Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/06/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est.
Giudice dott. Alessandro Carra
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1617/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale"
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Domenico Corvino, come da mandato in Parte_1
rappresentato e difeso dall' avv. Fulvio Pedone, come da mandato in atti;
atti e Parte_2
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 19.5.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.4.2025 le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio in data 2.6.2007; di aver generato due figli, nati, rispettivamente, in data 11.7.2008 e in data 13.9.2011; di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Con note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza cartolare del 19.5.2025 le parti
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
Affidamento e residenza dei minori:
I figli saranno affidatati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre alla quale, per l'effetto viene assegnata la casa coniugale. La Sig.ra Parte_1 con i figli, pertanto, continuerà a vivere nell'immobile già adibito a casa familiare e sito in Lizzanello - Le - alla Via Dante Alighieri n. 82.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano i minori relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto dei loro bisogni, capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione, quando avrà i figli con sé, comunicando all'altro genitore episodi importanti per la loro educazione ed i loro bisogni. Assegno di mantenimento in favore dei figli minorenni:
Il padre corrisponderà alla madre un assegno di mantenimento per i figli minorenni pari ad € 600,00
(seicento/00) mensili da intendersi € 300,00 a figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da corrispondere entro e non il giorno 25 di ogni mese a mezzo di bonifico sul conto corrente bancario della sig.ra Parte_1 radicato presso la Banca Popolare Pugliese, filiale di Lizzanello e contraddistinto dal seguente Codice Iban: IT24 K052 6279 710 CC 0181 3384 66
Quanto all'assegno unico e universale, questo verrà richiesto e riscosso al 100% dalla sig.ra Parte_1
[...] A tal fine il sig. Pt_2 i obbliga a dotare la sig.ra Pt_1 di ogni documentazione fiscale Pt_1 la valida presentazionee/o firma su eventuali moduli necessari per consentire alla stessa della domanda di AUU.
Quanto ai coniugi, non viene previsto alcun contributo reciproco al mantenimento degli stessi, i quali attenderanno in autonomia al proprio sostentamento. Spese straordinarie:
Tutte le spese straordinarie, niuna esclusa, saranno suddivise tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno, con tali intendendosi quelle di cui al vigente Protocollo del Tribunale di Lecce. Tempo di permanenza dei figli presso il padre e diritto di visita: Il padre starà con i figli nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 16,30 sino alle 20,30 compatibilmente con i loro impegni scolastici
CP_1 dei figli con il padre il primo ed il terzo fine settimana del mese. Segnatamente dalle ore 16,30 del venerdì sino alle ore 20,00 della domenica successiva.
Festività natalizie ad anni alterni. Segnatamente Natale e Santo Stefano 2025 con la madre, 31-12-
2025 e capodanno 2026 con il padre, Epifania 2026 con la madre. Festività pasquali ad anni alterni. Precisamente Pasqua 2025 con il padre. Lunedì dell'Angelo con la madre. Vacanze estive. Giorni venti continuativi con il padre da concordare preventivamente tra i genitori.
I figli, inoltre, trascorreranno con il padre il giorno 19 del mese di marzo di ogni anno (Festa del Papà) nonché il giorno del compleanno del Sig. Pt_2 Con la madre trascorreranno il giorno del suo compleanno e quello dedicato alla Festa della Mamma.
I genitori si impegnano, inoltre, a trascorrere insieme gli eventi più importanti della vita dei propri figli e cioè, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i compleanni, le comunioni e le cresime. Ove ciò non sia possibile, i minori trascorreranno l'occasione a pranzo (dal mattino alle 10.00 e sino alle 17.00) con un genitore e la cena (dalle 17.00 alle 23.30) con l'altro.
Veicoli e ciclomotori acquistati in regime di comunione:
L'autovettura targata FM930LC e già formalmente intestata a Parte_1 rimarrà nella disponibilità esclusiva di questa ultima che ne diventerà proprietaria esclusiva. in costanza di matrimonio rimarrà Lo scooter tg. FM930LC, regalato dal padre di Parte_2 nella esclusiva disponibilità e proprietà dello stesso Pt_2 La vespa Piaggio targata XB4K78 di proprietà esclusiva del Parte_2 in quanto acquistata prima del matrimonio, rimarrà nella esclusiva disponibilità dello stesso. il 17 marzo 2025 resterà nella L'autovettura Chevrolet tg DE376DZ acquistata da Parte_2 disponibilità e proprietà esclusiva dello stesso
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 2.6.2007 in Lecce
e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 110 parte II Serie A anno 2007, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 23.6.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo