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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/09/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 511/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 511/2023 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. TOMMASO MARIANI Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE CONVENUTA in riconvenzionale da Parte_2 contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. MARIA CRISTINA Parte_2 P.IVA_2
IACOBBE e dell'avv. GIULIA ALBINI
CONVENUTA
CF ), con il patrocinio dell'avv. STUCCHI Controparte_1 P.IVA_3
MARCO e dell'avv. TOTARO ALESSIO
TERZO CHIAMATO da Parte_2
CONVENUTA in riconvenzionale da Controparte_2
(CF ), con il patrocinio dell'avv. MACCI CARLO e dell'avv.
[...] P.IVA_4
TERZO CHIAMATO da Controparte_1
CONVENUTA in riconvenzionale da Controparte_3
CONVENUTA in riconvenzionale da Parte_1
(CF ), con il patrocinio dell'avv. CECILIA VERNETTI, dell'avv. Controparte_3 P.IVA_5
STEFANO CAMBI e dell'avv. GIULIA FIORETTI
TERZO CHIAMATO da Controparte_1
CONVENUTA in riconvenzionale da Parte_1
pagina 1 di 12 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI come precisate nel termine ex art. 127 ter c.p.c. delli 11 febbraio 2025.
Il procuratore di ha concluso chiedendo: «accertare e dichiarare ex art. 1453 c.c. Pt_1 Parte_1 il grave inadempimento della convenuta al contratto di trasporto intercorso con Parte_2
l'attrice e per l'effetto dichiarare risolto il medesimo contratto di trasporto intercorso fra la
[...]
e la per tutte le causali di cui in narrativa al presente atto, con ogni Parte_2 Parte_1 connessa e conseguente statuizione di legge;
accertare e dichiarare e per l'effetto condannare ex artt. 1218 e 1453 c.c. la convenuta al risarcimento in favore dalla Parte_2 Parte_1 del danno da quest'ultima subito per l'importo di € 57.345,35, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, ciò per tutte le causali di cui in narrativa al presente atto;
in ipotesi accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per fatto e colpa dei suoi commessi ed incaricati Parte_2 Controparte_1
e nella causazione del danno patito dalla , con ogni connessa
[...] CP_2 Parte_1
e conseguente statuizione di legge e di giustizia e, per l'effetto, condannare la medesima
[...]
al risarcimento in favore dalla del danno da quest'ultima subito per Parte_2 Parte_1
l'importo di € 57.345,35, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, ciò per tutte le causali di cui in narrativa al presente atto;
in ogni caso per tutti i motivi di cui in narrativa al presente atto, accertare e dichiarare non tenuta la al pagamento della fattura n.15996-VR del 29.4.2022 emessa da Parte_1 [...]
quale corrispettivo per il contratto di trasporto oggetto di causa, ciò per tutte le causali Parte_2 di cui in narrativa al presente atto e per l'effetto rigettare la domanda riconvenzionale spiegata da
[...]
con la propria comparsa di costituzione;
rigettare ogni domanda, eccezione e deduzione Parte_2 ex adverso formulata nei confronti della da Parte_1 CP_1 Controparte_1 [...] ed con i rispettivi atti di costituzione, in quanto infondata in fatto ed CP_2 Controparte_4 in diritto, e per l'effetto eventualmente condannare le medesime Controparte_1 [...] ed , ognuno per la propria quota, al risarcimento in favore dalla CP_2 Controparte_4 [...]
del danno da quest'ultima subito per l'importo di € 57.345,35, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, ciò per tutte le causali di cui in narrativa al presente atto;
con vittoria di spese e competenze di Avvocato.»
Il procuratore di ha concluso chiedendo: «in via principale, respingere la Parte_2 domanda attorea per totale assenza di responsabilità di per tutte le ragioni Parte_2 esposte in narrativa. In subordine, condannare a rifondere ad Controparte_1 [...] quanto la stessa sarà eventualmente tenuta a corrispondere all'attrice. In via Parte_2
pagina 2 di 12 riconvenzionale condannare al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 della fattura n. 15996-VR datata 29.4.22 dell'importo di Euro 3.118,86, oltre interessi come da D.Lg.231/2022 dalla scadenza della fattura al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio in misura di legge. Rimborso del contributo unificato per la chiamata di terzo e la domanda riconvenzionale.»
Il procuratore di ha concluso chiedendo: «accertare e Controparte_1 dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità della rispetto Controparte_1 all'evento occorso per i motivi, tutti, meglio esposti in narrativa e, conseguentemente, rigettare la domanda avanzata nei suoi confronti perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
in subordine limitare la quantificazione dei danni ex adverso operata in quanto arbitraria, eccessiva e non provata e, in ogni caso, in applicazione del limite di responsabilità dettato dalla legge;
in ogni caso nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso proposte condannare e/o CP_2 in via solidale o alternativa, o come meglio ritenuto, a manlevare e tenere indenne Controparte_3 da qualsiasi pregiudizio e da qualsivoglia esborso che la stessa fosse Controparte_1 chiamata a sopportare in relazione al presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.»
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da memoria ex art. 183, 6° comma, n.1 c.p.c. CP_2 chiedendo, pertanto: « Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni: 1) in via pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ei confronti della e di tutti i chiamati in causa;
2) nel merito, rigettarsi Parte_1 CP_2 la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata nell'an e nel quantum;
3) parimenti rigettarsi la domanda della nei confronti della 4) in via gradata CP_5 CP_2 nella non creduta ipotesi di riconoscimento di qualsiasi responsabilità a carico della si invoca CP_2 il limite risarcitorio per i trasporti di merci su strada ai sensi della CONVENZIONE CMR e/o della ASSICURAZIONE VETTORIALE di cui al D. Lgs n. 286/2005; 5) con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.»
