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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 18/02/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 319/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
dott. Augusto SABATINI presidente;
dott. Marisa SALVO consigliere;
dott. Antonietta BONANNO consigliere Rel.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 319\20 R.G. posta in decisione all'udienza del
05.02.2024 e vertente
TRA
in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro Parte_1 tempore ( , n.q. di procuratore speciale di: Parte_2
Parte_3
Controparte_1
p. IVA: P.IVA_1 parte elettivamente domiciliata in Messina, Via Felice Bisazza n. 20, presso lo studio dell'avv. Raimondo ADAMO, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Pietro ANELLO e Giulio AGRÒ che la rappresentano e difendono in virtù di procura da intendersi materialmente congiunta all'atto di citazione in appello;
pec: ; Email_1 pec: ; Email_2 pec: ; Email_3
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco quale legale rappresentante pro Controparte_2 tempore;
p. IVA: ; P.IVA_2 parte elettivamente domiciliata in Messina, Via Camiciotti n. 102, presso lo studio dell'avv. Natale BONFIGLIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura congiunta all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello;
pec: ; Email_4
APPELLATO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da verbale del 05.02.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26.05.2020 la in persona Parte_1 dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante pro tempore ( , quale Parte_2 procuratore speciale di conveniva in giudizio Parte_3 Controparte_1 davanti a questa Corte il , riproponendo le domande, eccezioni e Controparte_2 difese rigettate dal Tribunale Civile di Patti–Ufficio del Giudice Unico con sentenza n. 521 emessa in data 1.10.2019
A fini di miglior intellezione della presente vicenda processuale, gioverà premettere all'illustrazione dei relativi motivi di gravame quanto appresso.
In prime cure, con atto di citazione ritualmente notificato , il – Controparte_2 odierno appellato – proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 560\13, emesso dal
Tribunale di Patti in data 19.12.2013, a mezzo del quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della n.q. in epigrafe, della somma di € 22.422,74, oltre accessori e Parte_1 spese, a titolo di somma dovuta per la somministrazione di energia elettrica, come da fatture, registrate nel libro fatture, di cui era stato prodotto l'estratto autentico notarile del libro dettaglio sezionale clienti. L'opponente eccepiva l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 633 C.P.C., l'assenza di qualsivoglia contratto stipulato in forma scritta tra le parti, l'insussistenza del credito, e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la parte opposta, contestando tutte le eccezioni proposte ex adverso, e instando per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito del giudizio di prime cure, il Tribunale adito così provvedeva:
“… - accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 560\13 del 19.12.2013; - Condanna la , Parte_1 alla rifusione delle spese di giudizio, nei confronti del , in persona del legale rappresentante, liquidate Controparte_2 in complessivi € 3.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA …”.
*
Parte appellante lamentava che l'impugnata sentenza erronea appariva nella parte in cui aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto sul presupposto che non fossero stati prodotti, da parte opposta, i contratti di fornitura di energia elettrica;
di contro, con essa si sarebbe dovuto rilevare che:
1.
“… le 'Condizioni contrattuali delle forniture in salvaguardia, erogate da negli anni 2010 al 2012 anche a favore della Pt_3 Regione Sicilia, rappresentano a tutti gli effetti un contratto validamente in essere tra le parti “(Doc. n. 1, comparsa di costituzione e risposta ) …”;
il Tribunale avrebbe pertanto errato a non valutare la richiamata documentazione;
difatti, lo stesso legislatore avrebbe predisposto un'apposita disciplina per l'erogazione dell'energia elettrica in regime di salvaguardia su tutto il territorio nazionale, alla quale l' si sarebbe conformata, erogando la Pt_3 fornitura nel rispetto delle norme ordinamentali;
di conseguenza, i contratti non solo sarebbero stati fisicamente allegati in atti, ma gli stessi, in considerazione della loro genesi normativa, garantirebbero in ogni caso la soddisfazione del requisito della forma scritta ad substantiam;
2. l' avrebbe fornito al resistente il servizio di energia elettrica in regime di salvaguardia, Pt_3 CP_2 così come previsto dal D.L. n. 73/2007, convertito in legge n. 125/2007, con cui il legislatore aveva dato attuazione alla Direttiva Comunitaria 2003-54-CE; ed in particolare:
“Dal 1° luglio 2007, infatti, il mercato dell'energia è stato completamente liberalizzato, con la conseguenza che tutti i clienti finali, ivi incluse le Pubbliche Amministrazioni, possono scegliere il proprio fornitore sul mercato libero, come previsto dal D.L. n. 73-07, convertito nella Legge n. 125-07, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione del mercato elettrico. In base alle disposizioni di tale decreto, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha predisposto iniziative e strumenti, in modo da assicurare un sistema di tutele e di salvaguardia per i clienti che non avessero ancora scelto un proprio fornitore, prevedendo l'applicazione del c.d. regime di salvaguardia o di maggior tutela. Detto regime, infatti, viene applicato a tutti quei soggetti che sono intestatari di almeno un sito in MT (media tensione) o AT (alta tensione) sul territorio nazionale ma che non hanno ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero dell'energia. Il soggetto deputato ad assicurare il servizio di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia è individuato per periodi di tempo ed aree territoriali, a seguito dell'espletamento della procedura processuale pubblica prevista dalla L. n. 125-2007”;
a seguito della richiamata proceduta, nell'area territoriale della Regione Siciliana, per gli anni dal 2008 al 2013, sarebbe stata individuata l' quale esercente di salvaguardia, come Parte_3 risulterebbe dalle Condizioni Contrattuali di Fornitura in Salvaguardia per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 e cioè anche per gli anni in cui (2010 – 2012) avrebbe fornito l'energia elettrica Pt_3 al , come da relativa fatturazione;
al riguardo, le tariffe applicate all'energia CP_2 CP_2 CP_2 in regime di salvaguardia sarebbero state stabilite dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base di modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (D.M. del 23.11.2007 n. 28670), coprendo i costi di approvvigionamento, i servizi di dispacciamento e i costi di commercializzazione;
pertanto:
Pt_
“… Le Condizioni Contrattuali di Fornitura in Salvaguardia, erogate da negli anni dal 2010 al 2012 anche a favore della Regione Sicilia, rappresentano a tutti gli effetti un contratto validamente in essere tra le parti. Invero, la normativa regolatrice di tale fattispecie non prevede un contratto ad hoc stipulato tra le parti, ma un più ampio 'contratto generale', nel quale 'ricadono' tutti i soggetti -ripetiamo - che non hanno effettuato una libera scelta commerciale …”;
con il D.M. del 23.11.2007 n. 28670 il Ministero dello Sviluppo Economico avrebbe del resto determinato le modalità e i criteri per assicurare il servizio di salvaguardia stabilendo, nell'art. 5, che:
“L'esercente la salvaguardia è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet copia del contratto e delle modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio…”; obbligo, che l' avrebbe assolto, essendo possibile verificare sul suo sito internet la presenza dei contratti in Pt_3 regime di salvaguardia;
inoltre, con l'invio delle fatture, l avrebbe altresì assolto agli ulteriori Pt_3 obblighi informativi stabiliti nel citato D.M. 23.11.2007 n. 28670 (Doc. n. 3, fascicolo monitorio);
3. il primo Giudice avrebbe dunque fondato la propria decisione sull'errato rilievo dell'inesistenza dei contratti di fornitura, sebbene fossero stati prodotti in atti sin dalla fase monitoria e la loro disciplina fosse stata oggetto di ampie dissertazioni, contenute nelle pagine della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla nel giudizio di opposizione;
Parte_1
sicché l'odierna appellante, depositando i predetti contratti, le copie delle fatture, e l'autentica delle scritture contabili, avrebbe pienamente assolto ai propri oneri probatori;
e concludeva per l'accoglimento dei superiori motivi, con riforma in conformità ad essi dell'impugnata pronuncia ed integrale ristoro delle spese di lite del doppio grado.
