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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/01/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 9249/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06/08/2024 da
1) Parte_1 nato/a: IO (Senegal) il 22.02.1973 cittadino/a: senegalese
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in[...], con l'Avv. Simone Melina e Ilaria Pagani presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) codice fiscale , residente a AT (c.a.p. 28069 – NO) in CP_1 C.F._2 via XX Settembre n. 84, nato/a AM (Senegal) il 01.03.1959 cittadino/a: senegalese
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in[...], con l'Avv. Daniele Consoletti presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di AM (Senegal), in data
05.04.2002, non trascritto e registrato presso l'Ufficio del Registro di Stato Civile al n. 17, anno 2002
separati con sentenza n. 3830/2023 del 29.03.2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data
11.05.2023,
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...]; Persona_1
, nata a [...] il [...]; CP_2
, nata a [...] [...]; CP_3
, nata a [...] il [...]; Controparte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/08/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al
Verbale di Udienza ex art. 708 c.p.c. n. cronol. 1872/2022 del 01.02.2022, alla successiva Sentenza n.
3830/2023 del 29.03.2023, pubblicata il 11.05.2023, come integrate con dichiarazione del 04.12.2024 ed in particolare:
1) La signora e il signor Pt_1 CP_1 continueranno a vivere separati con reciproco rispetto.
2) La figlia minore nata a [...]
Milano il 09.10.2013, è affidata in via esclusiva alla madre, presso la quale rimane collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, e che esercita in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 cod. civ.
(c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
3) Il padre - fatti salvi eventuali diversi spontanei accordi tra le parti - potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quando lo vorrà, tenendo sempre conto del suo volere e delle sue esigenze.
4) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie mediante la corresponsione alla madre dell'importo mensile omnicomprensivo di euro 600,00, da versarsi entro il 10 di ogni mese con dazione diretta del datore di lavoro.
5) L'assegno unico viene percepito dalla signora Pt_1
pagina 2 di 3 6) Le parti dichiarano di non aver più null'altro da pretendere reciprocamente.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a AM (Senegal) in data 05/04/2002, tra e Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 22.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 3 di 3
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06/08/2024 da
1) Parte_1 nato/a: IO (Senegal) il 22.02.1973 cittadino/a: senegalese
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in[...], con l'Avv. Simone Melina e Ilaria Pagani presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) codice fiscale , residente a AT (c.a.p. 28069 – NO) in CP_1 C.F._2 via XX Settembre n. 84, nato/a AM (Senegal) il 01.03.1959 cittadino/a: senegalese
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in[...], con l'Avv. Daniele Consoletti presso il quale ha eletto domicilio telematico pagina 1 di 3 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile nel Comune di AM (Senegal), in data
05.04.2002, non trascritto e registrato presso l'Ufficio del Registro di Stato Civile al n. 17, anno 2002
separati con sentenza n. 3830/2023 del 29.03.2023 del Tribunale di Milano, pubblicata in data
11.05.2023,
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
con i seguenti figli:
, nata a [...] il [...]; Persona_1
, nata a [...] il [...]; CP_2
, nata a [...] [...]; CP_3
, nata a [...] il [...]; Controparte_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06/08/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni di cui al
Verbale di Udienza ex art. 708 c.p.c. n. cronol. 1872/2022 del 01.02.2022, alla successiva Sentenza n.
3830/2023 del 29.03.2023, pubblicata il 11.05.2023, come integrate con dichiarazione del 04.12.2024 ed in particolare:
1) La signora e il signor Pt_1 CP_1 continueranno a vivere separati con reciproco rispetto.
2) La figlia minore nata a [...]
Milano il 09.10.2013, è affidata in via esclusiva alla madre, presso la quale rimane collocata, anche ai fini della residenza anagrafica, e che esercita in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 cod. civ.
(c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che la riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per i figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della medesima, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.
3) Il padre - fatti salvi eventuali diversi spontanei accordi tra le parti - potrà vedere e tenere con sé la figlia minore quando lo vorrà, tenendo sempre conto del suo volere e delle sue esigenze.
4) Il padre contribuirà al mantenimento delle figlie mediante la corresponsione alla madre dell'importo mensile omnicomprensivo di euro 600,00, da versarsi entro il 10 di ogni mese con dazione diretta del datore di lavoro.
5) L'assegno unico viene percepito dalla signora Pt_1
pagina 2 di 3 6) Le parti dichiarano di non aver più null'altro da pretendere reciprocamente.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a AM (Senegal) in data 05/04/2002, tra e Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 22.01.2025
Il Presidente
Dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 3 di 3
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG