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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/03/2025, n. 1225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1225 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 6556/2024 + 12
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro
Il Giudice di Milano
Dr. Antonio Lombardi quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa da
; Parte_1 C.F._1 Controparte_1
;
[...] C.F._2 Controparte_2
; ; C.F._3 Controparte_3 C.F._4 [...]
Controparte_4 C.F._5 Controparte_5
; ;
[...] C.F._6 Controparte_6 C.F._7
; Controparte_7 C.F._8 [...]
Controparte_8 C.F._9 [...]
; Controparte_9 C.F._10 Controparte_10
;
[...] C.F._11 Controparte_11
; , con l'Avv.to C.F._12 Controparte_12 C.F._13
TAMBASCO DOMENICO, elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico;
RICORRENTI contro
, , con l'Avv.to SILVESTRI FRANCESCO e con l'Avv.to SALONIA ROSARIO
[...] P.IVA_1
( ) Largo Leopoldo Fregoli 8 00197 ROMA nonché l'avv. VERONESI C.F._14
GIANLUCA GIACOMO ( ) VIA VISCONTI DI MODRONE N. 21 20122 C.F._15
MILANO, elettivamente domiciliata in VIA JACOPO DA PONTE, 49 00197 ROMA;
Controparte_14
C.F. rappresentata e difesa, dagli avv.ti MARGHERITA VOCI, FRANCESCO P.IVA_2
ANTONIO LA BADESSA, GIACOMO BORTELLI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in MILANO, VIA MASCHERONI n. 31;
RESISTENTI
OGGETTO: Differenze retributive da lavoro straordinario e superiore inquadramento contrattuale.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con separati ricorsi al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, oggetto di successiva riunione al procedimento r.g. n. 6556/2024, i ricorrenti, come sopra individuati, convenivano in giudizio e , Controparte_13 Controparte_14 premettendo di essere stati assunti alle dirette dipendenze dalla società Controparte_15
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con le diverse
[...] decorrenze individuate, di essere stati preposti, a far data dalle assunzioni e per tutto il periodo di lavoro, allo svolgimento dell'attività lavorativa presso il cantiere sito in Milano alla Via Francesco Sforza
n. 35, in esecuzione del contratto di appalto per opere edili, avente a oggetto la “riqualificazione dell'area Ospedale Maggiore Policlinico, Mangiagalli e Reginale Elena di Milano”, commissionate dalle al in Controparte_14 Controparte_13 qualità di capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese, che nonostante la formale e fittizia assunzione nel livello II del CCNLL Edili Industria, avevano di fatto sempre svolto, nell'arco dell'intero periodo di lavoro ivi in esame, l'attività lavorativa di operai specializzati carpentieri e muratori, diversamente riconducibile nel livello III del medesimo CCNL, che l'orario di fatto osservato nell'arco dell'intero periodo lavorativo era stato: dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e dalle ore
14.00 alle ore 18.00 nonché il sabato dalle ore 07.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00, senza alcun riconoscimento retributivo in relazione alle ore di lavoro straordinarie effettivamente svolte.
2 Vantavano, pertanto, il diritto alle differenze retributive, indennità legali e contrattuali per tutto il periodo di lavoro in esame, relative al diverso livello di inquadramento retributivo tra quello formalizzato (II livello del CCNL Edili Industria) e quello di fatto spettantegli in forza delle mansioni concretamente svolte (III livello del medesimo CCNL), all'orario di lavoro effettivamente osservato, al mancato pagamento della retribuzione con riferimento alla mensilità di dicembre 2023 e gennaio 2024, nonché la mancata corresponsione delle somme maturate e dovute a titolo di TFR e spettanze di fine rapporto, a carico di ambedue le convenute in via solidale, ex art. 1676 c.c. ed ex art. 29, comma 2, d.lgs.