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da memoria ex art. 183, 6° comma, Controparte_3
n.1 c.p.c. del 14.10.2024 chiedendo, pertanto: « Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le ritenute declaratorie, così accogliere le seguenti conclusioni:
1. in via istruttoria: si insiste per l'ammissione del capitolo di prova n. 1 di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. con il Con teste ivi indicato;
si contestano le istanze istruttorie di parte per le ragioni di cui alla terza memoria Cont ex art. 183, comma 6 c.p.c. (pag. 2 e ss.);
2. sulla domanda di manleva di nei confronti di CP_3
(i) nel merito: accertarsi e dichiararsi l'inoperatività della polizza per cui è causa in ragione dell'esclusione di cui alla Clausola Addizionale n°4 delle C.G.A. di polizza (cfr. pagg. 3 e ss. comparsa Cont di risposta , nonché stante la tardività della denuncia dei pretesi danni da parte di nei CP_3 Cont confronti di e il pregiudizio alla rivalsa arrecato da alla stessa Compagnia esponente CP_3
pagina 3 di 12 (cfr. pagg. 5 e ss. comparsa di risposta e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di CP_3 Cont garanzia esperita da nei confronti dell'esponente oppure – in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria – limitare nel quantum il preteso indennizzo (stante il pregiudizio derivante dalla tardività della denuncia);
3. sulla domanda di parte attrice: senza accettazione del contraddittorio da parte di e/o rigettare la domanda attorea in quanto
Pt_1 Pt_2 inammissibile ed infondata in fatto e in diritto, nonché non provata nell'an e nel quantum, e conseguentemente rigettare tutte le domande comunque proposte (i) da nei confronti di
Pt_1 Pt_2 Cont Cont (ii) da quest'ultima nei confronti di e (iii) da nei confronti dell'esponente, stante l'assenza di qualsivoglia responsabilità vettoriale per la perdita di merce per cui è causa e considerato che la perdita della merce di cui è causa è invece da ascrivere a quindi a “colpa dell'avente diritto” o “fatto
Pt_1 del mittente” (che è esimente della responsabilità vettoriale, ex art. 17 CMR e art. 1693 c.c.); in ogni caso, nella denegatissima ipotesi in cui venisse accertata qualsivoglia responsabilità vettoriale nei Cont confronti di , senza accettazione del contraddittorio da parte di e/o accertare e
Pt_1 Pt_2 dichiarare il concorso di responsabilità della stessa ex art. 1227 c.c., per le ragioni di cui in
Pt_1 comparsa di risposta datata 17.01.2024 e comunque limitare qualsivoglia risarcimento entro i limiti Con RCV di legge;
4. nei confronti di in via di ulteriore subordine, nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento – in tutto o in parte – sia della domanda di sia di quella di manleva di
Pt_1 Cont Con
verso l'esponente, accertare e dichiarare la responsabilità di per la perdita della merce lamentata da (cfr. pagg. 10 e ss. comparsa di risposta pagg. 2 e ss. prima memoria Pt_1 CP_3 Con
, e, per l'effetto, condannare a manlevare e tenere l'esponente integralmente CP_3 CP_3 indenne rispetto a qualsivoglia somma che quest'ultima fosse tenuta a versare nell'ambito del presente giudizio;
5. sul quantum: nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di Cont
nonché della domanda di garanzia e manleva della nei confronti della Compagnia Pt_1 esponente, limitare qualsivoglia risarcimento entro i limiti RCV di legge e/o comunque entro i limiti di polizza, con applicazione dello scoperto (pari al 10% ex art. 28 PS di polizza o – in subordine – al 20% ex art. 13 delle CP di polizza); con vittoria di spese e onorari, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali del 15%.»
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Prato la società
[...]
chiedendo la risoluzione del contratto di trasporto stipulato con quest'ultima per Parte_2 grave inadempimento e il risarcimento dei danni subiti.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di aver ricevuto, in data 21.2.2022, un ordine di acquisto da parte della società francese
[...]
per la fornitura di 24 pallet di merce;
Controparte_6
pagina 4 di 12 - di aver affidato, in data 21.4.2022, il trasporto della merce alla società Parte_2
con indicazione del luogo di ritiro in Calenzano (FI) e destinazione presso la sede
[...] dell'acquirente in Francia (Créteil);
- che il vettore non aveva mai consegnato la merce all'indirizzo indicato, ma in luogo diverso (Pantin) e a soggetti non identificati;
- che la merce non era mai stata pagata dal destinatario e risultava irrimediabilmente persa;
- di aver contestato l'accaduto al vettore con comunicazioni del 10.5.2022 e del 18.1.2023, rimaste prive di riscontro;
- di aver esperito infruttuosamente un tentativo di mediazione dinanzi all'Organismo di Conciliazione Forense di Firenze;
- di aver sporto denuncia presso la Questura di Firenze in data 7.7.2022;
- di aver subito un danno patrimoniale pari ad € 57.345,35, comprensivo del valore della merce e delle spese legali sostenute.
Si è costituito in giudizio il convenuto che ha chiamato in causa Parte_2 [...]
ha eccepito che: Controparte_1
- che la perdita della merce era da imputarsi a una truffa subita da e non Parte_1
a responsabilità vettoriale;
- che la consegna era avvenuta presso l'indirizzo indicato dalla stessa acquirente, come risultava dalla documentazione prodotta dalla parte attrice;
- che la merce era stata consegnata tramite il vettore Controparte_1
e che, in via subordinata, quest'ultimo doveva essere ritenuto responsabile;
- che, in ogni caso, oveva essere condannata al pagamento della fattura Parte_1
n.15996-VR del 29.4.2022, pari ad € 3.118,86, emessa per il servizio di trasporto svolto.
Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea, la condanna di
[...]
n manleva e, in via riconvenzionale, la condanna di Controparte_1 Parte_1 al pagamento della fattura insoluta.
[...]
Si è costituita in giudizio che ha chiamato in causa Controparte_1 [...]
e ha esposto: CP_2 Controparte_3
- di aver ricevuto incarico da er il trasporto della merce;
Parte_2
- di aver affidato l'esecuzione materiale del trasporto a CP_2
- che la merce era stata regolarmente consegnata, come risultava dalla lettera di vettura CMR firmata dal destinatario;
pagina 5 di 12 - che la perdita della merce era da imputarsi a una truffa ai danni di Parte_1
- che, in ogni caso, eventuali responsabilità dovevano essere ascritte a quale vettore CP_2 effettivo;
- che il risarcimento eventuale avrebbe comunque dovuto contenersi nei limiti previsti dalla convenzione CMR;
- che difettava la legittimazione attiva della solo l'acquirente Parte_1 CP_7
«titolare dell'interesse ad agire per l'eventuale risarcimento del pregiudizio sofferto» ex art. 1510 c.c.;
- che era operativa una polizza assicurativa con per la copertura dei rischi Controparte_3 vettoriali. ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda attorea, la Controparte_1 condanna in manleva di e e, in subordine, l'applicazione del limite CP_2 Controparte_3 risarcitorio previsto dalla Convenzione CMR.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto la chiamata in causa di e ha Controparte_3 CP_2 eccepito l'improcedibilità della domanda di manleva per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, e ha esposto che:
- di aver stipulato con una polizza PER LA Controparte_1 responsabilità vettoriale;
- che la copertura assicurativa non era operativa per i danni derivanti da furto o truffa, ai sensi della clausola addizionale n.4;
- che la denuncia del sinistro era avvenuta tardivamente, oltre un anno dopo l'evento;
- che, in ogni caso, la responsabilità per la perdita della merce doveva essere ascritta a CP_2 quale vettore effettivo;
- che, in ogni caso, doveva applicarsi il limite risarcitorio previsto dalla Convenzione CMR;
- che, in via subordinata, doveva applicarsi lo scoperto di polizza del 10% o del 20% in caso di colpa grave. ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda di manleva proposta da Controparte_3 [...]
, in subordine, la condanna di a tenerla indenne. Controparte_1 CP_2
Con provvedimento del 26 gennaio 2024, rilevato che era già soggetto convenuto in giudizio CP_2
(ancorché non ancora convenuto), la domanda di nei suoi confronti è stata Controparte_3 qualificata come riconvenzionale, non soggetta alla disciplina ex art. 269 c.p.c.
pagina 6 di 12 All'udienza del 13 febbraio 2024, rilevata la regolarità della notifica a ne è stata dichiarata CP_2 la contumacia, ed è stata disposta la notificazione al contumace della comparsa di costituzione di contenente domanda riconvenzionale nei suoi confronti, ex art. 292 c.p.c., fissando Controparte_3 nuova udienza per il 9 aprile 2024.
Con comparsa di costituzione depositata il 5.4.24, si è tardivamente costituita in giudizio CP_2 che eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e ha esposto che:
- di aver eseguito il trasporto su incarico di Controparte_1
- che la consegna era avvenuta secondo le indicazioni ricevute in loco da soggetti qualificatisi come dipendenti della destinataria;
- che la perdita della merce era da imputarsi a una truffa ai danni di la Parte_1 quale non aveva effettuato alcuna verifica sull'identità dell'acquirente;
- che non sussisteva alcuna responsabilità vettoriale, né alcuna negligenza nella condotta dell'autista;
- che, ad ogni modo, sussisteva comunque un concorso di colpa della Parte_1
ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda attorea e della domanda di manleva proposta da CP_2
Controparte_1 Controparte_3
Infruttuosamente esperito un tentativo di mediazione demandata, concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria, rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 14 marzo 2025, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. La domanda proposta da ei confronti di è Parte_1 Parte_2 infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
1.1. Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di difetto di “legittimazione attiva”, sollevato da
Controparte_1 Controparte_4 CP_2
Sul punto deve segnalarsi che l'eccezione attiene non alla legittimazione in senso proprio — che sussiste ogniqualvolta che agisce in giudizio lo faccia per la tutela di un diritto di cui assume di essere titolare — ma in senso proprio, vale a dire alla titolarità del diritto controverso.
Quanto al fondo dell'eccezione , le parti hanno dedotto che, in qualità di mittente e venditrice della merce oggetto del trasporto, l'attrice non sarebbe titolare del diritto ad agire per il risarcimento del danno lamentato. Tali difese si fondano sull'art. 13 della Convenzione CMR e sull'art. 1689 c.c., dai quali si evincerebbe che, una volta avvenuta la consegna della merce, il soggetto legittimato ad esercitare i diritti pagina 7 di 12 nascenti dal contratto di trasporto è esclusivamente il destinatario. A sostegno di tale eccezione, è stato altresì richiamato l'art. 1510 c.c., argomentando che, una volta affidata la merce al vettore, il rischio del trasporto si trasferisce all'acquirente, con conseguente esclusione della legittimazione attiva in capo al venditore.
L'argomentazione, fermo quanto si argomenterà in seguito sul merito della pretesa, non coglie nel segno: segnalato che, nel caso di specie, non viene in rilievo l'adempimento da parte del venditore dell'obbligo di consegna ex art. 1451 c.c., ciò che lamenta è proprio che le merci non siano Parte_1 state consegnate all'acquirente (bensì ad altro soggetto), onde il diritto all'azione di danni non può ritenersi spettante, in via esclusiva, al destinatario (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 553 del 2012).
1.2. Venendo al merito della domanda, la parte attrice ha allegato di aver ricevuto, da parte della
[...]
, un ordinativo di merce per € (doc. 2 fasc. , e di Controparte_6 Pt_1 aver emesso la conseguente fatture (doc. 3 fasc. , affidando all'odierna convenuta la spedizione Pt_1 delle merci, da consegnarsi all'indirizzo 14 RUE DES REFUGNIKS, 94000 CRETEIL (EE) FRANCIA (nei pressi di Parigi). Deve, peraltro, osservarsi che nulla viene allegato in merito alla formazione del contratto di compravendita.
L'attrice, poi, ha esposto che la consegna non era stata eseguita non all'indirizzo indicato, ma a un diverso indirizzo, e in particolare “47 Rue Quartier Bresson Pantin, France”, come aveva informato la stessa con comunicazione del 4.5.22 (doc. 6 fasc. . Ha altresì Controparte_6 Pt_1 allegato di non aver mai ricevuto il corrispettivo dovuto per le merci, che sarebbero state consegnate «a) in luogo diverso da quello prescritto al vettore;
b) a soggetti non identificati».
Senonché, dall'esame della comunicazione della presunta del doc. Controparte_6
6 fasc. merge quanto segue. Pt_1
In data 4 maggio 2022, la SI.ra , Sales Manager della società ha inviato Testimone_1 Parte_3 una comunicazione a tal indicato come rappresentante della società CP_8 [...]
, segnalando la consegna della merce in un luogo diverso da quello precedentemente CP_6 concordato. Nella medesima comunicazione, ha richiesto l'indirizzo esatto del luogo di consegna al fine di procedere alla rettifica della documentazione commerciale e ha domandato aggiornamenti circa l'avvenuto pagamento.
A seguito di tale richiesta, ha risposto confermando che l'indirizzo di consegna era 47 Rue CP_8
Quartier Bresson, Pantin, France, precisando che si era ritenuto che il vettore avesse già fornito tale informazione. Ha inoltre espresso rammarico per la mancata comunicazione preventiva e ha ribadito la disponibilità della società a collaborare per la risoluzione della questione.
Dall'esame del documento prodotto dall'attrice, pertanto, emerge con evidenza come la (presunta)
[...]
non solo fosse al corrente della consegna della merce presso l'indirizzo Controparte_6 nel comune di Pantin (in luogo di quello indicato di Créteil), ma neppure sollevasse al riguardo alcuna pagina 8 di 12 eccezione, e, in particolare, non lamentasse affatto di non aver ricevuto la consegna di quanto ordinato. Né l'attrice ha prodotto ulteriori documentazione da cui emerga il disconoscimento dell'ordinativo da parte della , limitandosi ad allegare di non aver mai ricevuto il Controparte_6 corrispettivo di quanto venduto.
In tale contesto, l'inadempimento della come lamentato dall'attrice, e pertanto, Parte_2 considerato in astratto sulla base della prospettazione della si appalesa di non Parte_1 scarsa importanza, giacché il i beni sono stati comunque consegnati al destinatario indicato dal mittente, sia pur ad un diverso indirizzo, onde, difettando il requisito di cui all'art. 1455, non può trovare accoglimento la domanda di risoluzione proposta dall'attrice.
Sotto un diverso profilo, in ogni caso non vi sarebbe nesso di causalità tra l'inadempimento di cui si duole e il danno. Invero, posto che emerge dalla stessa documentazione Parte_1 prodotta dall'attrice che la consegna, sia pur in luogo diverso, è avvenuta al medesimo destinatario indicato al vettore, deve ritenersi che il danno si sarebbe manifestato nello stesso modo anche ove i beni fossero stati consegnati in Créteil. Dagli scambio di comunicazioni con la pretesa Controparte_6
, invero, non emerge che la consegna non sia stata ricevuta da tale società (e sia quindi
[...] entrata nella disponibilità di diversi soggetti), bensì che sia stata solamente ricevuta in luogo diverso.
Da ciò consegue il rigetto della domanda di risoluzione (che comprende anche la domanda di accertamento negativo del credito avversario, che è effetto naturale della risoluzione) e della domanda di risarcimento del danno.
