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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/07/2025, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. LL BL Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 586/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 15/7/2025, vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
Avv. DI BACCO LORENZO appellanti
E
Controparte_1
Avv. FORCELLINI FEDERICA
Appellato
NONCHE'
1 CP_2 appellata non costituita
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia
n. 292/2022 pubblicata in data 22/09/2022.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 9.3.2020, le ricorrenti nominate in epigrafe, premesso di essere state tutte assunte, dapprima con incarichi annuali a tempo determinato e successivamente in ruolo ed a tempo indeterminato, dal , (già fino al Controparte_1 CP_2
1992 Legge Regionale n° 25 del 6 marzo 1992), in qualità di insegnanti della scuola dell'infanzia e/o educatrici di asilo di nido, hanno dedotto di aver prestato durante il servizio pre-ruolo la medesima quantità di lavoro delle colleghe in ruolo e hanno chiesto al Tribunale di:
- accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, in qualità di insegnanti della scuola dell'infanzia o educatrici di asilo Nido del Comune di
(già ), a vedersi riconoscere l'anzianità di CP_1 CP_2 servizio relativamente a tutta l'attività lavorativa espletata dalle medesime con contratti a tempo determinato in cui hanno svolto le medesime mansioni a quelle svolte a seguito dell'immissione in ruolo, per tutta l'integrale durata di svolgimento della medesima attività a decorrere dall'inizio del primo contratto a termine e fino all'immissione in ruolo;
- nello specifico: per la ricorrente , riconoscere, Parte_2
l'anzianità di servizio a decorrere dal primo contratto a termine ossia da settembre 1989 fino ad agosto 1997 essendo stata immessa in ruolo in data 1 settembre 1997; per la ricorrente , Parte_3 riconoscere, l'anzianità di servizio a decorrere dal primo contratto a termine ossia da settembre 1989 fino ad agosto 1999 essendo stata
2 immessa in ruolo in data 6 settembre 1999; per la ricorrente Parte_1
riconoscere, l'anzianità di servizio a decorrere dal primo
[...] contratto a termine ossia da settembre 2002 fino ad agosto 2018 essendo stata immessa in ruolo in data 3 settembre 2018; per la ricorrente , riconoscere, l'anzianità di servizio a Parte_4 decorrere dal primo contratto a termine ossia da settembre 1981 fino ad agosto 1990 essendo stata immessa in ruolo in data 1 settembre
1990; per la ricorrente , riconoscere, l'anzianità di Parte_5 servizio a decorrere dal primo contratto a termine ossia da settembre
1985 fino ad agosto 1997 essendo stata immessa in ruolo in data 1 settembre 1997; per la ricorrente , riconoscere, Parte_6
l'anzianità di servizio a decorrere dal primo contratto a termine ossia da settembre 1987 fino ad agosto 1999 essendo stata immessa in ruolo in data 6 settembre 1999; per la ricorrente , Parte_7 riconoscere, l'anzianità di servizio a decorrere dal primo contratto a termine ossia da settembre 1987 fino a ad agosto 1997 essendo stata immessa in ruolo in data 1 settembre 1997, con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi.
2. Il si è costituito in giudizio eccependo il Controparte_1 difetto di giurisdizione, la prescrizione dei diritti vantati e, nel merito, contestando in toto le avverse pretese;
in particolare, il CP_1 negava che il lavoro delle ricorrenti durante il periodo antecedente all'immissione in ruolo fosse omogeneo a quello delle dipendenti di ruolo con la qualifica in relazione alla quale viene richiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio.
3. Anche si è costituito in giudizio eccependo il difetto CP_2 di legittimazione passiva dell'Amministrazione Capitolina, la prescrizione dei crediti azionati e l'infondatezza delle domande.
