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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 18/09/2025, n. 1424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1424 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Reggio Calabria
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in persona del
Presidente di Sezione, dr.ssa Antonella Stilo, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2621 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto “Azioni di competenza del
Giudice di Pace in materia di risarcimento danni”, trattenuta in decisione ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. all'udienza del 15.09.2025, vertente
TRA
(c.f.: ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
Calabria il 27.02.1988, rappresentato e difeso dall'avv. Santo Cuzzocrea, appellante
E
(c.f. ), con sede Controparte_1 P.IVA_1
legale in Bologna, Via Stalingrado n. 45, in persona del procuratore ad negotia dott. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio CP_2
Morabito, appellata
NONCHÉ
Controparte_3
con sede in Salve (LE) alla via P.P. Cardone n. 35 (c.f. e p.iva
), in persona del socio amministratore legale rappresentante P.IVA_2
1 pro tempore, sig.ra , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3
Fabrizio Ferilli, appellata
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 15.09.2025.
IN FATTO ED IN DIRITTO
§1. Con sentenza n. 2262/2019, depositata in data 16.12.2019, il Giudice di Pace di Reggio Calabria, pronunciandosi nell'ambito del procedimento
R.G. n. 3484/2015, ha rigettato la domanda giudiziale proposta da Pt_1
, volta ad ottenere la condanna in solido dei convenuti
[...] CP_4
e al
[...] Controparte_3
risarcimento di tutti i danni dallo stesso subiti in conseguenza di un sinistro verificatosi il 26.07.2013 presso la struttura balneare denominata
[...]
ponendo le spese di CTU a Controparte_3
carico dell'attore e compensando tra le parti le altre spese di lite.
§2. Avverso tale pronuncia ha proposto appello , Parte_1
affidandosi a due motivi e chiedendo di “Accertare e dichiarare la responsabilità della – Controparte_3
contumace in primo grado - per il sinistro cagionato…in data 26/07/13 all'interno della propria struttura balneare, nonché della Controparte_5
giusta polizza n. 30/75121730 telaio 1B177529000000000 SCADENZA
17/06/14…” e di “Condannare i convenuti, anche in solido tra loro, a risarcire tutte le lesioni del Sig. , a causa ed a seguito del sinistro Pt_1
de quo, nella misura di € 19.977,27 o in quell'altra misura maggiore o minore che riterrà di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT e agli interessi legali sulle somme rivalutate dal dì dell'evento a quello dell'effettivo soddisfo…”; di condannare, infine, le controparti al pagamento delle spese, competenze e onorari dei due gradi di
2 giudizio, oltre CPA, IVA e spese generali nella misura di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
§3. Si è costituita la società eccependo Controparte_6
in via preliminare l'inammissibilità dell'appello e chiedendo nel merito di
“…rigettare tutte le domande e le richieste dell'appellante, confermando in ogni sua parte la sentenza N. 2262/2019 ingiustamente impugnata…”.
§4. Si è costituita, altresì, la Controparte_3
chiedendo in via preliminare di “dichiarare l'incompetenza
[...]
per valore del Giudice di Pace di Reggio Calabria che ha emesso
l'impugnata sentenza n. 2262/2019”; nel merito di “rigettare l'appello proposto da ”; infine, nell'ipotesi di accoglimento Parte_2
della domanda risarcitoria, di “dichiarare la compagnia assicuratrice
tenuta a manlevare e tenere indenne la Controparte_6
in forza della polizza assicurativa n. Controparte_3
30/75121730 sottoscritta tra le parti, il tutto con vittoria di spese e competenze professionali del presente grado di giudizio”.
§5. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale dell'udienza del 15.09.2025, viene decisa secondo il modulo di cui all'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
§6. Ciò premesso, preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa della società assicuratrice ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., dal momento che la complessa articolazione del gravame ha impedito di fatto qualsivoglia apprezzamento della ragionevole probabilità del suo accoglimento in una sede diversa dal merito.
§7. Sgombrato il campo da detta eccezione, può procedersi all'esame dei motivi di appello.
3 §8. Con il primo motivo di impugnazione la sentenza viene censurata per erronea interpretazione e qualificazione giuridica della domanda attorea, nonché per violazione del principio “iura novit curia”.