* Parte appellata si costituiva con atto depositato in data 06.10.2022 , e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, che: l'appello sarebbe inammissibile, per violazione degli artt. 342,348 bis e 348 ter, C.P.C.;
nel merito, che: al resistente si applicherebbero: CP_2 la disciplina pubblicistica recata dagli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, regolante la redazione e sottoscrizione dei contratti in forma scritta contestuale sotto pena di nullità del rapporto;
la disciplina pubblicistica del Codice degli Appalti, vigente all'epoca dei fatti di causa, recata dall'art. 11 del D. leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., secondo la quale qualsiasi approvvigionamento, incluse le forniture di energia elettrica, doveva essere preceduto dalla determinazione a contrarre del dirigente dell'area dell'Ente all'uopo competente, munita della previa copertura finanziaria e dell'impegno di spesa, e, poi, dalla stipula del contratto;
la disciplina pubblicistica del Testo Unico degli Enti Locali, con l'art. 191, prescriveva che non possa essere effettuata ed imputata all'Ente comunale alcuna spesa per fornitura che non sia preceduta dalla previa determina di impegno di spesa con l'attestazione della relativa copertura finanziaria;
sarebbe pertanto infondata la censura in virtù della quale controparte asserisce che il primo giudicante non si sarebbe avveduto che, nel caso di specie, opererebbe una deroga al normale regime di stipula dei contratti in forma scritta contestuale, in ragione del fatto che il si CP_2 sarebbe trovato nel regime di fornitura di energia elettrica in salvaguardia;
le condizioni generali di contratto depositate dall'odierno appellante non potrebbero riferirsi dunque a detta p.a. e neanche sarebbe stato dimostrato che esse coinciderebbero con quelle pubblicate sul sito internet di rima del sorgere del preteso rapporto di fornitura;
Parte_3 il D.M. n. 28670/2007, posto dall'appellante società a fondamento delle censure articolate a mezzo del gravame, non potrebbe mai derogare le fonti di legge che disciplinano le modalità con le quali gli Enti Locali possono acquisire beni e forniture;
il medesimo, inoltre, mai potrebbe costituire fonte di un rapporto obbligatorio, rimettendo la fonte del rapporto alla stipula di un apposito contratto tra le parti, una copia del quale dovrebbe essere pubblicata sul sito internet del fornitore a tutela del cliente finale;
le condizioni generali di fornitura prodotte dall'appellante neanche potrebbero considerarsi uno specifico contratto, fonte di obbligazioni tra le parti, trattandosi di semplici condizioni generali di fornitura di uno specifico contratto che avrebbe invece potuto/dovuto essere stipulato;
segnatamente, le citate condizioni generali farebbero piuttosto riferimento ad un contratto da stipulare, disciplinandone vari aspetti, quali il diritto di recesso;
ed infatti:
“… L'art. 5 delle dette condizioni generali, rubricato “recesso” dispone che: IL CLIENTE POTRA' RECEDERE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA ONERI DAL CONTRATTO… L'art. 6 delle condizioni generali, rubricato “deposito cauzionale”, dispone che: “Il Cliente è tenuto a versare un deposito cauzionale da rimborsarsi alla CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO”. Indi, anche le dette condizioni generali --- della cui pubblicazione (che avrebbe dovuto essere precedente rispetto all'inizio della fornitura) non ha dato prova --- fanno riferimento ad un contratto da stipulare dal quale si può recedere ed al Parte_1 quale è riferibile una cauzione da versare e che deve essere restituita dopo la cessazione degli effetti del contratto. Indi, anche le dette condizioni generali --- della cui pubblicazione (che avrebbe dovuto essere precedente rispetto all'inizio della fornitura) non ha dato prova --- fanno riferimento ad un contratto da stipulare dal quale si può recedere ed al quale è Parte_1 riferibile una cauzione da versare e che deve essere restituita dopo la cessazione degli effetti del contratto”;
la fornitura dell'energia elettrica, nel caso di specie, sarebbe stata disciplinata, all'epoca dei fatti, dal Testo Unico degli Enti Locali e dal Codice degli Appalti (quale vigente ratione temporis) e l'iter di affidamento si sarebbe dovuto comunque concludere con la stipula, in forma scritta, di un apposito contratto, con la previsione dell'impegno di spesa;
e, ancora, in via subordinata (riproponendo le eccezioni già articolate in primo grado), che: le condizioni generali di contratto depositate da controparte sarebbero comunque nulle e inopponibili al in quanto non recherebbero l'attestazione di copertura finanziaria e CP_2 l'impegno di spesa prescritto dall'art. 191 del TUEL;
la non avrebbe fornito alcuna prova dell'effettivo avvenimento della Parte_1 prestazione/fornitura dell'energia elettrica, nei modi, tempi e quantità esposte nelle fatture;
concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e competenze del grado. Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. giusta ordinanza di questa Corte del 19.02.2021 la causa veniva rinviata alla data del 05.02.2024 per la precisazione delle conclusioni. In tale data le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in rito, in punto di pretesa inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione del paradigma di cui all'art. 342 C.P.C., che: là dove è stabilito che l'atto di impugnazione deve contenere a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
b) l'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata:
- vero è che l'appellante (essendo stata operata la “normativizzazione del noto principio del tantum appellatum, quantum devolutum”) deve chiarire se intende impugnare l'intera sentenza o solo talune statuizioni, specificando in tal caso quali, evidentemente al fine di circoscrivere oggettivamente il giudizio d'appello e rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata che non siano divenute espresso oggetto di gravame;
- l'inciso in questione (che pur si presta ad una interpretazione di stretto rigore formale, per la quale, esemplificando, espressioni del tipo “si impugna tutta la sentenza” o “si impugnano i capi di condanna” renderebbero l'appello inammissibile perché non specificherebbero le parti della sentenza impugnate) pare tuttavia suscettibile di un'interpretazione più ragionevole, in base alla quale, sebbene si sia a fronte di formule generiche o della mancata elaborazione redazionale dell'atto d'impugnazione in conformità al superiore tipo normativo, è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del gravame l'individuabilità chiara ed inequivoca delle statuizioni investite da censura, anche attraverso le doglianze in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di incrinarne il fondamento logico–giuridico;
ed in proposito:
- per le SS.UU. della Corte di Cassazione (così la sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli articoli 342 e 434
C.P.C. (nella versione formulata dal D.L. n. 83/2012, poi convertito in legge) vanno effettivamente interpretati nel senso che l'impugnazione, onde evitare d'esser sanzionata d'inammissibilità, deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze “affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”;
sicché, ciò posto: pur escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali;
ovvero, che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del relativo giudizio, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata): nella sua formulazione devono però potersi chiaramente individuare per la parte argomentativa una o più contestazioni alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione resa dal primo
Giudice; e tanto nella specie può ravvisarsi, a tenore di quanto la piena lettura dell'atto introduttivo consente d'inferire ed arguire (per come, del resto ampiamento sintetizzato sopra )
quanto al merito: ritiene questa Corte che l'appello sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto accolto.