4. Il Tribunale ha respinto il ricorso rilevando che:
3 - era infondata l'eccezione di prescrizione in quanto l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione;
- che non < ricorrenti dell'interesse ad agire al fine di ottenere l'accertamento di una maggiore anzianità di servizio, non avendo le parti resistenti contestato che, come affermato nel ricorso, la maggiore anzianità assumerebbe rilievo in termini di maggior punteggio per l'esperienza professionale, al fine dell'individuazione dei termini di preavviso, per la quantificazione del trattamento di fine rapporto nonché per la determinazione del trattamento contributivo e quindi ai fini pensionistici>>;
- < ha espressamente contestato che le Controparte_1 mansioni svolte dalle ricorrenti in esecuzione dei contratti a termine fossero riconducibili in toto o in parte rilevante a quelle oggetto del contratto a tempo indeterminato, ha contestato che il lavoro a tempo determinato sia stato svolto per tutto il tempo dalla stipula del primo contratto fino all'assunzione a tempo determinato, che in esecuzione dei contratti a termini le lavoratrici abbiamo seguito lo stesso orario di lavoro seguito in esecuzione del contratto a tempo indeterminato>>;
- le ricorrenti erano incorse in un difetto di allegazione per non aver specificato gli esatti periodi di durata dei singoli contratti a termine;
- le lavoratrici <
(anche se viene richiesto il riconoscimento dell'anzianità per l'intera annualità)>> e, per alcune e in riferimento ad alcuni anni scolastici, erano state allegate diverse tipologie di mansioni (insegnante di scuola materna, insegnante di scuola dell'infanzia, educatrice asilo nido, addetta a trasporto di minori);
- < supplire alle carenze assertive dell'atto introduttivo>>;
- <
e fine di ciascun contratto a termine, all'orario di lavoro ed alle precise
4 mansioni svolte in esecuzione di ciascun contratto, impedisce alla controparte di esercitare una compiuta difesa ed al Giudice di procedere a verificare, in concreto, l'esistenza di condizioni di lavoro analoghe prima dell'assunzione a tempo indeterminato, tali da consentire di ritenere che non riconoscere, a seguito dell'assunzione in ruolo, la relativa anzianità costituisca una discriminazione>>.
5. Avverso la pronuncia hanno interposto appello le lavoratrici insistendo nel nell'accoglimento dell'originaria domanda.
Ha resistito al gravame il chiedendone il rigetto. CP_3
All'odierna udienza, parte appellante ha rinuciato all'appello nei confronti di , quindi, all'esito della discussione orale, la CP_2 causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
6. Le appellanti censurano la sentenza di primo grado rilevando che:
- < scuola materna sono la stessa cosa, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata>>;
- esse <
, e precedentemente di fino alla istituzione nel CP_1 CP_2
1992 del comune di , indicando gli anni di svolgimento delle CP_1 relative mansioni, di avere svolto in quegli anni le mansioni di insegnante di scuola dell'infanzia con incarico annuale o di lunga supplenza>>;
- tali allegazioni trovavano conforto nella documentazione allegata
(certificato di servizio, buste paga, estratto contributivo);
- < mansioni, per lo stesso orario, della insegnante titolare>>, sicché <<è da escludere lo svolgimento di mansioni parzialmente differenti, rectius non comparabili, come dice la disposizione comunitaria richiamata nella stessa decisione impugnata>>;
5 -< assolutamente generiche e carenti di prova>>, < art.416, comma 3, c.p.c.>>;
-< assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente anche presso altri Enti con attribuzioni del medesimo profilo e categoria/area di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali>>;
- ricorre la violazione dell'art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 28.6.1999-/70/CEE.
7. Analoga questione è stata già esaminata da questa Corte, in specie, con sent. n. 3102/2023 (v. anche n. 2090/2024), le cui ragioni si condividono e vanno qui riproposte, anche ex art. 118 disp att. c.p.c..
“
8. Va premesso che il Tribunale ha espressamente dichiarato la sussistenza dell'interesse ad agire delle ricorrenti, perché
l'accertamento della maggiore anzianità di servizio è funzionale al diritto ad un maggior trattamento di fine rapporto e un miglior trattamento pensionistico legato a un superiore montante contributivo.
Tale statuizione, non impugnata dalle amministrazioni appellate con gravame incidentale, è coperta da giudicato interno.
9. L'appello va rigettato nei confronti di , difettando, CP_2 questa, di legittimazione passiva.
Non essendo detto ente, da circa vent'anni, datore di lavoro delle ricorrenti, è evidente che l'accertamento dell'anzianità complessiva di servizio può essere fatta valere soltanto nei confronti del CP_1
, non avendo le ricorrenti neanche prospettato (e, a fortiori,
[...]
6 comprovato l'esistenza di) diritti ancora azionabili nei confronti di
[...]
. CP_2
10. L'appello è, invece, fondato nei confronti del . Controparte_1
Come riportato al precedente punto 1, le appellanti hanno espressamente specificato gli anni e i mesi di servizio pre ruolo e la qualifica ricoperta, depositando documentazione a supporto della allegazione.
Ai sensi dell'art. 416 c.p.c. il avrebbe dovuto Controparte_1 prendere posizione specifica, indicando quali erano, in realtà, gli anni di servizio, la qualifica rivestita ecc., se, in ipotesi, diversi da quelli elencati, in modo dettagliato, dalle ricorrenti.
E neanche , pur contestando il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva, ha negato che nei periodi in cui le ricorrenti sono state alle proprie dipendenze hanno prestato servizio per i periodi
e con le qualifiche indicate.
Peraltro, come correttamente evidenziato dalle appellanti, non v'è differenza tra insegnante di scuola dell'infanzia ed insegnante di scuola materna.
E, in ogni caso, esse hanno chiesto il generico riconoscimento dell'anzianità di servizio relativamente all'attività lavorativa espletata con contratti a tempo determinato in cui hanno svolto le medesime mansioni a quelle svolte a seguito dell'immissione in ruolo.
Pertanto, in base al principio di non contestazione, deve affermarsi il diritto delle appellanti al computo dell'anzianità di servizio pre-ruolo espletati con le medesime mansioni (come allegato con l'atto introduttivo), in quanto, nel caso di immissione in ruolo, il servizio in precedenza prestato non può essere valutato diversamente da quello prestato non "di ruolo", stante il divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE (cfr., ex multis, Cass. 22558/2016 in tema di progressione stipendiale).
7 La valutazione del servizio andrà operata, come per gli insegnanti di ruolo, secondo le tabelle previste dai CCNL susseguitisi nel tempo”.
12. La valutazione del servizio andrà operata, come per gli insegnanti di ruolo, secondo le tabelle previste dai CCNL susseguitisi nel tempo.
In conclusione, va dichiarato il diritto delle ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio relativamente all'attività lavorativa espletata con contratti a tempo determinato in cui hanno svolto le medesime mansioni a quelle svolte a seguito dell'immissione in ruolo.
13. L'intervenuta rinuncia al gravame nei confronti di CP_2 determina la cessazione del potere-dovere del giudice di giudicare la fattispecie e il passaggio in giudicato dei capi della sentenza impugnata.
13.1. Ferma restando la compensazione nei confronti di CP_2 delle spese di primo grado, non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, essendo rimasta contumace.
14. Quanto alla posizione delle patre parti, le spese del doppio grado sono regolate secondo soccombenza e liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in entrambi i gradi (cfr. Cass.
10206/2021).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il diritto , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 al riconoscimento dell'anzianità di servizio Parte_7 relativamente all'attività lavorativa espletata con contratti a tempo
8 determinato in cui hanno svolto le medesime mansioni a quelle svolte a seguito dell'immissione in ruolo;
- condanna il al rimborso, in favore delle Controparte_1 appellanti, delle spese del doppio grado che liquida in complessivi €
4.500,00, quanto al primo grado, e in complessivi € 5.500,00, quanto al grado d'appello, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi.
Roma, 15/7/2025
Il Presidente Estensore
LL BL
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott. LL BL Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 586/2023 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 15/7/2025, vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
Avv. DI BACCO LORENZO appellanti
E
Controparte_1
Avv. FORCELLINI FEDERICA
Appellato
NONCHE'
1 CP_2 appellata non costituita
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Civitavecchia
n. 292/2022 pubblicata in data 22/09/2022.
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 9.3.2020, le ricorrenti nominate in epigrafe, premesso di essere state tutte assunte, dapprima con incarichi annuali a tempo determinato e successivamente in ruolo ed a tempo indeterminato, dal , (già fino al Controparte_1 CP_2
1992 Legge Regionale n° 25 del 6 marzo 1992), in qualità di insegnanti della scuola dell'infanzia e/o educatrici di asilo di nido, hanno dedotto di aver prestato durante il servizio pre-ruolo la medesima quantità di lavoro delle colleghe in ruolo e hanno chiesto al Tribunale di:
- accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, in qualità di insegnanti della scuola dell'infanzia o educatrici di asilo Nido del Comune di
(già ), a vedersi riconoscere l'anzianità di CP_1 CP_2 servizio relativamente a tutta l'attività lavorativa espletata dalle medesime con contratti a tempo determinato in cui hanno svolto le medesime mansioni a quelle svolte a seguito dell'immissione in ruolo, per tutta l'integrale durata di svolgimento della medesima attività a decorrere dall'inizio del primo contratto a termine e fino all'immissione in ruolo;
- nello specifico: per la ricorrente , riconoscere, Parte_2
l'anzianità di servizio a decorrere dal primo contratto a termine ossia da settembre 1989 fino ad agosto 1997 essendo stata immessa in ruolo in data 1 settembre 1997; per la ricorrente , Parte_3 riconoscere, l'anzianità di servizio a decorrere dal primo contratto a termine ossia da settembre 1989 fino ad agosto 1999 essendo stata
2 immessa in ruolo in data 6 settembre 1999; per la ricorrente Parte_1
riconoscere, l'anzianità di servizio a decorrere dal primo
[...] contratto a termine ossia da settembre 2002 fino ad agosto 2018 essendo stata immessa in ruolo in data 3 settembre 2018; per la ricorrente , riconoscere, l'anzianità di servizio a Parte_4 decorrere dal primo contratto a termine ossia da settembre 1981 fino ad agosto 1990 essendo stata immessa in ruolo in data 1 settembre
1990; per la ricorrente , riconoscere, l'anzianità di Parte_5 servizio a decorrere dal primo contratto a termine ossia da settembre
1985 fino ad agosto 1997 essendo stata immessa in ruolo in data 1 settembre 1997; per la ricorrente , riconoscere, Parte_6
l'anzianità di servizio a decorrere dal primo contratto a termine ossia da settembre 1987 fino ad agosto 1999 essendo stata immessa in ruolo in data 6 settembre 1999; per la ricorrente , Parte_7 riconoscere, l'anzianità di servizio a decorrere dal primo contratto a termine ossia da settembre 1987 fino a ad agosto 1997 essendo stata immessa in ruolo in data 1 settembre 1997, con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi.
2. Il si è costituito in giudizio eccependo il Controparte_1 difetto di giurisdizione, la prescrizione dei diritti vantati e, nel merito, contestando in toto le avverse pretese;
in particolare, il CP_1 negava che il lavoro delle ricorrenti durante il periodo antecedente all'immissione in ruolo fosse omogeneo a quello delle dipendenti di ruolo con la qualifica in relazione alla quale viene richiesto il riconoscimento dell'anzianità di servizio.
3. Anche si è costituito in giudizio eccependo il difetto CP_2 di legittimazione passiva dell'Amministrazione Capitolina, la prescrizione dei crediti azionati e l'infondatezza delle domande.