In particolare, ad avviso dell'appellante, il primo giudice:
-ha affermato che l'attore avrebbe addotto a sostegno dell'azione spiegata esclusivamente gli artt. 2054 e/o 1678 c.c., mentre dalla lettura dell'atto introduttivo risulta evidente che la domanda è stata formulata anche sulla scorta dell'art. 1681 c.c., relativo alla responsabilità del vettore, oltre che degli artt. 2043 e 2054 c.c.;
-pur avendo riconosciuto in motivazione l'attendibilità delle deposizioni testimoniali acquisite, nonché la responsabilità della convenuta contumace nella causazione del sinistro, ha erroneamente rigettato la domanda, limitandosi a escludere la configurabilità della fattispecie astratta erroneamente individuata alla base dell'azione, senza considerare l'effettivo fondamento giuridico della medesima;
-in ogni caso, anche a voler ritenere, per mera ipotesi, che la qualificazione giuridica prospettata in citazione non fosse del tutto corretta, avrebbe dovuto comunque procedere, in forza del principio “iura novit curia” di cui all'art. 113 c.p.c., a una riqualificazione dei fatti allegati e provati, riconducendoli alla corretta norma applicabile, senza procedere al rigetto della domanda sulla base di una ricostruzione giuridica formalmente non condivisa;
-non ha in ogni caso correttamente valutato le risultanze documentali agli atti, con particolare riferimento alla polizza assicurativa prodotta in giudizio, dalla quale emerge che la copertura non si limitava al solo natante a motore, ma si estendeva anche ad attività ulteriori, tra cui il traino per
4 finalità ludiche (quali l'idroscì nautico o il traino di paracadute e deltaplano), normalmente escluse dall'assicurazione obbligatoria;
-per l'effetto, ha erroneamente concluso che le “regole generali in materia di circolazione di natanti” non sarebbero applicabili nella specie per il solo fatto che l'attore si trovava su un materassino e non direttamente sul gommone, giacché la clausola assicurativa copriva espressamente anche il traino di soggetti mediante dispositivi galleggianti non destinati al trasporto ordinario di persone.
§9. Con il secondo motivo di appello il censura la Parte_1
sentenza per “Vizio di ultra ed extra petita”, deducendo (in sintesi) che il giudice di primo grado:
-pur avendo inquadrato la vicenda sotto la fattispecie normativa ex art. 2050 c.c., limitandosi a definire “pericoloso” il gioco con il gommone motorizzato (v. pag. 4 della sentenza), ha negato una valutazione positiva dei fatti così come accertati e riconosciuti nel corso del giudizio e nella sentenza stessa, omettendo di valutare gli elementi probatori e le specifiche argomentazioni formulate;
-ha richiamato erroneamente, a sostegno della decisione, una sentenza della Corte di cassazione del 1990 riguardante la responsabilità di un gestore di parco divertimenti per attività pericolose, non essendo tale situazione analoga a quella del gestore del lido dove si è svolto il gioco acquatico;
-si è pronunciato su questioni non sollevate dalle parti e non ha effettuato una preventiva qualificazione della domanda all'inizio del giudizio, compromettendo il principio di economia processuale e il diritto di difesa.
§10. L'appello è fondato nei limiti di seguito illustrati.
5 §11. In primo luogo, è bene osservare che, in materia di procedimento civile, “l'applicazione del principio "iura novit curia", di cui all'articolo
113, comma 1, del Cpc, importa la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre
a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti. Tale principio deve essere posto in immediata correlazione con il divieto di ultra o extra-petizione, di cui all'articolo 112 del Cpc, in applicazione del quale è invece precluso al giudice pronunziare oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, mutando i fatti costitutivi o quelli estintivi della pretesa, ovvero decidendo su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato” (Cass. civ. n. 12534 del 2024).
In tema di interpretazione della domanda giudiziale, dunque,
“il giudice di merito esercita un potere di interpretazione
e qualificazione del tutto svincolato dalle espressioni usate dalla parte: invero, egli deve accertare il contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla natura dei fatti riportati, dalle allegazioni fornite dalla parte nel corso del giudizio, nonché dalla decisione richiesta” (Cass. civ. n.
17787 del 2024).
In altre parole, il giudice può legittimamente qualificare la fattispecie dedotta in giudizio in modo diverso da come prospettato dalle parti, fermo restando che non può pronunziare oltre i limiti della domanda azionata né modificarne i fatti costitutivi.
6 A ciò deve aggiungersi che il “giudice d'appello ha il potere-dovere di interpretare e qualificare la domanda in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, a condizione che i fatti costitutivi della diversa fattispecie giuridica oggetto di riqualificazione coincidano o si pongano, comunque, in relazione di continenza con quelli allegati nell'atto introduttivo, incorrendo, altrimenti, nella violazione del divieto di ultrapetizione” (Cass. civ. n. 32932 del
2024).
Ed ancora: “L'individuazione della norma che regola il criterio di imputazione della responsabilità applicabile alla fattispecie concreta non implica una qualificazione della domanda, traducendosi nella semplice selezione della disciplina giuridica a cui i fatti accertati sono soggetti, con la conseguenza che, nell'esercizio di detto potere, il giudice non incontra il limite del giudicato sostanziale eventualmente formatosi sugli elementi costitutivi della fattispecie e può invocare una diversa regola di responsabilità rispetto a quella applicata nel grado precedente, anche se non vi è stata tempestiva impugnazione della corrispondente statuizione”
(Cass. civ. n. 29232 del 2024).
Tanto chiarito, nella specie il primo giudice, per un verso, ha erroneamente ragionato in termini di responsabilità ex art. 2050 c.c., giacché tale disposizione esula dalla prospettazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio, il che rende irrilevante ai fini di causa la qualificazione o meno come pericolosa dell'attività di che trattasi, e, per altro verso, non ha fatto discendere le corrette conseguenze dall'espresso richiamo all'art. 2054 c.c. contenuto nella citazione e convalidato dalla causa petendi e dal petitum in essa esposti.
7 Giova sottolineare, invero, che la controversia afferisce al sinistro verificatosi in data 26.07.2013, quando l'attore, recatosi con amici presso la struttura denominata Controparte_3
per usufruire di una delle attrazioni offerte, è salito su un gioco acquatico costituito da un gommone trainante un'appendice galleggiante, che, durante lo svolgimento dell'attrazione, planava sospesa in aria, ed improvvisamente, a causa presumibilmente di una brusca manovra, è caduto rovinosamente in acqua riportando lesioni personali.
Alla luce della prospettazione contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, quindi, la fattispecie rientra nell'ambito applicativo dell'art. 2054 c.c., in forza del rinvio operato a tale disposizione dall'art. 40 del d.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 - Codice della nautica da diporto (con il che resta assorbita anche l'eccezione di incompetenza per valore del giudice di pace proposta dalla . Come Controparte_3
chiarito difatti dalla Suprema Corte, “Il carattere speciale della normativa sulla navigazione da diporto rispetto al codice della navigazione comporta che le norme generali del secondo trovino applicazione residuale solo per gli aspetti e le materie non disciplinate dalla prima, sicché, ai fini dell'accertamento della responsabilità verso terzi, è ininfluente la regola prevista dall'art. 414 cod. nav., secondo cui è il danneggiato a dover provare il dolo o la colpa grave del vettore o dei suoi dipendenti nel trasporto amichevole di persone o bagagli, trovando invece applicazione la
L. 11 febbraio 1971, n. 50, art. 47 (la cui previsione è stata successivamente ribadita dal D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171, art. 40 sulla nautica da diporto), secondo cui, per espresso rinvio all'art. 2054 c.c., è il conducente di natanti e imbarcazioni da diporto il responsabile dei danni
8 verso terzi, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitarli” (cfr.
Cass. civ. n. 13244 del 2015; Cass. civ. n. 25771 del 2019).
Ora, come è noto, l'art. 2054, comma 1, c.c. stabilisce una presunzione di colpa, suscettibile di prova contraria, del conducente/vettore e si applica pacificamente anche ai terzi trasportati, come confermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. Cass. civ.
n. 13324 del 2015; Cass. ord. n. 25771 del 2019).
Ciò posto, l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui “L'attore … non era trasportato sul gommone – (nel qual caso sarebbero valse le regole generali in materia di circolazione di natanti) ma su un materassino oggetto di un'attività ludica e non di per sé idoneo al trasporto di persone, nei termini di fatto utilizzati”, non è condivisibile.
La circostanza che l'odierno appellante si trovasse su un oggetto trainato da un natante a motore non esclude affatto l'applicazione delle regole generali in materia di responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., poiché il traino costituisce a tutti gli effetti un'attività dinamica soggetta ai rischi tipici della manovra del mezzo ed il soggetto trainato si trova esposto a tali rischi senza alcun potere di controllo sulla condotta del natante.
