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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 24/07/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 90/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Il Presidente delegato
Nel procedimento R.G. n. 90/2025 avente ad oggetto opposizione ex artt. 84 e 170 d.P.R. 30/05/2002 n.
115 e art. 15 D. Lgs. 1/09/2011 n. 150 promosso da
AVV. CAUCI GERMANA (C.F. , in giudizio personalmente ed C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premesso che l'avv. Cauci ha assistito, come difensore d'ufficio ex art. 97 comma 1 c.p.p.,
[...]
e nel procedimento penale d'appello R.G. n. 5208/2021 dinanzi CP_2 Controparte_3 all'intestata Corte contro la sentenza del Tribunale di Bologna n. 307/2021;
che il giudizio d'appello veniva definito con la sentenza n. 6102/2023 del 12/09/2023, con la quale la
IV Sezione Penale di questa Corte confermava la sentenza impugnata;
che con istanza datata 18/09/2023 l'avv. Cauci domandava alla IV Sezione Penale della Corte di liquidare spese e compensi per l'attività difensiva espletata e l'istanza veniva respinta con decreto del
13/02/2024;
che in data 21/02/2024 l'avv. Cauci reiterava l'istanza di liquidazione, allegando ulteriore documentazione;
che anche questa istanza veniva respinta con decreto del 03/09/2024;
pagina 1 di 3 che, da ultimo, in data 08/10/2024 l'avv. Cauci depositava nuovamente la medesima istanza di liquidazione, allegando tutta la documentazione a suo avviso comprovante la irreperibilità degli imputati;
considerato che con decreto del 23/12/2024, notificato il 04/01/2025, la IV Sezione Penale della Corte
d'Appello di Bologna respingeva ancora una volta l'istanza presentata dall'avv. Cauci;
che avverso quest'ultimo provvedimento il difensore ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 170 del
D.P.R n. 115/2002, chiedendo il riconoscimento dell'importo dei compensi relativi al procedimento
R.G. n. 5208/2021 per € 1.418,00;
che il , al quale l'atto di opposizione è stato ritualmente notificato, non si è Controparte_1 costituito in giudizio, rimanendo contumace;
rilevato che la Corte d'Appello di Bologna, con il decreto di rigetto impugnato, ha affermato che “(…)
l'istanza non può essere accolta per i motivi già esposti nei provvedimenti emessi da questa Corte
d'Appello in data 13.2.2024 e 3.9.2024, provvedimenti con cui è stata rigettata analoga istanza di liquidazione e che qui si intendono richiamati (…)”;
che nei precedenti provvedimenti richiamati aveva rilevato che “(…) non risultano essere state effettuate idonee ricerche degli imputati, atteso che nessuna ricerca risulta effettuata presso il domicilio dichiarato da ciascun imputato in data 25.1.2018, in sede di identificazione;
(…) che a fronte della mancanza di idonee ricerche degli imputati non si può ritenere che trattasi di imputati c.d. irreperibili di fatto;
(…) pertanto non sussiste il presupposto per la corresponsione del compenso a norma citato art. 117 (…)”;
ritenuto che la motivazione per relationem del decreto impugnato sia corretta, in quanto non risulta che l'avv. Cauci abbia mai effettuato alcuna ricerca presso il domicilio dichiarato dagli imputati in sede di identificazione, sicchè questi ultimi non possono essere considerati imputati c.d. irreperibili di fatto;
che, pertanto, il decreto opposto deve ritenersi legittimo e deve essere confermato, stante la persistenza della condizione ostativa alla liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 117 D.P.R n. 115/2002;
che le spese del presente procedimento, in ragione della soccombenza del ricorrente e della mancata costituzione del , dovranno rimanere a carico della parte opponente;
CP_1
considerato che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. 115/2002 nei confronti del ricorrente;
pagina 2 di 3 che, ai sensi del novellato comma 6 dell'art. 15 D. Lgs. n. 150/2011, la sentenza che definisce il presente giudizio non è appellabile;
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto;
nulla per le spese.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. 115/2002 nei confronti del ricorrente;
Si comunichi.
Bologna, 15/07/2025
Il Presidente delegato dott.ssa Manuela Velotti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Il Presidente delegato
Nel procedimento R.G. n. 90/2025 avente ad oggetto opposizione ex artt. 84 e 170 d.P.R. 30/05/2002 n.
115 e art. 15 D. Lgs. 1/09/2011 n. 150 promosso da
AVV. CAUCI GERMANA (C.F. , in giudizio personalmente ed C.F._1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Premesso che l'avv. Cauci ha assistito, come difensore d'ufficio ex art. 97 comma 1 c.p.p.,
[...]
e nel procedimento penale d'appello R.G. n. 5208/2021 dinanzi CP_2 Controparte_3 all'intestata Corte contro la sentenza del Tribunale di Bologna n. 307/2021;
che il giudizio d'appello veniva definito con la sentenza n. 6102/2023 del 12/09/2023, con la quale la
IV Sezione Penale di questa Corte confermava la sentenza impugnata;
che con istanza datata 18/09/2023 l'avv. Cauci domandava alla IV Sezione Penale della Corte di liquidare spese e compensi per l'attività difensiva espletata e l'istanza veniva respinta con decreto del
13/02/2024;
che in data 21/02/2024 l'avv. Cauci reiterava l'istanza di liquidazione, allegando ulteriore documentazione;
che anche questa istanza veniva respinta con decreto del 03/09/2024;
pagina 1 di 3 che, da ultimo, in data 08/10/2024 l'avv. Cauci depositava nuovamente la medesima istanza di liquidazione, allegando tutta la documentazione a suo avviso comprovante la irreperibilità degli imputati;
considerato che con decreto del 23/12/2024, notificato il 04/01/2025, la IV Sezione Penale della Corte
d'Appello di Bologna respingeva ancora una volta l'istanza presentata dall'avv. Cauci;
che avverso quest'ultimo provvedimento il difensore ha proposto opposizione ai sensi dell'art. 170 del
D.P.R n. 115/2002, chiedendo il riconoscimento dell'importo dei compensi relativi al procedimento
R.G. n. 5208/2021 per € 1.418,00;
che il , al quale l'atto di opposizione è stato ritualmente notificato, non si è Controparte_1 costituito in giudizio, rimanendo contumace;
rilevato che la Corte d'Appello di Bologna, con il decreto di rigetto impugnato, ha affermato che “(…)
l'istanza non può essere accolta per i motivi già esposti nei provvedimenti emessi da questa Corte
d'Appello in data 13.2.2024 e 3.9.2024, provvedimenti con cui è stata rigettata analoga istanza di liquidazione e che qui si intendono richiamati (…)”;
che nei precedenti provvedimenti richiamati aveva rilevato che “(…) non risultano essere state effettuate idonee ricerche degli imputati, atteso che nessuna ricerca risulta effettuata presso il domicilio dichiarato da ciascun imputato in data 25.1.2018, in sede di identificazione;
(…) che a fronte della mancanza di idonee ricerche degli imputati non si può ritenere che trattasi di imputati c.d. irreperibili di fatto;
(…) pertanto non sussiste il presupposto per la corresponsione del compenso a norma citato art. 117 (…)”;
ritenuto che la motivazione per relationem del decreto impugnato sia corretta, in quanto non risulta che l'avv. Cauci abbia mai effettuato alcuna ricerca presso il domicilio dichiarato dagli imputati in sede di identificazione, sicchè questi ultimi non possono essere considerati imputati c.d. irreperibili di fatto;
che, pertanto, il decreto opposto deve ritenersi legittimo e deve essere confermato, stante la persistenza della condizione ostativa alla liquidazione del compenso ai sensi dell'art. 117 D.P.R n. 115/2002;
che le spese del presente procedimento, in ragione della soccombenza del ricorrente e della mancata costituzione del , dovranno rimanere a carico della parte opponente;
CP_1
considerato che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. 115/2002 nei confronti del ricorrente;
pagina 2 di 3 che, ai sensi del novellato comma 6 dell'art. 15 D. Lgs. n. 150/2011, la sentenza che definisce il presente giudizio non è appellabile;
P.Q.M.
rigetta l'opposizione e conferma il decreto opposto;
nulla per le spese.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater T.U. 115/2002 nei confronti del ricorrente;
Si comunichi.
Bologna, 15/07/2025
Il Presidente delegato dott.ssa Manuela Velotti
pagina 3 di 3