2. Le domande proposte da in via “eventuale” nei confronti di Parte_1 [...] ed sono Controparte_1 CP_2 Controparte_4 inammissibili, non avendo la parte attrice neppure dedotto quale sarebbe il proprio titolo nei confronti di tali soggetti, e comunque infondate alla stregua delle considerazioni sopra svolte.
3. La domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Parte_2 [...]
è, invece, fondata e deve, pertanto essere accolta. Parte_1
Invero, osservato che non v'è contestazione circa il quantum domandato, deve comunque escludersi, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, che l'inadempimento della convenuta presenti profili di gravità tali da portare alla risoluzione del contratto, sicché il corrispettivo della prestazione resa, ammontante ad
€ 3.118,86 deve essere versato dalla mittente al vettore Parte_2
Su tale importo sono dovuti gli interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 (trattandosi pacificamente di transazione commerciale) a decorrere dalla scadenza per il pagamento indicata nella fattura (doc. 4 fasc.
e, pertanto, spirati 60 gg. dal 29 aprile 2022, data di emissione della stessa. Parte_2
4. A fronte del rigetto della domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 risultando assorbite le subordinate domande di manleva proposte da Parte_2 ei confronti di da Parte_2 Controparte_1 CP_1 pagina 9 di 12 nei confronti di da Controparte_1 CP_2 Controparte_1 nei confronti di e da nei confronti di
[...] Controparte_3 Controparte_3 [...]
CP_2
5. In ragione della soccombenza, per quanto riguarda le domande proposte nei confronti di
[...]
e la domanda riconvenzionale da questa proposta, nonché per quanto riguarda le Parte_2 domande proposte nei confronti dei terzi e, comunque, del principio di causazione rispetto ad essi, (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1123 del 14/01/2022), le spese di lite debbono porsi a carico di
Parte_1
Si procede, quindi, a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022,
Quanto al valore della causa che, difformemente da quanto dichiarato dalla parte attrice in citazione (che, infatti, ha versato un contributo unificato di 518,00), il valore della domanda di molestia non è
“indeterminabile”, ma corrispondente alla somma tra la domanda risarcitoria e la domanda di risoluzione (tenuto conto del corrispettivo dovuto per il contratto). Ne consegue l'applicazione dello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00, e tenuto conto della prossimità del disputatum all'estremo inferiore delle forbice tariffaria, si quantifica il compenso base in € 9.000,00 (€ 7.500 in considerazione del CP_2 pregio delle difese e della mancata partecipazione alla mediazione) per con applicazione di un importo compreso tra i minimi e i medi per per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale e dei valori minimi della fase istruttoria, tenuto conto che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie ex art, 183, co. 6, c.p.c..
Deve, altresì farsi applicazione degli aumenti ex art. 4, co. 2, DM 55/2014, tenuto conto del numero di rapporti processuale, come segue: , doppio aumento del 30%, Parte_2 [...] quadruplo aumento del 30%, triplo aumento del 30%, Controparte_1 CP_2 doppio aumento del 30%, non potendosi liquidare separati compensi in Controparte_3 considerazione della sostanziale coincidenza delle questioni di fatto e di diritto oggetto delle varie pretese (Cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2956 del 31/01/2024), né applicarsi la riduzione di cui al co. 4, concernente unicamente l'assistenza di più parti, e non contro più parti. Non si riconoscono le spese per anticipazioni forfettarie per le notifiche (€ 27,00) in quanto superflue, in quanto dovute esclusivamente da chi instaura il giudizio. I compensi professionali per le parti che hanno depositate nota spese sono riconosciuti nei limiti di quanto ivi esposto.
Allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento di mediazione (fatta eccezione per
[...]
che non vi ha preso parte), liquidate sulla base dei valori medi per la sola fase di attivazione, CP_2 essendosi il procedimento concluso al primo incontro per la mancata partecipazione di tutte le parti.
6. Da ultimo, deve segnalarsi che l'art. 12 bis del d.lgs n. 28/2010, introdotto dall'art. 7, co. 1, lett. p) d.lgs. 149/2022 con effetti dal 28 febbraio 2023 (artt. 35, co. 1 e 41, co. 1 d.lgs. 149/2022) dispone, tra pagina 10 di 12 l'altro, che «quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio» (comma 2). Nel caso di specie, trattandosi di mediazione demandata dal giudice, essa risulta condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 quater, comma 2, d.lgs. 28/2010.
Senonché, l'art. 41, co. 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede più che l'introduzione dell'art. 12 bis si applichi a decorrere dal 30 giugno 2023. Trova dunque applicazione l'art. 35, co. 1, d.lgs. 149/2022 — di tenore generale, ancorché collocato nella sezione I
“Disposizioni in materia di processo civile” del capo V “Diposizioni transitorie, finanziarie e finali” — ai sensi del quale «le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.»
Ne consegue l'inapplicabilità della disciplina sanzionatoria nel caso di specie, poiché il giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato il 21 febbraio 2023 ed è soggetto, salve specifiche deroghe, alle disposizioni processuali vigenti anteriormente al d.lgs. 149/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Parte_2
;
[...]
2. dichiara inammissibili le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...] ed;
Controparte_1 CP_2 Controparte_4
3. condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Parte_2 somma di € 3.118,86, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dal 28 giugno 2022 al saldo;
4. dichiara assorbite le domande di manleva proposte da nei Parte_2 confronti di da Controparte_1 Controparte_1 ei confronti di da ei
[...] CP_2 Controparte_1 confronti di da ei confronti di Controparte_3 Controparte_3 CP_2
5. condanna a rimborsare ad e spese di lite, Parte_1 Parte_2 che si liquidano in € 759,00 per spese, € 15.000,00 per compensi di avvocato del giudizio,
€ 1.008,00 per compensi di avvocato per la mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
pagina 11 di 12 6. condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_9 spese di lite, che si liquidano in € 759,00 per spese, € 21.000,00 per compensi di avvocato del giudizio, € 1.008,00 per compensi di avvocato per la mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
7. condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP_2
€ 15.000,00 per compensi di avvocato del giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
8. condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_3 liquidano in € 759,00 per spese, € 10.860,00 per compensi di avvocato del giudizio, € 1.008,00 per compensi di avvocato per la mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 3 settembre 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Prato
SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott. Francesco Delù ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 511/2023 promossa da:
(CF ), con il patrocinio dell'avv. TOMMASO MARIANI Parte_1 P.IVA_1
ATTRICE CONVENUTA in riconvenzionale da Parte_2 contro
(CF ), con il patrocinio dell'avv. MARIA CRISTINA Parte_2 P.IVA_2
IACOBBE e dell'avv. GIULIA ALBINI
CONVENUTA
CF ), con il patrocinio dell'avv. STUCCHI Controparte_1 P.IVA_3
MARCO e dell'avv. TOTARO ALESSIO
TERZO CHIAMATO da Parte_2
CONVENUTA in riconvenzionale da Controparte_2
(CF ), con il patrocinio dell'avv. MACCI CARLO e dell'avv.