***
Le censure articolate sub 1. si fondano, come già ampiamente sintetizzato, sull'assunto che l'
[...] avrebbe fornito al il servizio di energia elettrica Parte_3 Controparte_2 in regime di salvaguardia, così come previsto dal D.L. n. 73/2007, convertito in legge n. 125/2007.
In ragione di tale deduzione, parte appellante sostiene che il primo giudicante avrebbe errato a revocare il decreto ingiuntivo opposto da controparte sul presupposto della mancata produzione, ad opera della n.q. in epigrafe, del relativo contratto di fornitura. Parte_1
Appare pertanto utile, anzitutto, ricostruire la disciplina legislativa posta a fondamento del menzionato servizio di salvaguardia.
Segnatamente, il servizio de quo è stato istituito dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 73/2007, convertito con modificazioni in legge n. 125/2007, per tutti gli utenti che, per qualsiasi motivazione, siano rimasti privi di fornitore a libero mercato e siano intestatari di almeno un sito in media tensione o in alta tensione sul territorio nazionale, ovvero per le imprese titolari di soli siti in bassa tensione, con oltre 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro. Ed in proposito, va subito rilevato, tra i clienti non domestici – purché di dette dimensioni – potevano (e possono tutt'ora) ricomprendersi gli enti pubblici, quelli locali inclusi. È bene specificare che il regime di somministrazione in salvaguardia non può essere applicato senza alcuna comunicazione preventiva. Difatti, “… l'esercente la salvaguardia comunica al cliente finale l'avvenuta attivazione del servizio entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.3 indicando almeno: a) che il cliente è servito nel servizio di salvaguardia, alle condizioni definite nel contratto pubblicato sul sito internet del medesimo esercente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 23 novembre 2007, specificando la data a partire dalla quale ha inizio la fornitura;
b) che l'esercente la salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125, è stato selezionato attraverso apposite procedure concorsuali;
c) le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia e le modalità di aggiornamento;
d) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici del medesimo esercente la salvaguardia cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni …” (cfr. art 4, punto n. 7, del “Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del D.L. 18 giugno 2007, n. 73/07 - All. A”, nel testo vigente all'epoca dei fatti). Con riferimento alle condizioni contrattuali, il servizio di salvaguardia è reso in virtù delle condizioni economiche e dei prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base di modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Quanto alle condizioni economiche, invece, è garantita l'applicazione di prezzi controllati dal Ministero per lo Sviluppo Economico, elaborati in conformità alla disciplina di cui al D.M. del 23.11.2007, n. 28670.
Il soggetto deputato ad assicurare il servizio di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia è individuato per aree territoriali e periodi di tempo a seguito di apposita procedura concorsuale, organizzata e svolta dall'Acquirente Unico. Ciò richiamato, è dunque evidente, alla luce della superiore disciplina, che il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale. Esso trova in realtà fondamento nelle previsioni del D.L. n. 73/2007 e si svolge in virtù di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base delle modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Per l'attivazione del servizio di salvaguardia, in altri termini, non è prevista la stipula di alcun contratto tra fornitore e cliente finale. E ciò in conformità alla ratio del servizio de quo, in quanto rivolto a sopperire alla carenza di contrattazione sul mercato libero e ad assicurare all'utente la continuità della fornitura antecedente.
Alla luce di quanto sin ora argomentato, di conseguenza, risulta infondata l'eccezione posta dal a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata in Controparte_2 prime cure, il cui accoglimento, da parte del primo giudicante, ha portato alla revoca dell'ingiunzione medesima. Ed infatti, come già rilevato, l'attivazione del regime di salvaguardia non richiedeva (e non richiede) la stipulazione di un apposito contratto.
Il rapporto tra fornitore e cliente finale sorge infatti ex lege, giusta disciplina di cui al D.L. n.
73/2007, convertito in legge n. 125/2007. Tale disciplina normativa, che può considerarsi di carattere speciale, deve prevalere, pertanto, anche rispetto alla necessità di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con una pubblica amministrazione. Ritiene inoltre la Corte che nel corso del giudizio di primo grado l'odierna appellante abbia fornito la prova del titolo posto a fondamento del credito azionato in sede monitoria, mediante la produzione delle “Condizioni contrattuali delle forniture in salvaguardia servite da - Parte_3 Periodo di applicazione 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2010” e delle “Condizioni contrattuali delle forniture in salvaguardia servite da - Periodo di applicazione 1° gennaio 2011 – Parte_3 31 dicembre 2013”. Dalla lettura delle medesime risulta, in particolare, come sia stata Parte_3 individuata quale esercente del servizio di salvaguardia per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (periodi nei quali la medesima avrebbe fornito l'energia elettrica in regime di salvaguardia al Pt_3 Comune ), e per il territorio della Sicilia. Controparte_2
Di contempo, al contenuto dispositivo di tali documenti può e deve farsi riferimento al fine di individuare la disciplina di rapporto da applicare (ivi compreso per quanto attiene alla determinazione degli interessi moratori) al servizio di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia erogato al Comune di . CP_2
Rebus sic stantibus, Il avrebbe potuto eccepire, al più, il Controparte_2 mancato adempimento, ad opera di degli obblighi informativi propedeutici Parte_3
(id est, la comunicazione di cui all'art. 4, punto n. 7, del “Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del D.L. 18 giugno 2007, n. 73/07 - All. A”) che costituiscono il presupposto per l'attivazione in concreto del regime di salvaguardia. Nessuna contestazione sul punto, tuttavia, è mai stata articolata dalla difesa della resistente p.a. e dunque può fondatamente presumersi che abbia adempiuto Parte_3 agli obblighi supra richiamati. Chiariti i superiori profili e dato atto che i documenti prodotti da sono Parte_1 idonei a provare la fonte del diritto dalla medesima azionato in sede monitoria, rileva la Corte, ulteriormente, che le contestazioni mosse dalla p.a. appellata in merito all'effettività della fornitura dell'energia elettrica ad opera di in suo favore ed alla corrispondenza con Parte_3 l'effettiva erogazione delle quote e quantità di cui alle fatture prodotte dalla pretesa creditrice risultino del tutto generiche, oltre che prive di anche solo un principio di prova di riscontro. In particolare, il a fronte della documentazione depositata, si è limitato a sostenere, sin CP_2 dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, che controparte non avrebbe documentato l'effettiva prestazione delle forniture di energia elettrica per le quali aveva assunto la pretesa maturazione dei corrispettivi oggetto dei crediti poi ceduti da a Parte_3 [...]
CP_1 La difesa del d'altra parte, non ha mai allegato né documentato un eventuale diverso e CP_2 specifico titolo contrattuale di fornitura stipulato con altro esercente (diverso rispetto ad
[...]
ed attestante che al medesimo non potesse applicarsi il regime di salvaguardia;
Parte_3 ancora, non ha negato la ricezione delle fatture indicate in giudizio dalla Parte_1 ma, soprattutto, non ha in modo specifico e circostanziato riferito e provato di non aver ricevuto la fornitura di energia elettrica per i punti di consegna (POD) indicati nelle fatture e ad esso riferiti.
Inoltre il ha contestato le fatture allegate da parte appellante non con riferimento al CP_2 quantum richiesto per la fornitura, ma solo per dedurre la loro inidoneità a costituire prova della pretesa creditoria.
Osserva la Corte come la mancata contestazione del sul quantum della pretesa creditoria CP_2 non contestato nonostante parte appellante avesse prodotto le condizioni generali di contratto e l'elenco delle fatture, che avrebbe consentito al puntuale contestazione degli importi CP_2 richiesti con le fatture azionate, consente di ritenere provato il credito azionato con il presente giudizio.
A fronte di tale mancata specifica contestazione, si rileva, a contrario, che le fatture prodotte in
[... giudizio dall'odierna appellante riportano: sia il numero cliente (attribuito proprio al CP_2
); sia il codice POD (attestante l'avvenuto allacciamento alla rete elettrica, CP_2 con installazione del contatore), relativo al medesimo rapporto di somministrazione;
sia, ancora, la tipologia di utenza cui si riferiva la fornitura in essere dell'energia elettrica. Esse, inoltre, illustrano in modo specifico, per i periodi cui si riferiscono, le caratteristiche e l'ammontare del consumo di energia. Orbene, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che le fatture rappresentino idonea prova scritta del credito al fine di ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo,
e che la loro efficacia probatoria venga meno in sede di cognizione piena e di opposizione (cfr., ex pluris, Cass. civ., n. 8549/2008). L'operare di tale principio, nondimeno, è relativo, e dipende – nella fase d'opposizione – anche dall'atteggiamento difensivo delle parti.
Per quel che più rileva ai fini della decisione della vicenda sub iudice, infatti, ove in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non vi sia una puntuale e specifica contestazione della esistenza o quantità della fornitura di energia elettrica, le fatture possono costituire certamente solido fondamento indiziario dell'esecuzione della stessa, alleggerendo l'onere di prova gravante sul fornitore (rectius, nel caso sulla quale procuratrice sia del cessionario Parte_4 subentrato al fornitore, sia di quest'ultimo). Le fatture prodotte, pertanto, in quanto non specificatamente contestate, nel loro contenuto, dal di , ben possono considerarsi documenti idonei in sede CP_2 CP_2 CP_2 d'opposizione alla ricognizione e prova degli elementi costitutivi del rapporto ad esse sotteso e dell'entità del credito rimasto impagato sorto in corso di rapporto. Di conseguenza, in accoglimento del motivo di gravame sub 1., ed in riforma della sentenza appellata, deve essere rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata in primo grado dal
, con la conferma, per l'effetto, del decreto ingiuntivo n. 560 Controparte_2 emesso dal Tribunale di Patti in data 19.12.2013.
***
L'accoglimento dell'appello impone di rivedere – in conformità alle conclusioni di parte appellante in punto d'erroneità della pronuncia gravata anche in parte qua – il regime delle spese processuali di primo e secondo grado in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito complessivo.
In questa prospettiva, stante la totale soccombenza del appellato, ritiene la Corte che su di CP_2 esso debbano essere poste le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio (non anche quelle di fase monitoria, in difetto di petitum al riguardo).
Ciò posto, i compensi si liquidano, per detti gradi di giudizio, in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto
Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez.
6 L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 C.P.C. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza
…”;
nei termini seguenti:
primo grado:
Competenza: giudizio di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.000,00 ad € 26.001
fase di studio della controversia, valore medio: 919,00 fase introduttiva del giudizio, valore medio: 777,00 fase trattazione valore medio: 1680,00
Fase decisionale valore medio 1701,00 totale € 5.077,00
poi dimidiato – come appresso si chiarirà – ad € 2.538,50;
secondo grado: Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa: da € 5.000,00 ad € 26.001 fase di studio della controversia, valore medio: €1134,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: €921,00
fase trattazione valore medio: € 1843,00
fase decisionale valore medio : €1911,00 totale € 5.809,00
poi dimidiato – come appresso si chiarirà – ad € 2904,50 .
Ed invero, si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da: in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro Parte_1 tempore ( , quale procuratore speciale di: Parte_2
Parte_3
Controparte_1 nei confronti di:
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2 avverso la sentenza n. 521 emessa dal Tribunale di Patti–Ufficio del Giudice Unico in data
1.10.2019 e pubblicata in pari data nel procedimento iscritto al n. 438/2014 RGAC;
così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal con citazione Controparte_2 nel procedimento iscritto al n. 438/2014 RGAC e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
560 emesso dal Tribunale di Patti in data 19.12.2013;
- condanna il , in persona del – quale legale rappresentante CP_2 Controparte_2 CP_3 pro tempore – alla rifusione, in favore di parte appellante e n.q. in epigrafe richiamata, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 2538,50 per onorario, oltre accessori come per legge;
- condanna ancora il , in persona del Sindaco – quale legale Controparte_2 rappresentante pro tempore – alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate in complessivi € 2904,50 per onorario, oltre accessori come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 10.02.2025
Il Presidente Il Consigliere estensore ( dott. Augusto Sabatini ) ( dott.ssa Antonietta Bonanno)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, I sezione civile, composta dai magistrati:
dott. Augusto SABATINI presidente;
dott. Marisa SALVO consigliere;
dott. Antonietta BONANNO consigliere Rel.;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 319\20 R.G. posta in decisione all'udienza del
05.02.2024 e vertente
TRA
in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro Parte_1 tempore ( , n.q. di procuratore speciale di: Parte_2
Parte_3
Controparte_1
p. IVA: P.IVA_1 parte elettivamente domiciliata in Messina, Via Felice Bisazza n. 20, presso lo studio dell'avv. Raimondo ADAMO, rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Pietro ANELLO e Giulio AGRÒ che la rappresentano e difendono in virtù di procura da intendersi materialmente congiunta all'atto di citazione in appello;
pec: ; Email_1 pec: ; Email_2 pec: ; Email_3
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco quale legale rappresentante pro Controparte_2 tempore;
p. IVA: ; P.IVA_2 parte elettivamente domiciliata in Messina, Via Camiciotti n. 102, presso lo studio dell'avv. Natale BONFIGLIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura congiunta all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello;
pec: ; Email_4
APPELLATO
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come da verbale del 05.02.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26.05.2020 la in persona Parte_1 dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante pro tempore ( , quale Parte_2 procuratore speciale di conveniva in giudizio Parte_3 Controparte_1 davanti a questa Corte il , riproponendo le domande, eccezioni e Controparte_2 difese rigettate dal Tribunale Civile di Patti–Ufficio del Giudice Unico con sentenza n. 521 emessa in data 1.10.2019
A fini di miglior intellezione della presente vicenda processuale, gioverà premettere all'illustrazione dei relativi motivi di gravame quanto appresso.
In prime cure, con atto di citazione ritualmente notificato , il – Controparte_2 odierno appellato – proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 560\13, emesso dal
Tribunale di Patti in data 19.12.2013, a mezzo del quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore della n.q. in epigrafe, della somma di € 22.422,74, oltre accessori e Parte_1 spese, a titolo di somma dovuta per la somministrazione di energia elettrica, come da fatture, registrate nel libro fatture, di cui era stato prodotto l'estratto autentico notarile del libro dettaglio sezionale clienti. L'opponente eccepiva l'assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo ex art. 633 C.P.C., l'assenza di qualsivoglia contratto stipulato in forma scritta tra le parti, l'insussistenza del credito, e chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la parte opposta, contestando tutte le eccezioni proposte ex adverso, e instando per il rigetto dell'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo.
All'esito del giudizio di prime cure, il Tribunale adito così provvedeva:
“… - accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 560\13 del 19.12.2013; - Condanna la , Parte_1 alla rifusione delle spese di giudizio, nei confronti del , in persona del legale rappresentante, liquidate Controparte_2 in complessivi € 3.200,00 oltre spese generali, IVA e CPA …”.
*
Parte appellante lamentava che l'impugnata sentenza erronea appariva nella parte in cui aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto sul presupposto che non fossero stati prodotti, da parte opposta, i contratti di fornitura di energia elettrica;
di contro, con essa si sarebbe dovuto rilevare che:
1.
“… le 'Condizioni contrattuali delle forniture in salvaguardia, erogate da negli anni 2010 al 2012 anche a favore della Pt_3 Regione Sicilia, rappresentano a tutti gli effetti un contratto validamente in essere tra le parti “(Doc. n. 1, comparsa di costituzione e risposta ) …”;
il Tribunale avrebbe pertanto errato a non valutare la richiamata documentazione;
difatti, lo stesso legislatore avrebbe predisposto un'apposita disciplina per l'erogazione dell'energia elettrica in regime di salvaguardia su tutto il territorio nazionale, alla quale l' si sarebbe conformata, erogando la Pt_3 fornitura nel rispetto delle norme ordinamentali;
di conseguenza, i contratti non solo sarebbero stati fisicamente allegati in atti, ma gli stessi, in considerazione della loro genesi normativa, garantirebbero in ogni caso la soddisfazione del requisito della forma scritta ad substantiam;
2. l' avrebbe fornito al resistente il servizio di energia elettrica in regime di salvaguardia, Pt_3 CP_2 così come previsto dal D.L. n. 73/2007, convertito in legge n. 125/2007, con cui il legislatore aveva dato attuazione alla Direttiva Comunitaria 2003-54-CE; ed in particolare:
“Dal 1° luglio 2007, infatti, il mercato dell'energia è stato completamente liberalizzato, con la conseguenza che tutti i clienti finali, ivi incluse le Pubbliche Amministrazioni, possono scegliere il proprio fornitore sul mercato libero, come previsto dal D.L. n. 73-07, convertito nella Legge n. 125-07, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione del mercato elettrico. In base alle disposizioni di tale decreto, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha predisposto iniziative e strumenti, in modo da assicurare un sistema di tutele e di salvaguardia per i clienti che non avessero ancora scelto un proprio fornitore, prevedendo l'applicazione del c.d. regime di salvaguardia o di maggior tutela. Detto regime, infatti, viene applicato a tutti quei soggetti che sono intestatari di almeno un sito in MT (media tensione) o AT (alta tensione) sul territorio nazionale ma che non hanno ancora esercitato il diritto di scegliere il proprio fornitore sul mercato libero dell'energia. Il soggetto deputato ad assicurare il servizio di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia è individuato per periodi di tempo ed aree territoriali, a seguito dell'espletamento della procedura processuale pubblica prevista dalla L. n. 125-2007”;
a seguito della richiamata proceduta, nell'area territoriale della Regione Siciliana, per gli anni dal 2008 al 2013, sarebbe stata individuata l' quale esercente di salvaguardia, come Parte_3 risulterebbe dalle Condizioni Contrattuali di Fornitura in Salvaguardia per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 e cioè anche per gli anni in cui (2010 – 2012) avrebbe fornito l'energia elettrica Pt_3 al , come da relativa fatturazione;
al riguardo, le tariffe applicate all'energia CP_2 CP_2 CP_2 in regime di salvaguardia sarebbero state stabilite dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base di modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (D.M. del 23.11.2007 n. 28670), coprendo i costi di approvvigionamento, i servizi di dispacciamento e i costi di commercializzazione;
pertanto:
Pt_
“… Le Condizioni Contrattuali di Fornitura in Salvaguardia, erogate da negli anni dal 2010 al 2012 anche a favore della Regione Sicilia, rappresentano a tutti gli effetti un contratto validamente in essere tra le parti. Invero, la normativa regolatrice di tale fattispecie non prevede un contratto ad hoc stipulato tra le parti, ma un più ampio 'contratto generale', nel quale 'ricadono' tutti i soggetti -ripetiamo - che non hanno effettuato una libera scelta commerciale …”;
con il D.M. del 23.11.2007 n. 28670 il Ministero dello Sviluppo Economico avrebbe del resto determinato le modalità e i criteri per assicurare il servizio di salvaguardia stabilendo, nell'art. 5, che:
“L'esercente la salvaguardia è tenuto a pubblicare sul proprio sito internet copia del contratto e delle modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate nell'ambito del servizio…”; obbligo, che l' avrebbe assolto, essendo possibile verificare sul suo sito internet la presenza dei contratti in Pt_3 regime di salvaguardia;
inoltre, con l'invio delle fatture, l avrebbe altresì assolto agli ulteriori Pt_3 obblighi informativi stabiliti nel citato D.M. 23.11.2007 n. 28670 (Doc. n. 3, fascicolo monitorio);
3. il primo Giudice avrebbe dunque fondato la propria decisione sull'errato rilievo dell'inesistenza dei contratti di fornitura, sebbene fossero stati prodotti in atti sin dalla fase monitoria e la loro disciplina fosse stata oggetto di ampie dissertazioni, contenute nelle pagine della comparsa di costituzione e risposta depositata dalla nel giudizio di opposizione;
Parte_1
sicché l'odierna appellante, depositando i predetti contratti, le copie delle fatture, e l'autentica delle scritture contabili, avrebbe pienamente assolto ai propri oneri probatori;
e concludeva per l'accoglimento dei superiori motivi, con riforma in conformità ad essi dell'impugnata pronuncia ed integrale ristoro delle spese di lite del doppio grado.
* Parte appellata si costituiva con atto depositato in data 06.10.2022 , e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, che: l'appello sarebbe inammissibile, per violazione degli artt. 342,348 bis e 348 ter, C.P.C.;
nel merito, che: al resistente si applicherebbero: CP_2 la disciplina pubblicistica recata dagli artt. 16 e 17 del R.D. n. 2440/1923, regolante la redazione e sottoscrizione dei contratti in forma scritta contestuale sotto pena di nullità del rapporto;
la disciplina pubblicistica del Codice degli Appalti, vigente all'epoca dei fatti di causa, recata dall'art. 11 del D. leg.vo n. 163/2006 e s.m.i., secondo la quale qualsiasi approvvigionamento, incluse le forniture di energia elettrica, doveva essere preceduto dalla determinazione a contrarre del dirigente dell'area dell'Ente all'uopo competente, munita della previa copertura finanziaria e dell'impegno di spesa, e, poi, dalla stipula del contratto;
la disciplina pubblicistica del Testo Unico degli Enti Locali, con l'art. 191, prescriveva che non possa essere effettuata ed imputata all'Ente comunale alcuna spesa per fornitura che non sia preceduta dalla previa determina di impegno di spesa con l'attestazione della relativa copertura finanziaria;
sarebbe pertanto infondata la censura in virtù della quale controparte asserisce che il primo giudicante non si sarebbe avveduto che, nel caso di specie, opererebbe una deroga al normale regime di stipula dei contratti in forma scritta contestuale, in ragione del fatto che il si CP_2 sarebbe trovato nel regime di fornitura di energia elettrica in salvaguardia;
le condizioni generali di contratto depositate dall'odierno appellante non potrebbero riferirsi dunque a detta p.a. e neanche sarebbe stato dimostrato che esse coinciderebbero con quelle pubblicate sul sito internet di rima del sorgere del preteso rapporto di fornitura;
Parte_3 il D.M. n. 28670/2007, posto dall'appellante società a fondamento delle censure articolate a mezzo del gravame, non potrebbe mai derogare le fonti di legge che disciplinano le modalità con le quali gli Enti Locali possono acquisire beni e forniture;
il medesimo, inoltre, mai potrebbe costituire fonte di un rapporto obbligatorio, rimettendo la fonte del rapporto alla stipula di un apposito contratto tra le parti, una copia del quale dovrebbe essere pubblicata sul sito internet del fornitore a tutela del cliente finale;
le condizioni generali di fornitura prodotte dall'appellante neanche potrebbero considerarsi uno specifico contratto, fonte di obbligazioni tra le parti, trattandosi di semplici condizioni generali di fornitura di uno specifico contratto che avrebbe invece potuto/dovuto essere stipulato;
segnatamente, le citate condizioni generali farebbero piuttosto riferimento ad un contratto da stipulare, disciplinandone vari aspetti, quali il diritto di recesso;
ed infatti:
“… L'art. 5 delle dette condizioni generali, rubricato “recesso” dispone che: IL CLIENTE POTRA' RECEDERE IN QUALSIASI MOMENTO E SENZA ONERI DAL CONTRATTO… L'art. 6 delle condizioni generali, rubricato “deposito cauzionale”, dispone che: “Il Cliente è tenuto a versare un deposito cauzionale da rimborsarsi alla CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO”. Indi, anche le dette condizioni generali --- della cui pubblicazione (che avrebbe dovuto essere precedente rispetto all'inizio della fornitura) non ha dato prova --- fanno riferimento ad un contratto da stipulare dal quale si può recedere ed al Parte_1 quale è riferibile una cauzione da versare e che deve essere restituita dopo la cessazione degli effetti del contratto. Indi, anche le dette condizioni generali --- della cui pubblicazione (che avrebbe dovuto essere precedente rispetto all'inizio della fornitura) non ha dato prova --- fanno riferimento ad un contratto da stipulare dal quale si può recedere ed al quale è Parte_1 riferibile una cauzione da versare e che deve essere restituita dopo la cessazione degli effetti del contratto”;
la fornitura dell'energia elettrica, nel caso di specie, sarebbe stata disciplinata, all'epoca dei fatti, dal Testo Unico degli Enti Locali e dal Codice degli Appalti (quale vigente ratione temporis) e l'iter di affidamento si sarebbe dovuto comunque concludere con la stipula, in forma scritta, di un apposito contratto, con la previsione dell'impegno di spesa;
e, ancora, in via subordinata (riproponendo le eccezioni già articolate in primo grado), che: le condizioni generali di contratto depositate da controparte sarebbero comunque nulle e inopponibili al in quanto non recherebbero l'attestazione di copertura finanziaria e CP_2 l'impegno di spesa prescritto dall'art. 191 del TUEL;
la non avrebbe fornito alcuna prova dell'effettivo avvenimento della Parte_1 prestazione/fornitura dell'energia elettrica, nei modi, tempi e quantità esposte nelle fatture;
concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione, con vittoria di spese e competenze del grado. Dopo alcuni differimenti disposti d'ufficio per ragioni organizzative e di sovraccarico del ruolo, superato positivamente il cd. “filtro” di non inammissibilità ex art. 348-bis c. p. c. giusta ordinanza di questa Corte del 19.02.2021 la causa veniva rinviata alla data del 05.02.2024 per la precisazione delle conclusioni. In tale data le parti costituite precisavano le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in rito, in punto di pretesa inammissibilità dell'appello per l'asserita violazione del paradigma di cui all'art. 342 C.P.C., che: là dove è stabilito che l'atto di impugnazione deve contenere a) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
b) l'indicazione delle circostanze da cui derivi la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata:
- vero è che l'appellante (essendo stata operata la “normativizzazione del noto principio del tantum appellatum, quantum devolutum”) deve chiarire se intende impugnare l'intera sentenza o solo talune statuizioni, specificando in tal caso quali, evidentemente al fine di circoscrivere oggettivamente il giudizio d'appello e rendere più immediata la verifica della formazione del giudicato in relazione a quelle parti della sentenza impugnata che non siano divenute espresso oggetto di gravame;
- l'inciso in questione (che pur si presta ad una interpretazione di stretto rigore formale, per la quale, esemplificando, espressioni del tipo “si impugna tutta la sentenza” o “si impugnano i capi di condanna” renderebbero l'appello inammissibile perché non specificherebbero le parti della sentenza impugnate) pare tuttavia suscettibile di un'interpretazione più ragionevole, in base alla quale, sebbene si sia a fronte di formule generiche o della mancata elaborazione redazionale dell'atto d'impugnazione in conformità al superiore tipo normativo, è sufficiente ai fini dell'ammissibilità del gravame l'individuabilità chiara ed inequivoca delle statuizioni investite da censura, anche attraverso le doglianze in concreto mosse alla motivazione della sentenza di primo grado, al fine di incrinarne il fondamento logico–giuridico;
ed in proposito:
- per le SS.UU. della Corte di Cassazione (così la sentenza n. 27199 del 16/11/2017), gli articoli 342 e 434
C.P.C. (nella versione formulata dal D.L. n. 83/2012, poi convertito in legge) vanno effettivamente interpretati nel senso che l'impugnazione, onde evitare d'esser sanzionata d'inammissibilità, deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, insieme ad essi, delle relative doglianze “affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice”;
sicché, ciò posto: pur escluso che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali;
ovvero, che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del relativo giudizio, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata): nella sua formulazione devono però potersi chiaramente individuare per la parte argomentativa una o più contestazioni alle ragioni di fatto e di diritto poste a base della decisione resa dal primo
Giudice; e tanto nella specie può ravvisarsi, a tenore di quanto la piena lettura dell'atto introduttivo consente d'inferire ed arguire (per come, del resto ampiamento sintetizzato sopra )
quanto al merito: ritiene questa Corte che l'appello sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto accolto.
