Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/05/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice rel.
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 855 del Ruolo Generale “Volontaria giurisdizione” delle cause dell'anno 2025,
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Gravili, C.F._2 come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: divorzio – cessazione effetti civili.
All'udienza del 14/04/2025, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da note per la trattazione scritta ritualmente depositate, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 21/02/2025, le parti hanno esposto:
- di aver contratto matrimonio in Lecce (LE) il 12/06/2002 e che dalla loro unione non sono nati figli;
- di essersi separati, secondo gli accordi tra loro intercorsi, con decreto di omologa del Tribunale di Reggio Emilia del 23/06/2008, come da documentazione in atti;
- che sin dall'epoca della separazione è cessata qualsiasi comunione materiale e spirituale e non vi è alcuna possibilità di riconciliazione.
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a) facoltà dei coniugi di vivere separatamente ponendo la loro residenza dove riterranno, con l'obbligo di mutuo rispetto;
b) la casa coniugale con i mobili che la arredano sita in Reggio Emilia, alla via
Zaccarelli 2, verrà assegnata alla moglie;
Parte_2
c) le parti, come innanzi generalizzate, essendo ognuna titolare di reddito proprio, rinunciano espressamente e vicendevolmente all'assegno di mantenimento a carico l'uno dell'altro dichiarando pertanto di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altro a tale titolo;
d) i coniugi stabiliscono espressamente che resteranno a carico di ognuno di essi le rate dei finanziamenti concessi e dove esistono delle fideiussioni dell'altro; in particolare resterà totalmente a carico di il finanziamento Parte_2 contratto con Findomestic spa e dove vi è la fideiussione personale di
[...]
che quindi è totalmente esonerato da ogni obbligo e responsabilità. Del Pt_1 pari resterà totalmente a carico di il finanziamento contratto con Parte_1
Consumint spa dove vi è la fideiussione personale di che quindi Parte_2
è totalmente esonerata da ogni obbligo e responsabilità;
e) i coniugi si concedono il nulla osta per il rilascio dei rispettivi passaporti per l'estero.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta.
E' integrata, infatti, nel caso in esame, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della l. 898/1970 (nel testo modificato dalla legge n. 55/2015), poiché, quando il ricorso
è stato proposto, era stata omologata la separazione personale dei coniugi ed era decorso il termine di legge dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nel giudizio di separazione;
è rimasta, poi, incontestata la circostanza, espressamente dedotta in ricorso, che i coniugi non si siano mai riconciliati ovvero che abbiano comunque ripreso la convivenza. Inoltre, le concordi richieste dei coniugi di cessazione degli effetti civili del matrimonio e il tempo trascorso dal giudizio di separazione consentono di ritenere accertato che la comunione di vita
2 materiale e spirituale tra gli stessi sia venuta meno definitivamente e non possa più essere ricostituita. La domanda deve, tuttavia, essere riqualificata quale scioglimento del matrimonio avendo le parti celebrato il medesimo secondo il rito civile e non concordatario.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra i coniugi, le condizioni concordate non risultano in contrasto con i criteri di legge e risultano adeguate agli interessi degli stessi, sicché non vi è ragione per discostarsene. La regolamentazione concordata tra le parti può dunque essere posta a base della presente decisione.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da
[...]
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così Pt_1 Parte_2 provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Lecce (Le) il
12/06/2002 da e , trascritto nei registri dello stato Parte_1 Parte_2 civile di quel Comune al n. 49, Parte I, anno 2002, alle condizioni tra loro concordate e riportate in motivazione;
2) nulla per le spese;
3) manda all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 12/05/2025.
Il Relatore La Presidente
dott. Gianluca Fiorella dott.ssa Cinzia Mondatore
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