TRIB
Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/04/2025, n. 3391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3391 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11268/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Giuseppa Gulletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 281- terdecies c.p.c.
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11268/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente TRA
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Susanna Angela Tosi, del Foro di Milano, C.F. (PEC , C.F._2 Email_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano (MI), Via Tonale n. 22.
ricorrente E
il , in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
convenuto
Oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii
********************* pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente proposto, la sig.ra ha agito per ottenere Parte_1
l'annullamento del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana adottato dalla Prefettura di Milano a seguito della riapertura del procedimento avviato con istanza del 23 maggio 2018, inizialmente accolto con decreto prefettizio del 2 ottobre 2020, successivamente revocato il 27 maggio 2022 per intervenuto decesso del coniuge, cittadino italiano, in data 14 marzo 2020, e infine nuovamente esaminato dopo l'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 195/20, chiedendo l'accertamento del diritto al conseguimento della cittadinanza italiana o, in via subordinata, al fine di ottenere l'annullamento del “provvedimento di inammissibilità con conseguente riapertura della fase istruttoria” .
Il , regolarmente costituitosi in giudizio, ha evidenziato nei Controparte_1 confronti della ricorrente l'esistenza di una sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., relativa al reato di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p., commesso nel 2018, e definito con sentenza del 5 settembre 2020, con irrogazione della pena di sei mesi di reclusione e multa di euro 70,00, scontata mediante affidamento in prova con esito positivo, dichiarato con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano in data 15 gennaio 2024 e ha confermato la legittimità dei provvedimenti adottati dall'autorità amministrativa anche in considerazione del fatto che parte ricorrente non ha provato né in sede amministrativa, né in questa sede contenziosa, l'intervenuta riabilitazione, necessaria al riconoscimento del diritto azionato in giudizio.
La ricorrente ha contestato la natura ostativa del precedente penale, invocando da un lato l'inapplicabilità della causa di esclusione prevista dall'art. 6 lett. b) L. 91/92 per mancanza dei presupposti, dall'altro l'insussistenza di ogni valutazione discrezionale fondata sulla pericolosità sociale, alla luce del comportamento complessivamente osservato.
All'udienza del 9.4.2025 parte ricorrente ha depositato tempestivamente le note scritte precisando le proprie conclusioni, all'esito delle quali il giudice si è riservato.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Va innanzitutto chiarito che, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, lo straniero coniugato con cittadino italiano può ottenere la cittadinanza in pagina 2 di 4 presenza di determinati requisiti, tra cui l'assenza delle cause ostative elencate all'art. 6 della medesima legge.
Tra queste, l'art. 6 lett. b) prevede l'esclusione dal beneficio per il soggetto che abbia riportato "condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni". Il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p., per il quale la ricorrente è stata condannata, rientra in tale previsione normativa, essendo punito con la reclusione da uno a tre anni.
Non rileva, in contrario, la circostanza che la sentenza sia intervenuta a seguito di rito alternativo (patteggiamento), poiché ai fini dell'art. 6 lett. b) L. 91/1992 è sufficiente la sussistenza di una sentenza irrevocabile di condanna, ancorché pronunciata ex art. 444 c.p.p., come pacificamente affermato dalla giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, sez. III, n. 1837/2019; TAR Lazio, Roma, sez. V, n. 2112/2021).
La produzione di una dichiarazione di estinzione della pena e degli effetti penali da parte del Tribunale di Sorveglianza non è equivalente, sotto il profilo giuridico, alla riabilitazione prevista dall'art. 6, comma 3, L. 91/1992, unico strumento idoneo a far cessare gli effetti ostativi della condanna ai fini della concessione della cittadinanza.
Inoltre, il relativo procedimento amministrativo è esente da vizi, atteso che è stato comunicato alla richiedente il preavviso di rigetto e concesso un termine per la presentazione della riabilitazione, mai intervenuta.
Deve altresì escludersi che il provvedimento impugnato sia viziato da difetto di motivazione o da sproporzione, atteso che l'Amministrazione si è attenuta al disposto normativo e ha fondato il proprio giudizio su un dato oggettivo previsto dalla legge come ostativo (la condanna penale), senza compiere alcuna valutazione discrezionale, che, nel caso di specie non era richiesta, stante il precetto del citato articolo 6.
Pertanto, per le ragioni sopra esposte, il percorso rieducativo e di reinserimento non può superare l'ostacolo rappresentato dalla condanna penale, in assenza del provvedimento riabilitativo.
Tenuto conto, altresì, della peculiarità della materia e della complessiva buona fede della ricorrente sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 contro il , così provvede:
[...] Controparte_1
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 22/4/2025
Il Giudice onorario dott.ssa Giuseppa Gulletta
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Giuseppa Gulletta, ha pronunciato la seguente SENTENZA ai sensi dell'art. 281- terdecies c.p.c.
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11268/24 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente TRA
, nata in [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avvocato Susanna Angela Tosi, del Foro di Milano, C.F. (PEC , C.F._2 Email_1 ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Milano (MI), Via Tonale n. 22.
ricorrente E
il , in persona del p.t., rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;
convenuto
Oggetto: Riconoscimento della cittadinanza italiana iure matrimonii
********************* pagina 1 di 4 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente proposto, la sig.ra ha agito per ottenere Parte_1
l'annullamento del provvedimento di diniego della cittadinanza italiana adottato dalla Prefettura di Milano a seguito della riapertura del procedimento avviato con istanza del 23 maggio 2018, inizialmente accolto con decreto prefettizio del 2 ottobre 2020, successivamente revocato il 27 maggio 2022 per intervenuto decesso del coniuge, cittadino italiano, in data 14 marzo 2020, e infine nuovamente esaminato dopo l'intervento della sentenza della Corte costituzionale n. 195/20, chiedendo l'accertamento del diritto al conseguimento della cittadinanza italiana o, in via subordinata, al fine di ottenere l'annullamento del “provvedimento di inammissibilità con conseguente riapertura della fase istruttoria” .
Il , regolarmente costituitosi in giudizio, ha evidenziato nei Controparte_1 confronti della ricorrente l'esistenza di una sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., relativa al reato di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p., commesso nel 2018, e definito con sentenza del 5 settembre 2020, con irrogazione della pena di sei mesi di reclusione e multa di euro 70,00, scontata mediante affidamento in prova con esito positivo, dichiarato con ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano in data 15 gennaio 2024 e ha confermato la legittimità dei provvedimenti adottati dall'autorità amministrativa anche in considerazione del fatto che parte ricorrente non ha provato né in sede amministrativa, né in questa sede contenziosa, l'intervenuta riabilitazione, necessaria al riconoscimento del diritto azionato in giudizio.
La ricorrente ha contestato la natura ostativa del precedente penale, invocando da un lato l'inapplicabilità della causa di esclusione prevista dall'art. 6 lett. b) L. 91/92 per mancanza dei presupposti, dall'altro l'insussistenza di ogni valutazione discrezionale fondata sulla pericolosità sociale, alla luce del comportamento complessivamente osservato.
All'udienza del 9.4.2025 parte ricorrente ha depositato tempestivamente le note scritte precisando le proprie conclusioni, all'esito delle quali il giudice si è riservato.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Va innanzitutto chiarito che, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, lo straniero coniugato con cittadino italiano può ottenere la cittadinanza in pagina 2 di 4 presenza di determinati requisiti, tra cui l'assenza delle cause ostative elencate all'art. 6 della medesima legge.
Tra queste, l'art. 6 lett. b) prevede l'esclusione dal beneficio per il soggetto che abbia riportato "condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni". Il reato di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p., per il quale la ricorrente è stata condannata, rientra in tale previsione normativa, essendo punito con la reclusione da uno a tre anni.
Non rileva, in contrario, la circostanza che la sentenza sia intervenuta a seguito di rito alternativo (patteggiamento), poiché ai fini dell'art. 6 lett. b) L. 91/1992 è sufficiente la sussistenza di una sentenza irrevocabile di condanna, ancorché pronunciata ex art. 444 c.p.p., come pacificamente affermato dalla giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, sez. III, n. 1837/2019; TAR Lazio, Roma, sez. V, n. 2112/2021).
La produzione di una dichiarazione di estinzione della pena e degli effetti penali da parte del Tribunale di Sorveglianza non è equivalente, sotto il profilo giuridico, alla riabilitazione prevista dall'art. 6, comma 3, L. 91/1992, unico strumento idoneo a far cessare gli effetti ostativi della condanna ai fini della concessione della cittadinanza.
Inoltre, il relativo procedimento amministrativo è esente da vizi, atteso che è stato comunicato alla richiedente il preavviso di rigetto e concesso un termine per la presentazione della riabilitazione, mai intervenuta.
Deve altresì escludersi che il provvedimento impugnato sia viziato da difetto di motivazione o da sproporzione, atteso che l'Amministrazione si è attenuta al disposto normativo e ha fondato il proprio giudizio su un dato oggettivo previsto dalla legge come ostativo (la condanna penale), senza compiere alcuna valutazione discrezionale, che, nel caso di specie non era richiesta, stante il precetto del citato articolo 6.
Pertanto, per le ragioni sopra esposte, il percorso rieducativo e di reinserimento non può superare l'ostacolo rappresentato dalla condanna penale, in assenza del provvedimento riabilitativo.
Tenuto conto, altresì, della peculiarità della materia e della complessiva buona fede della ricorrente sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 contro il , così provvede:
[...] Controparte_1
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite.
Così deciso in Milano, il 22/4/2025
Il Giudice onorario dott.ssa Giuseppa Gulletta
pagina 4 di 4