4. Il Tribunale ha respinto il ricorso rilevando che:
3 - era infondata l'eccezione di prescrizione in quanto l'anzianità di servizio del lavoratore subordinato, configura un mero fatto giuridico, insuscettibile di autonoma prescrizione;
- che non < ricorrenti dell'interesse ad agire al fine di ottenere l'accertamento di una maggiore anzianità di servizio, non avendo le parti resistenti contestato che, come affermato nel ricorso, la maggiore anzianità assumerebbe rilievo in termini di maggior punteggio per l'esperienza professionale, al fine dell'individuazione dei termini di preavviso, per la quantificazione del trattamento di fine rapporto nonché per la determinazione del trattamento contributivo e quindi ai fini pensionistici>>;
- < ha espressamente contestato che le Controparte_1 mansioni svolte dalle ricorrenti in esecuzione dei contratti a termine fossero riconducibili in toto o in parte rilevante a quelle oggetto del contratto a tempo indeterminato, ha contestato che il lavoro a tempo determinato sia stato svolto per tutto il tempo dalla stipula del primo contratto fino all'assunzione a tempo determinato, che in esecuzione dei contratti a termini le lavoratrici abbiamo seguito lo stesso orario di lavoro seguito in esecuzione del contratto a tempo indeterminato>>;
- le ricorrenti erano incorse in un difetto di allegazione per non aver specificato gli esatti periodi di durata dei singoli contratti a termine;
- le lavoratrici <
(anche se viene richiesto il riconoscimento dell'anzianità per l'intera annualità)>> e, per alcune e in riferimento ad alcuni anni scolastici, erano state allegate diverse tipologie di mansioni (insegnante di scuola materna, insegnante di scuola dell'infanzia, educatrice asilo nido, addetta a trasporto di minori);
- < supplire alle carenze assertive dell'atto introduttivo>>;
- <
e fine di ciascun contratto a termine, all'orario di lavoro ed alle precise
4 mansioni svolte in esecuzione di ciascun contratto, impedisce alla controparte di esercitare una compiuta difesa ed al Giudice di procedere a verificare, in concreto, l'esistenza di condizioni di lavoro analoghe prima dell'assunzione a tempo indeterminato, tali da consentire di ritenere che non riconoscere, a seguito dell'assunzione in ruolo, la relativa anzianità costituisca una discriminazione>>.
5. Avverso la pronuncia hanno interposto appello le lavoratrici insistendo nel nell'accoglimento dell'originaria domanda.
Ha resistito al gravame il chiedendone il rigetto. CP_3
All'odierna udienza, parte appellante ha rinuciato all'appello nei confronti di , quindi, all'esito della discussione orale, la CP_2 causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
6. Le appellanti censurano la sentenza di primo grado rilevando che:
- < scuola materna sono la stessa cosa, contrariamente a quanto ritenuto nella decisione impugnata>>;
- esse <
, e precedentemente di fino alla istituzione nel CP_1 CP_2
1992 del comune di , indicando gli anni di svolgimento delle CP_1 relative mansioni, di avere svolto in quegli anni le mansioni di insegnante di scuola dell'infanzia con incarico annuale o di lunga supplenza>>;
- tali allegazioni trovavano conforto nella documentazione allegata
(certificato di servizio, buste paga, estratto contributivo);
- < mansioni, per lo stesso orario, della insegnante titolare>>, sicché <<è da escludere lo svolgimento di mansioni parzialmente differenti, rectius non comparabili, come dice la disposizione comunitaria richiamata nella stessa decisione impugnata>>;
5 -< assolutamente generiche e carenti di prova>>, < art.416, comma 3, c.p.c.>>;
-< assunzione a tempo indeterminato, i periodi di lavoro con contratto a tempo determinato già prestati dal dipendente anche presso altri Enti con attribuzioni del medesimo profilo e categoria/area di inquadramento, concorrono a determinare l'anzianità lavorativa eventualmente richiesta per l'applicazione di determinati istituti contrattuali>>;
- ricorre la violazione dell'art. 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 28.6.1999-/70/CEE.
7. Analoga questione è stata già esaminata da questa Corte, in specie, con sent. n. 3102/2023 (v. anche n. 2090/2024), le cui ragioni si condividono e vanno qui riproposte, anche ex art. 118 disp att. c.p.c..
“
8. Va premesso che il Tribunale ha espressamente dichiarato la sussistenza dell'interesse ad agire delle ricorrenti, perché
l'accertamento della maggiore anzianità di servizio è funzionale al diritto ad un maggior trattamento di fine rapporto e un miglior trattamento pensionistico legato a un superiore montante contributivo.
Tale statuizione, non impugnata dalle amministrazioni appellate con gravame incidentale, è coperta da giudicato interno.
9. L'appello va rigettato nei confronti di , difettando, CP_2 questa, di legittimazione passiva.
Non essendo detto ente, da circa vent'anni, datore di lavoro delle ricorrenti, è evidente che l'accertamento dell'anzianità complessiva di servizio può essere fatta valere soltanto nei confronti del CP_1
, non avendo le ricorrenti neanche prospettato (e, a fortiori,
[...]
6 comprovato l'esistenza di) diritti ancora azionabili nei confronti di
[...]
. CP_2
10. L'appello è, invece, fondato nei confronti del . Controparte_1
Come riportato al precedente punto 1, le appellanti hanno espressamente specificato gli anni e i mesi di servizio pre ruolo e la qualifica ricoperta, depositando documentazione a supporto della allegazione.
Ai sensi dell'art. 416 c.p.c. il avrebbe dovuto Controparte_1 prendere posizione specifica, indicando quali erano, in realtà, gli anni di servizio, la qualifica rivestita ecc., se, in ipotesi, diversi da quelli elencati, in modo dettagliato, dalle ricorrenti.
E neanche , pur contestando il proprio difetto di CP_2 legittimazione passiva, ha negato che nei periodi in cui le ricorrenti sono state alle proprie dipendenze hanno prestato servizio per i periodi
e con le qualifiche indicate.
Peraltro, come correttamente evidenziato dalle appellanti, non v'è differenza tra insegnante di scuola dell'infanzia ed insegnante di scuola materna.
E, in ogni caso, esse hanno chiesto il generico riconoscimento dell'anzianità di servizio relativamente all'attività lavorativa espletata con contratti a tempo determinato in cui hanno svolto le medesime mansioni a quelle svolte a seguito dell'immissione in ruolo.
Pertanto, in base al principio di non contestazione, deve affermarsi il diritto delle appellanti al computo dell'anzianità di servizio pre-ruolo espletati con le medesime mansioni (come allegato con l'atto introduttivo), in quanto, nel caso di immissione in ruolo, il servizio in precedenza prestato non può essere valutato diversamente da quello prestato non "di ruolo", stante il divieto di discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva n. 99/70/CE (cfr., ex multis, Cass. 22558/2016 in tema di progressione stipendiale).
7 La valutazione del servizio andrà operata, come per gli insegnanti di ruolo, secondo le tabelle previste dai CCNL susseguitisi nel tempo”.
12. La valutazione del servizio andrà operata, come per gli insegnanti di ruolo, secondo le tabelle previste dai CCNL susseguitisi nel tempo.
In conclusione, va dichiarato il diritto delle ricorrenti al riconoscimento dell'anzianità di servizio relativamente all'attività lavorativa espletata con contratti a tempo determinato in cui hanno svolto le medesime mansioni a quelle svolte a seguito dell'immissione in ruolo.
13. L'intervenuta rinuncia al gravame nei confronti di CP_2 determina la cessazione del potere-dovere del giudice di giudicare la fattispecie e il passaggio in giudicato dei capi della sentenza impugnata.
13.1. Ferma restando la compensazione nei confronti di CP_2 delle spese di primo grado, non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, essendo rimasta contumace.
14. Quanto alla posizione delle patre parti, le spese del doppio grado sono regolate secondo soccombenza e liquidate come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4 del d.m. n. 55/2014 e s.m., con l'esclusione della sola voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione che non ha avuto luogo in entrambi i gradi (cfr. Cass.
10206/2021).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara il diritto , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , e
[...] Parte_4 Parte_5 Parte_6 al riconoscimento dell'anzianità di servizio Parte_7 relativamente all'attività lavorativa espletata con contratti a tempo
8 determinato in cui hanno svolto le medesime mansioni a quelle svolte a seguito dell'immissione in ruolo;
- condanna il al rimborso, in favore delle Controparte_1 appellanti, delle spese del doppio grado che liquida in complessivi €
4.500,00, quanto al primo grado, e in complessivi € 5.500,00, quanto al grado d'appello, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, da distrarsi.
Roma, 15/7/2025
Il Presidente Estensore
LL BL
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