Il riferimento al fatto che il materassino non fosse “di per sé idoneo al trasporto di persone” è, pertanto, del tutto irrilevante, poiché il danno non è derivato dalla struttura del materassino, bensì dall'attività posta in essere dal mezzo trainante - un'unità da diporto a motore - durante la navigazione, con rischio tipico riconducibile alla condotta del conducente.
In altri termini, il traino configura un momento della “circolazione” ai sensi della normativa sulla nautica da diporto, al pari di quanto avviene nella circolazione terrestre per i rimorchi o i passeggeri trasportati su dispositivi agganciati. Del resto, non a caso il sistema assicurativo per la
9 nautica da diporto è speculare a quello previsto per la circolazione dei veicoli terrestri. In particolare, l'art. 41 del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 prevede che le unità da diporto a motore siano soggette ad assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni della legge n. 990/1969, poi trasfuse nel D.lgs. 209/2005
(Codice delle assicurazioni private), con esclusione delle sole unità a remi o a vela prive di motore ausiliario.
In tale ottica, va allora valorizzato il principio – sancito da consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione – secondo cui l'assicurazione obbligatoria stipulata per il veicolo trainante si estende automaticamente al complesso unitario circolante, comprensivo anche del rimorchio o del dispositivo ad esso funzionalmente collegato, in quanto parte integrante del mezzo in movimento (Cass. civ. n. 1012 del 2006; Cass. civ. n. 13200 del
2012).
Nel caso in esame deve, allora, ribadirsi che è pienamente configurabile l'ipotesi della “circolazione” prevista dall'art. 40 del Codice della nautica da diporto, non rilevando il fatto che l'originario attore non si trovasse fisicamente a bordo del gommone, bensì su un mezzo da esso trainato, atteso che l'esposizione al rischio deriva per l'appunto dalla dinamica propria della navigazione – di cui il traino costituisce una forma evidente –
e non dalla collocazione statica del danneggiato.
Deve, altresì, escludersi (a differenza di quanto sostenuto dal giudice di pace) che la natura “ludica” dell'attività possa incidere negativamente sull'applicazione dell'art. 2054 c.c., poiché la navigazione da diporto è definita proprio come quella effettuata “a fini sportivi o ricreativi” (cfr. art. 3 D.lgs. n. 171/2005), di talché la finalità “ludica” non preclude in alcun modo l'operatività della norma suddetta.
10 §12. Posto dunque che, alla luce dell'inquadramento normativo e giurisprudenziale appena richiamato, la responsabilità per l'evento lesivo per cui è causa deve essere valutata secondo i criteri stabiliti dall'art. 2054, primo comma, c.c., la colpa del conducente si presume, salvo prova contraria.
Incombeva, pertanto, sulle originarie parti convenute dimostrare che il conducente del gommone aveva fatto tutto il possibile per evitare il danno, onere che nel caso di specie non risulta assolto.
Per contro, dall'esame del quadro probatorio emerge con chiarezza che l'odierno appellante ha assolto adeguatamente l'onere probatorio sullo stesso gravante, avendo fornito idonea dimostrazione dell'an e del quantum debeatur, oltre che del nesso di causalità.
In relazione al primo profilo, va rimarcato che la dinamica dell'evento lesivo è stata accertata in modo preciso sulla base delle dichiarazioni dei testi e , che si trovavano a bordo del “fly fisc” Tes_1 Tes_2
unitamente al ed hanno riferito che a causa dell'alta velocità e delle Pt_1
manovre repentine del conducente del gommone, nonché dell'assenza di sistemi di sicurezza che li tenessero ancorati alla struttura galleggiante (era presente soltanto una maniglia di stoffa dalla quale tenersi), dopo circa tre minuti dall'inizio dell'attività l'attore è caduto in acqua “in maniera scomposta”.
Inoltre, dalla CTU medico-legale redatta dal dott. e Persona_1
depositata in data 6 maggio 2019, si evince che il , a seguito del Pt_1
sinistro in esame, ha riportato un “POLITRAUMA CRANICO-TORACO-
ADDOMINALE IN PAZIENTE CON FRATTURA STERNALE E SOTTILE
RIMA DI FRATTURA COMPOSTA DEL SOMA D12”.
11 Può, altresì, ritenersi che i postumi permanenti, accertati dal C.T.U. all'esito di un'analisi approfondita e con motivazione esente da vizi logici od argomentativi, sono causalmente correlati al sinistro e che l'attore ha subito un danno biologico quantificabile nella misura del 10%.
Può riconoscersi, poi, sulla base della documentazione clinica in atti:
-una inabilità temporanea totale al 100% quantificabile in trenta giorni;
-una inabilità temporanea parziale al 75% quantificabile in trenta giorni;
-una inabilità temporanea parziale al 50% quantificabile in venti giorni;
-una inabilità temporanea parziale al 25% quantificabile in ventisei giorni.
§13. - Procedendo quindi alla liquidazione del danno non patrimoniale, è opportuno sottolineare che, secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, vertendosi nell'ambito di lesioni c.d. macropermanenti, per la quantificazione del danno biologico, soccorre (non trovando applicazione ratione temporis la T.U.N., che opera per i soli sinistri avvenuti successivamente al 05.03.2025) il c.d. criterio tabellare, con conseguente applicazione dei parametri fissati nelle tabelle adottate dal
Tribunale di Milano (cfr. per tutte Cass. n. 11754 del 2018).
In sintesi, pertanto, in applicazione delle suddette tabelle, dovrebbe essere liquidata la somma complessiva, in valori attuali, di €30.924,00, di cui €22.989,00 per danno biologico permanente e di €7.935,00 per danno biologico temporaneo.
Si è usato il condizionale in quanto in primo grado il ha chiesto Pt_1
di condannare i convenuti in solido a risarcire tutte le lesioni patite, nella misura di €19.977,27 “o in quell'altra misura maggiore o minore” ritenuta di giustizia, “oltre alla rivalutazione monetaria … e agli interessi legali…e, in ogni caso, sempre nei limiti della competenza del giudice di pace adito”.
12 Ora, secondo il prevalente orientamento della Corte di cassazione, ove l'attore integri e completi una richiesta specificamente quantificata nel suo ammontare, con una ulteriore sollecitazione rivolta al giudice a determinare il dovuto “in quella somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia”, questa seconda indicazione ha un contenuto sostanziale. La formula in questione “manifesta cioè la ragionevole incertezza della parte sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi e ha lo scopo di consentire al giudice di provvedere alla giusta liquidazione senza essere vincolato all'ammontare della somma determinata che venga indicata nelle conclusioni specifiche” (così Cass. civ. n. 1210 del 2018; conf. Cass. civ. n.
23434 del 2021; Cass. n. 10921 del 2013; Cass. n. 6053 del 2013; Cass. n.
9432 del 2012).
Ne discende che nel caso in esame la domanda si deve presumere di valore eguale alla competenza del giudice di pace adito (compresi interessi e rivalutazione: arg. ex Cass. civ. n. 17991 del 2020), all'epoca di
€20.000,00 in tema di danni da circolazione stradale.
Per l'effetto, all'odierno appellante va liquidato l'importo onnicomprensivo di €20.000,00 (con conseguente assorbimento di ulteriori voci di danno), oltre interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 c.c., dalla data della pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo, e gli appellati in solido devono essere condannati al pagamento della somma corrispondente (non essendo messa in dubbio la copertura assicurativa del danno in quanto tale).
§14. È, infine, inammissibile perché tardiva ex art. 345 c.p.c. la domanda di manleva proposta solo in grado di appello dalla società CP_3
in forza della polizza assicurativa n. 30/75121730 sottoscritta tra le
[...]
parti.
13 §15. Atteso l'esito del gravame, gli appellati in solido devono essere condannati a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. n.
55/2014, come modificati dal D.M. n. 147 del 2022, in vigore dal 23 ottobre 2022, con distrazione in favore dell'avv. Santo Cuzzocrea.
Vanno poste, in ultimo, nei rapporti interni, a carico delle parti appellate
(ciascuno per la metà), le spese della CTU espletata in primo grado.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, condanna le parti appellate in solido al pagamento, in favore dell'appellante, della somma di €20.000,00, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza e fino al soddisfo;
2) dichiara inammissibile la domanda di manleva proposta dalla
[...]
CP_3
3) condanna le parti appellate in solido al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente, per il primo grado, in €281,98 per esborsi ed in €2.090,00 per compensi, e per l'appello in
€382,50 per esborsi ed in €3.387,00 per compensi, il tutto oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Santo Cuzzocrea;
4) pone in via definitiva, nei rapporti interni, le spese della CTU medico- legale a carico delle parti appellate in solido.
Sentenza redatta e trasmessa alla Cancelleria con l'applicativo Consolle del magistrato in data 18 settembre 2025.
14 Il Giudice dr.ssa Antonella Stilo
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