***
Le censure articolate sub 1. si fondano, come già ampiamente sintetizzato, sull'assunto che l'
[...] avrebbe fornito al il servizio di energia elettrica Parte_3 Controparte_2 in regime di salvaguardia, così come previsto dal D.L. n. 73/2007, convertito in legge n. 125/2007.
In ragione di tale deduzione, parte appellante sostiene che il primo giudicante avrebbe errato a revocare il decreto ingiuntivo opposto da controparte sul presupposto della mancata produzione, ad opera della n.q. in epigrafe, del relativo contratto di fornitura. Parte_1
Appare pertanto utile, anzitutto, ricostruire la disciplina legislativa posta a fondamento del menzionato servizio di salvaguardia.
Segnatamente, il servizio de quo è stato istituito dall'art. 1, comma 4, del D.L. n. 73/2007, convertito con modificazioni in legge n. 125/2007, per tutti gli utenti che, per qualsiasi motivazione, siano rimasti privi di fornitore a libero mercato e siano intestatari di almeno un sito in media tensione o in alta tensione sul territorio nazionale, ovvero per le imprese titolari di soli siti in bassa tensione, con oltre 50 dipendenti e con un fatturato annuo superiore a 10 milioni di euro. Ed in proposito, va subito rilevato, tra i clienti non domestici – purché di dette dimensioni – potevano (e possono tutt'ora) ricomprendersi gli enti pubblici, quelli locali inclusi. È bene specificare che il regime di somministrazione in salvaguardia non può essere applicato senza alcuna comunicazione preventiva. Difatti, “… l'esercente la salvaguardia comunica al cliente finale l'avvenuta attivazione del servizio entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4.3 indicando almeno: a) che il cliente è servito nel servizio di salvaguardia, alle condizioni definite nel contratto pubblicato sul sito internet del medesimo esercente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 23 novembre 2007, specificando la data a partire dalla quale ha inizio la fornitura;
b) che l'esercente la salvaguardia, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 convertito con legge 3 agosto 2007, n. 125, è stato selezionato attraverso apposite procedure concorsuali;
c) le condizioni economiche relative al servizio di salvaguardia e le modalità di aggiornamento;
d) l'indirizzo internet e i recapiti telefonici del medesimo esercente la salvaguardia cui il cliente può rivolgersi per ottenere le necessarie informazioni …” (cfr. art 4, punto n. 7, del “Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del D.L. 18 giugno 2007, n. 73/07 - All. A”, nel testo vigente all'epoca dei fatti). Con riferimento alle condizioni contrattuali, il servizio di salvaguardia è reso in virtù delle condizioni economiche e dei prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base di modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Quanto alle condizioni economiche, invece, è garantita l'applicazione di prezzi controllati dal Ministero per lo Sviluppo Economico, elaborati in conformità alla disciplina di cui al D.M. del 23.11.2007, n. 28670.
Il soggetto deputato ad assicurare il servizio di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia è individuato per aree territoriali e periodi di tempo a seguito di apposita procedura concorsuale, organizzata e svolta dall'Acquirente Unico. Ciò richiamato, è dunque evidente, alla luce della superiore disciplina, che il rapporto di somministrazione di energia elettrica instaurato tra il fornitore ed il cliente finale, per effetto dell'aggiudicazione del servizio nel regime di salvaguardia, non ha una fonte convenzionale, ma legale. Esso trova in realtà fondamento nelle previsioni del D.L. n. 73/2007 e si svolge in virtù di condizioni economiche e prezzi stabiliti dalle aziende esercenti il servizio di salvaguardia sulla base delle modalità di calcolo statuite per decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. Per l'attivazione del servizio di salvaguardia, in altri termini, non è prevista la stipula di alcun contratto tra fornitore e cliente finale. E ciò in conformità alla ratio del servizio de quo, in quanto rivolto a sopperire alla carenza di contrattazione sul mercato libero e ad assicurare all'utente la continuità della fornitura antecedente.
Alla luce di quanto sin ora argomentato, di conseguenza, risulta infondata l'eccezione posta dal a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata in Controparte_2 prime cure, il cui accoglimento, da parte del primo giudicante, ha portato alla revoca dell'ingiunzione medesima. Ed infatti, come già rilevato, l'attivazione del regime di salvaguardia non richiedeva (e non richiede) la stipulazione di un apposito contratto.
Il rapporto tra fornitore e cliente finale sorge infatti ex lege, giusta disciplina di cui al D.L. n.
73/2007, convertito in legge n. 125/2007. Tale disciplina normativa, che può considerarsi di carattere speciale, deve prevalere, pertanto, anche rispetto alla necessità di forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con una pubblica amministrazione. Ritiene inoltre la Corte che nel corso del giudizio di primo grado l'odierna appellante abbia fornito la prova del titolo posto a fondamento del credito azionato in sede monitoria, mediante la produzione delle “Condizioni contrattuali delle forniture in salvaguardia servite da - Parte_3 Periodo di applicazione 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2010” e delle “Condizioni contrattuali delle forniture in salvaguardia servite da - Periodo di applicazione 1° gennaio 2011 – Parte_3 31 dicembre 2013”. Dalla lettura delle medesime risulta, in particolare, come sia stata Parte_3 individuata quale esercente del servizio di salvaguardia per gli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 (periodi nei quali la medesima avrebbe fornito l'energia elettrica in regime di salvaguardia al Pt_3 Comune ), e per il territorio della Sicilia. Controparte_2
Di contempo, al contenuto dispositivo di tali documenti può e deve farsi riferimento al fine di individuare la disciplina di rapporto da applicare (ivi compreso per quanto attiene alla determinazione degli interessi moratori) al servizio di fornitura di energia elettrica in regime di salvaguardia erogato al Comune di . CP_2
Rebus sic stantibus, Il avrebbe potuto eccepire, al più, il Controparte_2 mancato adempimento, ad opera di degli obblighi informativi propedeutici Parte_3
(id est, la comunicazione di cui all'art. 4, punto n. 7, del “Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del D.L. 18 giugno 2007, n. 73/07 - All. A”) che costituiscono il presupposto per l'attivazione in concreto del regime di salvaguardia. Nessuna contestazione sul punto, tuttavia, è mai stata articolata dalla difesa della resistente p.a. e dunque può fondatamente presumersi che abbia adempiuto Parte_3 agli obblighi supra richiamati. Chiariti i superiori profili e dato atto che i documenti prodotti da sono Parte_1 idonei a provare la fonte del diritto dalla medesima azionato in sede monitoria, rileva la Corte, ulteriormente, che le contestazioni mosse dalla p.a. appellata in merito all'effettività della fornitura dell'energia elettrica ad opera di in suo favore ed alla corrispondenza con Parte_3 l'effettiva erogazione delle quote e quantità di cui alle fatture prodotte dalla pretesa creditrice risultino del tutto generiche, oltre che prive di anche solo un principio di prova di riscontro. In particolare, il a fronte della documentazione depositata, si è limitato a sostenere, sin CP_2 dall'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, che controparte non avrebbe documentato l'effettiva prestazione delle forniture di energia elettrica per le quali aveva assunto la pretesa maturazione dei corrispettivi oggetto dei crediti poi ceduti da a Parte_3 [...]