[...] P.IVA_4
TERZO CHIAMATO da Controparte_1
CONVENUTA in riconvenzionale da Controparte_3
CONVENUTA in riconvenzionale da Parte_1
(CF ), con il patrocinio dell'avv. CECILIA VERNETTI, dell'avv. Controparte_3 P.IVA_5
STEFANO CAMBI e dell'avv. GIULIA FIORETTI
TERZO CHIAMATO da Controparte_1
CONVENUTA in riconvenzionale da Parte_1
pagina 1 di 12 sulle seguenti
CONCLUSIONI DELLE PARTI come precisate nel termine ex art. 127 ter c.p.c. delli 11 febbraio 2025.
Il procuratore di ha concluso chiedendo: «accertare e dichiarare ex art. 1453 c.c. Pt_1 Parte_1 il grave inadempimento della convenuta al contratto di trasporto intercorso con Parte_2
l'attrice e per l'effetto dichiarare risolto il medesimo contratto di trasporto intercorso fra la
[...]
e la per tutte le causali di cui in narrativa al presente atto, con ogni Parte_2 Parte_1 connessa e conseguente statuizione di legge;
accertare e dichiarare e per l'effetto condannare ex artt. 1218 e 1453 c.c. la convenuta al risarcimento in favore dalla Parte_2 Parte_1 del danno da quest'ultima subito per l'importo di € 57.345,35, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, ciò per tutte le causali di cui in narrativa al presente atto;
in ipotesi accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per fatto e colpa dei suoi commessi ed incaricati Parte_2 Controparte_1
e nella causazione del danno patito dalla , con ogni connessa
[...] CP_2 Parte_1
e conseguente statuizione di legge e di giustizia e, per l'effetto, condannare la medesima
[...]
al risarcimento in favore dalla del danno da quest'ultima subito per Parte_2 Parte_1
l'importo di € 57.345,35, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, ciò per tutte le causali di cui in narrativa al presente atto;
in ogni caso per tutti i motivi di cui in narrativa al presente atto, accertare e dichiarare non tenuta la al pagamento della fattura n.15996-VR del 29.4.2022 emessa da Parte_1 [...]
quale corrispettivo per il contratto di trasporto oggetto di causa, ciò per tutte le causali Parte_2 di cui in narrativa al presente atto e per l'effetto rigettare la domanda riconvenzionale spiegata da
[...]
con la propria comparsa di costituzione;
rigettare ogni domanda, eccezione e deduzione Parte_2 ex adverso formulata nei confronti della da Parte_1 CP_1 Controparte_1 [...] ed con i rispettivi atti di costituzione, in quanto infondata in fatto ed CP_2 Controparte_4 in diritto, e per l'effetto eventualmente condannare le medesime Controparte_1 [...] ed , ognuno per la propria quota, al risarcimento in favore dalla CP_2 Controparte_4 [...]
del danno da quest'ultima subito per l'importo di € 57.345,35, oltre interessi e rivalutazione Parte_1 monetaria dal dì del dovuto e fino all'effettivo soddisfo, o in quella diversa somma ritenuta di giustizia, ciò per tutte le causali di cui in narrativa al presente atto;
con vittoria di spese e competenze di Avvocato.»
Il procuratore di ha concluso chiedendo: «in via principale, respingere la Parte_2 domanda attorea per totale assenza di responsabilità di per tutte le ragioni Parte_2 esposte in narrativa. In subordine, condannare a rifondere ad Controparte_1 [...] quanto la stessa sarà eventualmente tenuta a corrispondere all'attrice. In via Parte_2
pagina 2 di 12 riconvenzionale condannare al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 della fattura n. 15996-VR datata 29.4.22 dell'importo di Euro 3.118,86, oltre interessi come da D.Lg.231/2022 dalla scadenza della fattura al saldo effettivo. In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio in misura di legge. Rimborso del contributo unificato per la chiamata di terzo e la domanda riconvenzionale.»
Il procuratore di ha concluso chiedendo: «accertare e Controparte_1 dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità della rispetto Controparte_1 all'evento occorso per i motivi, tutti, meglio esposti in narrativa e, conseguentemente, rigettare la domanda avanzata nei suoi confronti perché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;
in subordine limitare la quantificazione dei danni ex adverso operata in quanto arbitraria, eccessiva e non provata e, in ogni caso, in applicazione del limite di responsabilità dettato dalla legge;
in ogni caso nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande ex adverso proposte condannare e/o CP_2 in via solidale o alternativa, o come meglio ritenuto, a manlevare e tenere indenne Controparte_3 da qualsiasi pregiudizio e da qualsivoglia esborso che la stessa fosse Controparte_1 chiamata a sopportare in relazione al presente giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario come per legge.»
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da memoria ex art. 183, 6° comma, n.1 c.p.c. CP_2 chiedendo, pertanto: « Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Prato, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni: 1) in via pregiudiziale accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della ei confronti della e di tutti i chiamati in causa;
2) nel merito, rigettarsi Parte_1 CP_2 la domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata nell'an e nel quantum;
3) parimenti rigettarsi la domanda della nei confronti della 4) in via gradata CP_5 CP_2 nella non creduta ipotesi di riconoscimento di qualsiasi responsabilità a carico della si invoca CP_2 il limite risarcitorio per i trasporti di merci su strada ai sensi della CONVENZIONE CMR e/o della ASSICURAZIONE VETTORIALE di cui al D. Lgs n. 286/2005; 5) con vittoria di spese, funzioni ed onorari di causa.»
