Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 01/03/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1348/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. MA Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso da
, C.F. , nato in [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Massimo A. Chiocca,
Attore
nei confronti di
, C.F. , nata in [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Alessandra Vignoli e Camilla
Sciaraffa,
Convenuta
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni congiunte dell'attore e della convenuta: come da verbale di udienza del 20.2.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 20.2.2024.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
con ricorso depositato il 8.2.2024 a chiesto la parziale modifica – in ragione delle Parte_1
sopravvenienze fattuali frattanto intercorse – delle condizioni di cui al decreto n. 6109/2017 reso da questo Tribunale il 20.10.2017, con cui era stato disciplinato il regime di affidamento, collocazione abitativa, frequentazione e contribuzione al mantenimento del figlio MA, nato il [...] dalla relazione sentimentale intercorsa con;
Controparte_1
con comparsa di risposta del 20.5.2024 si è costituita in giudizio la convenuta, instando per il rigetto del ricorso attoreo e avanzando ulteriori domande in via subordinata;
all'udienza del 20.2.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la definizione della presente controversia, e ne hanno chiesto il recepimento a spese legali compensate;
***
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, quali riportate nel dispositivo, possano venire recepite, risultando conformi alle esigenze di tutela degli interessi del figlio MA, ormai maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, e non ponendosi in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
2.
considerato che
, a fronte della natura della causa e dell'esito della lite, nonché in ragione delle concordi richieste sul punto delle parti, sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando,
a modifica e integrazione delle condizioni di cui al decreto n. 6109/2017 del Tribunale di
Genova del 20.10.2017,
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra le parti, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali concernenti il figlio, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
2 “(A) La SI.ra dà atto e riconosce di avere percepito il 100% dell'Assegno Unico Controparte_1
Universale per il figlio fare data dal mese di marzo 2022 e così sino al mese di Persona_1
maggio 2024 compreso;
e, quindi, anche la quota di tale assegno spettante ex lege al SI. Pt_1
il quale alcunché ha percepito sotto questo profilo.
[...]
Il SI. da parte sua, dà atto e riconosce di aver disatteso il mantenimento, previsto Parte_1
dall'accordo con la SI.ra di cui al Decreto del Tribunale di Genova del 19-20 Controparte_1
ottobre 2017, e posto a suo carico per il figlio (in allora) minore nato a [...], Persona_1
il 7.12.2006, relativamente agli anni 2020, 2021 e i primi 3 mesi del 2022.
Ciò posto, le Parti decidono concordemente di ritenere equivalenti ed omogenei i rispettivi obblighi e inadempimenti;
pertanto, nulla è e sarà più dovuto per dette pregresse partite dall'una Parte nei confronti dell'altra Parte, e viceversa;
con la precisazione, peraltro, che l'Assegno Unico Universale, dal mese di giugno 2024, è stato attribuito nella misura del 50%, come per legge, sia al SI. che alla SI.ra . E salvo quanto infra sub Parte_1 Controparte_1
C).
(B) La SI.ra dà atto che il SI. ha provveduto a far modificare la Controparte_1 Parte_1
residenza anagrafica del figlio MA a far data dal mese di dicembre 2024 (prima formalmente residente con la madre e dal marzo 2022 coabitante di fatto con il padre). La
SI.ra , pertanto, si impegna a riconoscere (come effettivamente dovrà CP_1
corrispondere) al SI. a titolo di mantenimento ordinario del figlio MA – sin Parte_1
tanto che questi non sarà economicamente autosufficiente – la somma di € 150,00 annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT (con la precisazione che la SI.ra CP_1
ha iniziato a versare la somma di € 100,00 al SI. titolo di mantenimento del figlio Parte_1
MA già in corso di causa – dal mese di agosto 2024 – impegnandosi a corrispondere detto assegno – come detto – nella misura di € 150,00 – a partire dal mese di dicembre 2024). Le
Parti in ogni caso intendono caducato l'assegno paterno, già previsto dal Decreto del Tribunale di Genova del 19-20 ottobre 2017 in favore di MA.
Quanto alle Spese straordinarie per il figlio, le Parti fanno riferimento al Verbale adottato in data 15.9.2016 da questa sezione del Tribunale di Genova. Quindi, le Parti concorreranno al pagamento di dette spese, ciascuna nella misura del 50%. Dette spese dovranno essere comunicate, laddove non debbano anche essere prima concordate, entro e non oltre 10 giorni dall'effettiva corresponsione.
3 (C) La SI.ra si riconosce debitrice nei confronti del SI. della Controparte_1 Parte_1
somma pari a € 1.100,00, dovuta a titolo mantenimento pregresso per il figlio MA nel periodo compreso tra febbraio 2024 e novembre 2024. Detta obbligazione verrà estinta tramite compensazione nel modo che segue. La SI.ra , e per suo tramite il Controparte_1
Difensore della medesima, provvederà tempestivamente a rinunciare al pignoramento presso terzi contrassegnato dal R.G.E. n. 216/2024 - Trib. GE (ufficio esecuzioni mobiliari) e a notificare detta rinuncia al datore di lavoro (quale terzo pignorato) del SI. Parte_1
nonché, e per quanto occorra, a depositare nel fascicolo processuale R.G.E. 216/2024 detta rinuncia notificata. La predetta rinuncia e notifica avverranno non appena il residuo della somma giudizialmente assegnata alla SI.ra , a seguito delle varie corresponsioni da CP_1
parte del terzo datore, si sarà ridotto e sarà pari alla somma di € 1.100,00. Salva l'azione del
SI. di ripetizione e/o danni, in caso di omissione e/o inadempimento della SI.ra Parte_1
alla rinuncia e notifica appena indicate. Controparte_1
(D) Quanto alla causa di opposizione ex art. 615 c.p.c. – contrassegnata dal R.G. n. 527/2024 davanti al Giudice di Pace di Genova, e tutt'ora in atto – le Parti così convengono:
a) in caso di rigetto dell'opposizione, avviata dal SI. a spese integralmente Parte_1
compensate, si provvederà comunque nel senso previsto sub C);
b) in caso di accoglimento dell'opposizione – fermo sempre quanto previsto sub C) – la SI.
, si impegna a (come dovrà) restituire al SI. le spese liquidate dal Controparte_1 Parte_1
Giudice dell'esecuzione nella procedura esecutiva R.G.E. n. 216/2024 di cui sopra, oltre accessori e successive (leggi: imposta di registro, se dovuta), oltre a corrispondere le spese di lite della causa di opposizione, nella liquidanda misura, oltre accessori e successive;
c) in caso di rigetto dell'opposizione, con liquidazione delle spese di lite a carico dell'opponente
– fermo sempre quanto previsto sub C) – il SI. si impegna a (come dovrà) Parte_1
corrispondere dette spese, oltre accessori e successive, alla SI.ra . CP_1
Resta impregiudicato il diritto di appello delle Parti, in quanto “la rinunzia preventiva all'impugnazione è nulla” (Corte Cass., 16.10.1974, n. 2870).
(E) Il SI. per una parte, e la SI.ra , per l'altra parte, con la Parte_1 Controparte_1
adesione “a verbale” al presente accordo e con l'adempimento puntuale dei rispettivi impegni, ivi dedotti, dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra –
4 compresa la presente causa da essere definita (come viene definita dalle Parti) a spese integralmente compensate – per qualsivoglia titolo o ragione, in relazione ai fatti oggetto delle controversie sopra meglio indicate, e richiamate nel presente accordo, e a quant'altro di inerente e/o connesso”.
Spese di lite integralmente compensate fra le parti.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21.2.2025.
Il giudice estensore Il presidente dott. MA Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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