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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 27/06/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott.ssa Vincenza Randazzo Presidente
Dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 397/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
), elettiv.te domiciliati in Via Garibaldi 72, Barcellona CodiceFiscale_2
Pozzo di Gotto (ME), presso lo studio dell'Avv. Alessandro Cattafi che li rappresenta e difende per procura in atti, appellanti, contro
(già (c.f. – p.i. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettiv.te P.IVA_2 domiciliata in Via L. Manara 137, Messina, presso lo studio dell'Avv. Francesco
Billè che la rappresenta e difende per procura in atti, appellata,
(c.f. ), Controparte_3 CodiceFiscale_3 appellata contumace, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie (appello avverso l'ordinanza n. 474/23 Rep. del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 aprile 2023).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
1 Con atto di citazione notificato in data 24 maggio 2023 e Parte_1
hanno proposto appello avverso l'ordinanza del 24 aprile 2023 Parte_2 con la quale il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto aveva rigettato la domanda risarcitoria da loro formulata nei confronti di e di Controparte_2 [...]
Gli appellanti avevano convenuto in giudizio la e la CP_3 CP_3 società assicuratrice esponendo che, in data 10 luglio 2019, il nel Pt_1 percorrere la Via Spiaggia di Ponente a Milazzo alla guida del veicolo Audi A3 tg. EV059SM di proprietà sua e della , era stato violentemente investito Parte_2 dalla vettura Fiat 500X tg. FN284BL di proprietà della che viaggiava in CP_3 direzione opposta a velocità elevata al centro della carreggiata. Chiedevano, pertanto, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni riportati dal mezzo e di quelli spettanti al per le lesioni subite. Pt_1
In primo grado i convenuti erano rimasti contumaci.
Con il primo motivo di gravame gli appellanti hanno censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure aveva travisato il compendio probatorio in atti, senza valutare correttamente l'esatta dinamica del sinistro quale emerge dal video in atti e la consulenza tecnica cinematica depositata dagli appellanti.
Con il secondo motivo di appello e hanno lamentato la Pt_1 Parte_2 mancata applicazione, da parte del Tribunale, dell'art. 2054 c.c. nonché l'errata applicazione dell'art. 154 C.d.S., circostanza anch'essa desumibile dal video del sinistro.
Con il terzo motivo gli appellanti hanno chiesto la riapertura della fase istruttoria ex art. 356 c.p.c.; hanno quindi insistito, in riforma della sentenza impugnata, nella condanna degli appellati al risarcimento dei danni subiti dagli appellanti e quantificati in € 17.580,64, oltre al rimborso delle spese mediche sostenute dal Pt_1
costituendosi, ha contestato la fondatezza del gravame Controparte_1 chiedendone il rigetto.
Non si è costituita benché regolarmente citata, e Controparte_3 deve esserne dichiarata la contumacia.
2 I primi due motivi di appello, da esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
La S.C. ha affermato che, in tema di responsabilità civile da circolazione dei veicoli, anche se dalla valutazione delle prove resti individuato il comportamento colposo di uno solo dei due conducenti, per attribuirgli la causa determinante ed esclusiva del sinistro deve parimenti accertarsi che l'altro conducente abbia osservato le norme sulla circolazione e quelle di comune prudenza, perché è suo onere dimostrare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno, altrimenti dovendo presumersi anche il suo colpevole concorso (Cass. Civ. Sez. 3, 8 gennaio
2016 n. 124). La prova liberatoria per il superamento di detta presunzione può essere acquisita anche indirettamente tramite l'accertamento del collegamento eziologico esclusivo o assorbente dell'evento dannoso col comportamento dell'altro conducente (Cass. Civ. Sez. 6, 21 maggio 2019 n. 13672); la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma 2 c.c., infatti, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro (Cass. Civ. Sez. 3, 4 aprile 2019 n. 9353).
Nel caso in esame la dinamica del sinistro è agevolmente desumibile dal video prodotto in giudizio dagli stessi appellanti;
in tale video appare evidente che il nel procedere in una strada a doppio senso di circolazione, a seguito di Pt_1 un rallentamento dei veicoli che lo precedevano, non riusciva a rallentare e, al fine di evitare il tamponamento del mezzo che lo precedeva, decideva di deviare la propria traiettoria spostandosi repentinamente verso il centro della carreggiata.
Dalle immagini riprese dalla telecamera emerge che l'Audi condotta da Pt_1 deviava in modo repentino e non prevedibile mentre la FIAT 500X, che sopraggiungeva nella corsia di marcia opposta, procedeva in modo lineare.
L'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992 dispone che il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui la circostanza che il a fronte del rallentamento dei veicoli che lo precedevano, non sia stato Pt_1 in grado di frenare o decelerare e di incolonnarsi, non avendo evidentemente
3 manutenuto la necessaria distanza di sicurezza, ma abbia preferito effettuare una manovra improvvisa “scartando” verso sinistra, dimostra la violazione sia dell'art. 149 che dell'art 154 C.d.S.; secondo tale ultima norma, infatti, “i conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono: a) assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di direzione”.
Come risulta chiaramente dal video (vedi immagini corrispondenti all'orario
13:25:46), l' ha oltrepassato la ideale linea di mezzeria della strada, CP_4 invadendo con la parte anteriore destra del mezzo la corsia opposta, con una manovra non segnalata ed effettuata in modo assolutamente repentino e non prevedibile dal conducente della FIAT 500 che sopraggiungeva nella corsia opposta;
tale condotta deve ritenersi necessario ed esclusivo antecedente causale del sinistro, tenuto conto che il conducente della era stato obbligato a CP_5 non tenere rigorosamente la destra a causa della sosta di un veicolo nel suo senso di marcia.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non appare necessaria alcuna riapertura dell'istruttoria, come chiesto dagli appellanti con il terzo motivo di gravame.
L'appello deve, quindi, essere rigettato.
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Nulla deve disporsi riguardo alla rimasta contumace CP_3 anche in questa fase.
Deve inoltre trovare applicazione l'art. 13 D.P.R. n. 115/02 che dispone che
“quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un
4 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis”.
Deve quindi darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente;
l'obbligo di pagamento, a carico degli appellanti, sorge ex lege al momento del deposito del presente provvedimento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso l'ordinanza n. 474/23 Rep. del
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto del 24 aprile 2023, così provvede: rigetta l'appello; condanna e in solido al pagamento, a Parte_1 Parte_2 favore di delle spese processuali, liquidate in € 5.809,00 per Controparte_1 compensi (valori medi dello scaglione di riferimento), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Visto l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/02, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità di tale norma.
Messina, 17 giugno 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott.ssa Vincenza Randazzo)
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