Il procuratore di ha concluso, nel merito, come da memoria ex art. 183, 6° comma, Controparte_3
n.1 c.p.c. del 14.10.2024 chiedendo, pertanto: « Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le ritenute declaratorie, così accogliere le seguenti conclusioni:
1. in via istruttoria: si insiste per l'ammissione del capitolo di prova n. 1 di cui alla seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. con il Con teste ivi indicato;
si contestano le istanze istruttorie di parte per le ragioni di cui alla terza memoria Cont ex art. 183, comma 6 c.p.c. (pag. 2 e ss.);
2. sulla domanda di manleva di nei confronti di CP_3
(i) nel merito: accertarsi e dichiararsi l'inoperatività della polizza per cui è causa in ragione dell'esclusione di cui alla Clausola Addizionale n°4 delle C.G.A. di polizza (cfr. pagg. 3 e ss. comparsa Cont di risposta , nonché stante la tardività della denuncia dei pretesi danni da parte di nei CP_3 Cont confronti di e il pregiudizio alla rivalsa arrecato da alla stessa Compagnia esponente CP_3
pagina 3 di 12 (cfr. pagg. 5 e ss. comparsa di risposta e, per l'effetto, rigettare integralmente la domanda di CP_3 Cont garanzia esperita da nei confronti dell'esponente oppure – in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria – limitare nel quantum il preteso indennizzo (stante il pregiudizio derivante dalla tardività della denuncia);
3. sulla domanda di parte attrice: senza accettazione del contraddittorio da parte di e/o rigettare la domanda attorea in quanto
Pt_1 Pt_2 inammissibile ed infondata in fatto e in diritto, nonché non provata nell'an e nel quantum, e conseguentemente rigettare tutte le domande comunque proposte (i) da nei confronti di
Pt_1 Pt_2 Cont Cont (ii) da quest'ultima nei confronti di e (iii) da nei confronti dell'esponente, stante l'assenza di qualsivoglia responsabilità vettoriale per la perdita di merce per cui è causa e considerato che la perdita della merce di cui è causa è invece da ascrivere a quindi a “colpa dell'avente diritto” o “fatto
Pt_1 del mittente” (che è esimente della responsabilità vettoriale, ex art. 17 CMR e art. 1693 c.c.); in ogni caso, nella denegatissima ipotesi in cui venisse accertata qualsivoglia responsabilità vettoriale nei Cont confronti di , senza accettazione del contraddittorio da parte di e/o accertare e
Pt_1 Pt_2 dichiarare il concorso di responsabilità della stessa ex art. 1227 c.c., per le ragioni di cui in
Pt_1 comparsa di risposta datata 17.01.2024 e comunque limitare qualsivoglia risarcimento entro i limiti Con RCV di legge;
4. nei confronti di in via di ulteriore subordine, nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento – in tutto o in parte – sia della domanda di sia di quella di manleva di
Pt_1 Cont Con
verso l'esponente, accertare e dichiarare la responsabilità di per la perdita della merce lamentata da (cfr. pagg. 10 e ss. comparsa di risposta pagg. 2 e ss. prima memoria Pt_1 CP_3 Con
, e, per l'effetto, condannare a manlevare e tenere l'esponente integralmente CP_3 CP_3 indenne rispetto a qualsivoglia somma che quest'ultima fosse tenuta a versare nell'ambito del presente giudizio;
5. sul quantum: nella denegatissima e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda di Cont
nonché della domanda di garanzia e manleva della nei confronti della Compagnia Pt_1 esponente, limitare qualsivoglia risarcimento entro i limiti RCV di legge e/o comunque entro i limiti di polizza, con applicazione dello scoperto (pari al 10% ex art. 28 PS di polizza o – in subordine – al 20% ex art. 13 delle CP di polizza); con vittoria di spese e onorari, oltre a IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali del 15%.»
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Prato la società
[...]
chiedendo la risoluzione del contratto di trasporto stipulato con quest'ultima per Parte_2 grave inadempimento e il risarcimento dei danni subiti.
A fondamento della propria pretesa ha allegato e dedotto:
- di aver ricevuto, in data 21.2.2022, un ordine di acquisto da parte della società francese
[...]
per la fornitura di 24 pallet di merce;
Controparte_6
pagina 4 di 12 - di aver affidato, in data 21.4.2022, il trasporto della merce alla società Parte_2
con indicazione del luogo di ritiro in Calenzano (FI) e destinazione presso la sede
[...] dell'acquirente in Francia (Créteil);
- che il vettore non aveva mai consegnato la merce all'indirizzo indicato, ma in luogo diverso (Pantin) e a soggetti non identificati;
- che la merce non era mai stata pagata dal destinatario e risultava irrimediabilmente persa;
- di aver contestato l'accaduto al vettore con comunicazioni del 10.5.2022 e del 18.1.2023, rimaste prive di riscontro;
- di aver esperito infruttuosamente un tentativo di mediazione dinanzi all'Organismo di Conciliazione Forense di Firenze;
- di aver sporto denuncia presso la Questura di Firenze in data 7.7.2022;
- di aver subito un danno patrimoniale pari ad € 57.345,35, comprensivo del valore della merce e delle spese legali sostenute.
Si è costituito in giudizio il convenuto che ha chiamato in causa Parte_2 [...]
ha eccepito che: Controparte_1
- che la perdita della merce era da imputarsi a una truffa subita da e non Parte_1
a responsabilità vettoriale;
- che la consegna era avvenuta presso l'indirizzo indicato dalla stessa acquirente, come risultava dalla documentazione prodotta dalla parte attrice;
- che la merce era stata consegnata tramite il vettore Controparte_1
e che, in via subordinata, quest'ultimo doveva essere ritenuto responsabile;
- che, in ogni caso, oveva essere condannata al pagamento della fattura Parte_1
n.15996-VR del 29.4.2022, pari ad € 3.118,86, emessa per il servizio di trasporto svolto.
Ha, quindi, concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea, la condanna di
[...]
n manleva e, in via riconvenzionale, la condanna di Controparte_1 Parte_1 al pagamento della fattura insoluta.
[...]
Si è costituita in giudizio che ha chiamato in causa Controparte_1 [...]
e ha esposto: CP_2 Controparte_3
- di aver ricevuto incarico da er il trasporto della merce;
Parte_2
- di aver affidato l'esecuzione materiale del trasporto a CP_2
- che la merce era stata regolarmente consegnata, come risultava dalla lettera di vettura CMR firmata dal destinatario;
pagina 5 di 12 - che la perdita della merce era da imputarsi a una truffa ai danni di Parte_1
- che, in ogni caso, eventuali responsabilità dovevano essere ascritte a quale vettore CP_2 effettivo;
- che il risarcimento eventuale avrebbe comunque dovuto contenersi nei limiti previsti dalla convenzione CMR;
- che difettava la legittimazione attiva della solo l'acquirente Parte_1 CP_7
«titolare dell'interesse ad agire per l'eventuale risarcimento del pregiudizio sofferto» ex art. 1510 c.c.;
- che era operativa una polizza assicurativa con per la copertura dei rischi Controparte_3 vettoriali. ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda attorea, la Controparte_1 condanna in manleva di e e, in subordine, l'applicazione del limite CP_2 Controparte_3 risarcitorio previsto dalla Convenzione CMR.
Si è costituita in giudizio che ha chiesto la chiamata in causa di e ha Controparte_3 CP_2 eccepito l'improcedibilità della domanda di manleva per il mancato esperimento del tentativo di mediazione, e ha esposto che:
- di aver stipulato con una polizza PER LA Controparte_1 responsabilità vettoriale;
- che la copertura assicurativa non era operativa per i danni derivanti da furto o truffa, ai sensi della clausola addizionale n.4;
- che la denuncia del sinistro era avvenuta tardivamente, oltre un anno dopo l'evento;
- che, in ogni caso, la responsabilità per la perdita della merce doveva essere ascritta a CP_2 quale vettore effettivo;
- che, in ogni caso, doveva applicarsi il limite risarcitorio previsto dalla Convenzione CMR;
- che, in via subordinata, doveva applicarsi lo scoperto di polizza del 10% o del 20% in caso di colpa grave. ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda di manleva proposta da Controparte_3 [...]
, in subordine, la condanna di a tenerla indenne. Controparte_1 CP_2
Con provvedimento del 26 gennaio 2024, rilevato che era già soggetto convenuto in giudizio CP_2
(ancorché non ancora convenuto), la domanda di nei suoi confronti è stata Controparte_3 qualificata come riconvenzionale, non soggetta alla disciplina ex art. 269 c.p.c.
pagina 6 di 12 All'udienza del 13 febbraio 2024, rilevata la regolarità della notifica a ne è stata dichiarata CP_2 la contumacia, ed è stata disposta la notificazione al contumace della comparsa di costituzione di contenente domanda riconvenzionale nei suoi confronti, ex art. 292 c.p.c., fissando Controparte_3 nuova udienza per il 9 aprile 2024.
Con comparsa di costituzione depositata il 5.4.24, si è tardivamente costituita in giudizio CP_2 che eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice e ha esposto che:
- di aver eseguito il trasporto su incarico di Controparte_1
- che la consegna era avvenuta secondo le indicazioni ricevute in loco da soggetti qualificatisi come dipendenti della destinataria;
- che la perdita della merce era da imputarsi a una truffa ai danni di la Parte_1 quale non aveva effettuato alcuna verifica sull'identità dell'acquirente;
- che non sussisteva alcuna responsabilità vettoriale, né alcuna negligenza nella condotta dell'autista;
- che, ad ogni modo, sussisteva comunque un concorso di colpa della Parte_1
ha, quindi, chiesto il rigetto della domanda attorea e della domanda di manleva proposta da CP_2
Controparte_1 Controparte_3
Infruttuosamente esperito un tentativo di mediazione demandata, concessi i termini per lo scambio delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza necessità di istruttoria, rinviata per la precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 14 marzo 2025, previo scambio degli scritti conclusivi.
* * *
1. La domanda proposta da ei confronti di è Parte_1 Parte_2 infondata e deve, pertanto, essere rigettata.
1.1. Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di difetto di “legittimazione attiva”, sollevato da
Controparte_1 Controparte_4 CP_2
Sul punto deve segnalarsi che l'eccezione attiene non alla legittimazione in senso proprio — che sussiste ogniqualvolta che agisce in giudizio lo faccia per la tutela di un diritto di cui assume di essere titolare — ma in senso proprio, vale a dire alla titolarità del diritto controverso.
Quanto al fondo dell'eccezione , le parti hanno dedotto che, in qualità di mittente e venditrice della merce oggetto del trasporto, l'attrice non sarebbe titolare del diritto ad agire per il risarcimento del danno lamentato. Tali difese si fondano sull'art. 13 della Convenzione CMR e sull'art. 1689 c.c., dai quali si evincerebbe che, una volta avvenuta la consegna della merce, il soggetto legittimato ad esercitare i diritti pagina 7 di 12 nascenti dal contratto di trasporto è esclusivamente il destinatario. A sostegno di tale eccezione, è stato altresì richiamato l'art. 1510 c.c., argomentando che, una volta affidata la merce al vettore, il rischio del trasporto si trasferisce all'acquirente, con conseguente esclusione della legittimazione attiva in capo al venditore.
L'argomentazione, fermo quanto si argomenterà in seguito sul merito della pretesa, non coglie nel segno: segnalato che, nel caso di specie, non viene in rilievo l'adempimento da parte del venditore dell'obbligo di consegna ex art. 1451 c.c., ciò che lamenta è proprio che le merci non siano Parte_1 state consegnate all'acquirente (bensì ad altro soggetto), onde il diritto all'azione di danni non può ritenersi spettante, in via esclusiva, al destinatario (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 553 del 2012).
1.2. Venendo al merito della domanda, la parte attrice ha allegato di aver ricevuto, da parte della
[...]
, un ordinativo di merce per € (doc. 2 fasc. , e di Controparte_6 Pt_1 aver emesso la conseguente fatture (doc. 3 fasc. , affidando all'odierna convenuta la spedizione Pt_1 delle merci, da consegnarsi all'indirizzo 14 RUE DES REFUGNIKS, 94000 CRETEIL (EE) FRANCIA (nei pressi di Parigi). Deve, peraltro, osservarsi che nulla viene allegato in merito alla formazione del contratto di compravendita.
L'attrice, poi, ha esposto che la consegna non era stata eseguita non all'indirizzo indicato, ma a un diverso indirizzo, e in particolare “47 Rue Quartier Bresson Pantin, France”, come aveva informato la stessa con comunicazione del 4.5.22 (doc. 6 fasc. . Ha altresì Controparte_6 Pt_1 allegato di non aver mai ricevuto il corrispettivo dovuto per le merci, che sarebbero state consegnate «a) in luogo diverso da quello prescritto al vettore;
b) a soggetti non identificati».
Senonché, dall'esame della comunicazione della presunta del doc. Controparte_6
6 fasc. merge quanto segue. Pt_1
In data 4 maggio 2022, la SI.ra , Sales Manager della società ha inviato Testimone_1 Parte_3 una comunicazione a tal indicato come rappresentante della società CP_8 [...]
, segnalando la consegna della merce in un luogo diverso da quello precedentemente CP_6 concordato. Nella medesima comunicazione, ha richiesto l'indirizzo esatto del luogo di consegna al fine di procedere alla rettifica della documentazione commerciale e ha domandato aggiornamenti circa l'avvenuto pagamento.
A seguito di tale richiesta, ha risposto confermando che l'indirizzo di consegna era 47 Rue CP_8
Quartier Bresson, Pantin, France, precisando che si era ritenuto che il vettore avesse già fornito tale informazione. Ha inoltre espresso rammarico per la mancata comunicazione preventiva e ha ribadito la disponibilità della società a collaborare per la risoluzione della questione.
Dall'esame del documento prodotto dall'attrice, pertanto, emerge con evidenza come la (presunta)
[...]
non solo fosse al corrente della consegna della merce presso l'indirizzo Controparte_6 nel comune di Pantin (in luogo di quello indicato di Créteil), ma neppure sollevasse al riguardo alcuna pagina 8 di 12 eccezione, e, in particolare, non lamentasse affatto di non aver ricevuto la consegna di quanto ordinato. Né l'attrice ha prodotto ulteriori documentazione da cui emerga il disconoscimento dell'ordinativo da parte della , limitandosi ad allegare di non aver mai ricevuto il Controparte_6 corrispettivo di quanto venduto.
In tale contesto, l'inadempimento della come lamentato dall'attrice, e pertanto, Parte_2 considerato in astratto sulla base della prospettazione della si appalesa di non Parte_1 scarsa importanza, giacché il i beni sono stati comunque consegnati al destinatario indicato dal mittente, sia pur ad un diverso indirizzo, onde, difettando il requisito di cui all'art. 1455, non può trovare accoglimento la domanda di risoluzione proposta dall'attrice.
Sotto un diverso profilo, in ogni caso non vi sarebbe nesso di causalità tra l'inadempimento di cui si duole e il danno. Invero, posto che emerge dalla stessa documentazione Parte_1 prodotta dall'attrice che la consegna, sia pur in luogo diverso, è avvenuta al medesimo destinatario indicato al vettore, deve ritenersi che il danno si sarebbe manifestato nello stesso modo anche ove i beni fossero stati consegnati in Créteil. Dagli scambio di comunicazioni con la pretesa Controparte_6
, invero, non emerge che la consegna non sia stata ricevuta da tale società (e sia quindi
[...] entrata nella disponibilità di diversi soggetti), bensì che sia stata solamente ricevuta in luogo diverso.
Da ciò consegue il rigetto della domanda di risoluzione (che comprende anche la domanda di accertamento negativo del credito avversario, che è effetto naturale della risoluzione) e della domanda di risarcimento del danno.