276/2003 (così come modificato dal D.L. n. 25/2017 conv. in L. 49/2017) nonché ex art. 118, comma
6, d.lgs. 163/2003 ed art. 5 d.p.r. 207/2010 e/o ex art. 105, comma 9 e 10 e dall'art. 30, comma 5 e 6
d.lgs. 50/2016. Deducevano, infine, l'esistenza di responsabilità in via contrattuale ex artt. 2087, 2107 e
2109 c.c., d.lgs. 66/2003 e 36 Cost. e/o in via aquiliana 2043, 2059 e 36 Cost. della società
[...]
per l'eccessivo orario di lavoro svolto nell'arco dell'intero Controparte_15 periodo.
***
Va, preliminarmente rilevato che, con riguardo all'asserito mancato pagamento da parte di in favore dei lavoratori delle retribuzioni relative alle mensilità di dicembre 2023 e CP_15 gennaio 2024 e delle somme maturate e dovute a titolo di TFR e spettanze di fine rapporto, la convenuta ha allegato e fornito prova in ordine all'assolvimento delle relative obbligazioni, circostanza non ulteriormente contestata dalla difesa di parte ricorrente e, pertanto, da ritenersi acquisita.
***
In merito alle rivendicazioni per superiore inquadramento contrattuale, è noto il principio secondo cui, ai fini della verifica dello svolgimento di mansioni superiori, il giudice è tradizionalmente chiamato ad un'operazione di sussunzione su base c.d. trifasica, data: 1) dalla verifica delle caratteristiche dell'inquadramento posseduto;
2) delle caratteristiche del livello in ragione del quale è calibrata la domanda;
3) dal raffronto delle une e delle altre con le attività in concreto svolte (Cass., sez. lav., 11 giugno 2024, n 16149). Occorre, dunque, preliminarmente provvedere all'esame della declaratoria contrattuale e dei profili contrattualmente assegnati ai ricorrenti, raffrontandola con quella rivendicata e i relativi profili esemplificativi.
I ricorrenti risultano contrattualmente inquadrati al II livello del CCNL Edili Industria che ricomprende il profilo professionale degli «Operai qualificati», ovvero di «quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione».
A titolo di esempio sono considerati operai qualificati:
3 - Carpentiere: operaio che esegue in legno o in ferro lavori propri della categoria non indicati nelle esemplificazioni riportate per il carpentiere specializzato.
- Muratore: operaio che esegue lavori propri della categoria non indicati per il muratore specializzato.
Al III livello, ovvero quello rivendicato, appartengono gli «Operai specializzati», ovvero «quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica».
A titolo di esempio sono considerati operai specializzati:
- Carpentiere: operaio che esegue in legno o in ferro, su disegno, capriate o centine composte o casseformi, per armature speciali in opere di cemento armato e di natanti.
- Muratore: operaio che esegue i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura di mattoni a paramento, intonacature speciali, messa in opera di pietre ornamentali lavorate;
costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra;
volte a crociera, a vela, o a forma gotica;
montaggio e rivestimento di scale in pietra, marmo o finto marmo;
posa in opera di davanzali e stipiti;
posa in opera di ringhiere, cancellate e parapetti, sia in muratura che in ferro.
Al fine di ricostruire le mansioni in concreto disbrigate dai ricorrenti nel periodo di cui è causa, si è provveduto allo svolgimento di istruttoria orale le cui risultanze, per quanto di interesse sotto il profilo in esame, si riportano di seguito integralmente.
DA AN IB DA: «abbiamo svolto tutti lo stesso lavoro di carpentieri.
Realizzavamo muri e solai. Il carpentiere si occupa anche di fare il ferro, di legare il ferro quando finisce di fare il solaio, si mette questo ferro dentro il muro e anche sopra il solaio. Sono dei tondini lunghi di ferro che provvediamo a mettere dentro il muro, prima si faceva la carpenteria e poi si lavorava il ferro, si lavorava con il ferro. Svolgevamo tutti le stesse attività».
ON NZ: «Si occupavano ad esempio di manovalanza, di approvvigionamento di materiale, legavano il ferro sempre sotto osservazione o di uno specializzato o di un caposquadra, loro dicevano dove posarlo e il loro compito era soltanto quello di legare il ferro e gli veniva anche indicato dove posizionare il ferro (…) Anche i lavori di carpenteria come realizzazione di muri e solai li facevano sempre sotto sorveglianza degli specializzati o dei capisquadra. E sempre su indicazione del caposquadra quando facciamo la fase di getto usiamo dei vibratori per compattare il cemento».
: «Facevamo tutti lo stesso lavoro e svolgevamo tutti le stesse Controparte_5 mansioni nell'ambito della carpenteria. Il capo mi dava le misure per realizzare pilastri e mura ma prima realizzavamo e lavoravamo il ferro. Avevamo dei tondini di ferro di 22 cm che inserivamo nei pilastri e
4 poi installavano anche degli assi di legno. Successivamente preparavamo il cemento. Il ferro era predisposto prima dal ferraiolo anche il legno era già predisposto per cui noi dovevamo installare il ferro e il legno e fare la gettata di cemento».
LI AT RA LI: «Loro si occupavano di chiudere il ferro con una tenaglia. CP_16
I ferraioli preparavano il ferro. I carpentieri preparavano il legno due parti di legno e si chiudeva la sponda. Si faceva e si chiudeva la farfalla. Si lavorava con i pannelloni di ferro e con il legno. Loro erano carpentieri e si occupavano dei lavori di carpenteria. Non si occupavano di lavori di muratura».
«Delle persone che attualmente vedo in aula Persona_1 alcuni facevano i ferraioli e in particolare , Controparte_7
, e anche e Controparte_1 CP_6 Controparte_12 CP_5 mentre gli altri erano tutti carpentieri, lavoravamo a ruota nel senso che i ferraioli preparavano il ferro e poi intervenivano i carpentieri, che si occupavano poi della realizzazione della soletta dei pilastri e dei muri. Si utilizzavano dei pannelloni di ferro. Mi vengono letti i nomi dei ricorrenti oggi non presenti ma non ricordo le fisionomie poiché siamo tanti. Sono vent'anni che sono qui e anche io faccio il ferraiolo e l'ho fatto anche sul cantiere di Crocetta. Anche i ferraioli sul cantiere aiutavano i carpentieri poiché essendo tanto tempo che siamo qui facciamo tutto. Per quanto riguarda l'attività dei ferraioli si realizza una maglia sotto poi si mettono dei cavalletti e si realizza un'altra maglia sopra questo per quanto riguarda la soletta. Per quanto riguarda i pilastri si ponevano dei tubi di ferro in verticale e poi si mettevano le staffe e poi si legavano con le tenaglie».
: «erano collaboratori dei nostri capisquadra operai specializzati, ed Controparte_17 erano di supporto, si occupavano della parte operativa del cantiere vale a dire di trasportare materiale, fare pulizia, mettere ordine, recuperare le attrezzature. Per quanto riguarda se si occupassero di lavori di carpenteria intesi come collaborazioni sì nel senso che se c'era da inchiodare inchiodavano se c'era da portare un asse portavano un asse così come il ferro visto che quel periodo lì era il periodo dei solai e l'attività più importante è realizzare il sottofondo dei solai ma la maggior parte del tempo veniva impiegata nello stendere il ferro del solaio. Potevano fare qualche spondina laterale in legno, accompagnavano la sbarra in ferro, il pezzo sagomato di ferro. Gli davano disposizioni gli operai specializzati ed i capi squadra».
Sulla base delle risultanze dell'istruttoria svolta appare del tutto ragionevole escludere, in capo ai ricorrenti, i presupposti per il riconoscimento del superiore III livello di inquadramento contrattuale, dagli stessi rivendicato. Il II livello, con riferimento ai profili professionali dei muratori e carpentieri, appare definito per esclusione: sono muratori e carpentieri qualificati, e non specializzati, coloro che
5 eseguono lavori in legno o in ferro non indicati nelle esemplificazioni riportate per il carpentiere specializzato o lavori propri della categoria non indicati per il muratore specializzato.
Carpentieri e muratori specializzati sono, dunque, lavoratori capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico-pratica, come lavorazioni in legno o in ferro, su disegno, capriate o centine composte o casseformi, per armature speciali in opere di cemento armato e di natanti (carpentiere) o costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura di mattoni a paramento, intonacature speciali, messa in opera di pietre ornamentali lavorate;
costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra;
volte a crociera, a vela, o a forma gotica;
montaggio e rivestimento di scale in pietra, marmo o finto marmo;
posa in opera di davanzali e stipiti;
posa in opera di ringhiere, cancellate e parapetti, sia in muratura che in ferro (muratore).
La particolarità delle lavorazioni, riflesso di speciale competenza o preparazione tecnico-pratica o formazione teorica derivante da tirocinio, non emerge in alcun modo dalle dichiarazioni sopra riportate, dalle quali si evince lo svolgimento di mansioni riconducibile al profilo degli operai qualificati, ovvero degli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione.
Le lavorazioni svolte dai ricorrenti appaiono, tendenzialmente, riassumibili alla stregua di legatura del ferro, in precedenza realizzato da ferraioli, e posizionamento dello stesso all'interno di muri e solai, di installazione degli assi di legno preparati dai carpentieri, e di successivo getto di cemento con l'utilizzo di compattatori. Per quanto riguarda l'affermazione del teste , relativo alla Controparte_5 realizzazione dei pilastri, attività che astrattamente ricondurrebbe all'esemplificazione degli operai specializzati, risulta chiaro, dalla lettura delle ulteriori dichiarazioni, con particolare riferimento a quelle rese dai testi , e , che non si tratta della CP_5 CP_4 Testimone_1 realizzazione ex novo e in autonomia di pilastri, bensì dell'apposizione negli stessi dei tubi di ferro in verticale, delle staffe e della successiva legatura, il tutto sotto il coordinamento e la supervisione di un caposquadra, che indicava ai medesimi le misure e le modalità esecutive, demandando agli operai la fase meramente esecutiva.
***
Del pari infondata appare la domanda di riconoscimento di differenze retributive da lavoro straordinario, rispetto alle quali grava, pacificamente, sui lavoratori, un onere della prova da assolversi in modo particolarmente rigoroso.
6 Allegano i ricorrenti di avere svolto il seguente orario di lavoro per i periodi alle dipendenze della convenuta presso l'appalto de quo: dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 13.00 e dalle ore
14.00 alle ore 18.00 nonché il sabato dalle ore 07.00 alle ore 12.30 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00.
Sul punto i testi escussi hanno dichiarato quanto segue:
«In questi mesi abbiamo lavorato solo su questo Testimone_2 Parte_2 cantiere. Dal lunedì al venerdì si lavorava 10 ore al giorno e precisamente iniziavamo a lavorare alle
07:00 am, alle ore 12:00 iniziavamo la pausa che terminava alle ore 13:00. Dalle 13 riprendevamo a lavorare e terminavamo alle 18:00 Questo era un orario fisso. Si lavorava anche tutti i sabati l'orario era lo stesso degli altri giorni fatta eccezione per l'ora in cui si andava via che era le 16 e non le 18. Il pranzo veniva consumato nella mensa che era davanti al cantiere».