CP_1 La difesa del d'altra parte, non ha mai allegato né documentato un eventuale diverso e CP_2 specifico titolo contrattuale di fornitura stipulato con altro esercente (diverso rispetto ad
[...]
ed attestante che al medesimo non potesse applicarsi il regime di salvaguardia;
Parte_3 ancora, non ha negato la ricezione delle fatture indicate in giudizio dalla Parte_1 ma, soprattutto, non ha in modo specifico e circostanziato riferito e provato di non aver ricevuto la fornitura di energia elettrica per i punti di consegna (POD) indicati nelle fatture e ad esso riferiti.
Inoltre il ha contestato le fatture allegate da parte appellante non con riferimento al CP_2 quantum richiesto per la fornitura, ma solo per dedurre la loro inidoneità a costituire prova della pretesa creditoria.
Osserva la Corte come la mancata contestazione del sul quantum della pretesa creditoria CP_2 non contestato nonostante parte appellante avesse prodotto le condizioni generali di contratto e l'elenco delle fatture, che avrebbe consentito al puntuale contestazione degli importi CP_2 richiesti con le fatture azionate, consente di ritenere provato il credito azionato con il presente giudizio.
A fronte di tale mancata specifica contestazione, si rileva, a contrario, che le fatture prodotte in
[... giudizio dall'odierna appellante riportano: sia il numero cliente (attribuito proprio al CP_2
); sia il codice POD (attestante l'avvenuto allacciamento alla rete elettrica, CP_2 con installazione del contatore), relativo al medesimo rapporto di somministrazione;
sia, ancora, la tipologia di utenza cui si riferiva la fornitura in essere dell'energia elettrica. Esse, inoltre, illustrano in modo specifico, per i periodi cui si riferiscono, le caratteristiche e l'ammontare del consumo di energia. Orbene, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che le fatture rappresentino idonea prova scritta del credito al fine di ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo,
e che la loro efficacia probatoria venga meno in sede di cognizione piena e di opposizione (cfr., ex pluris, Cass. civ., n. 8549/2008). L'operare di tale principio, nondimeno, è relativo, e dipende – nella fase d'opposizione – anche dall'atteggiamento difensivo delle parti.
Per quel che più rileva ai fini della decisione della vicenda sub iudice, infatti, ove in sede di opposizione a decreto ingiuntivo non vi sia una puntuale e specifica contestazione della esistenza o quantità della fornitura di energia elettrica, le fatture possono costituire certamente solido fondamento indiziario dell'esecuzione della stessa, alleggerendo l'onere di prova gravante sul fornitore (rectius, nel caso sulla quale procuratrice sia del cessionario Parte_4 subentrato al fornitore, sia di quest'ultimo). Le fatture prodotte, pertanto, in quanto non specificatamente contestate, nel loro contenuto, dal di , ben possono considerarsi documenti idonei in sede CP_2 CP_2 CP_2 d'opposizione alla ricognizione e prova degli elementi costitutivi del rapporto ad esse sotteso e dell'entità del credito rimasto impagato sorto in corso di rapporto. Di conseguenza, in accoglimento del motivo di gravame sub 1., ed in riforma della sentenza appellata, deve essere rigettata l'opposizione a decreto ingiuntivo spiegata in primo grado dal
, con la conferma, per l'effetto, del decreto ingiuntivo n. 560 Controparte_2 emesso dal Tribunale di Patti in data 19.12.2013.
***
L'accoglimento dell'appello impone di rivedere – in conformità alle conclusioni di parte appellante in punto d'erroneità della pronuncia gravata anche in parte qua – il regime delle spese processuali di primo e secondo grado in base ad un giudizio unitario, che tenga conto, secondo pacifica giurisprudenza, della globalità della contesa e del suo esito complessivo.
In questa prospettiva, stante la totale soccombenza del appellato, ritiene la Corte che su di CP_2 esso debbano essere poste le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio (non anche quelle di fase monitoria, in difetto di petitum al riguardo).
Ciò posto, i compensi si liquidano, per detti gradi di giudizio, in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto
Min. Giustizia del 13.8.2022 n. 147 in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n. 261 del 4-7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
condividendosi da parte di questa Corte il principio di diritto da ultimo affermato da Cass. Sez.
6 L, ordinanza n. 31884 del 10/12/2018, secondo cui:
“… In tema di spese processuali, i parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione, purché a tale data la prestazione professionale non sia stata ancora completata. Ne consegue che, qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima della entrata in vigore del detto D.M., non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 C.P.C. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza
…”;
nei termini seguenti:
primo grado:
Competenza: giudizio di cognizione innanzi al tribunale
Valore della causa: da € 5.000,00 ad € 26.001
fase di studio della controversia, valore medio: 919,00 fase introduttiva del giudizio, valore medio: 777,00 fase trattazione valore medio: 1680,00
Fase decisionale valore medio 1701,00 totale € 5.077,00
poi dimidiato – come appresso si chiarirà – ad € 2.538,50;
secondo grado: Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa: da € 5.000,00 ad € 26.001 fase di studio della controversia, valore medio: €1134,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: €921,00
fase trattazione valore medio: € 1843,00
fase decisionale valore medio : €1911,00 totale € 5.809,00
poi dimidiato – come appresso si chiarirà – ad € 2904,50 .
Ed invero, si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da: in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro Parte_1 tempore ( , quale procuratore speciale di: Parte_2
Parte_3
Controparte_1 nei confronti di:
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_2 avverso la sentenza n. 521 emessa dal Tribunale di Patti–Ufficio del Giudice Unico in data
1.10.2019 e pubblicata in pari data nel procedimento iscritto al n. 438/2014 RGAC;
così provvede:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal con citazione Controparte_2 nel procedimento iscritto al n. 438/2014 RGAC e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.
560 emesso dal Tribunale di Patti in data 19.12.2013;
- condanna il , in persona del – quale legale rappresentante CP_2 Controparte_2 CP_3 pro tempore – alla rifusione, in favore di parte appellante e n.q. in epigrafe richiamata, delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 2538,50 per onorario, oltre accessori come per legge;
- condanna ancora il , in persona del Sindaco – quale legale Controparte_2 rappresentante pro tempore – alla rifusione, in favore della parte appellante, delle spese del giudizio di secondo grado, liquidate in complessivi € 2904,50 per onorario, oltre accessori come per legge;
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 10.02.2025
Il Presidente Il Consigliere estensore ( dott. Augusto Sabatini ) ( dott.ssa Antonietta Bonanno)