2. Le domande proposte da in via “eventuale” nei confronti di Parte_1 [...] ed sono Controparte_1 CP_2 Controparte_4 inammissibili, non avendo la parte attrice neppure dedotto quale sarebbe il proprio titolo nei confronti di tali soggetti, e comunque infondate alla stregua delle considerazioni sopra svolte.
3. La domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Parte_2 [...]
è, invece, fondata e deve, pertanto essere accolta. Parte_1
Invero, osservato che non v'è contestazione circa il quantum domandato, deve comunque escludersi, alla stregua delle considerazioni sopra svolte, che l'inadempimento della convenuta presenti profili di gravità tali da portare alla risoluzione del contratto, sicché il corrispettivo della prestazione resa, ammontante ad
€ 3.118,86 deve essere versato dalla mittente al vettore Parte_2
Su tale importo sono dovuti gli interessi al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 (trattandosi pacificamente di transazione commerciale) a decorrere dalla scadenza per il pagamento indicata nella fattura (doc. 4 fasc.
e, pertanto, spirati 60 gg. dal 29 aprile 2022, data di emissione della stessa. Parte_2
4. A fronte del rigetto della domanda risarcitoria proposta da nei confronti di Parte_1 risultando assorbite le subordinate domande di manleva proposte da Parte_2 ei confronti di da Parte_2 Controparte_1 CP_1 pagina 9 di 12 nei confronti di da Controparte_1 CP_2 Controparte_1 nei confronti di e da nei confronti di
[...] Controparte_3 Controparte_3 [...]
CP_2
5. In ragione della soccombenza, per quanto riguarda le domande proposte nei confronti di
[...]
e la domanda riconvenzionale da questa proposta, nonché per quanto riguarda le Parte_2 domande proposte nei confronti dei terzi e, comunque, del principio di causazione rispetto ad essi, (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1123 del 14/01/2022), le spese di lite debbono porsi a carico di
Parte_1
Si procede, quindi, a liquidazione in dispositivo ai sensi del DM 55/2014, come da ultimo modificato ad opera del DM 147/2022,
Quanto al valore della causa che, difformemente da quanto dichiarato dalla parte attrice in citazione (che, infatti, ha versato un contributo unificato di 518,00), il valore della domanda di molestia non è
“indeterminabile”, ma corrispondente alla somma tra la domanda risarcitoria e la domanda di risoluzione (tenuto conto del corrispettivo dovuto per il contratto). Ne consegue l'applicazione dello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00, e tenuto conto della prossimità del disputatum all'estremo inferiore delle forbice tariffaria, si quantifica il compenso base in € 9.000,00 (€ 7.500 in considerazione del CP_2 pregio delle difese e della mancata partecipazione alla mediazione) per con applicazione di un importo compreso tra i minimi e i medi per per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale e dei valori minimi della fase istruttoria, tenuto conto che non è stata svolta attività ulteriore rispetto al deposito delle memorie ex art, 183, co. 6, c.p.c..
Deve, altresì farsi applicazione degli aumenti ex art. 4, co. 2, DM 55/2014, tenuto conto del numero di rapporti processuale, come segue: , doppio aumento del 30%, Parte_2 [...] quadruplo aumento del 30%, triplo aumento del 30%, Controparte_1 CP_2 doppio aumento del 30%, non potendosi liquidare separati compensi in Controparte_3 considerazione della sostanziale coincidenza delle questioni di fatto e di diritto oggetto delle varie pretese (Cfr. Sez. 3 - , Ordinanza n. 2956 del 31/01/2024), né applicarsi la riduzione di cui al co. 4, concernente unicamente l'assistenza di più parti, e non contro più parti. Non si riconoscono le spese per anticipazioni forfettarie per le notifiche (€ 27,00) in quanto superflue, in quanto dovute esclusivamente da chi instaura il giudizio. I compensi professionali per le parti che hanno depositate nota spese sono riconosciuti nei limiti di quanto ivi esposto.
Allo stesso regime sono soggette le spese per il procedimento di mediazione (fatta eccezione per
[...]
che non vi ha preso parte), liquidate sulla base dei valori medi per la sola fase di attivazione, CP_2 essendosi il procedimento concluso al primo incontro per la mancata partecipazione di tutte le parti.
6. Da ultimo, deve segnalarsi che l'art. 12 bis del d.lgs n. 28/2010, introdotto dall'art. 7, co. 1, lett. p) d.lgs. 149/2022 con effetti dal 28 febbraio 2023 (artt. 35, co. 1 e 41, co. 1 d.lgs. 149/2022) dispone, tra pagina 10 di 12 l'altro, che «quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio» (comma 2). Nel caso di specie, trattandosi di mediazione demandata dal giudice, essa risulta condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 quater, comma 2, d.lgs. 28/2010.
Senonché, l'art. 41, co. 1, d.lgs. 149/2022, come modificato dalla l. 29 dicembre 2022, n. 197, non prevede più che l'introduzione dell'art. 12 bis si applichi a decorrere dal 30 giugno 2023. Trova dunque applicazione l'art. 35, co. 1, d.lgs. 149/2022 — di tenore generale, ancorché collocato nella sezione I
“Disposizioni in materia di processo civile” del capo V “Diposizioni transitorie, finanziarie e finali” — ai sensi del quale «le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti.»
Ne consegue l'inapplicabilità della disciplina sanzionatoria nel caso di specie, poiché il giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato il 21 febbraio 2023 ed è soggetto, salve specifiche deroghe, alle disposizioni processuali vigenti anteriormente al d.lgs. 149/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Parte_2
;
[...]
2. dichiara inammissibili le domande proposte da nei confronti di Parte_1 [...] ed;
Controparte_1 CP_2 Controparte_4
3. condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Parte_2 somma di € 3.118,86, oltre interessi ex d.lgs. 231/02 dal 28 giugno 2022 al saldo;
4. dichiara assorbite le domande di manleva proposte da nei Parte_2 confronti di da Controparte_1 Controparte_1 ei confronti di da ei
[...] CP_2 Controparte_1 confronti di da ei confronti di Controparte_3 Controparte_3 CP_2
5. condanna a rimborsare ad e spese di lite, Parte_1 Parte_2 che si liquidano in € 759,00 per spese, € 15.000,00 per compensi di avvocato del giudizio,
€ 1.008,00 per compensi di avvocato per la mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
pagina 11 di 12 6. condanna a rimborsare a Parte_1 Controparte_9 spese di lite, che si liquidano in € 759,00 per spese, € 21.000,00 per compensi di avvocato del giudizio, € 1.008,00 per compensi di avvocato per la mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
7. condanna a rimborsare a le spese di lite, che si liquidano in Parte_1 CP_2
€ 15.000,00 per compensi di avvocato del giudizio, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;
8. condanna a rimborsare a le spese di lite, che si Parte_1 Controparte_3 liquidano in € 759,00 per spese, € 10.860,00 per compensi di avvocato del giudizio, € 1.008,00 per compensi di avvocato per la mediazione, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Prato il giorno 3 settembre 2025.
Il Giudice dott. Francesco Delù
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