: «Per quanto riguarda giorni orari di lavoro si faceva dal lunedì al Testimone_1 venerdì dalle 7 alle 16:30 con un'ora di pausa mentre il sabato si faceva dalle 7 a 12:00. Mi vengono letti gli orari di lavoro e i giorni di lavoro riferiti dal teste precedente rispondo che assolutamente non è così
Quando eravamo in fase di getto organizzavamo addirittura due squadre con una che iniziava alle 7 e l'altra alle 10 per evitare di sforare le 8 ore e mezza lavorative quindi questi che iniziavano alle 10 finivano alle 18:30 ma potevano anche finire alle 17:30. Il sabato alle 12 si andava via tutti».
TT MO TT IN: «lavoravamo dal lunedì al sabato, il sabato si lavorava sempre, dal lunedì al venerdì l'orario era dalle 7 alla mattina alle 06:00 pm facevamo alle 12 una pausa pranzo della durata di un'ora, il sabato si lavorava dalle 7 alla mattina fino alle 04:00 pm con un'ora di pausa».
AR LI AT RA LI: «Loro lavoravano dal lunedì al sabato. Capitava che si iniziasse alle 7 o 07:30 e si andava avanti fino alle quattro o 04:30 con un'ora di pausa pranzo. Capitava di andare via un po' più tardi e cioè alle 5, quando c'era da fare la gettata di cemento appena si finiva il cemento si andava via. Mi viene riassunta la dichiarazione del teste precedente e preciso che al massimo si finiva alle 5 e non alle sei, non so come funzionasse prima. Ribadisco che l'orario in cui si terminava era al massimo le 5 con un'ora di pausa pranzo. Al sabato si lavorava dalle 7 alla mattina fino a 12:00 e quando capitava il cemento si lavorava fino alle tre. Non tutti i sabato capitava di fare la gettata del cemento. Non si lavorava il sabato fino alle 04:00 pm come riferito dal teste precedente Capitava come ho già detto di lavorare fino alle tre quando c'era la gettata. C'era una macchina timbratrice all'ingresso del cantiere, io timbravano in ingresso e in uscita non so riferire sui ricorrenti. Non si timbrava in occasione della pausa pranzo».
7 Si lavorava 10 ore tutta la settimana tranne Persona_1 il sabato in cui si lavorava 8 ore. Si iniziava a lavorare alle 7 e si finiva alle 06:00 pm con un'ora di pausa mentre il sabato si iniziava alle 7 e si finiva alle quattro con un'ora di pausa pranzo, il teste che ha appena deposto lavorava con noi è stato con noi un anno».
In tutta evidenza, l'onere probatorio non può dirsi assolto, in considerazione della radicale diversità dei riferimenti temporali resi dai testi, e dell'assenza di elementi per ritenere le une dichiarazioni (testi , e ) o le altre dichiarazioni (testi Testimone_2 CP_4 CP_5
e ) maggiormente attendibili o veritiere. Devesi, pertanto, in applicazione Tes_3 Testimone_1 della regola generale di cui all'art. 2697 c.c., ritenersi non adeguatamente provata la domanda che, pertanto, deve essere parimenti rigettata, con conseguente reiezione dell'ulteriore domanda, avente ad oggetto l'accertamento della natura usurante del lavoro che, in relazione all'omessa prova in ordine allo svolgimento di orario diverso da quello contrattuale, non può ritenersi fondata e assorbimento delle domande trasversali di manleva o regresso.
La regolamentazione delle spese di lite segue la regola della soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi riuniti proposti da Parte_3
Controparte_1 CP_2 CP_2 CP_18 [...]
CP_3 CP_19 CP_1 Controparte_4 [...]
CP_5 CP_5 CP_5 CP_6 CP_6 CP_1 Controparte_1
CP_7 Controparte_20 Controparte_8
CP_7 CP_21 CP_9 Controparte_9 CP_10
CP_10 CP_5 Controparte_22 CP_7 CP_11
in quanto giuridicamente infondati;
CP_12 CP_12 CP_12 condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore delle parti resistenti, che liquida in € 3.500,00 per ciascuno di essi, oltre accessori di legge.
Milano, 14/3/2025
Il Giudice
Antonio Lombardi
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