 mensili per ciascun figlio, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie.
Seppur raggiunto da rituale notifica, non si costituiva in giudizio il resistente, né compariva personalmente all'udienza del 3 dicembre 2024, allorquando il procuratore di parte ricorrente chiedeva la pronuncia non definitiva in ordine alla separazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-.-.-.-.-
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma (anche) nella volontà di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la loro separazione, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa.
Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art.151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta della parte ricorrente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Le parti saranno rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio per quel che attiene alle ulteriori questioni.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Collesalvetti (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Collesalvetti (LI), il 20 agosto 2014, iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Collesalvetti (LI) al n. 15, parte I, serie, anno
2014.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 5/03/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2253/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MARINAI SIMONE ( ed elettivamente domiciliata Email_1
presso lo studio del predetto difensore, viale della Rimembranza n. 11, Ponsacco (PI) nei confronti di
(C.F. ), CP_1 C.F._2
avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI: per la parte ricorrente (l'unica costituita) pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza parziale.
Il P.M. nulla ha opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato, allegava di aver contratto il 20 agosto Parte_1
2014 matrimonio civile in Collesalvetti (LI) con dall'unione con il quale nascevano i CP_2
figli, il 23 maggio 2016 e il 2 giugno 2018; allegava il venir meno dell'unione materiale Per_1 Per_2
e spirituale tra i coniugi e l'impossibilità di proseguire la loro vita matrimoniale.
Concludeva, pertanto, domandando pronunciarsi la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso e che si risolvevano, in particolare, nella previsione dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi minori presso la madre e regolamentazione del diritto di visita del padre, nonché nella previsione di un contributo di mantenimento a carico del resistente pari ad € 100,00 mensili per ciascun figlio, in aggiunta al 50% delle spese straordinarie.
Seppur raggiunto da rituale notifica, non si costituiva in giudizio il resistente, né compariva personalmente all'udienza del 3 dicembre 2024, allorquando il procuratore di parte ricorrente chiedeva la pronuncia non definitiva in ordine alla separazione e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 190 c.p.c.
-.-.-.-.-
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti di essere accolta considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma (anche) nella volontà di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisca la loro separazione, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa.
Ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art.151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta della parte ricorrente, deve essere pronunziata la separazione personale dei coniugi.
Le parti saranno rimesse con separata ordinanza davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio per quel che attiene alle ulteriori questioni.
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, non definitivamente decidendo,
PRONUNCIA la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
[...]
ORDINA all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Collesalvetti (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato a Collesalvetti (LI), il 20 agosto 2014, iscritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune di Collesalvetti (LI) al n. 15, parte I, serie, anno
2014.
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Così deciso nella camera di consiglio a Pisa, il 5/03/2025
Il Presidente Relatore
dott.ssa Santa Spina